Regolamento UE In vigore Internazionale

Regolamento UE 3001/2024

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3001 della Commissione, del 28 novembre 2024, relativo alla concessione di un accesso illimitato in franchigia doganale all’Unione per l’anno 2025 ad alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

Pubblicato: 28/11/2024 In vigore dal: 28/11/2024 Documento ufficiale

Quali prodotti norvegesi beneficiano di accesso illimitato in franchigia doganale nell'UE per il 2025 e quali sono le condizioni?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3001 della Commissione concede un accesso illimitato in franchigia doganale all'Unione europea per l'anno 2025 a specifiche bevande originarie della Norvegia. La norma si applica a prodotti trasformati ottenuti da materie prime agricole, in particolare acque zuccherate, birra non alcolica e bevande a base di soia, frutta a guscio, cereali e semi contenenti zucchero, classificati secondo i codici NC 2202. Questa concessione è subordinata al mancato esaurimento del contingente tariffario annuale entro il 31 ottobre dell'anno precedente: poiché il contingente 2024 non è stato esaurito, per il 2025 non si applica la sospensione temporanea del regime di franchigia. I prodotti devono rispettare le norme di origine previste dal Protocollo n. 3 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la CEE e il Regno di Norvegia per beneficiare dell'accesso duty-free.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3001 della Commissione, del 28 novembre 2024, relativo alla concessione di un accesso illimitato in franchigia doganale all’Unione per l’anno 2025 ad alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/3001 of 28 November 2024 on the granting of unlimited duty-free access to the Union for 2025 to certain goods originating in Norway resulting from the processing of agricultural products covered by Regulation (EU) No 510/2014 of the European Parliament and of the Council

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/3001 3.12.2024 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/3001 DELLA COMMISSIONE del 28 novembre 2024 relativo alla concessione di un accesso illimitato in franchigia doganale all’Unione per l’anno 2025 ad alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), vista la decisione 2004/859/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia ( 2 ) , in particolare l’articolo 3, considerando quanto segue: (1) Il protocollo n. 2 dell’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia del 14 maggio 1973 ( 3 ) («accordo bilaterale») e il protocollo n. 3 dell’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE») ( 4 ) , modificati dalla decisione del Comitato misto SEE n. 140/2001 per quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati e altri prodotti agricoli ( 5 ) , fissano il regime degli scambi tra l’Unione e il Regno di Norvegia per taluni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati. (2) Il protocollo n. 3 dell’accordo SEE dispone l’applicazione di un dazio pari a zero alle acque con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, classificate con il codice NC 2202 10 00 (acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti), e ad altre bevande non alcoliche non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404 , che in precedenza erano classificate con il codice NC 2202 90 10 (altre bevande non alcoliche con aggiunta di zucchero). (3) Il 1 o gennaio 2017 il codice NC 2202 90 è stato sostituito dai codici NC 2202 91 00 e 2202 99 . Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi ai prodotti di cui ai codici NC 2202 10 00 , ex 2202 91 00 ed ex 2202 99 . (4) L’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea ed il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia ( 6 ) («accordo in forma di scambio di lettere») sospende temporaneamente il regime di franchigia applicato in base al protocollo n. 2 alle merci di cui ai codici NC 2202 10 00 ed ex 2202 90 10 sostituiti dai codici NC 2202 10 00 , ex 2202 91 00 ed ex 2202 99 . In conformità dell’accordo in forma di scambio di lettere, le importazioni in franchigia doganale di tali merci originarie della Norvegia sono consentite solo entro i limiti di un contingente esente da dazi. Le importazioni che superano tale contingente sono soggette a dazio. (5) L’accordo in forma di scambio di lettere prescrive inoltre che i prodotti in questione godano di un accesso illimitato in franchigia doganale all’Unione, se il contingente tariffario non è stato esaurito entro il 31 ottobre dell’anno precedente. (6) Dai dati forniti alla Commissione risulta che al 31 ottobre 2024 il contingente annuale per il 2024 per i prodotti in questione, aperto a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2742 della Commissione ( 7 ) , non era stato esaurito. È quindi opportuno concedere ai prodotti in questione un accesso illimitato in franchigia doganale all’Unione dal 1 o gennaio al 31 dicembre 2025. (7) La sospensione temporanea del regime di franchigia doganale applicato in virtù del protocollo n. 2 dell’accordo bilaterale non dovrebbe pertanto applicarsi per l’anno 2025. (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non elencati nell’allegato I, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   Dal 1 o gennaio al 31 dicembre 2025 alle merci originarie della Norvegia che figurano nell’allegato è concesso un accesso illimitato in franchigia doganale all’Unione. 2.   Alle merci che figurano nell’allegato del presente regolamento si applicano le norme di origine di cui al protocollo n. 3 dell’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2025. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2024 Per la Commissione A nome della presidente Margrethe VESTAGER Vicepresidente esecutiva ( 1 ) GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/510/oj . ( 2 ) GU L 370 del 17.12.2004, pag. 70 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/859/oj . ( 3 ) GU L 171 del 27.6.1973, pag. 2 , ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1973/1691/oj . ( 4 ) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3 , ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1994/1/oj . ( 5 ) Decisione del Comitato misto SEE n. 140/2001, del 23 novembre 2001, che modifica i protocolli n. 2 e n. 3 dell’accordo SEE, per quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati e altri prodotti agricoli ( GU L 22 del 24.1.2002, pag. 34 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/140(2)/oj ). ( 6 ) GU L 370 del 17.12.2004, pag. 72 , ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2004/859/oj . ( 7 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2742 della Commissione, del 30 novembre 2023, relativo all’apertura di un contingente tariffario per l’anno 2024 applicabile all’importazione nell’Unione di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L, 2023/2742, 6.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2742/oj ). ALLEGATO Merci originarie della Norvegia alle quali è concesso un accesso illimitato in franchigia doganale all’Unione dal 1 o gennaio al 31 dicembre 2025 Codice NC Codice TARIC Designazione delle merci 2202 10 00 — Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti ex 2202 91 00 10 — Birra non alcolica contenente zucchero ex 2202 99 11 11 19 — Bevande a base di soia con contenuto proteico pari ad almeno il 2,8 % in peso contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito) Non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404 ex 2202 99 15 11 19 — Bevande a base di soia con contenuto proteico inferiore al 2,8 % in peso; bevande a base di frutta a guscio di cui al capitolo 8 della tariffa doganale comune, di cereali di cui al capitolo 10 della tariffa doganale comune o di semi di cui al capitolo 12 della tariffa doganale comune, contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito) ex 2202 99 19 11 19 — Altre bevande non alcoliche contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito) ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3001/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Il Regolamento 2024/3001 disciplina l'accesso in franchigia doganale per merci originarie della Norvegia, applicando le norme di origine del Protocollo n. 3 dell'accordo bilaterale e del Regolamento (UE) n. 510/2014 sui prodotti agricoli trasformati. Importatori e operatori commerciali devono verificare i codici TARIC e NC per classificare correttamente le bevande zuccherate, considerando contingenti tariffari, dazi doganali e certificazione di origine secondo le regole commerciali UE-Norvegia.

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