Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2850 della Commissione, dell’11 novembre 2024, relativo all’elenco degli Stati che si ritiene applichino CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per le emissioni del 2024
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2850 della Commissione, dell’11 novembre 2024, relativo all’elenco degli Stati che si ritiene applichino CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per le emissioni del 2024
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2850 of 11 November 2024 on the list of States which are considered to be applying CORSIA for the purposes of Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council for emissions in 2024
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/2850
12.11.2024
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2850 DELLA COMMISSIONE
dell’11 novembre 2024
relativo all’elenco degli Stati che si ritiene applichino CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per le emissioni del 2024
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio
(
1
)
, in particolare l’articolo 25 bis, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)
Le attività di trasporto aereo sono incluse nel sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell’Unione (EU ETS) istituito dalla direttiva 2003/87/CE.
(2)
La direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
ha modificato la direttiva 2003/87/CE al fine di attuare adeguatamente il regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA) dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO).
(3)
A norma dell’articolo 25 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, la Commissione deve adottare l’elenco degli Stati diversi dai paesi del SEE, dalla Svizzera e dal Regno Unito che si ritiene applichino CORSIA ai fini di tale direttiva, con l’85 % delle emissioni del 2019 come base di riferimento a decorrere dal 2024. Il legislatore ha escluso dall’elenco i paesi del SEE, la Svizzera e il Regno Unito in quanto le rotte tra tali paesi rientrano nell’ambito di applicazione dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissioni.
(4)
Per il 2024, l’inclusione nell’elenco degli Stati che si ritiene applichino CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE si basa sulla notifica al segretariato dell’ICAO, da parte di uno Stato, dell’intenzione di applicare CORSIA per le emissioni di quell’anno. Il segretariato dell’ICAO pubblica un elenco annuale degli Stati che hanno inviato la notifica. Per tenere conto delle modifiche di questo elenco annuale, ogni anno la Commissione deve adottare l’elenco degli Stati diversi dai paesi del SEE, dalla Svizzera e dal Regno Unito che si ritiene applichino CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE.
(5)
L’elenco degli Stati che si ritiene applichino CORSIA pubblicato dal segretariato dell’ICAO per il 2024 comprende San Marino e Monaco. Questi due Stati non dovrebbero tuttavia figurare nell’allegato del presente regolamento perché non hanno aeroporti né hanno effettuato voli su tratte cui si applica CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE.
(6)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’elenco degli Stati che si ritiene applichino CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE per le emissioni del 2024 figura nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 novembre 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj
.
(
2
)
Direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all’obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell’economia dell’Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato (
GU L 130 del 16.5.2023, pag. 115
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2023/958/oj
).
ALLEGATO
Elenco degli Stati che si ritiene applichino CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE per le emissioni del 2024:
1.
Afghanistan
2.
Albania
3.
Antigua e Barbuda
4.
Armenia
5.
Australia
6.
Azerbaigian
7.
Bahamas
8.
Bahrein
9.
Barbados
10.
Belize
11.
Benin
12.
Bosnia-Erzegovina
13.
Botswana
14.
Burkina Faso
15.
Cambogia
16.
Camerun
17.
Canada
18.
Isole Cook
19.
Costa Rica
20.
Costa d’Avorio
21.
Cuba
22.
Repubblica democratica del Congo
23.
Repubblica dominicana
24.
Ecuador
25.
El Salvador
26.
Guinea equatoriale
27.
Gabon
28.
Georgia
29.
Ghana
30.
Grenada
31.
Guatemala
32.
Guyana
33.
Haiti
34.
Honduras
35.
Indonesia
36.
Iraq
37.
Israele
38.
Giamaica
39.
Giappone
40.
Kazakhstan
41.
Kenya
42.
Kiribati
43.
Kuwait
44.
Madagascar
45.
Malawi
46.
Malaysia
47.
Maldive
48.
Mali
49.
Isole Marshall
50.
Maurizio
51.
Messico
52.
Micronesia
53.
Moldova
54.
Montenegro
55.
Namibia
56.
Nauru
57.
Nuova Zelanda
58.
Nigeria
59.
Macedonia del Nord
60.
Oman
61.
Palau
62.
Papua Nuova Guinea
63.
Filippine
64.
Qatar
65.
Ruanda
66.
Saint Kitts e Nevis
67.
Saint Vincent e Grenadine
68.
Samoa
69.
Arabia Saudita
70.
Serbia
71.
Seychelles
72.
Sierra Leone
73.
Singapore
74.
Isole Salomone
75.
Corea del Sud
76.
Sud Sudan
77.
Suriname
78.
Tanzania
79.
Thailandia
80.
Gambia
81.
Timor Leste
82.
Tonga
83.
Trinidad e Tobago
84.
Turchia
85.
Tuvalu
86.
Uganda
87.
Ucraina
88.
Emirati arabi uniti
89.
Stati Uniti
90.
Uruguay
91.
Vanuatu
92.
Zambia
93.
Zimbabwe
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2850/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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