Regolamento UE In vigore Internazionale

Regolamento UE 2850/2024

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2850 della Commissione, dell’11 novembre 2024, relativo all’elenco degli Stati che si ritiene applichino CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per le emissioni del 2024

Pubblicato: 11/11/2024 In vigore dal: 11/11/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2850 della Commissione, dell’11 novembre 2024, relativo all’elenco degli Stati che si ritiene applichino CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per le emissioni del 2024 EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2850 of 11 November 2024 on the list of States which are considered to be applying CORSIA for the purposes of Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council for emissions in 2024

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/2850 12.11.2024 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2850 DELLA COMMISSIONE dell’11 novembre 2024 relativo all’elenco degli Stati che si ritiene applichino CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per le emissioni del 2024 (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 25 bis, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) Le attività di trasporto aereo sono incluse nel sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell’Unione (EU ETS) istituito dalla direttiva 2003/87/CE. (2) La direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) ha modificato la direttiva 2003/87/CE al fine di attuare adeguatamente il regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA) dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO). (3) A norma dell’articolo 25 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, la Commissione deve adottare l’elenco degli Stati diversi dai paesi del SEE, dalla Svizzera e dal Regno Unito che si ritiene applichino CORSIA ai fini di tale direttiva, con l’85 % delle emissioni del 2019 come base di riferimento a decorrere dal 2024. Il legislatore ha escluso dall’elenco i paesi del SEE, la Svizzera e il Regno Unito in quanto le rotte tra tali paesi rientrano nell’ambito di applicazione dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissioni. (4) Per il 2024, l’inclusione nell’elenco degli Stati che si ritiene applichino CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE si basa sulla notifica al segretariato dell’ICAO, da parte di uno Stato, dell’intenzione di applicare CORSIA per le emissioni di quell’anno. Il segretariato dell’ICAO pubblica un elenco annuale degli Stati che hanno inviato la notifica. Per tenere conto delle modifiche di questo elenco annuale, ogni anno la Commissione deve adottare l’elenco degli Stati diversi dai paesi del SEE, dalla Svizzera e dal Regno Unito che si ritiene applichino CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE. (5) L’elenco degli Stati che si ritiene applichino CORSIA pubblicato dal segretariato dell’ICAO per il 2024 comprende San Marino e Monaco. Questi due Stati non dovrebbero tuttavia figurare nell’allegato del presente regolamento perché non hanno aeroporti né hanno effettuato voli su tratte cui si applica CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE. (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L’elenco degli Stati che si ritiene applichino CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE per le emissioni del 2024 figura nell’allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l’11 novembre 2024 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj . ( 2 ) Direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all’obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell’economia dell’Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato ( GU L 130 del 16.5.2023, pag. 115 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/958/oj ). ALLEGATO Elenco degli Stati che si ritiene applichino CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE per le emissioni del 2024: 1. Afghanistan 2. Albania 3. Antigua e Barbuda 4. Armenia 5. Australia 6. Azerbaigian 7. Bahamas 8. Bahrein 9. Barbados 10. Belize 11. Benin 12. Bosnia-Erzegovina 13. Botswana 14. Burkina Faso 15. Cambogia 16. Camerun 17. Canada 18. Isole Cook 19. Costa Rica 20. Costa d’Avorio 21. Cuba 22. Repubblica democratica del Congo 23. Repubblica dominicana 24. Ecuador 25. El Salvador 26. Guinea equatoriale 27. Gabon 28. Georgia 29. Ghana 30. Grenada 31. Guatemala 32. Guyana 33. Haiti 34. Honduras 35. Indonesia 36. Iraq 37. Israele 38. Giamaica 39. Giappone 40. Kazakhstan 41. Kenya 42. Kiribati 43. Kuwait 44. Madagascar 45. Malawi 46. Malaysia 47. Maldive 48. Mali 49. Isole Marshall 50. Maurizio 51. Messico 52. Micronesia 53. Moldova 54. Montenegro 55. Namibia 56. Nauru 57. Nuova Zelanda 58. Nigeria 59. Macedonia del Nord 60. Oman 61. Palau 62. Papua Nuova Guinea 63. Filippine 64. Qatar 65. Ruanda 66. Saint Kitts e Nevis 67. Saint Vincent e Grenadine 68. Samoa 69. Arabia Saudita 70. Serbia 71. Seychelles 72. Sierra Leone 73. Singapore 74. Isole Salomone 75. Corea del Sud 76. Sud Sudan 77. Suriname 78. Tanzania 79. Thailandia 80. Gambia 81. Timor Leste 82. Tonga 83. Trinidad e Tobago 84. Turchia 85. Tuvalu 86. Uganda 87. Ucraina 88. Emirati arabi uniti 89. Stati Uniti 90. Uruguay 91. Vanuatu 92. Zambia 93. Zimbabwe ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2850/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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