Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2605 della Commissione, del 22 novembre 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/926 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India in seguito al riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2605 della Commissione, del 22 novembre 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/926 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India in seguito al riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2605 of 22 November 2023 amending Implementation Regulation (EU) 2022/926 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of tubes and pipes of ductile cast iron (also known as spheroidal graphite cast iron) originating in India, following a partial interim review pursuant to Article 11(3) of Regulation (EU) 2016/1036 of the European Parliament and of the Council
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2023/2605
23.11.2023
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2605 DELLA COMMISSIONE
del 22 novembre 2023
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/926 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India in seguito al riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea
(
1
)
(«regolamento antidumping di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1.
Misure in vigore
(1)
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/388 della Commissione
(
2
)
(«regolamento iniziale»), la Commissione europea («Commissione») ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India («misure iniziali»)
(
3
)
. L’inchiesta che ha condotto all’istituzione di tale dazio antidumping è denominata in appresso l’«inchiesta antidumping iniziale».
(2)
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/387 della Commissione
(
4
)
, la Commissione ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni dello stesso prodotto originario dell’India. L’inchiesta che ha condotto all’istituzione di tale dazio compensativo è denominata in appresso l’«inchiesta antisovvenzioni iniziale».
(3)
Con i regolamenti di esecuzione (UE) 2022/926
(
5
)
e (UE) 2022/927
(
6
)
, la Commissione ha mantenuto, in seguito a un riesame in previsione della scadenza, il dazio antidumping definitivo e il dazio compensativo definitivo per altri cinque anni.
(4)
Nel regolamento iniziale, il margine di dumping stabilito per Electrosteel Castings Ltd. («ECL» o «richiedente» o «società») è stato fissato al 4,1 %. Nell’inchiesta antisovvenzioni iniziale distinta relativa allo stesso prodotto dallo stesso paese interessato, il dazio compensativo stabilito per ECL era del 9 %, di cui il 6,04 % era basato su sovvenzioni condizionate alle esportazioni.
(5)
In linea con il regolamento antidumping di base e il regolamento (UE) 2016/1037 della Commissione
(
7
)
(«regolamento antisovvenzioni di base»), la Commissione ha tenuto conto del fatto che tre dei regimi di sovvenzioni oggetto dell’inchiesta erano sovvenzioni all’esportazione che hanno effettivamente ridotto i prezzi all’esportazione e quindi aumentato di conseguenza il margine di dumping.
(6)
La Commissione ha pertanto detratto dal margine di dumping gli importi delle sovvenzioni accertati in relazione ai regimi condizionati alle esportazioni nell’ambito dell’inchiesta antisovvenzioni iniziale. In base a questo metodo il dazio antidumping definitivo per il richiedente è stato ridotto allo 0 %.
1.2.
Domanda di riesame intermedio parziale
(7)
Il 22 settembre 2022 la Commissione ha annunciato, con un avviso nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
, l’apertura di un riesame intermedio parziale («avviso di apertura») delle misure antidumping applicabili alle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India, a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base
(
8
)
.
(8)
Il riesame, il cui ambito era limitato all’esame del dumping del produttore esportatore ECL, è stato avviato su domanda del richiedente. La domanda è stata presentata in seguito a una fusione avvenuta tra il richiedente e la sua società collegata Srikalahasthi Pipes Ltd. («SPL»), decisa dal consiglio di amministrazione nell’ottobre 2020.
(9)
La fusione tra ECL e SPL ha portato a una situazione in cui era probabile che le misure antidumping in vigore non fossero più necessarie o non fossero più sufficienti per agire contro il dumping arrecante il pregiudizio ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base. Questo perché il margine di dumping calcolato nell’inchiesta antidumping iniziale non comprendeva le vendite di SPL sul mercato interno. Inoltre la documentazione giuridica della fusione prevedeva «sinergie» che avrebbero potuto incidere sulla struttura dei costi e, di conseguenza, sul margine di dumping del richiedente.
(10)
La Commissione ha ritenuto che la domanda contenesse elementi di prova sufficienti a dimostrare che le circostanze che hanno portato all’istituzione delle misure in vigore sono cambiate e che tale mutamento aveva un carattere duraturo.
1.3.
Periodo dell’inchiesta di riesame
(11)
L’inchiesta relativa al livello di dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
aprile 2021 e il 31 marzo 2022 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»).
1.4.
Parti interessate, questionario e visita di verifica
(12)
La Commissione ha informato ufficialmente il richiedente, le autorità del paese esportatore, gli altri produttori esportatori noti e l’industria dell’Unione dell’riesame intermedio parziale. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura. Un produttore dell’Unione, Saint-Gobain PAM Canalisations («SG PAM»), ha presentato osservazioni all’apertura dell’inchiesta (cfr. sezione 1.8).
(13)
Per ottenere le informazioni necessarie per la sua inchiesta, la Commissione ha inviato un questionario al richiedente, che ha risposto entro il termine stabilito. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il livello del dumping. A norma dell’articolo 16 del regolamento antidumping di base, la Commissione ha effettuato una visita di verifica presso la sede del richiedente. La Commissione ha inoltre tenuto videoconferenze con le società collegate per verificare le informazioni da esse presentate.
1.5.
Uso dei «dati disponibili»
(14)
Con lettera del 10 luglio 2023 («lettera ex articolo 18»), la Commissione ha informato il richiedente dei suoi dubbi in merito all’affidabilità dei dati della società. Nella lettera la Commissione ha fornito informazioni dettagliate sui motivi per cui riteneva che ECL potesse aver fornito informazioni false o fuorvianti. Ha inoltre informato il richiedente della possibile applicazione dell’articolo 18 del regolamento antidumping di base e delle relative conseguenze.
(15)
Con lettere del 24 luglio 2023 il governo indiano, ECL e SG PAM hanno presentato osservazioni sulla lettera ex articolo 18 e sulla divulgazione delle informazioni.
(16)
La Commissione ha inoltre ricevuto osservazioni dai distributori europei sul mercato dell’Unione di tubi di ghisa duttile prodotti da ECL, vale a dire le società Valdro, Fusion Pipeline Products Limited («Fusion Pipelines Products»), CO.ME.CAR SRL, Deschacht, Idrovit SRL, Vodoskok d.d., e WAPPtech Ltd.
(17)
Su richiesta di ECL, il 26 luglio 2023 si è tenuta un’audizione.
1.6.
Divulgazione di informazioni
(18)
Il 24 agosto 2023 la Commissione ha informato tutte le parti interessate dei fatti e delle considerazioni salienti sulla base dei quali essa intendeva proporre la modifica dell’aliquota del dazio applicabile a ECL. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni entro il 6 settembre 2023 e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.
(19)
La Commissione ha ricevuto osservazioni al riguardo dal governo indiano, da SG PAM, ECL e dalle società europee Deschacht, IBECO AB, VAPPtech Environrnental Ltd. («VAPPtech») e Vodoskok.
(20)
Il 4 settembre 2023, su richiesta del governo indiano, si è svolta un’audizione tra il governo indiano e i servizi della Commissione. Su richiesta di ECL, il 6 settembre 2023 si è svolta un’altra audizione tra ECL e i servizi della Commissione. La Commissione ha esaminato le osservazioni formulate da tutte le parti interessate.
(21)
Il 3 ottobre 2023 la Commissione ha comunicato nuovamente le sue risultanze sull’uso dei dati disponibili (sezione 3.6) e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di formulare osservazioni entro il 6 ottobre 2023. Sono pervenute osservazioni dal governo indiano, da ECL e da SG PAM. La Commissione ha esaminato le osservazioni formulate da tutte le parti interessate.
(22)
Il 16 ottobre la Commissione ha comunicato nuovamente le sue risultanze sul valore normale e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di formulare osservazioni entro il 17 ottobre 2023. Sono pervenute osservazioni dal governo indiano e da ECL. La Commissione ha esaminato le osservazioni formulate da tutte le parti interessate.
1.7.
Ritiro della domanda di riesame
(23)
Con lettera del 28 agosto 2023, ECL ha informato la Commissione che desiderava ritirare la sua domanda di riesame intermedio parziale. ECL ha ribadito le argomentazioni, formulate nelle sue osservazioni sul documento generale di divulgazione delle informazioni, secondo cui l’inchiesta doveva essere chiusa.
(24)
ECL ha fatto riferimento alle risultanze della Commissione contenute nel documento di divulgazione delle informazioni sull’uso dei «dati disponibili». Ha dichiarato di aver fornito elementi di prova significativi per convincere la Commissione dell’accuratezza dei suoi dati, in particolare del peso del metallo di ciascun tubo durante il PIR, e di non poter fornire ulteriori elementi di prova perché i tubi erano già stati venduti. Ha inoltre sostenuto che il metodo di registrazione dei dati (sul peso del metallo) è stato applicato nei suoi registri contabili e nel sistema SAP
(
9
)
della società. ECL si è impegnata ad adottare in futuro misure adeguate per verificare e registrare adeguatamente il peso del metallo di ciascun tubo prodotto. ECL ha pertanto ritenuto che il riesame non fosse giustificato e dovesse essere chiuso.
(25)
Facendo riferimento alle conclusioni illustrate in dettaglio nella sezione 3.2 sui motivi per cui ha ritenuto che i dati fossero stati erroneamente comunicati, la Commissione ha preso atto degli impegni di ECL a registrare in futuro il peso dei tubi. Ha tuttavia ritenuto che tale impegno non potesse giustificare la chiusura del riesame in corso, in quanto non aveva alcuna incidenza sulle attuali risultanze relative a un periodo del passato.
(26)
ECL ha inoltre sostenuto che, qualora la Commissione dovesse istituire il dazio residuo del 12,9 %, come indicato nel documento generale di divulgazione delle informazioni, che si aggiungerebbe al dazio compensativo del 9 % già applicabile alla società, ECL non sarebbe in grado di continuare a vendere il prodotto in esame sul mercato dell’Unione e dovrebbe chiudere le sue filiazioni/i suoi uffici in Francia, Spagna, Italia e Germania. Di conseguenza le circa 60 persone occupate direttamente da ECL perderebbero il posto di lavoro.
(27)
ECL ha inoltre fatto riferimento alle osservazioni presentate da vari distributori indipendenti di Italia, Francia, Belgio, Irlanda e Croazia che denunciavano l’esistenza di un grave problema di concorrenza sul mercato dell’Unione. Ha dunque affermato che, se non fosse in grado di rifornire tali imprese, nella maggior parte dei casi esse dovrebbero chiudere le loro attività, il che comporterebbe la perdita di migliaia di posti di lavoro diretti e indiretti negli Stati membri in tutta l’Unione, con una perdita economica nei vari Stati membri ancora più significativa. Inoltre, a suo avviso, l’uscita di ECL dal mercato dell’Unione non farebbe che rafforzare la posizione quasi monopolistica di SG PAM su tale mercato a scapito dell’interesse generale dell’Unione.
1.7.1.
Osservazioni dei distributori
(28)
Le società CO.ME.CAR S.r.l., Deschacht, Vodoskok d.d. e WAPPtech hanno chiesto alla Commissione di chiudere il riesame. Hanno sottolineato l’importanza della presenza di ECL sul mercato dell’Unione e hanno fatto riferimento alla situazione quasi monopolistica di SG PAM e a quello che hanno descritto come il suo comportamento anticoncorrenziale.
(29)
Tutte queste società hanno inoltre affermato che, se ECL lasciasse il mercato dell’Unione, ciò avrebbe un impatto economico significativo sulle loro attività e sul mercato dell’Unione dei tubi di ghisa duttile. Deschacht, ad esempio, ha affermato che ridurrebbe drasticamente l’offerta di tubi di ghisa duttile in Belgio, il che sarebbe dannoso per la relativa industria. WAPPTech ha affermato che una parte significativa del suo fatturato annuo proviene dalle vendite di tubi di ghisa duttile di ECL in Europa, il che garantisce la stabilità economica della società. Vodoskok ha inoltre affermato che, a suo avviso, l’istituzione delle misure proposte avrebbe implicazioni economiche significative, inciderebbe sulla catena di approvvigionamento e causerebbe la perdita di posti di lavoro.
1.7.2.
Osservazioni di SG PAM
(30)
SG PAM ha dichiarato di opporsi alla chiusura dell’inchiesta sulla base del ritiro della domanda di riesame da parte di ECL. A suo parere, la chiusura sarebbe contraria all’interesse dell’Unione, in particolare alla luce dell’aumento delle importazioni a basso prezzo di ECL sul mercato dell’Unione. SG PAM ha fatto riferimento alle conclusioni della Commissione, nell’inchiesta iniziale e nell’ultimo riesame in previsione della scadenza, sul pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.
(31)
SG PAM ha inoltre ricordato che il riesame è stato avviato su richiesta di ECL e che, essendo limitato al riesame del suo margine di dumping, non ha consentito alla Commissione di riesaminare l’interesse dell’Unione.
(32)
SG PAM ha inoltre sostenuto che nessun elemento suggeriva che ECL dovrebbe lasciare il mercato dell’Unione in caso di aumento del suo livello di dazi. Ha ricordato che le misure antidumping non miravano a impedire le importazioni, ma a garantire che le importazioni avvenissero a un prezzo equo. SG PAM ha ritenuto che le asserzioni relative al suo comportamento anticoncorrenziale fossero prive di fondamento e mirassero unicamente a danneggiare la sua reputazione. Inoltre, a suo parere, esistevano fonti di approvvigionamento alternative, come le vendite degli altri produttori europei Duktus-VonRoll e TRM, nonché le importazioni dalla Turchia, dagli EAU, dalla Cina e dall’Iran e dalla società indiana Jindal.
(33)
SG PAM ha inoltre sostenuto che il mercato dei tubi di ghisa duttile era «multimateriale», in quanto i tubi di ghisa duttile potevano essere sostituiti da altri tipi di tubi che offrivano un’alternativa adeguata. Ha fatto riferimento alle conclusioni delle autorità nazionali e della Commissione nel quadro di diverse analisi relative alla concorrenza su questo mercato. Ha inoltre sottolineato che in alcuni Stati membri la quota di mercato di ECL era importante e che, secondo le sue stesse affermazioni, ECL deteneva una quota di mercato del 30 % in Francia e del 50 % in Spagna. Pertanto, secondo SG PAM, ECL disponeva di un notevole potere di mercato.
(34)
SG PAM ha fatto riferimento alle osservazioni dei diversi distributori. Ha reputato che la quota delle attività commerciali dei distributori nell’ambito dei tubi di ghisa duttile per il trasporto idrico fosse bassa, in media tra il 3-10 % e non superiore al 20 %. Pertanto, a suo avviso, anche se tali distributori non potessero rifornirsi da ECL, ciò non comporterebbe un impatto disastroso per loro. Inoltre SG PAM ha rilevato che non vi era alcuna indicazione che la loro situazione fosse rappresentativa del mercato dei tubi di ghisa duttile.
(35)
Dopo la divulgazione delle informazioni, SG PAM ha inoltre affermato che, a suo avviso, eventuali impegni per il futuro di ECL non incidevano sulle risultanze della presente inchiesta e che la chiusura dell’inchiesta sarebbe contraria al principio di buona amministrazione, in quanto l’inchiesta durava da oltre un anno e includeva verifiche in loco e a distanza. Ha altresì ritenuto che l’inchiesta non potesse essere chiusa alla luce delle risultanze della Commissione sulle informazioni false e fuorvianti fornite da ECL.
1.7.3.
Valutazione della richiesta di ritiro da parte della Commissione
(36)
La Commissione ha innanzitutto osservato che la formulazione dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base, riguardante il ritiro della denuncia, utilizza il verbo «può» e pertanto la Commissione non è tenuta a chiudere il procedimento, ma ha semplicemente la possibilità di farlo, a condizione che tale chiusura non sia contraria all’interesse dell’Unione. In altre parole, la Commissione è tenuta ad esaminare se la chiusura non sia nell’interesse dell’Unione solo se prende in considerazione una tale chiusura. Nel caso di specie la Commissione non ritiene che vi siano motivi per chiudere l’inchiesta.
