Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 2520/2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2520 della Commissione, del 15 dicembre 2025, che stabilisce misure per prevenire l’insediamento e la diffusione nel territorio dell’Unione di Aromia bungii (Faldermann), relativo a misure per l’eradicazione e il contenimento di tale organismo nocivo all’interno di determinate aree delimitate e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2018/1503

Pubblicato: 15/12/2025 In vigore dal: 15/12/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2520 della Commissione, del 15 dicembre 2025, che stabilisce misure per prevenire l’insediamento e la diffusione nel territorio dell’Unione di Aromia bungii (Faldermann), relativo a misure per l’eradicazione e il contenimento di tale organismo nocivo all’interno di determinate aree delimitate e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2018/1503 EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/2520 of 15 December 2025 establishing measures to prevent the establishment and spread within the Union territory of Aromia bungii (Faldermann) and on measures for the eradication and containment of that pest within certain demarcated areas and repealing Implementing Decision (EU) 2018/1503

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/2520 16.12.2025 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2520 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2025 che stabilisce misure per prevenire l’insediamento e la diffusione nel territorio dell’Unione di Aromia bungii (Faldermann), relativo a misure per l’eradicazione e il contenimento di tale organismo nocivo all’interno di determinate aree delimitate e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2018/1503 LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, lettere da a) a f), e paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) La decisione di esecuzione (UE) 2018/1503 della Commissione ( 2 ) stabilisce misure per evitare l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Aromia bungii (Faldermann) («organismo nocivo specificato»). Si tratta di un organismo nocivo altamente distruttivo per le specie vegetali di Prunus nel territorio dell’Unione. (2) L’allegato II, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione ( 3 ) stabilisce l’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui è nota la presenza nel territorio dell’Unione. (3) L’organismo nocivo specificato è incluso nell’allegato II, parte B, di tale regolamento, in quanto la sua presenza è nota in alcune parti del territorio dell’Unione. È inoltre elencato nell’allegato del regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione ( 4 ) quale organismo nocivo prioritario. (4) Le piante ospiti, che in passato sono risultate infestate dall’organismo nocivo specificato nel territorio dell’Unione, hanno la più alta probabilità di contribuire alla sua diffusione («piante specificate»). Esse dovrebbero inoltre essere sottoposte a indagini annuali e a determinate misure per l’eradicazione o il contenimento, se del caso, nelle aree delimitate. (5) Sulla base di rilevazioni dell’organismo nocivo specificato nel territorio dell’Unione, l’elenco delle piante specificate dovrebbe essere esteso per includervi tutte le specie di Prunus e non dovrebbe più escludere Prunus laurocerasus . (6) Al fine di garantire la rilevazione e l’eradicazione precoci dell’organismo nocivo specificato nel territorio dell’Unione laddove non ne è nota la presenza, gli Stati membri dovrebbero effettuare indagini annuali. Le indagini, per avere la massima efficacia, dovrebbero riguardare tutte le piante specificate. Tali indagini dovrebbero basarsi sul parere scientifico dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») contenuto negli orientamenti generali per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative agli organismi nocivi per le piante ( 5 ) . (7) È possibile utilizzare piante specificate per attrarre l’organismo nocivo specificato e delimitarne così la presenza in caso di rilevazione. (8) Inoltre, conformemente al regolamento (UE) 2016/2031, ogni Stato membro deve elaborare e tenere aggiornato un piano di emergenza per ogni organismo nocivo prioritario in grado di entrare e insediarsi nel suo territorio. Sulla base dell’esperienza acquisita con i focolai precedenti, è necessario adottare norme specifiche di attuazione dell’articolo 25 del regolamento (UE) 2016/2031 al fine di elaborare un piano di emergenza completo in caso di rilevazioni dell’organismo nocivo specificato nell’Unione. (9) Per prevenire la diffusione dell’organismo nocivo specificato nel territorio dell’Unione e tenendo presente la sua capacità di diffusione, l’ampiezza di una zona cuscinetto dovrebbe essere pari ad almeno 2 km oltre i confini della zona infestata. (10) Al fine di garantire l’immediata applicazione delle misure di eradicazione e prevenire l’ulteriore diffusione dell’organismo nocivo specificato nel resto del territorio dell’Unione è necessario stabilire norme relative alle indagini annuali nelle aree delimitate. Tali norme dovrebbero basarsi sugli orientamenti generali dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative agli organismi nocivi per le piante così da allinearsi alle prove scientifiche e tecniche più aggiornate. (11) Al fine di garantire una risposta proporzionata al rischio fitosanitario è necessario stabilire norme per la riduzione delle dimensioni delle aree delimitate, le deroghe alla loro definizione e la loro abolizione. È opportuno stabilire condizioni specifiche per l’applicazione di tali norme e deroghe in modo da garantire che l’organismo nocivo specificato non si diffonda nel resto del territorio dell’Unione. (12) In caso di rilevazioni isolate dell’organismo nocivo specificato nel territorio dell’Unione non dovrebbe essere richiesta la definizione di un’area delimitata se l’organismo nocivo specificato può essere eliminato dalle rispettive piante e se vi sono prove che queste piante fossero infestate prima di essere introdotte nell’area, o che la rilevazione non dovrebbe portare all’insediamento. Questo è l’approccio più proporzionato purché le indagini effettuate nell’area interessata confermino l’assenza dell’organismo nocivo specificato. Tuttavia in casi molto specifici in cui la comparsa e la diffusione dell’organismo nocivo specificato possono essere escluse in modo inequivocabile e il relativo rischio è considerato trascurabile, tale