Regolamento UE In vigore Agevolazioni

Regolamento UE 2607/2023

Regolamento (UE) 2023/2607 della Commissione, del 22 novembre 2023, recante rettifica del regolamento (UE) 2022/2472 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali

Pubblicato: 22/11/2023 In vigore dal: 22/11/2023 Documento ufficiale

Quali sono gli errori tecnici corretti dal Regolamento UE 2023/2607 nel regolamento sugli aiuti agricoli e forestali?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2023/2607 è un regolamento di rettifica che corregge errori tecnici contenuti nel Regolamento UE 2022/2472, il quale disciplina gli aiuti di Stato compatibili con il mercato interno nei settori agricolo, forestale e nelle zone rurali. Gli errori consistevano in omissioni, rimandi errati o assenti che incidevano sulle condizioni per l'esenzione degli aiuti di Stato da notificare alla Commissione europea. Le correzioni riguardano disposizioni critiche relative a investimenti aziendali, aiuti ai giovani agricoltori, assicurazioni agricole, prevenzione di malattie animali e vegetali, e misure ambientali.

In pratica, il regolamento corregge articoli specifici (1, 6, 11, 14, 17, 27, 28, 34 e 48) e la definizione di "eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali", precisando che per l'agricoltura si intendono condizioni che distruggono più del 30% della produzione media, mentre per le foreste più del 20% del potenziale forestale. Inoltre, modifica l'allegato II relativo alle informazioni da notificare mediante il sistema elettronico della Commissione, fornendo un elenco completo e ordinato di tutte le misure di aiuto coperte dal regolamento generale di esenzione per categoria (ABER).