(37)
La Commissione ha infatti ricordato che il riesame è stato avviato sulla base del fatto che ECL si è fusa con la sua società collegata. La fusione, come illustrato nella sezione 3.1, ha costituito un cambiamento di circostanze di carattere duraturo che, conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base, richiedeva un ricalcolo del margine di dumping stabilito nell’inchiesta iniziale.
(38)
Vista l’esigenza di eliminare gli effetti di distorsione degli scambi e di ripristinare una concorrenza effettiva, la Commissione ritiene necessario stabilire un margine di dumping adeguato, in particolare in questa situazione in cui sono state fornite informazioni fuorvianti.
(39)
La Commissione ha pertanto concluso che chiudere il riesame, e quindi ignorare le risultanze della presente inchiesta, non fosse appropriato nel caso di specie e ha deciso di proseguire l’inchiesta.
1.8.
Osservazioni all’apertura dell’inchiesta
(40)
Dopo l’apertura dell’inchiesta, il produttore dell’Unione SG PAM ha affermato che negli ultimi dieci anni aveva risentito negativamente delle pratiche sleali di ECL e dell’aumento del livello del dumping.
(41)
SG PAM ha inoltre affermato che la domanda non conteneva informazioni a sostegno della presunta riduzione del dumping o riguardanti il nesso tra la fusione e la variazione del livello del dumping. Ha sostenuto che il rapporto tra ECL e SPL era già stato preso in considerazione nell’inchiesta iniziale e che le cifre di entrambe le società erano state utilizzate per determinare il margine di dumping di ECL. Ha inoltre ritenuto che il riesame avrebbe molto probabilmente comportato un aumento del margine di dumping.
(42)
In risposta a ciò, ECL ha sostenuto che gli argomenti di SG PAM non erano suffragati da fatti. A suo parere, la quota di mercato di SG PAM è aumentata dall’inchiesta iniziale, mentre il volume totale delle vendite di ECL sul mercato dell’Unione è diminuito. ECL ha inoltre sostenuto che, allo stesso tempo, i suoi prezzi di vendita sono aumentati al di sopra del livello delle misure istituite sulle sue esportazioni verso l’Unione. A suo parere, i risultati finanziari, i nuovi investimenti e l’aumento del livello delle vendite erano la prova di un eccellente rendimento di SG PAM.
(43)
ECL ha inoltre sottolineato che un precedente riesame intermedio nei confronti di ECL su domanda di SG PAM è stato chiuso dopo il ritiro della domanda da parte di quest’ultima. Ciò significava, secondo ECL, che SG PAM riteneva che il dumping di ECL fosse diminuito. Secondo il parere di ECL, SG PAM ha beneficiato di misure antidumping e compensative eccessivamente elevate nei confronti dei produttori esportatori indiani del prodotto oggetto del riesame. ECL ha inoltre sostenuto che la decisione di avviare l’attuale riesame intermedio non si basava su una sua valutazione, bensì sulla valutazione della Commissione secondo cui la fusione incideva sulla struttura dei costi della società.
(44)
Nel contesto di tali argomentazioni, la Commissione ha osservato che lo scopo del riesame era determinare il nuovo livello del dumping di ECL alla luce delle mutate circostanze. Ha anche chiarito che i dati della società collegata SPL non erano stati utilizzati nei calcoli iniziali del dumping. Inoltre il fatto che i dati di SPL non fossero stati utilizzati nell’inchiesta antidumping iniziale non era l’unico fattore da prendere in considerazione nell’apertura del riesame. La Commissione ha preso in considerazione anche il fatto che la fusione ha prodotto sinergie che hanno attenuato alcuni costi che incidevano sul funzionamento e sui costi della società. Il riesame era pertanto giustificato e l’argomentazione è stata respinta.
(45)
SG PAM ha inoltre sostenuto che la domanda non rispettava le norme per il trattamento delle informazioni non riservate e che il richiedente non aveva fornito riassunti non riservati con un grado di dettaglio tale da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato, in modo da soddisfare gli obblighi di cui all’articolo 19 del regolamento antidumping di base.
(46)
La Commissione ha osservato che l’intera domanda era non riservata. Ha rilevato inoltre che SG PAM non specificava concretamente quali informazioni ritenesse mancanti nel fascicolo pubblico. Ha pertanto respinto questa argomentazione.
(47)
SG PAM ha altresì affermato che la Commissione dovrebbe estendere il periodo dell’inchiesta per tenere conto del presunto mutamento di circostanze. La fusione di ECL con la società collegata SPL è divenuta effettiva a decorrere dal 1
o
gennaio 2022. Tuttavia il periodo dell’inchiesta di riesame scelto dalla Commissione è stato fissato per il periodo compreso tra il 1
o
aprile 2021 e il 31 marzo 2022, in modo da allinearsi all’anno di riferimento finanziario indiano tradizionale. Secondo SG PAM ciò significava che tre quarti del periodo dell’inchiesta di riesame (da aprile 2021 a dicembre 2021) coprivano un periodo precedente il presunto mutamento di circostanze e i dati dei tre trimestri precedenti non sarebbero in ogni caso rappresentativi di qualsiasi cambiamento derivante dalla fusione.
(48)
Per quanto riguarda l’argomentazione relativa all’inadeguatezza del periodo dell’inchiesta di riesame, la Commissione ha chiarito che è stato stabilito che, dal punto di vista operativo, amministrativo e contabile, la fusione ha avuto effetto retroattivo
(
10
)
a partire dal 1
o
ottobre 2020. Essa ha quindi potuto valutare l’effetto della fusione durante l’intero periodo dell’inchiesta di riesame. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(49)
Secondo SG PAM, la Commissione avrebbe anche dovuto verificare le differenze di caratteristiche tra i tubi venduti in India e nell’Unione. A suo avviso, tali differenze riguardavano principalmente le classi di pressione e di spessore, il peso, le lunghezze e il rivestimento esterno. SG PAM ha inoltre sottolineato che ECL vendeva tubi più pesanti e che gli stessi tubi possono avere un uso diverso in India rispetto all’Unione. Ha fornito l’esempio di un tubo di classe «K9
(
11
)
" che a suo avviso è comunemente utilizzato in India per l’acqua, mentre nell’Unione si utilizzano per lo stesso scopo tubi di classe «K7». Secondo SG PAM, tali differenze possono giustificare adeguamenti per consentire un confronto equo tra i prodotti venduti sul mercato interno indiano e sul mercato dell’Unione. ECL ha espresso accordo e ha fornito dettagli sulle caratteristiche tecniche dei suoi prodotti e sulle presunte differenze.
(50)
La prassi della Commissione consiste nel calcolare un margine di dumping confrontando il valore normale di un tipo di prodotto con il prezzo all’esportazione di un tipo di prodotto simile. Le differenze sottolineate da SG PAM sono quindi state prese in considerazione, in quanto le diverse classi di pressione sono state considerate come tipi di prodotto diversi. La Commissione ha ritenuto che le preoccupazioni di SG PAM siano state pienamente affrontate.
(51)
SG PAM ha inoltre sostenuto che la nuova organizzazione del gruppo societario di ECL ha creato notevoli opportunità di compensazione incrociata, vendite interne a valori non di mercato, servizi non dichiarati e/o altri elementi che possono incidere in modo significativo sulla valutazione dei costi e sul confronto tra le vendite della società sul mercato interno e quelle nell’UE. Pertanto, a suo avviso, la Commissione dovrebbe prestare attenzione nel valutare le operazioni tra le entità collegate. A tal fine SG PAM ha fornito una descrizione sintetica della struttura societaria del gruppo ECL, nonché dei fattori che, a suo avviso, la Commissione dovrebbe prendere in considerazione nel calcolo del dumping. SG PAM ha fatto riferimento alla fornitura di coke prodotto da uno degli stabilimenti di ECL di Haldia e alle importazioni di carbone dall’Australia, in cui potrebbero essere state coinvolte alcune parti collegate di ECL. Lo stesso vale, secondo SG PAM, per quanto riguarda il mercato dell’Unione dove ECL vende attraverso diverse parti collegate. SG PAM ha fatto riferimento agli sconti menzionati nelle relazioni annuali di due delle parti collegate, Electrosteel Trading SA ed Electrosteel Europe SA, ai premi di fine anno, alle vendite a «valore zero» e ad altre pratiche di mercato. SG PAM ha inoltre sottolineato potenziali operazioni menzionate nei conti annuali delle entità di ECL tra ECL ed Electrosteel Algeria SpA, Electrosteel Castings Gulf FZE (UAE), Electrosteel Bahrain Holding WLL (Bahrain) ed Electrosteel Doha for Trading LLC (Qatar), che la Commissione dovrebbe esaminare per verificare l’eventuale coinvolgimento di tali entità nelle vendite del prodotto in esame sul mercato dell’Unione.
(52)
La Commissione ha preso in considerazione questi elementi nella sua valutazione e ha esaminato la struttura del gruppo societario e l’organizzazione delle parti collegate nella misura in cui la relazione era pertinente per determinare un nuovo margine di dumping per ECL. A tal fine ha tenuto conto del fatto che il prodotto oggetto del riesame era venduto sul mercato dell’Unione tramite parti collegate.
(53)
SG PAM ha sostenuto che, poiché in India il mercato del minerale di ferro era soggetto a distorsioni e tali distorsioni erano state rilevate nel regolamento iniziale che istituisce un dazio compensativo nei confronti dei produttori esportatori indiani, la Commissione dovrebbe adeguare i costi nel determinare il valore normale sulla base dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base.
(54)
L’industria dell’Unione aveva avanzato la stessa argomentazione nell’inchiesta iniziale. All’epoca la Commissione aveva ritenuto che la distorsione fosse esaminata e affrontata nell’inchiesta antisovvenzioni distinta e che non fosse necessario affrontarla ulteriormente, in quanto ciò sarebbe equivalso a un doppio conteggio degli effetti della sovvenzione. La Commissione ha mantenuto tale posizione.
2. PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1.
Prodotto oggetto del riesame
(55)
Il prodotto oggetto del riesame è costituito da tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) («tubi di ghisa duttile»), ad esclusione dei tubi di ghisa duttile senza rivestimento interno ed esterno («tubi non rivestiti») («prodotto oggetto del riesame»).
2.2.
Prodotto in esame
(56)
Il prodotto in esame nella presente inchiesta è il prodotto oggetto del riesame originario dell’India, attualmente classificato con i codici NC ex 7303 00 10 ed ex 7303 00 90 (codici TARIC 7303001010, 7303009010). I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo ferma restando la possibilità di una successiva modifica della classificazione tariffaria.
2.3.
Prodotto simile
(57)
Come stabilito nell’inchiesta iniziale, il presente riesame intermedio ha confermato che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:
—
il prodotto in esame esportato nell’Unione;
—
il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto sul mercato interno dell’India; e
—
il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione.
(58)
Questi prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base.
3. RISULTANZE
(59)
In conformità dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base, la Commissione ha esaminato se le circostanze in base alle quali era stato determinato l’attuale margine di dumping fossero mutate e se tale mutamento fosse di carattere duraturo.
3.1.
Mutamento significativo e duraturo delle circostanze
(60)
L’inchiesta ha confermato che, a seguito dell’approvazione del piano di concentrazione di SPL con ECL da parte delle autorità competenti in India il 31 dicembre 2021, SPL si è ufficialmente fusa con ECL. ECL ha assorbito SPL e pertanto le due società operavano come un’unica entità a partire dal 1
o
gennaio 2022. In quest’ultima data SPL ha cessato di esistere. Le quote di ECL e SPL sono state fuse e assegnate il 20 gennaio 2022 e il processo di assegnazione si è concluso nell’aprile 2022. Tuttavia la fusione ha avuto luogo con effetto retroattivo a partire dal 1
o
ottobre 2020, come spiegato al considerando (48).
(61)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che, a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base, la base su cui sono state istituite le misure in vigore era cambiata e che tali cambiamenti giustificavano il riesame del margine di dumping per il richiedente.
(62)
In seguito alla divulgazione delle informazioni, ECL ha sostenuto che la Commissione non ha effettuato una valutazione delle sinergie derivanti dalla fusione e che pertanto l’inchiesta doveva essere chiusa.
(63)
La Commissione ha contestato tale assunto in quanto, come indicato nella sezione 1.7 e comunicato alle parti interessate, aveva concluso che la fusione ha prodotto sinergie che hanno attenuato alcuni costi che incidevano sul funzionamento e sui costi della società. La conclusione sulla necessità del riesame intermedio parziale è stata ribadita anche nel considerando 113 del documento generale di divulgazione delle informazioni del 24 agosto 2023.
(64)
Dopo la divulgazione delle informazioni, il governo indiano ha ripreso le argomentazioni di ECL e ha sostenuto che il riesame intermedio non era necessario. Pur concordando sul fatto che era prassi costante della Commissione effettuare un riesame intermedio parziale nel caso di fusioni, il governo indiano ha ritenuto che il caso di ECL fosse diverso perché sia ECL che SPL facevano parte dell’inchiesta iniziale e perché la decisione di non utilizzare i dati di SPL nell’inchiesta antidumping iniziale era una scelta della Commissione. Pertanto, a suo avviso, non era necessario procedere a una nuova inchiesta. Inoltre, a suo parere, è stata la Commissione a chiedere ufficialmente a ECL di presentare la domanda di riesame intermedio.
(65)
Per stabilire i costi dell’entità risultante dalla fusione, la Commissione sarebbe stata tenuta a utilizzare, se i dati di ECL non fossero stati respinti, i costi consolidati delle entità oggetto della fusione e le spese generali, amministrative e di vendita consolidate.
(66)
La Commissione ha inoltre ritenuto che la questione se ECL avesse presentato la domanda di propria iniziativa o se fosse stata esortata dalla Commissione non era pertinente, in quanto la Commissione ha stabilito, sulla base dell’articolo 11, paragrafo 3, che la fusione costituiva un «mutamento delle circostanze di carattere duraturo» che richiedeva l’istituzione di un nuovo margine di dumping (cfr. sezione 3.1). La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione.
(67)
Il governo indiano ha inoltre sostenuto che era stata presentata una domanda di riesame intermedio per quanto riguarda sia le misure compensative che quelle antidumping e che era ingiusto che la Commissione conducesse il riesame antidumping solo perché alcuni regimi di sovvenzioni non erano più in vigore.
(68)
La Commissione ha ricordato che ECL ha presentato solo una domanda di riesame delle misure antidumping. L’argomentazione era pertanto ingiustificata.
3.2.
Collaborazione e utilizzo dei «dati disponibili»
(69)
Nell’inchiesta iniziale il margine di dumping di ECL (e di altri produttori esportatori che hanno collaborato) è stato stabilito in base al peso netto del metallo del prodotto in esame. Ciò significa che è stato stabilito in riferimento al peso del tubo senza rivestimento interno di cemento e non in riferimento al suo peso totale. Di conseguenza ECL aveva basato la sua risposta al questionario antidumping solo sul peso netto del metallo.
3.2.1.
Importanza del peso netto dichiarato del metallo per il margine di dumping
(70)
Il prodotto oggetto del riesame è un tubo di acciaio con uno strato interno di cemento per impedirne la corrosione. Inoltre il tubo di acciaio presenta all’esterno uno strato di protezione molto sottile di pochi millimetri, comunemente denominato «rivestimento esterno». Il peso di un tubo con rivestimento interno di cemento è definito come peso del rivestimento interno di cemento.
(71)
I prodotti venduti sul mercato interno indiano presentano un rivestimento esterno diverso
(
12
)
da quelli esportati nell’Unione. Ne consegue una mancanza di corrispondenza tra i tipi di prodotto ai fini del calcolo del margine di dumping. Nonostante il rivestimento esterno non abbia alcun effetto significativo sul costo di produzione o sul prezzo, a causa della mancanza di corrispondenza il valore normale ha dovuto essere determinato sulla base dei costi di produzione. Per determinare il valore normale, per ciascun tipo di prodotto il peso totale del particolare tubo venduto nell’Unione ha dovuto essere moltiplicato per il costo medio di fabbricazione per chilogrammo di quel tipo di prodotto.