sorveglianza non è giustificata e pertanto non dovrebbe essere richiesta. (13) In determinate aree del territorio dell’Unione l’eradicazione dell’organismo nocivo specificato non è più possibile. Gli Stati membri interessati dovrebbero pertanto essere autorizzati ad applicare all’interno di queste aree misure per il contenimento, anziché l’eradicazione, di tale organismo nocivo. (14) Le misure nelle aree delimitate sottoposte a contenimento dovrebbero essere meno rigorose delle misure per l’eradicazione, ma dovrebbero assicurare un approccio diligente nelle indagini e l’adozione di azioni precauzionali, soprattutto nelle rispettive zone cuscinetto, al fine di prevenire la diffusione dell’organismo nocivo specificato nel resto del territorio dell’Unione. (15) Poiché le misure relative alle aree delimitate per il contenimento sono meno rigorose rispetto alle misure nelle aree delimitate per l’eradicazione, l’ampiezza della zona cuscinetto dovrebbe essere aumentata ad almeno 4 km per garantire che l’organismo nocivo specificato non si diffonda al di fuori di tali aree delimitate. (16) Gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione e agli altri Stati membri ogni area delimitata per il contenimento che intendono designare o modificare, affinché la Commissione possa ottenere un quadro generale della diffusione dell’organismo nocivo specificato nel territorio dell’Unione e possa includere l’area in questione in un elenco di aree delimitate per il contenimento. (17) Al fine di garantire l’immediata rimozione delle piante infestate e prevenire l’ulteriore diffusione dell’organismo nocivo specificato nel resto del territorio dell’Unione, le indagini nelle zone cuscinetto dovrebbero essere effettuate annualmente al momento più opportuno dell’anno e con un’intensità sufficiente, tenendo conto della possibilità per le autorità competenti di monitorare ulteriormente le piante specificate nelle zone infestate ai fini del contenimento. (18) Allo scopo di prevenire l’eventuale diffusione dell’organismo nocivo specificato al di fuori delle aree delimitate, l’intensità delle indagini intorno ai luoghi di produzione nelle aree delimitate dovrebbe essere maggiore che nel resto di tali aree. (19) Le misure di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1503 relative all’introduzione nel territorio dell’Unione e allo spostamento all’interno del territorio dell’Unione delle piante specificate sono incluse negli allegati VII e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Le prescrizioni relative alle indagini, all’eradicazione e al contenimento dell’organismo nocivo specificato dovrebbero essere aggiornate in linea con il regolamento (UE) 2016/2031 e sostituite dalle misure di cui al presente regolamento. (20) È pertanto opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2018/1503. (21) Le disposizioni del presente regolamento relative a indagini sulla base della scheda di sorveglianza fitosanitaria dell’Autorità relativa ad Aromia bungii ( 6 ) e degli orientamenti generali dell’Autorità per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio ( 7 ) dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1 o gennaio 2027, al fine di concedere alle autorità competenti tempo sufficiente per pianificare, preparare la progettazione e assegnare risorse sufficienti per tali indagini. (22) La comunicazione delle indagini nelle aree delimitate dovrebbe essere effettuata in modo uniforme per garantire coerenza e armonizzazione e dovrebbe pertanto essere fornito un modello specifico. (23) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPO I OGGETTO E DEFINIZIONI Articolo 1 Oggetto Il presente regolamento stabilisce misure per prevenire l’insediamento e la diffusione nel territorio dell’Unione di Aromia bungii (Faldermann), misure per la sua eradicazione, laddove ne sia rilevata la presenza in tale territorio, e misure per il suo contenimento, qualora l’eradicazione non sia più possibile. Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «organismo nocivo specificato»: Aromia bungii (Faldermann); 2) «piante specificate»: piante da impianto, escluse le sementi, il cui fusto o colletto della radice ha un diametro uguale o superiore a 1 cm nel punto più spesso, di Prunus spp.; 3) «piante sentinella»: piante specificate appositamente piantate per favorire la rilevazione precoce dell’organismo nocivo specificato e utilizzate a fini di indagini; 4) «legno e materiale da imballaggio di legno specificati»: legno e materiale da imballaggio di legno di Prunus spp.; 5) «area delimitata per il contenimento»: un’area elencata nell’allegato I, in cui l’organismo nocivo specificato non può essere eradicato. CAPO II INDAGINI ANNUALI RELATIVE ALL’ORGANISMO NOCIVO SPECIFICATO NEL TERRITORIO DELL’UNIONE E PIANI DI EMERGENZA Articolo 3 Indagini nel territorio dell’Unione al di fuori delle aree delimitate 1.   Le autorità competenti svolgono indagini annuali basate sul rischio delle piante specificate nelle aree dei loro territori in cui non è nota la presenza dell’organismo nocivo specificato per rilevarne la presenza. 2.   La progettazione e lo schema di campionamento di tali indagini consentono di rilevare all’interno dello Stato membro interessato, con un sufficiente livello di sicurezza, un basso livello di presenza di piante infestate. Le indagini si basano sugli orientamenti generali dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative agli organismi nocivi per le piante. 3.   Le indagini sono effettuate: a) sulla base del livello del rispettivo rischio fitosanitario; b) all’aperto, nelle aree naturali e urbane, come pure nei vivai, nei centri per il giardinaggio, nei centri di vendita, in segherie di legno di latifoglie, nei luoghi in cui sono immagazzinate o commercializzate merci connesse ai materiali da imballaggio di legno e in altri siti pertinenti, a seconda dei casi; c) in periodi adatti dell’anno per quanto riguarda la possibilità di rilevare l’organismo nocivo specificato, tenendo conto della biologia di tale organismo nocivo, della presenza e della biologia delle piante specificate, nonché delle informazioni scientifiche e tecniche riportate nella scheda di sorveglianza fitosanitaria dell’Autorità relativa ad Aromia bungii . 4.   