Utilizzo dei codici tributo 752T, 753T, 760T e 761T, per il versamento, tramite modello “F24-Versamenti con elementi identificativi”, di somme dovute a titolo di sanzioni irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi dei decreti legislativi nn. 145 e 146 del 2 agosto 2007 e della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Chiusura dei codici tributo 752T, 753T, 760T e 761T, per il modello F23
Utilizzo dei codici tributo 752T, 753T, 760T e 761T, per il versamento, tramite modello “F24-Versamenti con elementi identificativi”, di somme dovute a titolo di sanzioni irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi dei decreti legislativi nn. 145 e 146 del 2 agosto 2007 e della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Chiusura dei codici tributo 752T, 753T, 760T e 761T, per il modello F23 - pdf
Testo normativo
Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti
RISOLUZIONE N. 135/E
Roma, 27 dicembre 2010
OGGETTO: Utilizzo dei codici tributo 752T, 753T, 760T e 761T, per il
versamento, tramite modello “F24-Versamenti con elementi
identificativi”, di somme dovute a titolo di sanzioni irrogate
dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi dei
decreti legislativi nn. 145 e 146 del 2 agosto 2007 e della legge 10
ottobre 1990, n. 287. Chiusura dei codici tributo 752T, 753T, 760T
e 761T, per il modello F23
La legge 10 ottobre 1990, n. 287 e i decreti legislativi nn. 145 e 146
del 2 agosto 2007 prevedono che l’Autorità garante della concorrenza e del
mercato, con proprio provvedimento, possa irrogare sanzioni amministrative
pecuniarie in materia di tutela della concorrenza e del consumatore.
Attualmente, i versamenti delle suddette sanzioni vengono effettuati
attraverso il modello di versamento F23, utilizzando i codici tributo:
- 752T, denominato “Sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante
della concorrenza e del mercato”, per le sanzioni ex legge 287/90 e
per le sanzioni ex d.lgs. nn. 145 e 146 del 2007, relativamente
all’importo che eccede € 50.000,00;
- 753T, denominato “Interessi o maggiorazioni su sanzioni amministrative
pecuniarie irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del
mercato”, per le maggiorazioni e interessi ex legge 287/90 e per le
maggiorazioni e interessi sulle somme di cui ai d.lgs. nn. 145 e 146
del 2007, versate con il codice tributo 752T;
- 760T, denominato “Sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai decreti
legislativi 02/08/2007, n. 145 e n. 146, di competenza dell’Autorità
garante della concorrenza e del mercato - art. 9, c. 1, del d.l.
30/12/2008, n. 207”, per le sanzioni ex d.lgs. nn. 145 e 146 del 2007,
per importi fino a concorrenza di € 50.000,00;
- 761T, denominato “Interessi o maggiorazioni su sanzioni amministrative
pecuniarie di cui ai decreti legislativi 02/08/2007, n. 145 e n. 146, di
competenza dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato -
art. 9, c. 1, del d.l. 30/12/2008, n. 207”, per le maggiorazioni e
interessi sulle somme di cui ai d.lgs. nn. 145 e 146 del 2007, versate
con il codice tributo 760T.
Con convenzione stipulata, tra l’Autorità garante della concorrenza e
del mercato e l’Agenzia delle entrate, il 30 settembre 2010, è disciplinata, a partire
dal 1° gennaio 2011, l’attività di riscossione di dette sanzioni tramite il sistema dei
versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Pertanto, a partire da tale data le sanzioni in parola sono versate
attraverso il modello di versamento “F24-Versamenti con elementi identificativi”,
utilizzando i predetti codici tributo ed indicando nel campo:
• “codice”, i codici tributo stessi;
• “tipo”, il valore “G”;
• “elementi identificativi”, gli estremi della comunicazione di
pagamento inviata dall’Autorità;
• “anno di riferimento”, l’anno cui si riferisce la violazione, nel
formato AAAA.
Per il pagamento con il modello “F24 Versamenti con elementi
identificativi”, detti codici tributo sono operativamente efficaci a partire dal 1°
gennaio 2011 fermo restando che possono essere comunque utilizzati sul modello
F23 fino al 30 giugno 2011.
per IL DIRETTORE CENTRALE
Il Capo Settore
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