(72)
Il peso totale di un tubo comprende il peso del metallo, del cemento e del rivestimento esterno. Per la maggior parte dei tipi esportati nell’Unione e secondo le norme (teoriche) nominali
(
13
)
, il peso medio del metallo all’interno del tubo rappresenta circa l’85 %, mentre il peso del cemento rappresenta in media il 15 % del peso totale del tubo
(
14
)
. Il peso del rivestimento esterno è compreso tra lo 0,3 e l’1 % del peso totale del tubo. Poiché il metallo rappresenta la maggior parte del costo, il suo costo definisce il prezzo di vendita del tubo finale.
(73)
Solo la parte metallica del tubo è moltiplicata per il costo medio di fabbricazione. Pertanto il peso del metallo e la sua proporzione rispetto al peso di un tubo hanno un impatto diretto sul calcolo del valore normale e incidono quindi direttamente sul margine di dumping. La dichiarazione di un peso inferiore del metallo comporta automaticamente un valore normale costruito inferiore e di conseguenza un margine di dumping inferiore
(
15
)
. Analogamente, la dichiarazione di un peso inferiore del metallo per le vendite nell’Unione comporta un prezzo medio all’esportazione più elevato
(
16
)
. Pertanto l’accuratezza del peso dichiarato del metallo svolge un ruolo cruciale nella determinazione del margine di dumping. In altre parole, la correttezza del peso dichiarato del metallo è necessaria per calcolare un margine di dumping accurato. Inoltre essa incide sull’esattezza sia del valore normale stabilito che del prezzo all’esportazione stabilito.
3.2.2.
Peso del metallo dichiarato da ECL nella presente inchiesta
(74)
Secondo le informazioni fornite da ECL durante la verifica in loco, i tubi prodotti dalla società non venivano sistematicamente pesati uno alla volta. Piuttosto un intero container o un autocarro pieno di tubi veniva pesato su una pesa a ponte prima di lasciare i locali di ECL. Questo container/autocarro conteneva una serie di tubi di diametro diverso con rivestimento interno in malta di cemento e rivestimento esterno e poteva comprendere altri prodotti quali guarnizioni, lubrificanti, raccordi o altro, nonché pezzi di legno o altro materiale da imballaggio. ECL ha sostenuto che il peso netto del metallo dei tubi fabbricati era registrato nel sistema contabile sulla base della pesatura di un tubo campionato di ciascun tipo di prodotto per ogni ordine. Secondo ECL, il peso del metallo dei tubi campionati era quindi registrato nel suo sistema SAP e costantemente adeguato in base ai risultati di ciascuna prova a campione. ECL ha sostenuto che tali dati, riportati nella sua risposta al questionario e successivamente utilizzati ai fini del calcolo del dumping, riflettevano quindi l’effettivo peso del metallo dei tubi.
(75)
Per verificare la correttezza del peso netto del metallo inserito in SAP da ECL, la Commissione ha chiesto alla società di fornire informazioni supplementari sul «peso lordo» (totale) dei tubi (compresi il rivestimento in malta cemento e il rivestimento esterno) e i dati sulla produzione e sulle vendite espressi in metri.
(76)
Il peso lordo, denominato peso «Kanta» per le vendite sul mercato interno, è il peso dei tubi compresi il rivestimento interno in malta di cemento e il rivestimento esterno. La società teneva registrazioni del peso lordo di un autocarro o di un container caricato sulla pesa a ponte in cui era compreso l’imballaggio. Chiedendo tali informazioni supplementari, la Commissione ha cercato di effettuare un controllo incrociato della correttezza del peso netto del metallo dichiarato dalla società.
(77)
Dopo aver confrontato le informazioni supplementari presentate da ECL, la Commissione ha riscontrato discrepanze tra il peso lordo del prodotto oggetto dell’inchiesta venduto sul mercato di esportazione e quello del prodotto oggetto dell’inchiesta venduto sul mercato interno. La differenza riguardava in particolare il peso del rivestimento interno in malta di cemento nei prodotti venduti sul mercato interno rispetto al peso di tale rivestimento nei prodotti venduti sul mercato dell’Unione.
(78)
Utilizzando le informazioni fornite da ECL sulla base della lunghezza dei tubi (metri), la Commissione, in assenza
(
17
)
di un peso del rivestimento interno in malta di cemento sul mercato interno, ha effettuato un confronto tra il peso Kanta medio per metro dei tubi venduti sul mercato interno e il peso del rivestimento interno in malta di cemento dei tubi venduti per l’esportazione. È emerso che il peso lordo dichiarato dei tubi per metro era in media superiore di oltre [5-15 %] per le vendite all’esportazione rispetto alle vendite sul mercato interno
(
18
)
. Poiché i dati comunicati in relazione al mercato interno comprendevano gli imballaggi, che invece non erano inclusi nel peso dichiarato per le vendite nell’Unione, la Commissione ha concluso che la differenza effettiva sarebbe ancora maggiore.
(79)
Per essere il più accurata possibile, la Commissione ha ristretto il confronto a tipi di prodotto quasi identici venduti sia sul mercato interno indiano che sul mercato dell’Unione. Nel confrontare tipi di prodotto quasi identici
(
19
)
(che differiscono solo nel rivestimento esterno), la Commissione ha osservato che il peso netto dichiarato del metallo era identico, mentre il peso del rivestimento interno in malta di cemento era sempre significativamente più elevato per le vendite all’esportazione. La Commissione ha constatato che il peso (lordo) totale di un tubo era in media superiore di [5-15 %] se il tubo era esportato. Per alcuni tipi di prodotto la differenza era pari al [5-15 %]. Ciò significa che il peso di un tubo per metro era in media del [10-20 %] superiore se il tubo era venduto per l’esportazione rispetto a un tubo quasi identico venduto sul mercato interno. La Commissione ha inoltre osservato che tali discrepanze andavano sempre nella direzione di una sottostima del peso del prodotto esportato. Tale sottostima, come spiegato al considerando (72), aveva l’effetto di ridurre il margine di dumping di ECL.
(80)
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha ritenuto che tali discrepanze dimostrassero inesattezze nella comunicazione delle informazioni sul peso relative alle vendite. Come indicato al considerando 40, la corretta comunicazione delle informazioni sul peso è fondamentale per ottenere un margine di dumping accurato. Nello specifico, inesattezze nella comunicazione delle informazioni sul peso possono comportare una riduzione del margine di dumping reale. In tale contesto, il 29 giugno 2023 la Commissione ha chiesto a ECL di fornire spiegazioni in merito a tali discrepanze.
(81)
ECL ha risposto che il confronto tra le vendite all’esportazione e quelle sul mercato interno era influenzato dalle differenze nel mix di prodotti delle vendite su entrambi i mercati e che le differenze riscontrate per i tubi di diametro fino a 300 mm erano dovute a norme diverse per quanto riguarda lo spessore del rivestimento interno in malta di cemento applicabile sui mercati interni dell’Unione e dell’India. Inoltre, secondo il richiedente, esistevano alcune differenze a causa dei diversi tipi di rivestimento esterno utilizzati sul mercato interno e su quello di esportazione e delle differenze negli imballaggi per il trasporto.
(82)
La Commissione ha ritenuto che, sebbene alcune differenze possano effettivamente essere influenzate da un diverso mix di prodotti, l’entità delle differenze riscontrate nel confronto di tipi di prodotto quasi identici
(
20
)
non poteva essere sufficientemente spiegata dai motivi addotti da ECL.
(83)
Durante la visita di verifica in loco la Commissione ha anche stabilito che, per i tubi dello stesso diametro, lo spessore del rivestimento interno in malta di cemento era identico per il mercato interno e il mercato di esportazione. Inoltre il sistema di codifica della produzione di ECL utilizzava codici di prodotto identici sia per il mercato interno che per quello dell’Unione. Si utilizzavano poi le stesse linee di produzione e lo stesso metodo di produzione. Se i tubi destinati all’esportazione avessero avuto uno spessore diverso del cemento, per questi prodotti sarebbe esistito un codice di prodotto diverso, ma non era questo il caso.
(84)
Inoltre l’argomentazione di ECL secondo cui sul mercato indiano e su quello dell’Unione esistono norme diverse per lo spessore del cemento riguardava solo tubi fino a un diametro di 300 mm. La Commissione ha tuttavia riscontrato discrepanze anche per i tubi di diametro superiore a 300 mm, per i quali le norme prevedevano requisiti identici in materia di spessore del rivestimento interno in malta di cemento per entrambi i mercati. La Commissione ha calcolato che, sulla base del peso netto del metallo dichiarato da ECL, il rivestimento interno in malta di cemento per alcuni tipi di prodotto avrebbe dovuto essere il doppio per il mercato di esportazione rispetto al mercato interno.
(85)
Come confermato dalle osservazioni di ECL, il (diverso) tipo di rivestimento esterno per il mercato di esportazione aveva un impatto minimo sul peso totale di un tubo, rappresentando solo una percentuale pari a [0-3 %] circa del peso totale. Pertanto una differenza nel rivestimento esterno non potrebbe essere all’origine di una differenza di peso fino a quasi [10-20 %]. Per quanto riguarda gli imballaggi per il trasporto, la Commissione ha ricevuto informazioni in loco che confermano che il peso lordo dichiarato per le vendite sul mercato interno comprende imballaggi e altri prodotti (lubrificanti e guarnizioni). Tuttavia, anche se l’imballaggio e altri prodotti fossero stati esclusi, durante la verifica in loco dello stabilimento si è stabilito che la quota degli imballaggi per il mercato interno e per quello di esportazione rispetto al peso complessivo era dell’ordine di [0-3 %] e quindi trascurabile rispetto al peso complessivo dei tubi.
(86)
La Commissione ha pertanto concluso che le differenze per i tubi fino a un diametro di 300 mm potevano essere spiegate solo in parte
(
21
)
con l’argomentazione secondo cui la differenza era dovuta a norme diverse per quanto riguarda lo spessore del rivestimento interno in malta di cemento applicabile sul mercato dell’Unione e su quello indiano. Per i tubi di diametro superiore a 300 mm, la differenza non poteva essere giustificata da una norma diversa per il rivestimento interno in malta di cemento, da un diverso tipo di rivestimento esterno o da una differenza negli imballaggi per il trasporto.
(87)
Sulla base delle informazioni contenute nel fascicolo che contraddicevano ciascun elemento della spiegazione delle differenze di peso fornita dal richiedente, è emerso che l’unica spiegazione era che il richiedente avesse erroneamente indicato nel suo sistema contabile il peso o la lunghezza del prodotto in esame, con l’effetto di ridurre il suo margine di dumping. Così facendo, il richiedente avrebbe fornito informazioni false o fuorvianti ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base, ostacolando gravemente l’inchiesta.
3.3.
Osservazioni del governo indiano sull’uso dei dati disponibili
(88)
Il governo indiano ha osservato che l’inchiesta è stata avviata su iniziativa della Commissione e che a suo avviso non era necessaria. Ha sostenuto che, poiché non vi erano differenze per quanto riguarda il peso netto dichiarato del metallo sul mercato interno e sul mercato dell’Unione, i dati di ECL dovrebbero essere accettati. Ha osservato che ECL, per comunicare i suoi dati, aveva utilizzato lo stesso metodo utilizzato nell’inchiesta iniziale (basato sul peso netto del metallo) e che questo (stesso) metodo era stato accettato dalla Commissione in tutte le inchieste precedenti. Secondo il governo indiano, poiché il metodo non è stato modificato e la società non ha cambiato le sue modalità di comunicazione dei dati, i dati/le informazioni forniti da ECL non potevano essere ignorati.
(89)
Il governo indiano ha inoltre commentato le risultanze relative alle discrepanze individuate dalla Commissione nella lettera ex articolo 18 tra il peso netto del metallo, il peso del rivestimento interno in malta di cemento e il peso Kanta. In tale contesto ha sostenuto che la finalità e la base di tutti e tre i pesi erano diverse e pertanto tali pesi non potevano essere utilizzati per un’analisi comparativa.
(90)
Il governo indiano ha affermato in particolare che il peso netto del metallo è stato utilizzato dall’industria per tutte le registrazioni interne e regolamentari. Né il produttore del prodotto in esame né la Commissione hanno finora considerato il rivestimento interno in malta di cemento un criterio essenziale per alcuno scopo, compresi i numeri di controllo del prodotto («NCP»)
(
22
)
. Secondo il parere del governo indiano, tale approccio era anche in linea con il fatto che neppure la società SG PAM, nel fornire le caratteristiche del prodotto, ha mai incluso il cemento come criterio pertinente e che anche la Commissione ha accettato gli NCP senza includere il cemento come criterio distinto in tutte le inchieste finora svolte. Il governo indiano ha sostenuto che discostarsi dal metodo stabilito nell’ambito di un riesame intermedio parziale non sembrava auspicabile né giustificato. Pertanto la proposta della Commissione di applicare i dati disponibili sulla base della differenza di peso del cemento sarebbe non solo intransigente, ma anche ingiustificata nei confronti di ECL, che ha collaborato pienamente a tutte le inchieste nel corso degli anni.
(91)
Il governo indiano ha inoltre aggiunto che il peso Kanta comprendeva non solo il peso dei tubi nudi (peso netto del metallo), ma anche quello del cemento, del rivestimento interno ed esterno, del materiale da imballaggio e di altri elementi quali anello distanziatore, lubrificanti ecc. Poiché il peso Kanta comprendeva pesi di articoli diversi da quello del prodotto in esame, variava in base alla spedizione e pertanto non dovrebbe essere utilizzato per alcun calcolo o analisi.
(92)
La Commissione ha innanzitutto osservato che, come spiegato al considerando (8), l’inchiesta è stata avviata a seguito della domanda del richiedente. Sebbene tale domanda possa essere stata basata su discussioni informali con la Commissione sugli effetti della fusione con SPL, ciò non toglie che sia stato il richiedente a decidere di chiedere il riesame.
(93)
La Commissione ha inoltre preso atto delle spiegazioni relative alle diverse unità di misura utilizzate dall’industria. Ha confermato che, in linea con quanto richiesto dalla Commissione nella presente inchiesta e con il metodo utilizzato nelle inchieste precedenti, ECL ha comunicato dati basati sul peso netto del metallo. Tuttavia, al fine di verificare l’esattezza dei dati forniti sulla base del peso netto del metallo e in assenza di informazioni relative al peso del metallo dei singoli tubi, durante il processo di verifica la Commissione si è concentrata sulla determinazione dell’accuratezza delle informazioni fornite da ECL e ha effettuato un controllo incrociato delle informazioni con diverse unità di misura, quali il peso lordo e i metri. La Commissione ha inoltre esaminato i dati comunicati per il mercato interno e per il mercato di esportazione. In sede di controllo incrociato dell’accuratezza delle informazioni, la Commissione ha riscontrato discrepanze che suggerivano inesattezze nei dati presentati sulla base del peso netto del metallo. Pertanto l’intenzione della Commissione non era quella di utilizzare un metodo diverso da quello utilizzato nell’inchiesta antidumping iniziale, ma piuttosto di verificare se ECL avesse comunicato correttamente i propri dati.
(94)
Il governo indiano ha inoltre ritenuto che, poiché i prodotti venduti sul mercato interno non corrispondevano ai prodotti venduti sul mercato dell’Unione, in tali casi la prassi consolidata della Commissione consisteva nel determinare il valore normale sulla base del costo di produzione. Il governo indiano ha pertanto affermato che le differenze tra il peso dei prodotti venduti sul mercato interno e su quello dell’UE non avevano alcuna incidenza sulla presente inchiesta.
(95)
In conclusione il governo indiano ha ritenuto che la proposta di ricorrere ai «dati disponibili» non fosse giustificata e che la Commissione dovrebbe accettare le informazioni fornite dall’esportatore che ha collaborato e prendere le decisioni di conseguenza.
(96)
La Commissione ha confermato che in linea con il metodo iniziale, poiché sul mercato dell’Unione e di esportazione non erano venduti prodotti direttamente comparabili, intendeva determinare il valore normale sulla base dei costi di produzione. Come spiegato al considerando (72), l’accuratezza del peso dichiarato del metallo svolge un ruolo cruciale nella determinazione del margine di dumping. La Commissione ha pertanto concluso che per determinare il valore normale erano necessari anche dati accurati sul peso. Pertanto, qualora i dati fossero risultati inattendibili, non sarebbe stato possibile utilizzarli come tali per determinare il valore normale.
3.4.