Le indagini consistono: a) nell’esame visivo delle piante specificate; e b) se del caso, nella cattura, nel prelievo di campioni e nello svolgimento di prove. A integrazione degli esami visivi è possibile ricorrere a cani da fiuto appositamente addestrati, se del caso. Articolo 4 Piani di emergenza Ogni Stato membro provvede affinché il proprio piano di emergenza di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2016/2031 contempli: a) l’eradicazione dell’organismo nocivo specificato, come indicato all’articolo 9; b) le necessarie risorse da mettere a disposizione e le procedure per rendere disponibili queste risorse in caso di presenza confermata o sospetta dell’organismo nocivo specificato; c) le procedure per l’identificazione dei proprietari delle piante da rimuovere, per la notifica dell’ordine di rimozione e per l’accesso alle proprietà private in cui devono essere applicate misure in caso di rilevazione dell’organismo nocivo specificato. Gli Stati membri aggiornano annualmente i propri piani di emergenza, se del caso. CAPO III AREE DELIMITATE Articolo 5 Definizione di aree delimitate 1.   Qualora la presenza dell’organismo nocivo specificato sia ufficialmente confermata, lo Stato membro interessato stabilisce senza indugio un’area delimitata ai fini dell’eradicazione dell’organismo nocivo specificato. 2.   A seguito di una conferma ufficiale della presenza dell’organismo nocivo specificato e della definizione dell’area delimitata di cui al paragrafo 1, le autorità competenti determinano senza indugio il livello di infestazione mediante un’indagine di delimitazione. 3.   Se, sulla base dei risultati dell’indagine di cui all’articolo 3, per almeno quattro anni consecutivi l’autorità competente conclude che il livello di infestazione da parte dell’organismo nocivo specificato è tale da renderne impossibile l’eradicazione, l’autorità competente può decidere di passare a un regime di contenimento. In tali casi l’autorità competente notifica immediatamente alla Commissione i dettagli della nuova area delimitata per il contenimento che intende designare o modificare, cosicché tale area sia inclusa nell’elenco delle aree delimitate per il contenimento di cui all’allegato I. 4.   L’area delimitata è costituita da: a) una zona comprendente la totalità delle piante infestate e delle piante specificate che potrebbero diventare infestate entro un raggio di almeno 100 m intorno alle piante infestate («zona infestata»); b) una zona cuscinetto: i) con un’ampiezza di almeno 2 km oltre i confini della zona infestata nel caso di un’area delimitata per l’eradicazione dell’organismo nocivo specificato; ii) con un’ampiezza di almeno 4 km oltre i confini della zona infestata nel caso di un’area delimitata per il contenimento. 5.   La delimitazione dell’area delimitata si basa sugli elementi seguenti: a) i principi scientifici, la biologia dell’organismo nocivo specificato, il livello di infestazione, la particolare distribuzione delle piante specificate nell’area interessata e le prove dell’insediamento dell’organismo nocivo specificato; b) un’indagine di delimitazione con una progettazione e uno schema di campionamento che consentano di rilevare un livello di presenza di piante infestate dell’1 % con un livello di sicurezza del 95 %; c) gli orientamenti dell’Autorità per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio. 6.   Ai fini dell’adozione delle misure di eradicazione di cui all’articolo 9 l’ampiezza della zona cuscinetto può essere ridotta a non meno di 1 km laddove l’autorità competente concluda che è possibile eradicare l’organismo nocivo specificato, tenendo conto delle circostanze relative al focolaio, quali le sue dimensioni e la sua ubicazione, il livello di infestazione o il numero e la distribuzione delle piante specificate. Nel caso di un’area delimitata per il contenimento l’ampiezza della zona cuscinetto può essere ridotta a non meno di 2 km se l’autorità competente considera adeguata la distanza per il contenimento dell’organismo nocivo specificato, tenendo conto delle circostanze relative al focolaio, quali le sue dimensioni e la sua ubicazione, il livello di infestazione o il numero e la distribuzione delle piante specificate. All’interno delle aree delimitate le autorità competenti provvedono affinché il pubblico in generale e gli operatori professionali siano a conoscenza della delimitazione delle aree delimitate. Articolo 6 Deroghe alla definizione di aree delimitate 1.   In deroga all’articolo 5, l’autorità competente può decidere di non stabilire un’area delimitata se vi sono prove del fatto che: a) l’organismo nocivo specificato è stato introdotto nell’area con le piante, il legno o il materiale da imballaggio di legno su cui è stato rilevato e le piante, il legno o il materiale da imballaggio di legno in questione sono stati infestati prima della loro introduzione nell’area interessata e non si è verificata alcuna moltiplicazione dell’organismo nocivo specificato o si tratta di una rilevazione isolata che non dovrebbe portare all’insediamento; e b) sulla base dei risultati di un’indagine specifica e delle misure di eradicazione adottate non vi è alcun insediamento dell’organismo nocivo specificato e la diffusione e la riproduzione dell’organismo nocivo specificato non sono possibili a motivo della sua biologia. 2.   Qualora si avvalga della deroga di cui al paragrafo 1, l’autorità competente: a) adotta misure immediate per garantire la rapida eradicazione dell’organismo nocivo specificato ed escludere la possibilità che esso si diffonda; b) per almeno un ciclo vitale dell’organismo nocivo specificato, più un altro anno, e non meno di quattro anni consecutivi, effettua indagini in un raggio di almeno 1 km intorno alle piante infestate o al luogo dove è stato rilevato l’organismo nocivo specificato, e in maniera regolare e intensiva, conformemente all’articolo 3, almeno durante il primo periodo di volo dell’organismo nocivo specificato; c) risale all’origine dell’infestazione, esaminando le piante specificate, il legno o il materiale da imballaggio di legno specificato intorno al luogo della rilevazione per verificare se presentano o meno segni di infestazione, anche tramite campionamento distruttivo mirato, allo scopo di escludere la presenza di larve; d) sensibilizza l’opinione pubblica in merito alla minaccia rappresentata dall’organismo nocivo specificato; e e) adotta qualsiasi altra misura che possa contribuire all’eradicazione dell’organismo nocivo specificato, conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie («ISPM») n. 9 ( 8 ) , e all’applicazione di un approccio integrato secondo i principi stabiliti nell’ISPM n. 14 ( 9 ) . Il paragrafo 2, lettera b), non si applica nei casi in cui la presenza o la comparsa di adulti dell’organismo nocivo specificato nella pianta specificata, nel legno o nel materiale da imballaggio di legno specificato può essere esclusa in modo inequivocabile e i motivi di tale conclusione sono stati comunicati per iscritto alla Commissione. Articolo 7 Abolizione dell’area delimitata Un’area delimitata può essere abolita quando, sulla base delle indagini di cui all’articolo 8, l’organismo nocivo specificato non è rilevato nell’area delimitata per almeno quattro anni consecutivi. È possibile abolire la delimitazione anche nei casi in cui le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, sono soddisfatte. Articolo 8 Indagini annuali nelle aree delimitate e ispezioni delle piante sentinella 1.   