Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 2656/2023

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2656 della Commissione, del 21 novembre 2023, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 21/11/2023 In vigore dal: 21/11/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2656 della Commissione, del 21 novembre 2023, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2656 of 21 November 2023 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2023/2656 27.11.2023 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2656 DELLA COMMISSIONE del 21 novembre 2023 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ( 1 ) , in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2023 Per la Commissione Gerassimos THOMAS Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ). ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (Codice NC) Motivazioni 1) 2) 3) Apparecchio multifunzione in un alloggiamento con pulsanti di comando anteriori da installare nel cruscotto di un veicolo a motore. L'apparecchio è costituito da: — uno schermo tattile a cristalli liquidi (LCD) con diagonale di 17,15 centimetri (6,75 pollici); — due porte USB; — un modulo Bluetooth; — un sintonizzatore radio digitale (DAB+); — un sintonizzatore del sistema di dati radio FM ad alta sensibilità; — un processore di segnale audio digitale che fornisce funzionalità avanzate di configurazione audio; — un'unità di entrata RCA A/V per due sistemi di telecamere, che collega telecamere installate in un'automobile (vista posteriore e/o anteriore); — un'unità di entrata HDMI per dispositivi compatibili come i tablet; — un alloggiamento per lettore di carte microSD per la riproduzione di file A/V da schede di memoria microSD (HC); — un convertitore D/A a 24 bit; — un decodificatore A/V. L'apparecchio non incorpora un ricevitore di segnali videofonici. L'apparecchio è progettato per: — la ricezione di segnali radio nella gamma DAB e FM, — la riproduzione di file musicali e video dagli apparecchi e dalle unità di memoria connessi, — il controllo e il funzionamento di varie applicazioni dei dispositivi connessi (come l'anteprima delle mappe), — le chiamate telefoniche in viva voce nonché l'invio e la ricezione di messaggi dallo smartphone connesso, — la visualizzazione di segnali provenienti dalle fotocamere installate nell'automobile. 8528 52 91 La classificazione è determinata a norma delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3 c) e 6, nonché dal testo dei codici NC 8528 , 8528 52 e 8528 52 91 . L'apparecchio è progettato per svolgere funzioni quali la riproduzione audio ai sensi della voce 8519 , apparecchio ricevente di radiodiffusione ai sensi della voce 8527 e la funzione di monitor ai sensi della voce 8528 , nessuna delle quali, data la concezione dell'apparecchio, costituisce la sua caratteristica principale. Trattandosi di un apparecchio multifunzione la cui funzione principale non può essere determinata, dovrebbe essere classificato nella voce 8528 in applicazione della RGI 3 c). L'apparecchio è collegabile direttamente ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471 e destinato ad essere utilizzato con tale macchina. Le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 8528 indicano che questo gruppo comprende i monitor capaci di ricevere un segnale proveniente da una unità centrale di trattamento di una macchina automatica per l'elaborazione dei dati e che presentano in maniera grafica i dati trattati. L'apparecchio non incorpora un ricevitore di segnali videofonici. I monitor di questo gruppo sono muniti di pezzi di congiunzione caratteristici dei sistemi di elaborazione dati (ad esempio connettori HDMI), dispongono generalmente di pulsanti di comando situati nel pannello anteriore e possono utilizzare un protocollo di comunicazione senza fili per visualizzare i dati provenienti da macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione di cui alla voce 8471 . Tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive, lo schermo dell'apparecchio non può essere considerato del tipo utilizzato unicamente o principalmente in un sistema automatico per l'elaborazione dell'informazione ai sensi della voce 8471 . La classificazione sotto il codice NC 8528 52 10 è pertanto esclusa. Di conseguenza, l'apparecchio deve essere classificato sotto il codice NC 8528 52 91 come altro monitor collegabile direttamente ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471 e destinato ad essere utilizzato con tale macchina, con schermo a cristalli liquidi (LCD). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2656/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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