Osservazioni di ECL sull’uso dei dati disponibili
(97)
Nella sua risposta alla lettera ex articolo 18, ECL ha ritenuto che l’applicazione dei dati disponibili fosse ingiustificata e priva di una base fattuale in quanto si basava su un confronto dei pesi di prodotti non comparabili e ignorava diverse variabili. Ha inoltre ritenuto che i calcoli effettuati dalla Commissione nella lettera ex articolo 18 non fossero accurati.
3.4.1.1.
I dati relativi al peso si basavano sulle registrazioni e sui conti finanziari sottoposti ad audit di ECL
(98)
ECL ha sostenuto che il peso dichiarato del metallo era corretto e che non aveva fornito alcun dato falso o fuorviante, neppure in relazione al peso del metallo. A suo parere, tutti i pesi dichiarati da ECL nel corso dell’inchiesta si basavano sul sistema SAP della società e/o erano stati annotati anche nelle fatture emesse ad acquirenti nell’Unione e nei documenti di esportazione.
(99)
Per quanto riguarda il peso del metallo, ECL ha sostenuto che i dati si basavano sul suo sistema SAP e che la loro esattezza era stata verificata dalla Commissione durante la verifica in loco. I dati si basavano sulla produzione e sul consumo di metallo e corrispondevano alla relazione annuale di ECL e alle scorte di metallo registrate in SAP, tutte verificate dalla Commissione. Ha inoltre affermato che il peso del metallo era menzionato anche negli allegati della bolla di accompagnamento del carico all’esportazione (insieme ai pesi netto e lordo) e che tali pesi corrispondevano ai pesi indicati da ECL nella risposta al questionario.
(100)
ECL ha anche sostenuto che ogni trimestre i dati SAP erano sottoposti ad audit da parte di revisori esterni e, come verificato dalla Commissione, erano riconciliati con i conti annuali della società. Le fatture e i documenti di esportazione emessi in passato (durante il periodo dell’inchiesta di riesame) nei confronti di acquirenti collegati e indipendenti erano alla base delle dichiarazioni doganali, del trasporto delle merci e di altri obblighi di conformità normativa ed erano generati automaticamente da SAP sulla base dei dati effettivi della pesa a ponte immessi nel sistema dello stabilimento da decine di dipendenti di ECL. Pertanto, dal punto di vista di ECL, l’autenticità e l’accuratezza di SAP e delle fatture non potevano essere messe in dubbio.
(101)
ECL ha inoltre affermato che i diversi pesi registrati e comunicati alla Commissione corrispondevano ai dati delle esportazioni verso paesi terzi. Ha sostenuto che il peso netto del metallo e il peso del rivestimento interno in malta di cemento dei diversi tipi di prodotto esportati in paesi terzi erano comparabili con gli stessi tipi di prodotto esportati nell’Unione.
(102)
ECL ha inoltre sostenuto che la società era stata sottoposta ad audit e ispezione da parte delle autorità di normazione internazionali che hanno controllato l’esattezza delle sue registrazioni. ECL ha presentato in particolare una relazione di ispezione pubblicata da una società di ispezione indipendente, commissionata da un cliente di un paese terzo di ECL. La relazione menzionava il peso medio dei tubi e, secondo ECL, dimostrava che il peso per metro dei tipi di prodotto venduti sul mercato dell’Unione era simile o prossimo al peso del rivestimento interno di cemento dichiarato da ECL; indicava inoltre che lo spessore del rivestimento interno di cemento variava.
(103)
ECL ha rammentato che essa controlla il peso del metallo e vi presta particolare attenzione in quanto il metallo è il principale fattore di costo, e che il peso del metallo è costantemente monitorato durante il processo di produzione, mentre il rivestimento interno di cemento rappresenta solo una percentuale pari a [0-3 %] circa del costo totale. I pesi Kanta e del rivestimento internodi cemento erano controllati e pertinenti principalmente ai fini del calcolo dei costi di trasporto.
(104)
ECL ha pertanto sostenuto che, a seconda della prassi di una società, il peso dei tubi può essere espresso sulla base del peso netto del metallo o del peso del rivestimento interno di cemento, come confermato anche da SG PAM nelle sue osservazioni. Il peso nominale del metallo e del rivestimento interno in malta di cemento secondo le rispettive norme era ricavato su tale base. Il peso nominale era un peso auspicabile per un produttore, ma secondo ECL non costituiva una norma immutabile. Pertanto, secondo il parere di ECL, erano consentiti e sistematicamente riscontrati valori e rapporti di cemento più elevati.
(105)
La Commissione ha preso atto delle diverse spiegazioni del richiedente in merito alle differenze di peso e del fatto che i dati da esso comunicati si basavano sul sistema SAP, che il richiedente era soggetto ad audit da parte di revisori esterni per l’approvazione dei suoi conti finanziari e che era soggetto a ispezione per la verifica della conformità dei suoi prodotti alle diverse norme internazionali. La Commissione ha inoltre convenuto di poter verificare e collegare il consumo complessivo di metallo netto indicato da ECL per il periodo dell’inchiesta di riesame con il sistema SAP e con i suoi conti annuali.
(106)
Tuttavia parametri quali il peso del metallo, del cemento o la lunghezza dei singoli tubi per i diversi prodotti e mercati, nonché la loro modalità di ripartizione tra i prodotti, erano variabili che erano inserite nel sistema dalla società.
(107)
Innanzitutto, sulla base delle informazioni fornite da ECL, la Commissione ha osservato che il peso dei singoli tubi non era sistematicamente registrato, contrariamente a quanto sostenuto da ECL.
(108)
La Commissione ha rilevato che il peso netto del metallo dichiarato per gli stessi tipi di prodotto era in generale vicino al peso nominale, il che, secondo la Commissione, non avvalorava l’argomentazione di ECL secondo cui veniva adeguato sulla base del peso effettivo. È stato inoltre riscontrato che pesi netti del metallo simili erano dichiarati per ordini diversi. L’utilizzo del peso netto effettivo del metallo per ciascun ordine avrebbe dovuto determinare un diverso peso netto del metallo per ordine, il che non è avvenuto.
(109)
Il fatto che in realtà il peso netto del metallo non fosse sempre uguale al peso nominale è suffragato dalla relazione di ispezione di una società di ispezione indipendente che ECL ha presentato per dimostrare l’esistenza di variazioni di spessore del rivestimento interno di cemento. Lo stesso documento indicava chiaramente che, per i tubi sottoposti a prova, il peso netto del metallo superava il peso nominale di oltre [0-10 %]. Ciò ha ulteriormente dimostrato, secondo il parere della Commissione, che era improbabile che il peso netto del metallo dichiarato da ECL rispecchiasse la realtà.
(110)
In secondo luogo la società inseriva in SAP altri parametri, come ad esempio gli NCP della Commissione, per produrre relazioni in qualsiasi momento e anche al di fuori del periodo dell’inchiesta.
(111)
La Commissione ha pertanto osservato che, sebbene il consumo totale di metallo corrispondesse ai conti annuali, alcuni parametri chiave per le singole operazioni di produzione e di vendita, come il peso per metro, si basavano esclusivamente sui dati immessi in SAP da ECL e che la correttezza di tali informazioni a livello di singola operazione non poteva essere verificata né sottoposta a controllo incrociato con riferimento a documenti giustificativi e ad altri elementi di prova interni o esterni. Tali circostanze corroboravano le risultanze secondo cui i dati comunicati a livello di singola operazione non erano corretti. La Commissione ha quindi respinto l’argomentazione secondo cui il solo fatto che i dati complessivi corrispondessero al sistema SAP costituiva la prova decisiva che i dati a livello di singola operazione fossero automaticamente corretti.
(112)
La Commissione ha inoltre osservato che, secondo ECL, i dati sul peso netto del metallo figuravano solo sulle bolle di accompagnamento del carico all’esportazione, mentre per il mercato interno non esistevano presumibilmente simili documenti. I dati non potevano quindi essere verificati da ambo i lati. Inoltre, come osservato dalla Commissione, le informazioni sul peso netto del metallo contenute nei documenti di esportazione non potevano essere verificate dal trasportatore (né dal cliente) in quanto i tubi trasportati comprendevano il rivestimento interno in malta di cemento e il rivestimento esterno, mentre il trasporto era determinato sulla base del peso (lordo) totale. Allo stesso tempo, gli ordini e le fatture dei clienti menzionavano i metri. Le informazioni sul peso netto del metallo non potevano quindi essere verificate da terzi. La Commissione non ha pertanto ritenuto che il fatto che il peso netto del metallo figurasse sui documenti di trasporto costituisse una prova supplementare della correttezza delle informazioni.
(113)
Seguendo il metodo dell’inchiesta antidumping iniziale, ECL dichiarava inizialmente il peso netto del metallo per ciascuna delle sue operazioni di vendita sul mercato interno e sul mercato dell’Unione. A differenza delle fatture per il mercato dell’Unione, il peso netto del metallo non era menzionato nelle fatture di vendita sul mercato interno. Inoltre, poiché non figurava neppure sui documenti di trasporto o sulle bolle di accompagnamento del carico per il mercato interno, la Commissione non poteva verificare la correttezza del peso netto del metallo.
(114)
La discrepanza è stata rilevata per la prima volta solo dopo che la Commissione ha ricevuto le informazioni che le consentivano di confrontare il peso Kanta sul mercato interno con il peso del rivestimento interno in malta di cemento sul mercato dell’Unione.
(115)
La Commissione ha inoltre preso atto del fatto che, in generale, ECL (così come altri produttori) monitorerebbe attentamente il consumo di metallo in peso. Ha anche preso atto delle spiegazioni relative al peso netto del metallo, al peso nominale e al fatto che non costituisse una norma rigorosa, e che erano consentiti e sistematicamente riscontrati valori e rapporti del cemento più elevati. Tuttavia, secondo il parere della Commissione, tali spiegazioni non consentivano di concludere che ECL dichiarasse il peso netto del metallo in modo accurato. In particolare, le spiegazioni fornite da ECL non affrontavano, secondo la Commissione, il motivo per cui era costantemente dichiarato un peso più elevato dei prodotti per le vendite all’esportazione rispetto ai prodotti quasi identici venduti sul mercato interno, e certamente non in relazione ai prodotti per i quali si applicava la stessa norma sullo spessore del rivestimento interno di cemento.
3.4.1.2.
Presunte discrepanze individuate nella lettera ex articolo 18
(116)
ECL ha inoltre sostenuto che i calcoli contenuti nella lettera ex articolo 18 non erano corretti in quanto il calcolo della differenza di [5-15 %] non teneva conto del mix di prodotti e delle norme divergenti in materia di tubi applicabili nel mercato dell’Unione e nel mercato interno. Il confronto sarebbe corretto solo se prodotti identici fossero venduti nelle stesse proporzioni su entrambi i mercati. A suo parere, la differenza era dovuta principalmente alle divergenze tra le norme indiane e quelle dell’Unione per quanto riguarda lo spessore del rivestimento interno di cemento. Tali divergenze non potevano costituire la base per presumere che i dati di ECL fossero falsi o fuorvianti.
(117)
Come già osservato nella sezione 3.2.2, la Commissione ha tenuto conto del fatto che il confronto effettuato sulla base del totale delle vendite all’esportazione e del totale delle vendite sul mercato interno si basava effettivamente sul diverso mix di prodotti, il che poteva influenzare il risultato. Tuttavia ha effettuato tale confronto per dimostrare l’esistenza di una differenza sistematica nel peso per metro dei prodotti venduti sul mercato di esportazione rispetto al mercato interno, prima di restringere il confronto ai tipi di prodotto quasi identici (ottenendo la conferma che la differenza esisteva anche per tipi quasi identici). La Commissione ha osservato nel contempo che, a parte un’affermazione generale secondo cui i tubi più sottili venduti per lo più sul mercato di esportazione contenevano presumibilmente più cemento, ECL non ha fornito ulteriori elementi di prova del motivo per cui i tipi di tubi venduti sul mercato di esportazione erano sistematicamente più pesanti dei tipi di tubi venduti sul mercato interno. Le spiegazioni relative all’applicazione di norme diverse sul rivestimento interno di cemento per prodotti diversi valevano solo per tubi di diametro ridotto (inferiore a 300 mm) e quindi non per tutti gli altri tipi di prodotto che la Commissione ha confrontato e per i quali le norme in termini di rivestimento interno in malta di cemento erano identiche.
(118)
Inoltre, secondo il parere di ECL, la conclusione della Commissione secondo cui il rivestimento interno in malta di cemento era identico per i prodotti quasi identici venduti sul mercato dell’Unione e sul mercato interno era errata e si dovrebbe prendere in considerazione la differenza di spessore di tale rivestimento. La società ha calcolato che le differenze di peso tra prodotti quasi identici erano dell’ordine di [0-5 %] e non di [5-15 %], come calcolato dalla Commissione. Ha ribadito che lo spessore del rivestimento interno in malta di cemento era simile solo per i diametri superiori a 300 mm, ma non si applicava ai tubi di diametro compreso tra 80 e 300 mm. In particolare, per i tubi di diametro compreso tra 80 e 300 mm, secondo la norma EN 545:2006 che costituiva la norma di riferimento per i tubi di classe K esportati nell’Unione, lo spessore nominale del rivestimento interno di cemento doveva essere di 4 mm. Secondo la norma IS 8329, che costituiva la norma di riferimento per i tubi di classe K per il mercato indiano, lo spessore nominale del rivestimento interno di cemento era invece di 3 mm. ECL ha quindi sostenuto che i calcoli della Commissione dovevano essere adeguati in funzione della differenza nel rivestimento interno di cemento tra il mercato interno e quello di esportazione e che per i diametri compresi tra 80 e 300 mm tale differenza era di [25-35 %].
(119)
ECL non ha inoltre convenuto che i suoi codici di prodotto interni rispecchiassero le specifiche dei prodotti. Essa ha sostenuto che i suoi codici di prodotto interni comprendevano il diametro e la classe del tubo e gli elementi relativi al peso del metallo, ma non le molteplici variabili, tra cui le norme, il rivestimento esterno di zinco, il rivestimento interno di cemento, il colore ecc. Tali variabili erano menzionate nell’ordine SAP e in un documento denominato «rilascio del carico di produzione» che costituiva la base della produzione e delle vendite e in cui era indicata la norma pertinente
(
23
)
. ECL non avrebbe quindi potuto vendere sul mercato dell’Unione tubi di classe K basati sulle norme indiane. Inoltre gli allegati delle fatture relative alle vendite nell’Unione presentati alla Commissione menzionavano la norma di riferimento. Pertanto l’ipotesi/interpretazione della Commissione non poteva essere di fatto corretta.
(120)
ECL ha inoltre sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione il fatto che il rivestimento esterno di zinco era più pesante nei tubi destinati all’esportazione e che potevano esservi differenze tra la taratura della pesa a ponte utilizzata per gli autocarri destinati all’esportazione e quelle utilizzate per le vendite sul mercato interno.
(121)
Secondo ECL, i tipi di prodotto comparabili individuati nella lettera ex articolo 18 rappresentavano solo una percentuale pari a [0-5 %] delle esportazioni durante il periodo dell’inchiesta di riesame e pertanto la Commissione non poteva basarsi su tale confronto. La Commissione non poteva quindi respingere tutte le informazioni, in particolare quando una parte presentava le informazioni in tempo utile, quando le informazioni erano verificabili e quando la parte agiva con la massima diligenza. Secondo ECL, un calcolo impreciso e manifestamente errato del peso non costituiva una base obiettiva per applicare i dati disponibili in relazione al peso dichiarato del metallo e non rendeva inutilizzabili o inattendibili tutti i dati sul peso del metallo forniti da ECL.
(122)
La Commissione ha effettuato una nuova analisi delle ultime informazioni e delle argomentazioni presentate da ECL.
(123)
Come suggerito da ECL, ha ricalcolato la differenza del peso lordo dichiarato per il mercato interno e per quello di esportazione sulla base della media ponderata. La differenza di peso lordo tra il mercato interno e quello di esportazione è però rimasta significativa ([5-15 %]). Inoltre per alcuni tipi di prodotto saliva fino al [10-20 %]. Il richiedente non è stato in grado di spiegare tale differenza.