Nelle aree delimitate le autorità competenti effettuano intensive indagini annuali sulle piante specificate come indicato all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato tenendo conto delle informazioni riportate nella scheda di sorveglianza fitosanitaria dell’Autorità relativa ad Aromia bungii e conformemente ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo. 2.   Le indagini sono effettuate conformemente all’articolo 3, paragrafi 3 e 4, allo scopo di rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato. A integrazione degli esami visivi è possibile ricorrere a piante sentinella, se del caso. Ove opportuno, l’organismo ufficiale responsabile effettua inoltre un campionamento distruttivo mirato. 3.   La progettazione dell’indagine tiene conto degli orientamenti generali dell’Autorità per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio; inoltre la progettazione dell’indagine e lo schema di campionamento usati nelle indagini a fini di rilevazione sono in grado di individuare un livello di presenza dell’organismo nocivo specificato dell’1 % con un livello di sicurezza almeno del 95 %. 4.   Nei casi in cui siano usate piante sentinella, tali piante sono sottoposte a ispezioni almeno una volta al mese durante la stagione di volo. Esse sono distrutte ed esaminate al più tardi prima che l’organismo nocivo specificato sia in grado di completare un intero ciclo vitale nell’area dello Stato membro interessato. 5.   I risultati delle indagini effettuate a norma del presente articolo sono trasmessi alla Commissione utilizzando uno dei modelli di cui all’allegato II. CAPO IV MISURE DI ERADICAZIONE E DI CONTENIMENTO Articolo 9 Misure di eradicazione 1.   Al fine di eradicare l’organismo nocivo specificato, le autorità competenti adottano nelle zone infestate le misure seguenti: a) abbattimento immediato delle piante infestate e delle piante che presentano sintomi collegati all’organismo nocivo specificato e rimozione completa delle radici se sono riscontrate gallerie larvali sotto il colletto delle radici della pianta infestata; b) abbattimento di tutte le piante specificate nel raggio di almeno 100 m intorno alle piante infestate ed esame di tali piante specificate per verificare se presentano o meno segni di infestazione; c) rimozione, esame e smaltimento sicuro delle piante abbattute a norma delle lettere a) e b), adottando tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell’organismo nocivo specificato durante e dopo l’abbattimento; d) rimozione, esame e smaltimento sicuro del legno e del materiale da imballaggio di legno associati all’infestazione, adottando tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell’organismo nocivo specificato durante e dopo l’abbattimento; e) divieto di spostamento delle piante, del legno e del materiale da imballaggio di legno potenzialmente infestati al di fuori dell’area delimitata; f) indagine sull’origine dell’infestazione mediante tracciamento delle piante, del legno, del materiale da imballaggio di legno e degli altri oggetti associati all’infestazione, e loro esame per verificare se presentano o meno segni di infestazione, compreso il campionamento distruttivo mirato; g) ove opportuno, sostituzione delle piante specificate con altre specie vegetali non sensibili; h) divieto di presenza all’aperto di nuove piante specificate nell’area di cui alla lettera b), fatta eccezione per: — i luoghi di produzione di cui all’allegato VIII, punto 17.4, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072; e — le piante sentinella; i) sensibilizzazione dell’opinione pubblica in merito alla minaccia rappresentata dall’organismo nocivo specificato e alle misure adottate per prevenirne l’introduzione e la diffusione nel territorio dell’Unione, comprese le condizioni relative allo spostamento dall’area delimitata delle piante specificate e del legno e del materiale da imballaggio di legno specificati; j) misure specifiche per affrontare qualsiasi specificità o complicazione che possa essere ragionevolmente ritenuta in grado di prevenire, ostacolare o ritardare l’eradicazione, in particolare misure relative all’accessibilità e all’eradicazione adeguata di tutte le piante infestate o che si sospetta siano infestate, indipendentemente dalla loro ubicazione, dal fatto che siano di proprietà pubblica o privata o dalla persona o dall’ente che ne sia responsabile; k) qualsiasi altra misura che possa contribuire all’eradicazione dell’organismo nocivo specificato, conformemente all’ISPM n. 9 ( 10 ) , e all’applicazione di un approccio sistematico secondo i principi stabiliti nell’ISPM n. 14 ( 11 ) . Nei casi di cui alla lettera a), qualora non sia possibile rimuovere ceppi inseriti in profondità e radici superficiali, essi devono essere collocati nel terreno ad almeno 40 cm sotto il livello della superficie o coperti da materiale resistente agli insetti. Se le piante infestate sono state individuate al di fuori del periodo di volo dell’organismo nocivo specificato, l’abbattimento e la rimozione sono effettuati prima dell’inizio del periodo di volo successivo. 2.   Le indagini ufficiali annuali entro un raggio di almeno 1 km intorno ai luoghi di produzione di cui all’allegato VIII, punto 17.4, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 si basano sugli orientamenti generali dell’Autorità per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative agli organismi nocivi per le piante, e la progettazione dell’indagine e lo schema di campionamento usati permettono di rilevare un livello di presenza di piante infestate dell’1 % con un livello di sicurezza almeno del 99 %. 3.   