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Riferimento normativo

Regolamento (UE) 2023/2607 della Commissione, del 22 novembre 2023, recante rettifica del regolamento (UE) 2022/2472 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali EN: Commission Regulation (EU) 2023/2607 of 22 November 2023 correcting Regulation (EU) 2022/2472 declaring certain categories of aid in the agricultural and forestry sectors and in rural areas compatible with the internal market in application of Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2023/2607 23.11.2023 REGOLAMENTO (UE) 2023/2607 DELLA COMMISSIONE del 22 novembre 2023 recante rettifica del regolamento (UE) 2022/2472 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 4, visto il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali ( 1 ) , in particolare l’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), previa consultazione del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione ( 2 ) contiene errori tecnici che incidono sul contenuto delle disposizioni in questione. Gli errori consistono in omissioni e in rimandi errati o assenti. (2) Gli errori incidono sulle condizioni per l’esenzione degli aiuti di Stato a norma degli articoli 1, 6, 11, 14, 17, 27, 28, 34 e 48 del regolamento (UE) 2022/2472, così come sull’ambito di applicazione del termine definito all’articolo 2, punto 2), del medesimo regolamento. È pertanto opportuno rettificare tali disposizioni nella misura necessaria per mantenere la possibilità di esentare dall’obbligo di notifica gli aiuti di Stato interessati, come inizialmente previsto dalla Commissione. (3) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento (UE) 2022/2472, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (UE) 2022/2472 è così rettificato: (1) all’articolo 1, paragrafo 5, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) a copertura dei costi per la rimozione e la distruzione dei capi morti a norma dell’articolo 27, paragrafo 2, lettere c), d) ed e), e dell’articolo 28, paragrafo 3, lettera d);»; (2) all’articolo 2, il punto 2) è sostituito dal seguente: «2) «eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali»: condizioni meteorologiche sfavorevoli quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, precipitazioni forti o persistenti o grave siccità che distruggano, nel caso dell’agricoltura, più del 30 % della produzione media calcolata sulla base del precedente triennio o quadriennio o della produzione media calcolata sui cinque anni o otto precedenti, escludendo il valore più elevato e quello più basso; nel caso delle foreste, più del 20 % del potenziale forestale;»; (3) all’articolo 6, il paragrafo 5, lettera f), è sostituito dal seguente: «f) aiuti erogati a copertura dei costi per la rimozione e la distruzione dei capi morti, ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 27, paragrafo 2, lettere c), d), e) e f), e all’articolo 28, paragrafo 3, lettera d)»; (4) all’articolo 11, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano agli aiuti a favore dei progetti dei gruppi operativi PEI e dei progetti CLLD di cui agli articoli 40 e 61.» ; (5) all’articolo 14, il paragrafo 10 è sostituito dal seguente: «10.   Gli aiuti di cui al paragrafo 1 non possono essere concessi contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013, anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell’Unione previsto da tale regolamento. Gli aiuti non sono limitati a prodotti agricoli specifici e sono pertanto disponibili per tutti i settori della produzione agricola primaria o per l’intero settore della produzione vegetale o della produzione animale. Gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di escludere taluni prodotti per motivi di sovraccapacità del mercato interno o di mancanza di sbocchi di mercato.» ; (6) all’articolo 17, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente: «9.   Gli aiuti non sono concessi per investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell’Unione e nazionali in vigore.» (7) all’articolo 27, paragrafo 5, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti: «b) 75 % dei costi connessi alla distruzione di cui al paragrafo 2, lettera d); c) 100 % dei costi amministrativi di cui al paragrafo 2, lettera a), e dei costi connessi alla rimozione e alla distruzione di cui al paragrafo 2, lettere c), e), e f).»; (8) l’articolo 28 è così rettificato: a) al paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «L’assicurazione o il contributo al fondo di mutualizzazione sono destinati a coprire le perdite causate da uno dei seguenti elementi:»; b) al paragrafo 4, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «L’assicurazione o il contributo al fondo di mutualizzazione:»; (9) all’articolo 34, il paragrafo 8 è soppresso; (10) all’articolo 48, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   Gli aiuti sono limitati al 100 % dei costi ammissibili e non superano 200 000 EUR per impresa in un periodo di tre anni.» ; (11) nell’allegato II, la parte II è sostituita dalla seguente: «PARTE II da presentare mediante il sistema di notifica elettronica della Commissione in conformità dell’articolo 11 Indicare in base a quale disposizione del regolamento generale di esenzione per categoria nel settore agricolo (ABER) viene data attuazione alla misura di aiuto. Obiettivi principali (Sono possibili più obiettivi; in questo caso indicarli tutti)] Intensità massima dell’aiuto in % Importo massimo dell’aiuto in valuta nazionale (importo intero) ☐ Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria (articolo 14) ☐ Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni agricoli (articolo 15) ☐ Aiuti agli investimenti per la rilocalizzazione di fabbricati aziendali (articolo 16) ☐ Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli (articolo 17) ☐ Aiuti all’avviamento per i giovani agricoltori e aiuti all’avviamento per attività agricole (articolo 18) ☐ Aiuti all’avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo (articolo 19) ☐ Aiuti per l’adesione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità (articolo 20) ☐ Aiuti per lo scambio di conoscenze e per azioni di informazione (articolo 21) ☐ Aiuti per servizi di consulenza (articolo 22) ☐ Aiuti per servizi di sostituzione nell’azienda agricola (articolo 23) ☐ Aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli (articolo 24) ☐ Aiuti destinati a ovviare ai danni causati da condizioni meteorologiche avverse assimilabili a calamità naturali (articolo 25) Tipo di evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale: ☐ gelo ☐ tempesta ☐ grandine ☐ ghiaccio ☐ precipitazioni forti o persistenti ☐ uragano ☐ siccità grave ☐ altro Precisare: Data in cui si è verificato l’evento: dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa ☐ Aiuti destinati a compensare i costi della prevenzione, del controllo e dell’eradicazione di epizoozie o organismi nocivi ai vegetali e per ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali (articolo 26) ☐ Aiuti al settore zootecnico e per i capi morti (articolo 27) ☐ Aiuti per il pagamento di premi assicurativi e per i contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione (articolo 28) ☐ Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da animali protetti (articolo 29) ☐ Aiuti per la conservazione delle risorse genetiche nell’agricoltura (articolo 30) ☐ Aiuti a favore di impegni per il benessere degli animali (articolo 31) ☐ Aiuti alla cooperazione nel settore agricolo (articolo 32) ☐ Aiuti destinati a compensare gli svantaggi correlati alle zone Natura 2000 (articolo 33) ☐ Aiuti a favore degli impegni agro-climatico-ambientali (articolo 34) ☐ Aiuti per l’agricoltura biologica (articolo 35) ☐ Aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale presente nelle aziende agricole o nelle foreste (articolo 36) ☐ Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali nel settore agricolo (articolo 37) Tipo di calamità naturale: ☐ terremoto ☐ valanga ☐ frana ☐ alluvione ☐ tromba d’aria ☐ uragano ☐ eruzione vulcanica ☐ incendio boschivo ☐ altro Precisare: Data in cui si è verificata la calamità naturale: dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa ☐ Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale (articolo 38) ☐ Aiuti per i costi sostenuti dalle imprese che partecipano a progetti dei gruppi operativi PEI (articolo 39) ☐ Aiuti alla forestazione e all’imboschimento (articolo 41) ☐ Aiuti ai sistemi agroforestali (articolo 42) ☐ Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate (articolo 43) ☐ Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali (articolo 44) ☐ Aiuti destinati a compensare gli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori (articolo 45) ☐ Aiuti per servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (articolo 46) ☐ Aiuti per lo scambio di conoscenze e le azioni di informazione nel settore forestale (articolo 47) ☐ Aiuti per servizi di consulenza nel settore forestale (articolo 48) ☐ Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all’adeguamento del settore forestale (articolo 49) ☐ Aiuti agli investimenti a favore di tecnologie forestali e della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste (articolo 50) ☐ Conservazione delle risorse genetiche in silvicoltura (articolo 51) ☐ Aiuti all’avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale (articolo 52) ☐ Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni forestali (articolo 53) ☐ Aiuti alla cooperazione nel settore forestale (articolo 54) ☐ Aiuti per i servizi di base e le infrastrutture nelle zone rurali (articolo 55) ☐ Aiuti all’avviamento di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali (articolo 56) ☐ Aiuti per l’adesione degli agricoltori ai regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari (articolo 57) ☐ Aiuti per le azioni di informazione e di promozione a favore del cotone e dei prodotti alimentari tutelati da un regime di qualità (articolo 58) ☐ Aiuti alla cooperazione nelle zone rurali (articolo 59) ☐ Aiuti per progetti CLLD (articolo 60)» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2023 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali ( GU L 327 del 21.12.2022, pag. 1 ). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2607/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Il Regolamento UE 2023/2607 è essenziale per chi gestisce aiuti di Stato nel settore agricolo, forestale e rurale, disciplinando esenzioni da notifica, intensità massime di aiuto e importi massimi per impresa. Consulenti agricoli, enti pubblici erogatori di contributi e aziende agricole devono conoscere le definizioni di calamità naturali, eventi climatici avversi, investimenti ammissibili e le condizioni di compatibilità con il mercato interno secondo gli articoli 107 e 108 TFUE.

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