(124)
Inoltre, come indicato al considerando (82), il fatto che alcuni tipi dovessero essere prodotti con un rivestimento interno di cemento inferiore contraddice, secondo la Commissione, le informazioni ricevute durante la verifica in loco. A ciò si aggiunge che nel catalogo di ECL per il mercato interno era indicato uno spessore di 3,5 mm per i tubi di diametro inferiore a 300 mm. Pertanto, secondo il catalogo, ECL produceva tali diametri con uno spessore di 3,5 mm e non di 3 mm, come da essa sostenuto. Data la tolleranza consentita in termini di spessore su entrambi i mercati, i tubi da 3,5 mm a 4 mm sarebbero conformi alle norme vigenti in entrambi i mercati.
(125)
Tuttavia la Commissione ha effettuato un nuovo confronto aggiungendo la presunta differenza nel rivestimento interno di cemento, nonché la differenza nel rivestimento esterno di zinco segnalata da ECL. Anche tenendo conto di tali differenze, la differenza di peso lordo tra il mercato interno e quello di esportazione è rimasta significativa, pari in media a [0-10 %], con differenze per alcuni tipi di prodotto fino a [5-20 %]. In termini di rivestimento interno di cemento, l’analisi ha dimostrato che per alcuni tipi di prodotto, presumendo che quanto dichiarato sia corretto, il rivestimento interno di cemento dei tubi venduti per l’esportazione avrebbe un contenuto di cemento in media di [30-75 %] superiore, con differenze per alcuni tipi di prodotto fino a [20-100 %].
(126)
La Commissione ha inoltre chiarito che i prodotti quasi identici (compresi quelli che la Commissione ha adeguato per tenere conto del presunto rivestimento interno più spesso) rappresentavano una percentuale pari a [10-30 %] delle vendite nell’Unione e non [0-3 %], come sostenuto da ECL.
(127)
Tuttavia, come spiegato al considerando (125), tutti i prodotti esportati nell’Unione erano dichiarati in media più pesanti. Per i prodotti che non erano venduti sul mercato interno, la Commissione ha confrontato i tipi venduti sul mercato di esportazione con il peso (teorico) nominale. Anche per questi tipi, la differenza di peso era simile a quella dei prodotti quasi identici. Il risultato dei calcoli per i prodotti che non erano venduti sul mercato interno era in linea con il confronto effettuato per i prodotti venduti sul mercato interno e mostrava una differenza di peso inspiegabile che, se correttamente dichiarata, avrebbe dato luogo a un rivestimento interno di cemento molto più spesso (in media [30-75 %] di cemento in più, con differenze fino a [100-150 %]) nei tubi destinati all’esportazione.
3.4.1.3.
Differenze tra lo spessore nominale e lo spessore effettivo sul mercato di esportazione e sul mercato interno
(128)
ECL ha inoltre commentato i calcoli della Commissione relativi allo spessore nominale del rivestimento interno di cemento e al suo peso. Ha sostenuto che i calcoli dello spessore nominale del rivestimento interno di cemento e del peso nella lettera ex articolo 18 non erano corretti nel caso di diversi diametri e a causa del tenore di umidità, del quale si doveva tener conto. Nel rivestimento interno in malta di cemento era presente un tenore di umidità residua che si sommava pertanto al peso. Tenendo conto del tenore di umidità, la differenza tra il peso nominale e il peso dichiarato del rivestimento interno di cemento di ECL sarebbe molto inferiore.
(129)
ECL ha inoltre sostenuto che lo spessore del rivestimento interno in malta di cemento per i tubi esportati nell’Unione era in generale superiore allo spessore nominale, e superiore per i tubi da esportare in altri paesi terzi, al fine di evitare il rigetto. A suo parere, tale circostanza sarebbe stata evidenziata anche nella relazione di ispezione di una società di ispezione indipendente. ECL ha inoltre presentato come prova una lettera di un esperto della sua società collegata, che è anche un rappresentante in seno agli organismi di normazione, nella quale si confermava che il rivestimento interno di cemento era più spesso sul mercato di esportazione.
(130)
La Commissione ha preso atto della possibile presenza di umidità residua nei tubi venduti. Tuttavia ciò varrebbe solo nel caso di spedizioni che lasciano lo stabilimento poco dopo la fabbricazione dei tubi. La Commissione ha osservato che il tenore di umidità diminuiva infatti nel tempo e si stabilizzava dopo tre giorni. Inoltre ECL non ha presentato prove né una quantificazione di come il tenore di umidità incidesse sul peso del rivestimento interno in malta di cemento e sul peso totale del tubo. Secondo la Commissione, le conclusioni di ECL erano teoriche in quanto la società non poteva stabilire esattamente il lasso di tempo che intercorreva tra la fabbricazione e l’esportazione dei prodotti.
(131)
A tale riguardo la Commissione ha inoltre osservato che, confrontando il peso (teorico) nominale e il peso dichiarato del rivestimento interno di cemento, nel caso del mercato interno la varianza media ponderata era almeno di [0-3 %] circa, mentre per il mercato di esportazione era molto più elevata. In media la varianza era di [0-10 %] e in alcuni casi arrivava fino a [15-30 %]. Secondo la Commissione, ciò sarebbe l’ulteriore dimostrazione che i dati relativi al peso comunicati da ECL non erano corretti.
(132)
Inoltre la relazione di una società di ispezione indipendente mostrava che possono esservi varianze in termini di spessore (e quindi di peso) del rivestimento interno di cemento. Al tempo stesso indicava che varianze simili esistevano nel caso del peso netto del metallo, che ECL dichiarava costantemente essere molto vicino al peso (teorico) nominale. In ogni caso la relazione non spiegava per quale motivo le deviazioni dal peso nominale riguardassero solo il mercato di esportazione e il peso fosse invece vicino al valore nominale sul mercato interno.
(133)
Per quanto riguarda l’affermazione generale secondo cui i tubi destinati all’esportazione sarebbero più spessi di quelli prodotti da ECL per il mercato interno, la Commissione ha ribadito che tale informazione non è mai stata menzionata durante la verifica in loco. Al contrario, ha osservato che tubi dello stesso diametro dovrebbero avere sempre rivestimenti interni in malta di cemento simili. Inoltre, a suo parere, la lettera dell’esperto della società collegata di ECL non confermava che i tubi destinati al mercato dell’Unione dovessero avere tutti in generale un rivestimento interno in malta di cemento più spesso. La lettera si limitava a riassumere le diverse norme e confermava che per i diametri inferiori a 300 mm la norma richiedeva un rivestimento interno in malta di cemento con 4 mm di spessore. Sebbene la lettera menzionasse effettivamente l’esistenza di una prescrizione più rigorosa secondo la norma dell’UE per quanto riguarda le crepe nella malta di cemento, ciò non giustificherebbe, secondo la Commissione, uno spessore del rivestimento interno in malta di cemento superiore a quanto previsto dalla norma dell’UE. Inoltre non è stato fornito alcun elemento di prova del fatto che l’uso di un rivestimento interno in malta di cemento più spesso provocherebbe meno crepe. Secondo il catalogo prodotti di ECL, ad esempio, la formazione di crepe sarebbe inevitabile indipendentemente dallo spessore. Le crepe, insieme ad altre incrinature isolate che possono formarsi durante il trasporto, sono accettabili e si richiudono quando il tubo entra in contatto con l’acqua durante il suo utilizzo.
3.4.1.4.
Prescrizioni giuridiche relative all’uso dei dati disponibili
(134)
ECL ha sostenuto che l’applicazione dei dati disponibili dovrebbe essere coerente con la norma giuridica di cui all’articolo 18 del regolamento antidumping di base, che deve essere applicata alla luce dell’accordo antidumping dell’OMC. ECL ha affermato che l’uso dei dati disponibili dovrebbe limitarsi a colmare le lacune nelle informazioni necessarie e a sostituire ragionevolmente le «informazioni necessarie» mancanti per giungere a una determinazione accurata. Inoltre i dati disponibili non devono essere utilizzati in modo punitivo e devono tenere conto di tutti i dati comprovati forniti da una parte interessata, anche se tali dati possono non costituire le informazioni complete richieste.
(135)
ECL ha sostenuto che le autorità inquirenti dovevano sforzarsi di utilizzare al massimo i dati loro comunicati dalle parti. A norma dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base, anche se le informazioni presentate da una parte interessata non fossero perfettamente conformi alle condizioni richieste, la Commissione non deve disattenderle a condizione che le eventuali carenze non siano tali da provocare eccessive difficoltà per l’elaborazione di conclusioni sufficientemente precise e che le informazioni siano state presentate correttamente entro i termini e siano verificabili e la parte interessata abbia agito con la massima diligenza.
(136)
Sulla base delle argomentazioni di cui sopra, la Commissione ha ritenuto di non poter considerare i dati di ECL come tali da consentire l’elaborazione di conclusioni sufficientemente precise. Al contrario le informazioni divergenti e le discrepanze dimostravano che i dati non erano stati comunicati correttamente. La Commissione ha inoltre concluso che diversi elementi di prova dimostravano che i dati erano stati presentati in modo da sottostimare il peso netto del metallo sul mercato di esportazione, al fine di attestare un risultato più favorevole per il richiedente. Il fatto che le informazioni siano state fornite tempestivamente e senza indugio non è stato considerato pertinente per sanare le altre gravi carenze.
3.4.1.5.
Utilizzo alternativo dei dati
(137)
ECL ha sostenuto che la Commissione, se nutriva dubbi sull’affidabilità del peso del metallo dichiarato dalla società (cosa con cui ECL non concordava), avrebbe comunque dovuto utilizzare i dati relativi alle vendite a livello nazionale e dell’Unione comunicati in termini di metri o di peso del rivestimento interno in malta di cemento (sulla base del peso Kanta opportunamente adeguato). Ha sostenuto che i dati relativi ai metri e al peso del rivestimento interno in malta di cemento erano stati presentati tempestivamente e in modo appropriato sulla base delle specifiche operazioni, che erano stati verificati anche dalla Commissione e che pertanto potevano essere utilizzati senza eccessive difficoltà.
(138)
ECL ha ritenuto di aver collaborato pienamente e al meglio delle sue capacità con la Commissione. Dal 2014 è stata oggetto di molteplici indagini e in ciascuna di esse ha fornito tutte le informazioni in modo tempestivo, collaborando al meglio delle sue capacità. La Commissione non ha mai riscontrato problemi con i dati di ECL.
(139)
Per quanto riguarda la presente inchiesta, ECL ha informato la Commissione dell’imminente fusione ECL-SPL in uno spirito di trasparenza e completa divulgazione per evitare qualsiasi presunzione che ECL non avesse fornito informazioni complete. Tuttavia, secondo ECL, questo riesame intermedio non era necessario.
(140)
Come spiegato ai considerando da (74) a (136), la Commissione non ha potuto basarsi sulle informazioni relative al peso netto del metallo dichiarato da ECL. L’errata comunicazione dei pesi nelle informazioni presentate ha comportato che i dati non potessero essere utilizzati né rettificati. In particolare la Commissione non ha potuto stabilire quali informazioni fossero corrette e potessero quindi essere utilizzate come base per la rettifica o l’adeguamento.
(141)
Per quanto riguarda il peso lordo del metallo, le informazioni
(
24
)
presentate da ECL indicavano che il peso del rivestimento interno di cemento per le vendite sul mercato interno superava di [0-10 %] il peso Kanta totale, che comprendeva anche l’imballaggio. Il fatto che non sia stata fornita alcuna spiegazione plausibile di tale differenza mette in dubbio la credibilità del peso lordo dichiarato sul mercato interno.
(142)
La differenza constatata dalla Commissione era legata a due parametri: il peso netto/lordo del metallo e la lunghezza. Le discrepanze riscontrate dovevano essere causate da inesattezze nella comunicazione di almeno uno di questi due parametri. Le inesattezze nella comunicazione del peso potevano anche essere dovute a inesattezze nella comunicazione della lunghezza esportata, in quanto il peso è espresso in kg/metro. Pertanto la Commissione non ha potuto concludere che ECL avesse dichiarato correttamente la lunghezza.
(143)
La Commissione ha dunque concluso che non era possibile effettuare calcoli alternativi basati sulla diversa unità di misura e che inoltre le informazioni presentate dopo il processo di verifica non potevano essere verificate.
(144)
Inoltre il fatto che ECL abbia collaborato a diverse inchieste dal 2014 e che i dati di ECL siano sempre stati accettati non garantisce che i dati presentati nella presente inchiesta siano automaticamente affidabili.
(145)
Per quanto riguarda l’argomentazione secondo cui il presente riesame intermedio parziale non era necessario, la Commissione rimanda alle spiegazioni fornite nelle sezioni 1.2 e 3.1. La fusione ECL-SPL ha inciso sui dati relativi alle vendite e ai costi pertinenti per il calcolo del margine di dumping e ha costituito un mutamento duraturo. La Commissione ha pertanto ritenuto che la fusione ECL-SPL soddisfacesse le condizioni giuridiche di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base.
3.4.1.6.
Modalità di applicazione dei dati disponibili
(146)
ECL si è inoltre lamentata delle modalità di applicazione dei dati disponibili. Ha sintetizzato le fasi e le date delle diverse richieste della Commissione e ha sottolineato di aver ricevuto la lettera ex articolo 18 solo l’11 luglio 2023. Ha inoltre ritenuto di non essere stata informata «immediatamente» (ai sensi del punto 6 dell’allegato II dell’accordo antidumping) dei motivi dell’eventuale rigetto dei suoi dati sul peso del metallo e di non aver avuto la possibilità di presentare ulteriori spiegazioni durante il processo di verifica. Ha anche rilevato di non aver avuto tempo sufficiente per formulare osservazioni sulle conclusioni a norma dell’articolo 18 e che la proroga di tre giorni per presentare osservazioni non era sufficiente.
(147)
La Commissione ha ritenuto che i dati relativi alla determinazione del peso fossero stati ampiamente discussi durante la visita di verifica, nel corso della quale ha raccolto una notevole quantità di elementi di prova. Infatti solo dopo la visita di verifica in loco presso il produttore esportatore, quando ha ricevuto da ECL la serie completa di dati relativi alle unità di misura alternative, la Commissione è stata in grado di effettuare un’analisi e di stabilire la gravità e l’impatto dell’incoerenza, in quanto le informazioni inizialmente presentate da ECL contenevano principalmente dati basati sul peso netto del metallo.
(148)
La Commissione ha inoltre ritenuto di aver concesso tempo sufficiente a ECL per fornire spiegazioni, presentare dati supplementari e formulare osservazioni sulle sue conclusioni. La Commissione ha chiesto le spiegazioni già il 29 giugno 2023. Ha inoltre informato ECL dei suoi dubbi in merito all’affidabilità dei dati il 5 luglio 2023, data ultima della verifica a distanza presso la società collegata cui ha assistito il rappresentante del produttore esportatore con sede a Kolkata. Successivamente, per quanto riguarda la proroga per fornire la risposta, ECL ha avuto 14 giorni di tempo per formulare osservazioni sulla lettera ex articolo 18 inviata il 10 luglio 2023. Il 26 luglio 2023 la Commissione ha inoltre tenuto un’ampia audizione con ECL. Infine è stata offerta un’ulteriore opportunità di presentare osservazioni al momento della divulgazione delle conclusioni preliminari.
3.4.1.7.
Conclusioni
(149)
Alla luce degli elementi di prova sostanziali di cui alla sezione 3, la Commissione ha ritenuto che ECL abbia fornito informazioni false o fuorvianti per sottostimare il peso netto del metallo utilizzato per calcolare il suo margine di dumping, al fine di ridurlo.
3.5.
Osservazioni presentate dopo la divulgazione delle informazioni
3.5.1.
Osservazioni di ECL
(150)
Dopo la divulgazione delle informazioni, ECL ha sostenuto che l’applicazione dei dati disponibili da parte della Commissione si basava su un errore manifesto di valutazione dei fatti e su ipotesi e ragionamenti deduttivi in assenza di elementi di prova fattuali.
(151)
ECL ha contestato che il peso netto del metallo fosse stato intenzionalmente comunicato in modo errato per ridurre il margine di dumping. Ha sottolineato che non vi era alcun tentativo di fornire informazioni false, inesatte o fuorvianti e che non intendeva mettere a rischio la reputazione di cui godeva nel mercato indiano, dell’Unione e mondiale.