In caso di spostamento del legno e del materiale da imballaggio di legno specificati al di fuori dell’area delimitata e qualora all’interno dell’area delimitata non siano disponibili impianti di trattamento o di trasformazione, il legno o il materiale da imballaggio di legno specificato è spostato, sotto controllo ufficiale e in ambiente chiuso, in modo da garantire che l’organismo nocivo specificato non possa diffondersi, fino al più vicino impianto al di fuori dell’area delimitata per garantire un trattamento immediato o una trasformazione immediata conformemente all’allegato VIII, punti da 33 a 35, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. L’autorità competente effettua al momento opportuno indagini annuali per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato mediante ispezioni delle piante specificate entro un raggio di almeno 1 km dal suddetto impianto di trattamento o di trasformazione. 4.   In deroga al paragrafo 1, primo comma, lettera b), se un’autorità competente conclude che non è opportuno procedere all’abbattimento di un numero limitato di singole piante, per motivi connessi al loro particolare valore sociale, culturale o ambientale, tali singole piante sono sottoposte a un esame individuale mensile per verificare se presentano o meno segni di infestazione e sono adottate misure alternative all’abbattimento che garantiscano un elevato livello di protezione per prevenire un’eventuale diffusione dell’organismo nocivo specificato a partire da queste piante. Articolo 10 Misure di contenimento 1.   Nella zona infestata delle aree delimitate per il contenimento elencate nell’allegato I le autorità competenti adottano le misure seguenti: a) abbattimento delle piante infestate e delle piante che presentano sintomi collegati all’organismo nocivo specificato e rimozione completa delle radici se sono riscontrate gallerie larvali sotto il colletto delle radici della pianta infestata; b) rimozione, esame e smaltimento delle piante abbattute a norma della lettera a) e delle loro radici, adottando le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell’organismo nocivo specificato dopo l’abbattimento; c) divieto di spostamento delle piante, del legno e del materiale da imballaggio di legno potenzialmente infestati al di fuori dell’area delimitata; d) ove opportuno, sostituzione delle piante specificate con altre piante non sensibili; e) divieto di presenza all’aperto di nuove piante specificate nella zona infestata, ad eccezione dei luoghi di produzione di cui all’allegato VIII, punto 17.4, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e delle piante sentinella; f) sensibilizzazione dell’opinione pubblica in merito alla minaccia rappresentata dall’organismo nocivo specificato e alle misure adottate per prevenirne l’introduzione e la diffusione nel territorio dell’Unione, comprese le condizioni relative allo spostamento delle piante specificate e del legno e del materiale da imballaggio di legno specificati al di fuori dell’area delimitata stabilita a norma dell’articolo 5; g) misure specifiche per affrontare qualsiasi specificità o complicazione che possa essere ragionevolmente ritenuta in grado di prevenire, ostacolare o ritardare il contenimento, in particolare misure relative all’accessibilità e all’abbattimento e alla distruzione adeguati di tutte le piante infestate o che si sospetta siano infestate, indipendentemente dalla loro ubicazione, da chi ne detenga la proprietà o dalla persona che ne sia responsabile; h) qualsiasi altra misura che possa contribuire al contenimento dell’organismo nocivo specificato. Nel caso di cui alla lettera a), qualora non sia possibile rimuovere ceppi inseriti in profondità e radici superficiali, essi devono essere collocati nel terreno ad almeno 40 cm sotto il livello della superficie o coperti da materiale resistente agli insetti. Le attività di abbattimento iniziano immediatamente, tuttavia nei casi in cui le piante infestate sono state individuate al di fuori del periodo di volo dell’organismo nocivo specificato, l’abbattimento e la rimozione sono effettuati prima dell’inizio del periodo di volo successivo. Le indagini ufficiali annuali entro un raggio di almeno 1 km intorno ai luoghi di produzione di cui all’allegato VIII, punto 17.4, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 si basano sugli orientamenti generali dell’Autorità per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative agli organismi nocivi per le piante, e la progettazione dell’indagine e lo schema di campionamento usati permettono di rilevare un livello di presenza di piante infestate dell’1 % con un livello di sicurezza almeno del 99 %. 2.   In caso di spostamento del legno e del materiale da imballaggio di legno specificati al di fuori dell’area delimitata e qualora all’interno dell’area delimitata non siano disponibili impianti di trattamento o di trasformazione, il legno o il materiale da imballaggio di legno specificato è spostato sotto controllo ufficiale e in ambiente chiuso in modo da garantire che l’organismo nocivo specificato non possa diffondersi, fino al più vicino impianto al di fuori dell’area delimitata per garantire un trattamento immediato o una trasformazione immediata conformemente all’allegato VIII, punti da 33 a 35, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. L’autorità competente effettua al momento opportuno indagini annuali per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato mediante ispezioni delle piante specificate entro un raggio di almeno 1 km dal suddetto impianto di trattamento o di trasformazione. 3.   Qualora la presenza dell’organismo nocivo specificato nella zona cuscinetto sia stata ufficialmente confermata, si applicano gli articoli 17 e 18 del regolamento (UE) 2016/2031. CAPO V DISPOSIZIONI FINALI Articolo 11 Comunicazione Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione in cui figurano: a) le misure adottate durante l’anno civile precedente a norma del presente regolamento e i risultati delle misure di cui agli articoli da 3 a 10; b) il numero di campioni raccolti conformemente all’articolo 8, paragrafo 2; c) i motivi del ricorso alla deroga di cui all’articolo 9, paragrafo 4, e le misure adottate di conseguenza. Articolo 12 Abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2018/1503 La decisione di esecuzione (UE) 2018/1503 è abrogata. Articolo 13 Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . L’articolo 3, paragrafo 2, l’articolo 5, paragrafo 5, lettera b), e l’articolo 8, paragrafo 3, si applicano a decorrere dal 1 o gennaio 2027. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2025 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj . ( 2 ) Decisione di esecuzione (UE) 2018/1503 della Commissione, dell’8 ottobre 2018, che stabilisce misure per evitare l’introduzione e la diffusione nell’Unione dell’ Aromia bungii (Faldermann) ( GU L 254 del 10.10.2018, pag. 9 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1503/oj ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione ( GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj ). ( 4 ) Regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione, del 1 o agosto 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l’elenco degli organismi nocivi prioritari ( GU L 260 dell’11.10.2019, pag. 8 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1702/oj ). ( 5 ) EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), « General guidelines for statistically sound and risk-based surveys of plant pests », 8 settembre 2020; DOI:10.2903/sp.efsa.2020.EN-1919. ( 6 ) EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), de la Peña E, Schrader G e Vos S, 2021. « Pest survey card on Aromia bungii». Pubblicazione di supporto dell’EFSA 2021:EN-6914. Disponibile online all’indirizzo seguente: https://efsa.europa.eu/plants/planthealth/monitoring/surveillance/aromia-bungii . Ultimo aggiornamento: 26 gennaio 2021. ( 7 ) EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), « General guidelines for statistically sound and risk-based surveys of plant pests », 8 settembre 2020; DOI:10.2903/sp.efsa.2020.EN-1919. ( 8 ) « Guidelines for pest eradication programmes » — Norma di riferimento ISPM n. 9 del segretariato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante, Roma. ( 9 ) « The use of integrated measures in a systems approach for pest risk management » — Norma di riferimento ISPM n. 14 del segretariato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante, Roma. ( 10 ) « Guidelines for pest eradication programmes » — Norma di riferimento ISPM n. 9 del segretariato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante, Roma. Pubblicazione: 15 dicembre 2011. ( 11 ) « The use of integrated measures in a systems approach for pest risk management » — Norma di riferimento ISPM n. 14 del segretariato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante, Roma. Pubblicazione: 8 gennaio 2014. ALLEGATO I Aree delimitate per il contenimento 1. Italia Numero Europhyt / Nome dell’area delimitata Parte dell’area delimitata (zona infestata/cuscinetto) Regione Comuni o altre delimitazioni amministrative/geografiche 274/Campania Zona infestata Campania L’intero territorio dei comuni seguenti: Afragola, Arzano, Bacoli, Brusciano, Calvizzano, Cardito, Casalnuovo di Napoli, Casavatore, Casoria, Castello di Cisterna, Cercola, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano, Isola di Ischia, Marano, Mariglianella, Massa di Somma, Melito di Napoli, Monte di Procida, Mugnano di Napoli, Napoli, Ottaviano, Pollena Trocchia, Pomigliano D’Arco, Pozzuoli, Procida, San Giorgio a Cremano, San Giuseppe Vesuviano. Parte dei comuni seguenti: Acerra, Angri, Aversa, Boscoreale, Boscortrecase, Caivano, Castel Volturno, Cesa, Ercolano, Giugliano in Campania, Marigliano, Mondragone, Nola, Orta di Atella, Palma Campania, Poggiomarino, Pompei, Portici, Qualiano, Quarto, San Gennaro Vesuviano, San Marzano Sul Sarno. Zona cuscinetto Campania L’intero territorio dei comuni seguenti: Lusciano, Parete, Torre Annunziata. Parte dei comuni seguenti: Acerra, Angri, Aversa, Boscoreale, Boscotrecase, Caivano, Camposano, Cancello ed Arnone, Carbonara di Nola, Carinaro, Casaluce, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Castel Volturno, Cicciano, Cimitile, Corbara, Domicella, Ercolano, Gragnano, Gricignano di Aversa, Lettere, Liveri, Maddaloni, Marcianise, Marigliano, Mondragone, Nocera Inferiore, Nola, Orta di Atella, Pagani, Palma Campania, Poggiomarino, Pompei, Portici, Qualiano, Quarto, San Felice a Cancello, San Gennaro Vesuviano, San Marcellino, San Marzano Sul Sarno, San Paolo Belsito, San Valentino Torio, San Vitaliano, Santa Maria la Carità, Sant’Antonio Abate, Sant’Arpino, Sant’Egidio del Monte Albino, Sarno, Saviano, Scafati, Scisciano, Striano, Succivo, Teverola, Torre del Greco, Trecase, Trentola Ducenta, Villa Literno, Villaricca. 2. Germania Numero Europhyt / Nome dell’area delimitata Parte dell’area delimitata (zona infestata/cuscinetto) Regione Comuni o altre delimitazioni amministrative/geografiche 825/Rosenheim/Kolbermoor Zona infestata Baviera del Sud Parti delle città di Kolbermoor e Rosenheim. Zona cuscinetto Baviera del Sud Parti delle città di Bad Aibling, Kolbermoor e Rosenheim. Parti dei comuni di Bad Feilnbach, Großkarolinenfeld, Neubeuern, Raubling Rohrdorf, Schechen e Stephanskirchen. ALLEGATO II Modelli per la comunicazione dei risultati delle indagini effettuate a norma dell’articolo 8 PARTE A 1. Modello per la comunicazione dei risultati delle indagini annuali 1. Descrizione dell’area delimitata (AD) 2. Dimensioni iniziali dell’AD (in ha) 3. Dimensioni aggiornate dell’AD (in ha) 4. Approccio (eradicazione o contenimento) 5. Zona 6. Siti di indagine 7. Aree a rischio individuate 8. Aree a rischio sottoposte a ispezione 9. Materiale vegetale/merce 10. Elenco delle specie vegetali ospiti 11. Calendario 12. Dati relativi all’indagine 13. N. di campioni sintomatici analizzati: i: Totale ii: Positivi iii: Negativi iv: Indeterminati 14. N. di campioni asintomatici analizzati: i: Totale ii: Positivi iii: Negativi iv: Indeterminati 15. Numero di notifica dei focolai notificati, se applicabile, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione ( 1 ) 16. Osservazioni A) Numero di esami visivi B) Numero totale di campioni raccolti C) Tipo di trappole (o altro metodo alternativo, ad esempio retino entomologico) D) Numero di trappole (o altro metodo di cattura) E) Numero di siti di cattura, se diverso dai dati riportati alla lettera D) F) Tipo di prove (ad esempio identificazione al microscopio, PCR, ELISA) G) Numero totale di prove H) Altre misure (ad esempio cani da fiuto, droni, elicotteri, campagne di sensibilizzazione) Nome Data di definizione Descrizione Numero I) Numero di altre misure Numero Data A B C D E F G H I i ii iii iv i ii iii iv 2. Istruzioni per compilare il modello Se viene compilato questo modello, non deve essere compilato il modello di cui alla parte