(152)
Ha ribadito che la Commissione ha verificato le informazioni relative ai costi e le ha raffrontate con la situazione contabile generale e i conti della società. Pertanto, a suo parere, i costi di produzione sono stati verificati in modo soddisfacente.
(153)
Sia ECL che il governo indiano hanno sostenuto che la Commissione ha effettuato calcoli errati e che la dichiarazione di un peso netto inferiore del metallo non modificherebbe il margine di dumping. Essi hanno fornito calcoli che dimostrano che, anche dichiarando un peso netto inferiore del metallo per determinare sia il prezzo all’esportazione che il valore normale, il margine di dumping risultante rimarrebbe invariato. Su tale base, ECL e il governo indiano hanno ritenuto che le affermazioni relative alle inesattezze nella comunicazione di ECL per ridurre il margine di dumping non fossero corrette.
(154)
La Commissione ha fatto riferimento alle conclusioni comunicate alle parti nella lettera ex articolo 18 e nella sezione 3.2. Essa ha sottolineato che le sue conclusioni riguardavano i dati forniti per stabilire il prezzo all’esportazione. Non è stato accertato che lo stesso «errore» nella dichiarazione di un peso netto inferiore del metallo riguardasse ambo i lati, ossia il prezzo all’esportazione e il valore normale, con una conseguente compensazione dell’impatto. Al contrario, dichiarando un peso netto inferiore del metallo su uno dei due lati del calcolo, ECL avrebbe indebitamente sottostimato il margine di dumping, come spiegato al considerando 39 del documento generale di divulgazione delle informazioni.
(155)
La Commissione ha in ogni caso sottolineato che la sua valutazione, e in particolare le discrepanze riscontrate tra il peso totale dei prodotti venduti sul mercato interno e quelli esportati, mirava a dimostrare che i dati presentati non potevano essere corretti. Tuttavia, sulla base delle informazioni a sua disposizione, non è stata in grado di concludere se le discrepanze riscontrate fossero dovute all’errata comunicazione del peso netto del metallo, del peso lordo o della lunghezza dei tubi.
3.5.1.1.
Mancanza di obiettività e assenza di elementi di prova, metodi alternativi per stabilire il margine di dumping
(156)
Dopo la divulgazione delle informazioni ECL ha fatto riferimento al metodo utilizzato dalla Commissione per trarre conclusioni sull’inesattezza dei dati forniti dalla società. Essa ha sottolineato che la Commissione aveva utilizzato il peso del rivestimento interno di cemento per stabilire la differenza di peso tra i prodotti venduti sul mercato di esportazione e sul mercato interno. ECL ha sostenuto che, nelle sue conclusioni sul possibile utilizzo di dati alternativi, la Commissione ha ritenuto che il peso del rivestimento interno di cemento potesse non essere corretto. Secondo il parere di ECL, a causa di tale conclusione la Commissione non poteva utilizzare tale peso per trarre conclusioni sull’inesattezza del peso netto del metallo e pertanto non disponeva di alcun fondamento per insistere sul fatto che il peso netto dichiarato del metallo dichiarato fosse errato.
(157)
La Commissione ha espresso disaccordo con l’argomentazione secondo la quale, poiché il peso del rivestimento interno di cemento è stato utilizzato per dimostrare le discrepanze nei dati di ECL e poiché al tempo stesso la Commissione nutriva dubbi sulla sua correttezza, ciò significava che non vi era alcun fondamento per stabilire che i dati (il peso netto del metallo) non fossero stati dichiarati in modo corretto. Il confronto effettuato dalla Commissione era unicamente volto a dimostrare, come ampiamente spiegato nella sezione 3.2, che i dati presentati da ECL non potevano essere corretti.
(158)
La Commissione ha ritenuto che il fatto di nutrire dubbi su un peso dichiarato, ma di non poter concludere quali dei dati fossero corretti o errati, non metteva in discussione la sua conclusione, ma dimostrava piuttosto che, in assenza di dati affidabili, non esisteva alcun metodo alternativo per calcolare il margine di dumping. Nutrendo dubbi fondati sul fatto che il peso netto del metallo, il peso lordo e/o la lunghezza fossero stati correttamente dichiarati, la Commissione non ha potuto utilizzare nessuno di essi come base di calcolo.
(159)
ECL ha inoltre sostenuto che la Commissione non ha preso in considerazione la possibilità di utilizzare in alternativa il peso (teorico) nominale dei tubi o la lunghezza. Ha anche ritenuto che la lunghezza dichiarata non potesse essere sbagliata.
(160)
La Commissione ha ribadito che la sua analisi si basava sul peso per metro. La differenza constatata dalla Commissione era dunque legata a due parametri: il peso netto o lordo del metallo e la lunghezza. Le discrepanze riscontrate dovevano essere causate da inesattezze nella comunicazione di uno di questi due parametri. Le inesattezze nella comunicazione del peso potrebbero essere state causate anche da inesattezze nella comunicazione delle lunghezze esportate, in quanto il peso era espresso in kg/metro. Pertanto, se si dovesse utilizzare il peso nominale, esso dovrebbe essere espresso in metri. Poiché la Commissione non ha potuto concludere che ECL ha dichiarato correttamente le lunghezze, l’utilizzo del peso nominale non garantirebbe una corretta determinazione del prezzo all’esportazione.
(161)
La Commissione ha dunque ribadito la sua conclusione che non era possibile effettuare calcoli alternativi basati sulla diversa unità di misura e che inoltre le nuove informazioni presentate dopo il processo di verifica non potevano essere verificate.
3.5.1.2.
Rivestimento interno di cemento effettivo e rivestimento interno di cemento nominale sul mercato di esportazione
(162)
ECL ha inoltre affermato che la Commissione non ha fornito prove empiriche per dimostrare che un rivestimento interno di cemento di spessore più elevato per le vendite all’esportazione non fosse scientificamente possibile e che non esistesse. A sostegno di tale affermazione, ECL ha presentato relazioni di un ufficiale giudiziario che dimostravano che nei tubi consegnati alle sue filiazioni francesi e italiane durante il periodo dell’inchiesta di riesame lo spessore del rivestimento interno di cemento era superiore allo spessore nominale. ECL ha inoltre messo a disposizione relazioni di prova per i tubi prodotti da SG PAM.
(163)
Dalle relazioni relative alle filiazioni francesi e italiane è emerso che in tubi di diversi diametri aventi uno spessore nominale di 4 mm lo spessore effettivo variava, arrivando a superare di [80-100 %] quello nominale. Sulla base delle relazioni, ECL ha sostenuto che lo spessore effettivo del rivestimento interno di cemento poteva essere sistematicamente superiore allo spessore nominale e che pertanto non vi era motivo di concludere che il rivestimento interno di cemento con uno spessore di [35-70 %] superiore, menzionato dalla Commissione al considerando 95 del documento generale di divulgazione delle informazioni, non fosse plausibile.
(164)
La Commissione ha preso atto delle relazioni presentate da ECL. In effetti esse dimostravano che lo spessore effettivo si discostava dallo spessore nominale del rivestimento interno di cemento per i tubi esaminati e che era superiore a quello nominale. La Commissione ha tuttavia ritenuto che si sarebbe dovuto effettuare un confronto sia per le vendite sul mercato interno che per le vendite all’esportazione, mentre, come specificato nei considerando 95 e 99 del documento generale di divulgazione delle informazioni, sul mercato interno la differenza media ponderata tra peso effettivo e peso nominale era di circa [0-3 %], rispetto a una media di [0-10 %] (e talvolta fino a [15-30 %]) nel caso delle esportazioni. Come spiegato ai considerando da 96 a 104 del documento generale di divulgazione delle informazioni, la Commissione ha ritenuto infondata tale differenza.
3.5.1.3.
Errore manifesto di valutazione dei fatti ed errata applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base
(165)
ECL ha inoltre ritenuto che la Commissione abbia commesso un errore manifesto nella valutazione dei fatti per quanto riguarda il peso netto del metallo e che abbia applicato erroneamente l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base.
(166)
In primo luogo, ha sostenuto che la Commissione ha erroneamente inteso che ECL avesse incluso nel campione tubi prelevati da ogni ordine e che tali tubi fossero stati pesati (considerando 40 del documento generale di divulgazione delle informazioni). ECL ha indicato che i tubi erano stati testati solo per quanto riguarda lo spessore. Essa ha inoltre indicato che la produzione era registrata in metri e che il sistema di contabilità SAP convertiva automaticamente i metri in peso del metallo. ECL ha sostenuto che non vi era alcun intervento umano di alcun tipo. Ha inoltre affermato che il peso che viene poi utilizzato è un peso standard e che tale pratica di utilizzare il peso standard era comune nel settore.
(167)
Secondo la Commissione, l’argomentazione secondo cui ECL non avrebbe pesato i tubi inclusi nel campione contraddiceva le informazioni ricevute durante la visita di verifica. Le informazioni relative alla pesatura dei tubi inclusi nel campione erano menzionate anche nella relazione di missione inviata a ECL per verificarne l’esattezza. ECL ha presentato osservazioni su una serie di questioni, ma nessuna osservazione sull’interpretazione della Commissione in merito alla pesatura dei tubi.
(168)
La Commissione ha inoltre constatato che era la prima volta che ECL sosteneva che la produzione era effettivamente indicata in metri e che il sistema SAP convertiva la lunghezza dei tubi in peso. Tali informazioni presumibilmente divergenti, fornite solo dopo il processo di verifica, unitamente al fatto che in realtà i tubi non sono stati pesati durante tutto il processo di produzione, hanno solo rafforzato i dubbi della Commissione sul fatto che ECL avesse indicato correttamente i pesi.
3.5.1.4.
La Commissione ha effettuato raffronti e calcoli errati
(169)
ECL ha ribadito che il confronto tra tutti i tubi venduti sul mercato interno e tutti i tubi venduti sul mercato di esportazione si basava su un diverso mix di prodotti e che era pertanto irrilevante.
(170)
La Commissione ha ricordato che il confronto effettuato per tutti i prodotti si basava effettivamente su un diverso mix di prodotti, ma il risultato confermava le risultanze per i prodotti quasi identici (nonché per quelli non direttamente comparabili).
(171)
Per i prodotti non direttamente comparabili, ECL ha constatato che il metodo utilizzato dalla Commissione per calcolare la differenza di peso del rivestimento interno di cemento per i prodotti venduti sul mercato interno e quelli esportati non era corretto. Per quanto riguarda i prodotti quasi identici, ECL ha fatto riferimento alle sue osservazioni e ai suoi calcoli presentati in risposta alla lettera ex articolo 18 e sintetizzati nella sezione 3.4. Ha inoltre sostenuto che le differenze dovevano essere espresse in relazione al peso del rivestimento interno di cemento e che erano pertanto inferiori. ECL ha anche dichiarato che, per alcuni tipi di prodotto specifici, la differenza rilevata dalla Commissione era minima o rappresentava una piccola parte delle esportazioni, oltre al fatto che le differenze per alcuni tipi di prodotto specifici erano basse o riguardavano solo un piccolo volume di esportazioni.
(172)
ECL non ha inoltre condiviso la conclusione della Commissione sull’umidità. Essa ha fornito nuovi calcoli che, a suo avviso, tenevano conto della presenza di umidità nei tubi venduti sul mercato interno, che dovrebbe essere presa in considerazione al momento del confronto con il mercato di esportazione.
(173)
Sia per i prodotti quasi identici che per quelli non comparabili, la Commissione ha osservato che ECL non ha fornito ulteriori elementi di prova che dimostrassero che i calcoli della Commissione non erano corretti.
(174)
La Commissione ha inoltre ritenuto che il suo metodo di espressione della differenza percentuale sulla proporzione del peso netto del metallo fosse corretto e che non vi fosse alcuna giustificazione per esprimere la differenza sulla base del rivestimento interno di cemento. Il peso netto del metallo era simile sia per i prodotti esportati che per quelli venduti sul mercato interno e pertanto il confronto percentuale era volto a dimostrare che il peso del rivestimento interno di cemento era diverso per le esportazioni rispetto alle vendite sul mercato interno.
(175)
Per quanto riguarda il confronto effettuato per i tipi di prodotto specifici, la Commissione ha convenuto che in effetti vi erano tipi di prodotto in cui la differenza era bassa o il volume delle esportazioni era basso. Tuttavia, su base media ponderata, la differenza era comunque di [0-10 %].
(176)
Per quanto riguarda il tenore di umidità, la Commissione ha preso atto delle argomentazioni di ECL. Essa ha contestato il fatto che il tenore di umidità influisse sul peso dei tubi venduti sul mercato interno. Anche se così fosse, le differenze, secondo i calcoli stessi di ECL, rimarrebbero significative.
3.5.1.5.
Dati basati sul sistema SAP e sulle relazioni della società di ispezione indipendente
(177)
ECL ha inoltre ribadito le sue argomentazioni relative al fatto che i dati provenivano dal sistema SAP e che erano pertanto corretti. Essa ha confermato che il peso netto del metallo era menzionato nella bolla di accompagnamento del carico all’esportazione e che ciò avveniva già prima dell’avvio dell’inchiesta del 2014.
(178)
Per quanto riguarda le prove del peso del metallo effettuate da una società di ispezione indipendente, ECL ha ora sostenuto che esse non sembravano corrette in quanto il peso totale dei tubi sottoposti a prova registrato dalla società di ispezione indipendente superava lo spessore calcolato del metallo convertito in peso, più il peso del rivestimento interno di cemento. Secondo ECL, ciò era dovuto al fatto che lo spessore del metallo era probabilmente misurato alle estremità dei tubi, dove risultano più spessi, e non era pertanto corretto.
(179)
ECL ha ripetutamente sostenuto che il rivestimento interno di cemento era diverso per il mercato interno e per quello di esportazione e che il sistema SAP distingueva tra i tubi a seconda delle loro specifiche.
(180)
La Commissione ha fatto riferimento alle sue conclusioni nella sezione 3.4. Essa ha ritenuto che ECL non abbia fornito ulteriori elementi di prova a sostegno della sua affermazione secondo cui i dati erano stati comunicati correttamente. Per quanto riguarda la relazione di una società di ispezione indipendente che, secondo ECL, era errata in termini di peso del metallo, la Commissione ha ritenuto che la stessa misurazione (errata) avrebbe effettivamente potuto riguardare anche il rivestimento interno di cemento. Essa ha pertanto ritenuto che tale relazione non potesse essere utilizzata da ECL neppure per formulare argomentazioni conclusive riguardo al peso del rivestimento interno di cemento.
3.5.1.6.
I dati disponibili non dovrebbero essere punitivi e dovrebbero essere utilizzati i fatti più appropriati
(181)
ECL ha sostenuto che, anche se secondo la Commissione i dati sul peso netto del metallo contenevano talune carenze, queste non erano in alcun caso di natura o entità tali da aver creato un’indebita difficoltà per la Commissione a giungere a conclusioni ragionevolmente precise in merito al valore normale e ai prezzi all’esportazione. Ha inoltre affermato che la Commissione non ha riscontrato incongruenze nei dati sul valore delle vendite, nei costi di produzione e in tutti gli altri dati finanziari della società. ECL ha ritenuto che a) il rifiuto di utilizzare le tre alternative proposte dalla società per la quantificazione del volume, che costituiva l’informazione più appropriata e adeguata per sostituire il peso netto del metallo, e b) il rigetto totale dei dati di ECL per il calcolo del margine di dumping e l’assoggettamento di quest’ultima al margine di dumping residuo del 19 %, calcolato per Jindal Saw nell’inchiesta del 2015, per un periodo d’inchiesta antecedente di quasi otto-nove anni, erano punitivi, sproporzionati e discriminatori, non sufficientemente motivati e in violazione di diverse disposizioni dell’articolo 18 del regolamento antidumping di base e dell’allegato II dell’accordo antidumping, come illustrato di seguito.
(182)
ECL ha ribadito che poteva essere utilizzato un metodo alternativo per effettuare i calcoli e che la Commissione non avrebbe dovuto respingere tutte le informazioni fornite da ECL, bensì avrebbe dovuto utilizzare i dati disponibili che potevano ragionevolmente sostituire le informazioni inesatte. ECL ha ribadito che la Commissione poteva utilizzare la lunghezza, il peso lordo/Kanta, il peso del rivestimento interno di cemento o il peso nominale del metallo.