B del presente allegato. Per la colonna 1: indicare il nome dell’area geografica, il numero del focolaio o qualsiasi informazione che consenta l’individuazione dell’area delimitata (AD) interessata e la data della sua definizione. Per la colonna 2: indicare le dimensioni dell’AD prima dell’inizio dell’indagine. Per la colonna 3: indicare le dimensioni dell’AD dopo l’indagine. Per la colonna 4: indicare l’approccio: eradicazione o contenimento. Inserire le righe necessarie, in funzione del numero di AD per organismo nocivo e degli approcci adottati per queste aree. Per la colonna 5: indicare la zona dell’AD in cui è stata effettuata l’indagine, inserendo le righe necessarie: zona infetta (ZI) o zona cuscinetto (ZC), utilizzando righe separate. Se applicabile, indicare l’area della ZI in cui è stata effettuata l’indagine (ad esempio gli ultimi 20 km adiacenti alla ZC, attorno ai vivai) in righe diverse. Per la colonna 6: indicare il numero e la descrizione dei siti di indagine, scegliendo una delle voci seguenti per la descrizione: 1. all’aperto (zona di produzione): 1.1. campo (a seminativo, a pascolo); 1.2. frutteto/vigneto; 1.3. vivaio; 1.4. foresta; 2. all’aperto (altro): 2.1. giardino privato; 2.2. siti pubblici; 2.3. area di conservazione; 2.4. piante spontanee in zone diverse dalle aree di conservazione; 2.5. altro (indicare il caso specifico, ad esempio centro per il giardinaggio, siti commerciali che utilizzano materiale da imballaggio di legno, industria del legno, zone umide, rete di irrigazione e drenaggio); 3. ambiente chiuso: 3.1. serra; 3.2. sito privato, diverso da una serra; 3.3. sito pubblico, diverso da una serra; 3.4. altro (indicare il caso specifico, ad esempio centro per il giardinaggio, siti commerciali che utilizzano materiale da imballaggio di legno, industria del legno). Per la colonna 7: indicare quali sono le aree a rischio individuate sulla base della biologia dell’organismo nocivo o degli organismi nocivi, della presenza di piante ospiti, delle condizioni eco-climatiche e dei luoghi a rischio. Per la colonna 8: indicare le aree a rischio incluse nell’indagine, tra quelle individuate nella colonna 7. Per la colonna 9: indicare piante, frutti, sementi, suolo, materiale da imballaggio, legno, macchinari, veicoli, acqua, altro (specificando la fattispecie). Per la colonna 10: indicare l’elenco delle specie/dei generi vegetali sottoposti a indagine, utilizzando una riga per ogni specie/genere vegetale. Per la colonna 11: indicare i mesi dell’anno in cui è stata effettuata l’indagine. Per la colonna 12: indicare i dati relativi all’indagine a seconda delle prescrizioni normative specifiche per ciascun organismo nocivo. Indicare «N/A» (non applicabile) quando le informazioni di determinate colonne non sono applicabili. Per le colonne 13 e 14: indicare i risultati, se del caso, fornendo le informazioni disponibili nelle colonne corrispondenti. I risultati «indeterminati» si riferiscono ai campioni analizzati che non hanno dato alcun risultato a causa di fattori diversi (ad esempio livello di rilevazione non raggiunto, campione non trattato in quanto non identificato, campione vecchio). Per la colonna 15: indicare le notifiche di focolai dell’anno in cui è stata effettuata l’indagine per le rilevazioni nella ZC. Non è necessario inserire il numero di notifica dei focolai se l’autorità competente ha deciso che si tratta di uno dei casi di cui all’articolo 14, paragrafo 2, all’articolo 15, paragrafo 2, o all’articolo 16 del regolamento (UE) 2016/2031. In tal caso indicare nella colonna 16 («Osservazioni») i motivi per cui tali informazioni non sono fornite. PARTE B 1. Modello per la comunicazione dei risultati delle indagini annuali su base statistica 1. Descrizione dell’area delimitata (AD) 2. Dimensioni iniziali dell’AD (in ha) 3. Dimensioni aggiornate dell’AD (in ha) 4. Approccio 5. Zona 6. Siti di indagine 7. Calendario A. Definizione dell’indagine (parametri di input per RiBESS+) B. Sforzo di campionamento C. Risultati dell’indagine 25. Osservazioni 8. Popolazione bersaglio 9. Unità epidemiologiche 10. Metodi di rilevazione 11. Efficacia di campionamento 12. Sensibilità del metodo 13. Fattori di rischio (attività, luoghi e aree) 14. Numero di unità epidemiologiche sottoposte a ispezione 15. Numero di esami visivi 16. Numero di campioni 17. Numero di trappole 18. Numero di siti di cattura 19. Numero di prove 20. Numero di altre misure 21. Risultati 22. Numero di notifica dei focolai notificati, se applicabile, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 23. Livello di sicurezza raggiunto 24. Prevalenza attesa Nome Data di definizione Descrizione Numero Specie ospiti Superficie (in ha o altre unità più pertinenti) Unità di ispezione Descrizione Unità Esami visivi Cattura Prove Altri metodi Fattore di rischio Livelli di rischio Numero di luoghi Rischi relativi Proporzione della popolazione ospite Positivi Negativi Indeterminati Numero Data 2. Istruzioni per compilare il modello Spiegare le ipotesi alla base della progettazione dell’indagine per ciascun organismo nocivo. Riassumere e giustificare: — la popolazione bersaglio, l’unità epidemiologica e le unità di ispezione; — il metodo di rilevazione e la sensibilità del metodo; — il fattore o i fattori di rischio, indicando i livelli di rischio, i rischi relativi corrispondenti e le proporzioni della popolazione di piante ospiti. Per la colonna 1: indicare il nome dell’area geografica, il numero del focolaio o qualsiasi informazione che consenta l’individuazione dell’area delimitata (AD) interessata e la data della sua definizione. Per la colonna 2: indicare le dimensioni dell’AD prima dell’inizio dell’indagine. Per la colonna 3: indicare le dimensioni dell’AD dopo l’indagine. Per la colonna 4: indicare l’approccio: eradicazione o contenimento. Inserire le righe necessarie, in funzione del numero di AD per organismo nocivo e degli approcci adottati per queste aree. Per la colonna 5: indicare la zona dell’AD in cui è stata effettuata l’indagine, inserendo le righe necessarie: zona infetta (ZI) o zona cuscinetto (ZC), utilizzando righe separate. Se applicabile, indicare l’area della ZI in cui è stata effettuata l’indagine (ad esempio gli ultimi 20 km adiacenti alla ZC, attorno ai vivai) in righe diverse. Per la colonna 6: indicare il numero e la descrizione dei siti di indagine, scegliendo una delle voci seguenti per la descrizione: 1. all’aperto (zona di produzione): 1.1. campo (a