(183)
ECL ha ritenuto che il rigetto di tutti i dati di ECL e l’utilizzo del margine di dumping del 19 % fossero altamente punitivi. Essa ha ritenuto di aver collaborato al meglio delle sue capacità e che la sua collaborazione abbia superato quanto normalmente richiesto e fornito nell’ambito di un’inchiesta antidumping standard. Pertanto la Commissione avrebbe violato, a suo avviso, il principio di proporzionalità. ECL ha fornito esempi di inchieste in cui la Commissione non ha respinto tutti i dati, ma ha sostituito le informazioni o ha utilizzato i dati forniti dal produttore esportatore.
(184)
La Commissione ha ritenuto che l’osservazione di ECL non contenesse ulteriori elementi di prova che potessero comportare una modifica delle sue conclusioni. Le questioni sollevate da ECL erano già state ampiamente affrontate dalla Commissione durante l’inchiesta e nel documento generale di divulgazione delle informazioni. L’argomentazione relativa all’uso dei «dati disponibili» appropriati è trattata nella sezione 4.
3.5.1.7.
Questioni procedurali
(185)
ECL ha ritenuto di non essere stata immediatamente informata della decisione della Commissione e dei motivi alla base del rigetto di tutti i suoi dati. Non informandola immediatamente del rigetto di tutti i suoi dati e non solo della quantificazione del volume in peso netto del metallo, e non concedendo a ECL la possibilità di fornire ulteriori spiegazioni al riguardo, la Commissione ha commesso un errore manifesto nell’applicazione dell’articolo 18 e ha violato l’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento antidumping e il punto 6 dell’allegato II dell’accordo antidumping. ECL ha ritenuto di essere venuta a conoscenza della decisione della Commissione di respingere tutti i suoi dati solo attraverso il documento generale di divulgazione delle informazioni, nel quale non era comunque spiegato per quale motivo tutti i dati fossero stati respinti.
(186)
ECL ha fatto riferimento alla lettera ex articolo 18 in cui, a suo parere, la Commissione intendeva respingere solo la quantificazione del volume. Ha fatto inoltre riferimento a una relazione del panel nella controversia
Messico – tubi di acciaio
, nella quale si afferma che l’uso dei dati disponibili non richiede «una dichiarazione generale della possibilità di utilizzare i dati disponibili […]», bensì una notifica affermativa e diretta alla parte interessata che, nel caso specifico, è stata presa una decisione di respingere le sue informazioni, unitamente a una motivazione di tale decisione
(
25
)
.
(187)
La Commissione ha espresso disaccordo. Essa ha ritenuto, a norma dell’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base, di aver informato dettagliatamente ECL in merito alle sue conclusioni e di averle concesso la possibilità di fornire ulteriori spiegazioni. Come spiegato nella sezione 3.4, la Commissione ha ritenuto tali spiegazioni insoddisfacenti e ha anche illustrato in dettaglio per quali motivi.
(188)
La Commissione ha inoltre contestato il fatto che le informazioni da essa fornite nella lettera ex articolo 18 fossero una dichiarazione generale; al contrario, la Commissione aveva informato il richiedente delle incongruenze riscontrate ancor prima di inviare la lettera ex articolo 18, che era accompagnata anche da calcoli e giustificazioni molto dettagliati. La lettera ex articolo 18 indicava chiaramente che «
le discrepanze in questione mettono in dubbio l’affidabilità dei dati forniti da ECL
» e che di conseguenza la Commissione intendeva respingere le informazioni relative alla quantificazione del volume dell’intero prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto da ECL. Il termine «intendeva» è stato utilizzato in quanto ECL e altre parti avevano ancora la possibilità di presentare osservazioni, dopodiché la Commissione avrebbe deciso in merito al rigetto.
(189)
Come spiegato in dettaglio nella sezione 3.2, la quantificazione (valore unitario) è utilizzata per stabilire sia il prezzo all’esportazione che il valore normale. La Commissione ha pertanto espresso disaccordo sul fatto che la lettera ex articolo 18 non menzionasse chiaramente che tutti i dati potevano essere respinti.
3.5.2.
Osservazioni del governo indiano
(190)
Oltre alle osservazioni a sostegno della richiesta di ritiro di ECL, il governo indiano ha fatto riferimento alle risultanze della Commissione contenute nel documento generale di divulgazione delle informazioni. Esso ha sostenuto che ECL ha fornito informazioni corrette, che le informazioni registrate nel sistema SAP della società erano corrette e che ECL non dovrebbe essere assoggettata al dazio residuo del 19 %.
(191)
La Commissione ha preso nota di tale osservazione. Essa ha ritenuto che le questioni sollevate dal governo indiano fossero già state affrontate nel documento generale di divulgazione delle informazioni.
3.5.3.
Osservazioni di SG PAM
(192)
SG PAM ha ritenuto che ECL avesse lunghi trascorsi di mancata collaborazione adeguata nelle inchieste di difesa commerciale e ha fatto riferimento alle inchieste ormai chiuse del 2020 e del 2021.
(193)
Secondo SG PAM, l’incapacità di ECL di fornire informazioni comprovate sullo spessore effettivo del rivestimento interno di cemento dei tubi significava che le differenze (tra il mercato di esportazione e quello interno) non esistevano. A suo parere, non vi era alcun motivo per cui ECL avrebbe dovuto differenziare il rivestimento interno di cemento dei suoi tubi a seconda del mercato. Essa ha sostenuto che lo spessore minimo del rivestimento interno di cemento secondo le norme UE applicabili era di 2,5 mm (4 mm con una tolleranza negativa di 1,5 mm). Ha pertanto concordato con le conclusioni della Commissione secondo cui lo spessore di 3,5 mm indicato da ECL nel suo catalogo indiano rientrava nella tolleranza di spessore sia per le norme dell’Unione che per quelle indiane.
(194)
Inoltre SG PAM nutriva dubbi sul fatto che il processo di produzione fosse differenziato a seconda del mercato di destinazione del prodotto, indipendentemente dall’esistenza di norme diverse. A suo parere, ECL poteva semplicemente rietichettare e vendere sul mercato dell’Unione tubi prodotti secondo le norme indiane che rispettavano le tolleranze delle norme UE.
(195)
SG PAM ha inoltre ritenuto non convincente l’affermazione di ECL secondo cui essa non monitorava sistematicamente il peso del metallo dei suoi prodotti e si basava su stime. Il metallo è il principale fattore di costo per i tubi ed è un elemento essenziale per il rendimento e i prezzi dei produttori di tubi di ghisa duttile. Essa ha ritenuto che l’incapacità di controllare con esattezza il peso del metallo sia ancora più sorprendente in quanto ECL opera sul mercato dell’Unione, dove è particolarmente esposta a considerazioni di efficienza energetica e delle risorse in un momento in cui gli operatori si stanno adoperando per ridurre al minimo l’impronta ambientale dei progetti finanziati con fondi pubblici in linea con il Green Deal europeo. Secondo SG PAM, l’uso di valori standard non verificati nei registri contabili di ECL rafforzerebbe ulteriormente i dubbi esistenti sulla correttezza dell’insieme di dati utilizzato per compilare il questionario di ECL.
(196)
SG PAM ha inoltre affermato che, alla luce delle attuali risultanze, la Commissione dovrebbe verificare le risposte fornite in passato da ECL, poiché nelle inchieste precedenti la Commissione ha utilizzato lo stesso metodo della presente inchiesta ed ECL potrebbe aver manipolato i dati anche in tali occasioni.
(197)
La Commissione ha espresso disaccordo sul fatto che le risultanze della presente inchiesta giustificassero la verifica dei dati di ECL o di altre parti e che le risultanze attuali potessero essere estese retroattivamente ad altri periodi d’inchiesta. Le conclusioni da essa formulate nell’ambito della presente inchiesta si basavano sui dati presentati nel presente riesame in previsione della scadenza e si riferivano al periodo dell’inchiesta di riesame. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(198)
Dopo la divulgazione delle informazioni, SG PAM ha chiesto alla Commissione di registrare le importazioni di ECL per riscuotere retroattivamente i dazi, in quanto riteneva probabile che ECL aumentasse le sue spedizioni per costituire scorte considerevoli. Essa ha ritenuto che tale registrazione fosse in linea con la recente prassi della Commissione.
(199)
La richiesta è stata esaminata dalla Commissione, la quale ha ritenuto che nessun elemento del fascicolo dimostrasse che le importazioni sarebbero aumentate in modo significativo e che vi fosse un rischio significativo di un afflusso improvviso di importazioni. La Commissione ha pertanto respinto la richiesta.
3.5.4.
Osservazioni dei distributori
(200)
La Commissione ha inoltre ricevuto osservazioni dai distributori europei sul mercato dell’Unione di tubi di ghisa duttile prodotti da ECL, vale a dire le società Valdro, Fusion Pipeline Products Limited («Fusion Pipelines Products»), CO.ME.CAR SRL, Deschacht, Idrovit SRL, Vodoskok d.d., e WAPPtech Ltd.
(201)
Tutte le società hanno sottolineato l’importanza della presenza di ECL sul mercato dell’Unione e la loro dipendenza economica dalle sue attività.
(202)
Valdro ha ritenuto che ECL non abbia attuato pratiche distorsive del mercato e che senza di essa sul mercato non vi sarebbe concorrenza. Ha inoltre affermato che la sua attività principale consisteva nella vendita di tubi di ghisa duttile, che rappresentavano la maggior parte degli utili della società, e che un’eventuale chiusura dell’attività avrebbe comportato la perdita di posti di lavoro.
(203)
Fusion Pipeline Products ha inoltre indicato che una parte significativa delle sue attività dipende da ECL e che la Commissione dovrebbe adottare una decisione che preservi la concorrenza sul mercato dell’Unione ed eviti i monopoli.
(204)
Deschacht ha sostenuto, tra l’altro, che SG PAM imponeva obblighi di acquisto esclusivo e rifiutava di effettuare vendite nei suoi confronti. Essa ha sottolineato l’importanza di una fonte di approvvigionamento alternativa competitiva sul mercato belga. A suo avviso, SG PAM non aveva concorrenti, aumentava i prezzi in misura tale che i distributori non potevano vendere e gli appaltatori e le società del settore idrico erano tenuti in ostaggio e dovevano pagare prezzi irragionevolmente elevati che incidevano sui progetti e penalizzavano i consumatori belgi ed europei e gli operatori economici presenti sul mercato. Pertanto, a suo parere, l’attuale livello di dazio applicato a ECL non dovrebbe essere aumentato.
(205)
IBECO AB ha affermato che, a suo avviso, era importante che ECL rimanesse sul mercato dell’Unione. Essa ha affermato che il mercato in Scandinavia era controllato da Saint Gobain, dalla produzione fino alla vendita all’ingrosso attraverso il suo distributore.
(206)
La Commissione ha inoltre ricevuto osservazioni da ANCO Sardegna, la sezione regionale dell’Associazione nazionale costruttori edili italiani, la quale ha ritenuto che, se questo produttore indiano non fosse in grado di vendere nell’UE a seguito del riesame, vi sarebbe un grave problema di concorrenza sul mercato dell’UE nel settore dei tubi di ghisa duttile e ciò avrebbe ripercussioni negative su molte società.
(207)
Le osservazioni formulate dai distributori, sebbene non suffragate da elementi di prova, sono state prese in considerazione dalla Commissione.
3.5.5.
Conclusioni
(208)
La Commissione ha esaminato in dettaglio tutte le argomentazioni delle parti e gli elementi di prova contenuti nel fascicolo. Ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento antidumping di base, essa ha continuato a ritenere che ECL abbia fornito informazioni false o fuorvianti per sottostimare il peso netto del metallo da utilizzare per il calcolo del suo margine di dumping, al fine di ridurlo. Non è stato pertanto possibile utilizzare i dati come base per calcolare un nuovo margine di dumping per la società. Come spiegato nella sezione 3, non si sono potuti utilizzare nemmeno i dati alternativi proposti da ECL.
(209)
In considerazione di quanto precede, la Commissione non ha avuto altra opzione se non quella di non tener conto delle informazioni fornite da ECL nella loro totalità e di ricorrere ai dati disponibili per formulare le sue conclusioni definitive sul dumping in relazione a ECL.
3.6.
Dati disponibili
(210)
In assenza di dati registrati disponibili per il calcolo del margine di dumping, la Commissione ha cercato di individuare le informazioni più adeguate disponibili nel caso di specie. A tale riguardo ha ritenuto opportuno utilizzare il margine di dumping più elevato del 19 % stabilito nell’inchiesta iniziale, in quanto era stato calcolato nel periodo dell’inchiesta iniziale sulla base dei dati di un produttore esportatore che ha collaborato e che esportava nell’Unione quantità significative di tipi di prodotto simili a quelli di ECL.
(211)
In seguito alla divulgazione delle informazioni, ECL ha sostenuto che l’applicazione di un margine di dumping del 19 % era punitiva e che era incompatibile con l’articolo 18, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base. Essa ha ritenuto che i dati disponibili dovessero essere i «più adeguati» o «più appropriati» disponibili nel caso di specie, il che richiedeva una valutazione comparativa e che vi fosse un «nesso logico» tra i fatti sostitutivi e i fatti del fascicolo.
(212)
Su tale base ECL ha sostenuto che l’applicazione di un margine di dumping del 19 % calcolato quasi otto anni prima per un altro produttore esportatore non era certamente il dato più adeguato o appropriato nel presente contesto e che non presentava alcun nesso logico con la situazione di ECL. Essa ha sottolineato che nell’inchiesta iniziale il margine di dumping di ECL era solo del 4,1 %, a fronte di un margine di dumping calcolato per Jindal Saw pari al 19 %.
(213)
ECL ha inoltre sostenuto che nel caso di specie i dati presentati e verificati dalla Commissione indicavano che, rispetto al costo di produzione/alle vendite sul mercato interno di ECL, i prezzi di vendita nell’Unione erano notevolmente più elevati. ECL ha sostenuto di aver monitorato i prezzi e i costi per garantire l’assenza di dumping. Pertanto qualsiasi calcolo del margine di dumping effettuato sulla base dei dati di ECL utilizzando una qualsiasi delle alternative di quantificazione del volume suggerite da ECL non potrebbe mai risultare in un margine di dumping del 19 %.
(214)
ECL ha quindi indicato che l’utilizzo del margine di dumping del 19 % di Jindal Saw era manifestamente inadeguato e punitivo. Ha inoltre sostenuto che la Commissione, se non dovesse accogliere la richiesta di ritiro o le argomentazioni sui dati disponibili, potrebbe utilizzare le risultanze del riesame in previsione della scadenza concluso nel 2020, che è più recente dei dati dell’inchiesta iniziale e in cui la Commissione ha calcolato un margine di dumping del 12 %.
(215)
La Commissione ha riesaminato la sua proposta di utilizzare come dato disponibile il margine di dumping residuo dell’inchiesta iniziale. Essa ha ritenuto giustificata la richiesta di ECL di basare le risultanze su dati disponibili più recenti: il periodo dell’inchiesta iniziale era compreso tra il 1
o
ottobre 2013 e il 30 settembre 2014 e pertanto i dati risalivano a più di otto anni prima.
(216)
La Commissione ha inoltre ritenuto che il margine stabilito nel riesame in previsione della scadenza fosse solo indicativo e che fosse stato utilizzato principalmente per determinare se nel periodo dell’inchiesta di riesame in previsione della scadenza i produttori esportatori avessero continuato a esportare a prezzi di dumping nel contesto della totale omessa collaborazione da parte di questi ultimi. Inoltre i prezzi all’esportazione statistici non costituivano necessariamente prezzi ad acquirenti indipendenti, in quanto la grande maggioranza dei produttori esportatori che non hanno collaborato vendeva tramite importatori collegati nell’Unione.
(217)
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha deciso di utilizzare come dati disponibili le statistiche che riflettono esattamente il periodo dell’inchiesta di riesame attuale. Di conseguenza la Commissione ha utilizzato il prezzo all’esportazione indicato nella banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6
(
26
)
, esclusivamente in relazione a ECL durante il periodo dell’inchiesta di riesame attuale. La Commissione ha quindi portato il prezzo a un livello franco fabbrica e lo ha adeguato per tenere conto del fatto che i prezzi erano per lo più tra parti collegate.
(218)
Inoltre, in assenza di altri dati più recenti e affidabili, la Commissione ha determinato il valore normale sulla base dei dati forniti dall’industria dell’Unione nella domanda di riesame in previsione della scadenza, utilizzando i prezzi offerti, concordati e pagati per vari quantitativi, diametri e tipi del prodotto in esame in numerosi Stati e comuni diversi. Poiché il valore normale si basava sui dati del 2020, la Commissione ha adeguato il valore normale determinato dall’industria nel riesame in previsione della scadenza per tenere conto dell’inflazione tra il periodo del riesame in previsione della scadenza e l’attuale periodo dell’inchiesta di riesame intermedio parziale.
(219)
La Commissione ha effettuato il confronto tra il prezzo all’esportazione determinato in base ai dati statistici nel periodo dell’inchiesta di riesame, adeguato come sopra descritto, e il valore normale determinato dall’industria dell’Unione nel riesame in previsione della scadenza, adeguato in funzione dell’inflazione.
(220)
Su tale base, la Commissione ha stabilito il margine di dumping al 12,89 %.
(221)
Dopo la seconda divulgazione delle risultanze relative all’uso dei dati disponibili (sezione 3.6), ECL ha formulato osservazioni sul metodo utilizzato dalla Commissione per adeguare il valore normale all’inflazione. Ha sostenuto che la Commissione dovrebbe basare il calcolo dell’inflazione sull’indice dei prezzi al consumo («IPC») piuttosto che su un aumento percentuale dell’inflazione, come suggerito dalla Commissione.
(222)
La Commissione ha riesaminato i calcoli e ha convenuto che l’utilizzo dell’indice IPC era un metodo più corretto. Tuttavia il valore normale per il 2020 nel riesame in previsione della scadenza si basava sui prezzi praticati tra dicembre 2019 e marzo 2020 e non sull’intero 2020, utilizzato invece da ECL nel suo calcolo. Su tale base, il nuovo margine di dumping per ECL era del 13,14 %.
(223)
Il governo indiano ha affermato che il termine per presentare osservazioni in merito alla nuova base per i dati disponibili era troppo breve. Ha altresì constatato che le sue osservazioni formulate dopo la prima divulgazione delle risultanze non erano state prese in considerazione. Inoltre ha sostenuto che l’adeguamento per tenere conto dell’inflazione non aveva alcun fondamento giuridico e dava un risultato fuorviante.
(224)
La Commissione ha ritenuto sufficiente il termine (di due giorni) per presentare osservazioni in merito alla nuova base per i dati disponibili, nella misura in cui era limitato all’uso dei dati disponibili, descritto nella sezione 3.6. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione.
(225)
La Commissione ha inoltre chiarito di aver risposto a tutte le osservazioni formulate dalle parti, comprese quelle del governo indiano. Tuttavia, poiché la Commissione ha divulgato solo la parte delle sue conclusioni che era cambiata, la nuova divulgazione delle informazioni non conteneva la valutazione delle osservazioni che erano già state trattate, né di osservazioni non connesse ai dati disponibili utilizzati in ultima analisi.
(226)
Per quanto riguarda l’argomentazione relativa all’inflazione, la Commissione ha osservato che il governo indiano non ha dimostrato perché l’adeguamento per tenere conto dell’inflazione fosse privo di fondamento giuridico, né per quale motivo desse un risultato fuorviante. Al contrario, l’adeguamento del valore normale, inizialmente stabilito nel 2020, per tenere conto dell’inflazione ha portato a risultanze coerenti e quindi accurate per il periodo dell’inchiesta di riesame. La Commissione ha pertanto ritenuto l’argomentazione ingiustificata.
(227)
Dopo la seconda divulgazione della nuova base per i dati disponibili, SG PAM ha espresso disaccordo con la scelta dei dati disponibili effettuata dalla Commissione. Essa ha constatato che la Commissione ha effettuato una valutazione estremamente e indebitamente restrittiva di ciò che può o non può essere utilizzato come dati disponibili, andando al di là di qualsiasi requisito esistente e determinando una discriminazione tra gli esportatori. Ha fatto riferimento in particolare alla formulazione utilizzata nell’articolo 18, paragrafi 1 e 6, del regolamento antidumping di base, dove è stabilito che i dati disponibili possono «essere meno favorevol[i]» per la parte che non ha collaborato o che ha fornito informazioni fuorvianti. L’esito meno favorevole sarebbe stato, secondo SG PAM, la conseguenza diretta e normale dell’omessa collaborazione di tale parte e non rappresenterebbe un intento punitivo, anche se un tale intento sarebbe chiaramente giustificato nel caso in cui una parte avesse deliberatamente manipolato i dati. SG PAM ha inoltre ritenuto che il regolamento antidumping di base non fissasse requisiti su quanto meno favorevoli potessero essere o non essere i risultati, né su quali dovessero essere tali dati disponibili. Ha pertanto ritenuto che la Commissione disponesse di un margine di discrezionalità nella scelta dei dati disponibili, il che non dovrebbe tradursi in un risultato più favorevole per la parte che non ha collaborato. Se così fosse, si comprometterebbe l’effetto delle misure di difesa commerciale dell’Unione. SG PAM ha pertanto ritenuto che la Commissione non dovesse concedere alcun trattamento preferenziale a ECL rispetto ad altre società che non hanno collaborato e ha sostenuto che l’uso del margine residuo dell’inchiesta iniziale era giustificato. Inoltre, anche se il margine di dumping fissato per gli altri esportatori che hanno collaborato e che non hanno collaborato si basava su dati risalenti a otto anni prima, la Commissione avrebbe potuto utilizzarli, in quanto erano utilizzati anche per i produttori esportatori che non hanno collaborato.
(228)
La Commissione ha esaminato le osservazioni di SG PAM sull’uso dei dati disponibili. Come spiegato al considerando 215, il periodo dell’inchiesta iniziale era compreso tra il 1
o
ottobre 2013 e il 30 settembre 2014. La Commissione ha pertanto ritenuto opportuno basare le proprie conclusioni su dati disponibili più recenti rispetto a quelli risalenti a otto anni prima. Inoltre la Commissione ha osservato che la premessa dell’osservazione è errata per due motivi. In primo luogo, lo scopo dell’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento antidumping di base non è quello di punire l’omessa collaborazione, ma di sottolineare che essa «può» portare a un risultato meno favorevole rispetto alla piena cooperazione. In secondo luogo, non è possibile stabilire se i dati disponibili utilizzati abbiano portato a un risultato più o meno favorevole per ECL rispetto al caso in cui avesse pienamente collaborato. ECL non ha collaborato pienamente all’inchiesta e non esiste dunque un parametro di riferimento che consenta tale determinazione. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(229)
SG PAM ha inoltre sostenuto che nell’inchiesta iniziale il valore normale si basava unicamente sulle vendite remunerative o sul valore normale costruito. In tali casi, il valore normale o il valore normale costruito utilizzato per il confronto era generalmente superiore ai prezzi di vendita sul mercato interno. Tuttavia, nel calcolo aggiornato del dumping, la Commissione si è basata sui prezzi dichiarati sul mercato e nulla garantisce che tali prezzi siano remunerativi. In assenza di informazioni attendibili fornite da ECL sui costi, la Commissione deve presumere che sul mercato interno indiano persista una situazione in cui vi sono anche vendite non remunerative. Pertanto, invece di utilizzare un valore normale basato sul prezzo medio di vendita dei produttori indiani, come indicato nella domanda, essa dovrebbe tenere conto solo dei prezzi di vendita più elevati dichiarati, in quanto è meno probabile che siano non remunerativi e quindi inadatti al calcolo del dumping.
(230)
La Commissione ha ricordato che il valore normale è stato determinato dall’industria dell’Unione stessa nella domanda di riesame in previsione della scadenza. Il valore normale si basava, secondo l’industria, su numerose offerte di prezzo e rappresentava pertanto una media dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta. Basarsi sui prezzi più elevati, ipotizzando che i prezzi (relativamente) più bassi fossero probabilmente non remunerativi, sarebbe puramente speculativo. Inoltre la gamma dei prezzi è stata considerata appropriata per stabilire il valore normale nel periodo dell’inchiesta in previsione della scadenza e la Commissione non disponeva di alcuna base per selezionarne solo alcuni. Essa ha pertanto ritenuto l’argomentazione ingiustificata.
(231)
SG PAM ha inoltre sostenuto che il margine di dumping non dovrebbe essere ridotto del livello del margine di sovvenzione all’esportazione dell’inchiesta iniziale, poiché la Commissione stessa ha stabilito nel riesame in previsione della scadenza che il livello delle sovvenzioni all’esportazione in India è diminuito. SG PAM ha constatato che tale detrazione, pur essendo giustificata nel caso in cui la Commissione dovesse utilizzare il dazio residuo dell’inchiesta iniziale, non era giustificata nel suo nuovo approccio, in quanto le risultanze riguardavano un periodo in cui ECL ha ricevuto sovvenzioni inferiori. SG PAM ha fatto riferimento a inchieste relative a restituzioni che interessavano ECL e in cui la Commissione ha deciso di rimborsare alle parti la differenza tra il margine compensativo stabilito nell’inchiesta iniziale e il livello delle sovvenzioni nei periodi dell’inchiesta, dimostrando che ECL ha ricevuto sovvenzioni inferiori a quelle accertate nell’inchiesta iniziale. Pertanto, e in assenza di informazioni attendibili sul livello delle sovvenzioni all’esportazione, SG PAM ha ritenuto che la Commissione debba astenersi dal ridurre il margine di dumping di qualsiasi margine di sovvenzione all’esportazione o, quanto meno, debba garantire che la riduzione del margine non sia superiore alle sovvenzioni all’esportazione effettivamente ricevute.
(232)
La Commissione non concorda con l’argomentazione. Poiché l’attuale riesame si limitava a riesaminare il livello di dumping, la Commissione non aveva alcuna base per stabilire un nuovo livello di sovvenzioni all’esportazione nel periodo dell’inchiesta di riesame. Inoltre, anche se nel riesame in previsione della scadenza e nelle inchieste relative a restituzioni si è stabilito che il livello delle sovvenzioni all’esportazione è diminuito, ECL è rimasta soggetta a un dazio compensativo del 9 %. Pertanto, se la Commissione non dovesse detrarre sovvenzioni all’esportazione dal margine antidumping, o dovesse detrarle in misura minore, il (corrispondente) livello del margine compensativo (dal 9 % del dazio compensativo) non dovrebbe comunque essere imposto alla società. Pertanto l’impatto sul margine combinato per ECL sarebbe nullo. Anche il metodo (di detrazione delle sovvenzioni all’esportazione) era in linea con il metodo utilizzato dalla Commissione nelle inchieste relative a restituzioni. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione.
4. MISURE ANTIDUMPING
(233)
Come stabilito nella sezione 3, la Commissione ha determinato un nuovo margine di dumping per ECL al livello del 13,1 %. Come spiegato al considerando (4), a seguito di un’inchiesta antisovvenzioni distinta la Commissione ha istituito per ECL un dazio compensativo del 9 %, di cui il 6,04 % si basava su sovvenzioni condizionate alle esportazioni. Coerentemente con l’approccio adottato nell’inchiesta iniziale, la Commissione ha detratto dal margine di dumping gli importi delle sovvenzioni accertati in relazione ai regimi contingenti alle esportazioni nell’ambito dell’inchiesta antisovvenzioni distinta. Sulla base di quanto precede, le aliquote alle quali i dazi in questione saranno istituiti sono stabilite come segue:
Denominazione dell’impresa
Sovvenzioni all’esportazione
Margine di dumping
Dazio compensativo
Dazio antidumping
Dazi totali
Electrosteel Casting Ltd.
6,04 %
13,1 %
9,0 %
7 %
16 %
(234)
Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si è inteso raccomandare il mantenimento in vigore delle misure esistenti. Esse hanno inoltre usufruito di un termine per presentare le loro osservazioni in risposta a tale informazione.
(235)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il paragrafo 2 dell’articolo 1 del regolamento (UE) 2022/926 sostituito dal seguente:
«2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:
Società
Dazio antidumping definitivo (%)
Codice addizionale TARIC
Jindal Saw Limited
3,0
C054
Electrosteel Castings Ltd.
7
C055
Tutte le altre società
14,1
C999 »
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
.
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/388 della Commissione, del 17 marzo 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India (
GU L 73 del 18.3.2016, pag. 53
).
(
3
)
Il regolamento iniziale è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1369 della Commissione, dell’11 agosto 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/388 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India (
GU L 217 del 12.8.2016, pag. 4
).
(
4
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/387 della Commissione, del 17 marzo 2016, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India (
GU L 73 del 18.3.2016, pag. 1
).
(
5
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/926 della Commissione, del 15 giugno 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India in seguito al riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 161 del 16.6.2022, pag. 1
).
(
6
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/927 della Commissione, del 15 giugno 2022, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India in seguito al riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 161 del 16.6.2022, pag. 28
).
(
7
)
Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55
).
(
8
)
GU C 363 del 22.9.2022, pag. 9
.
(
9
)
Il sistema contabile utilizzato dal richiedente.
(
10
)
Cfr. nota 61 a pagina 271 della relazione annuale di ECL per l’esercizio finanziario 2020/2021.
(
11
)
«K» indica una classe di pressione basata sulle norme interne indiane applicabili al prodotto oggetto del riesame, laddove maggiore è il numero, maggiore è la pressione cui il prodotto può resistere.
(
12
)
Il tipo di rivestimento esterno dipende dalla corrosività del terreno. I tipi più comuni sono la lega metallica di zinco o la lega metallica di zinco-alluminio. Lo spessore del rivestimento esterno sul mercato interno indiano variava da 130 a 200 grammi/m
2
, mentre per le esportazioni verso l’Unione variava da 200 a 400 grammi/m
2
.
(
13
)
Il peso nominale è il peso teorico standard di un tubo, calcolato in base alle dimensioni e alla quota del cemento e del metallo.
(
14
)
A seconda del diametro del tubo, la proporzione di acciaio incorporato varia tra l’80 e il 90 % del peso totale del tubo, mentre la proporzione di cemento varia tra il 10 e il 20 % del peso totale del tubo.
(
15
)
Ad esempio, se il costo medio è calcolato in base al contenuto di metallo, una differenza del 10 % del contenuto di metallo all’interno di un tubo venduto si traduce in una differenza del 12,5 % del valore normale.
(
16
)
Si consideri ad esempio un tubo venduto per un valore di 100 EUR. I diversi prezzi medi all’esportazione dipendono dalla quantità di metallo utilizzata come denominatore. Se il valore di 100 EUR è diviso per 50 kg, si ottengono 2 EUR/kg. Se il contenuto di metallo è di 60 kg, il prezzo medio all’esportazione è pari a 1,81 EUR/kg.
(
17
)
Il peso del rivestimento interno in malta di cemento per le vendite sul mercato interno è stato fornito da ECL dopo l’analisi della Commissione sulle differenze di peso.
(
18
)
La differenza percentuale è espressa in relazione alla proporzione del peso netto del metallo.
(
19
)
Quando fa riferimento a tipi di prodotto quasi identici, la Commissione intende un tubo dello stesso diametro esterno/interno e fabbricato secondo la stessa norma. L’unica differenza riguarda il rivestimento.
(
20
)
Tranne che per il rivestimento esterno, i tubi erano identici.
(
21
)
Per un massimo di [0-10] punti percentuali per determinati tipi di prodotto.
(
22
)
Codici alfanumerici assegnati all’inizio dell’inchiesta a ciascun tipo di prodotto del prodotto in esame.
(
23
)
Secondo ECL, il rilascio del carico di produzione è un documento che definisce il volume di produzione e i dettagli sulla base dei quali avviene la produzione.
(
24
)
Il peso del rivestimento interno in malta di cemento per le vendite sul mercato interno è stato fornito dopo l’analisi della differenza di peso effettuata dalla Commissione.
(
25
)
Relazione del panel, Messico – tubi di acciaio, punto 7.188.
(
26
)
del regolamento antidumping di base.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2605/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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