seminativo, a pascolo); 1.2. frutteto/vigneto; 1.3. vivaio; 1.4. foresta; 2. all’aperto (altro): 2.1. giardini privati; 2.2. siti pubblici; 2.3. area di conservazione; 2.4. piante spontanee in zone diverse dalle aree di conservazione; 2.5. altro (indicare il caso specifico, ad esempio centro per il giardinaggio, siti commerciali che utilizzano materiale da imballaggio di legno, industria del legno, zone umide, rete di irrigazione e drenaggio); 3. ambiente chiuso: 3.1. serra; 3.2. sito privato, diverso da una serra; 3.3. sito pubblico, diverso da una serra; 3.4. altro (indicare il caso specifico, ad esempio centro per il giardinaggio, siti commerciali che utilizzano materiale da imballaggio di legno, industria del legno). Per la colonna 7: indicare i mesi dell’anno in cui sono state effettuate le indagini. Per la colonna 8: indicare la popolazione bersaglio scelta e fornire di conseguenza l’elenco delle specie/dei generi ospiti e la superficie interessata. Per «popolazione bersaglio» si intende l’insieme delle unità di ispezione. Le sue dimensioni sono generalmente espresse in ettari in caso di superfici agricole, ma potrebbe anche trattarsi di lotti, campi, serre ecc. Giustificare la scelta operata nelle ipotesi di base. Indicare le unità di ispezione sottoposte a indagine. Per «unità di ispezione» si intendono le piante, le parti di piante, le merci, i materiali e i vettori di organismi nocivi che sono stati esaminati per rilevare e identificare gli organismi nocivi. Per la colonna 9: indicare le unità epidemiologiche sottoposte a indagine, fornendo una descrizione e l’unità di misura. Per «unità epidemiologica» si intende un’area omogenea in cui, qualora l’organismo nocivo fosse presente, le interazioni tra l’organismo nocivo, le piante ospiti e le condizioni e i fattori abiotici e biotici darebbero origine alla stessa epidemiologia. Le unità epidemiologiche sono una sottodivisione della popolazione bersaglio omogenea in termini di epidemiologia e comprendente almeno una pianta ospite. In alcuni casi l’intera popolazione ospite di una regione/un’area/un paese può essere definita come un’unità epidemiologica. Può trattarsi di regioni della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS), aree urbane, foreste, roseti, aziende agricole o di un certo numero di ettari. La scelta delle unità epidemiologiche deve essere giustificata nelle ipotesi di base. Per la colonna 10: indicare i metodi utilizzati durante l’indagine, compreso il numero di attività svolte in ciascun caso a seconda delle prescrizioni normative specifiche per ciascun organismo nocivo. Indicare «N/D» (non disponibile) quando le informazioni non sono disponibili per determinate colonne. Per la colonna 11: fornire una stima dell’efficacia di campionamento. Per «efficacia di campionamento» si intende la probabilità di selezionare parti di piante infette a partire da una pianta infetta. Nel caso dei vettori, indica l’efficacia del metodo nel catturare un vettore positivo quando questo è presente nell’area sottoposta a indagine. Nel caso del suolo, indica l’efficacia nel selezionare un campione di suolo contenente l’organismo nocivo quando questo è presente nell’area sottoposta a indagine. Per la colonna 12: per «sensibilità del metodo» si intende la probabilità che un metodo rilevi correttamente la presenza di organismi nocivi. La sensibilità del metodo è definita come la probabilità che un ospite realmente positivo risulti positivo alle prove. Si ottiene moltiplicando l’efficacia di campionamento (ossia la probabilità di selezionare parti di piante infette a partire da una pianta infetta) per la sensibilità diagnostica (caratterizzata dall’ispezione visiva e/o dalla prova di laboratorio utilizzata nel processo di identificazione). Per la colonna 13: indicare i fattori di rischio in righe diverse, utilizzando tutte le righe necessarie. Per ogni fattore di rischio indicare il livello di rischio, il rischio relativo corrispondente e la proporzione della popolazione ospite. Per la colonna B: indicare i dati relativi all’indagine a seconda delle prescrizioni normative specifiche per ciascun organismo nocivo. Indicare «N/A» (non applicabile) quando le informazioni di determinate colonne non sono applicabili. Le informazioni da indicare in queste colonne sono correlate alle informazioni che figurano nella colonna 10 «Metodi di rilevazione». Per la colonna 18: indicare il numero di siti di cattura, se diverso dal numero di trappole (colonna 17) (ad esempio quando la stessa trappola è utilizzata in luoghi diversi). Per la colonna 21: indicare il numero di campioni i cui risultati sono rispettivamente positivi, negativi o indeterminati. I risultati «indeterminati» si riferiscono ai campioni analizzati che non hanno dato alcun risultato a causa di fattori diversi (ad esempio livello di rilevazione non raggiunto, campione non trattato in quanto non identificato, campione vecchio). Per la colonna 22: indicare le notifiche di focolai dell’anno in cui è stata effettuata l’indagine. Non è necessario inserire il numero di notifica dei focolai se l’autorità competente ha deciso che si tratta di uno dei casi di cui all’articolo 14, paragrafo 2, all’articolo 15, paragrafo 2, o all’articolo 16 del regolamento (UE) 2016/2031. In tal caso indicare nella colonna 25 («Osservazioni») i motivi per cui tali informazioni non sono fornite. Per la colonna 23: indicare la sensibilità dell’indagine, secondo la definizione della norma internazionale per le misure fitosanitarie (ISPM) n. 31. Questo valore del livello di sicurezza raggiunto per quanto riguarda l’indennità dall’organismo nocivo è calcolato sulla base degli esami effettuati (e/o dei campioni), tenuto conto della sensibilità del metodo e della prevalenza attesa. Per la colonna 24: indicare la prevalenza attesa sulla base di una stima, precedente all’indagine, della probabile prevalenza effettiva dell’organismo nocivo in campo aperto. La prevalenza attesa è fissata come obiettivo dell’indagine e corrisponde al compromesso operato dai responsabili della gestione del rischio tra il rischio di presenza dell’organismo nocivo e le risorse disponibili per l’indagine. Per un’indagine a fini di rilevazione è solitamente fissato un valore dell’1 %. ( 1 ) GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37 . ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2520/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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