Risoluzione AdE In vigore

Risoluzione AdE 145/2007

Utilizzo dei codici tributo 752T, 753T, 760T e 761T, per il versamento, tramite modello “F24-Versamenti con elementi identificativi”, di somme dovute a titolo di sanzioni irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi dei decreti legislativi nn. 145 e 146 del 2 agosto 2007 e della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Chiusura dei codici tributo 752T, 753T, 760T e 761T, per il modello F23

Pubblicato: 13/05/2026 In vigore dal: 13/05/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Utilizzo dei codici tributo 752T, 753T, 760T e 761T, per il versamento, tramite modello “F24-Versamenti con elementi identificativi”, di somme dovute a titolo di sanzioni irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi dei decreti legislativi nn. 145 e 146 del 2 agosto 2007 e della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Chiusura dei codici tributo 752T, 753T, 760T e 761T, per il modello F23 - pdf

Testo normativo

Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti RISOLUZIONE N. 135/E Roma, 27 dicembre 2010 OGGETTO: Utilizzo dei codici tributo 752T, 753T, 760T e 761T, per il versamento, tramite modello “F24-Versamenti con elementi identificativi”, di somme dovute a titolo di sanzioni irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi dei decreti legislativi nn. 145 e 146 del 2 agosto 2007 e della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Chiusura dei codici tributo 752T, 753T, 760T e 761T, per il modello F23 La legge 10 ottobre 1990, n. 287 e i decreti legislativi nn. 145 e 146 del 2 agosto 2007 prevedono che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con proprio provvedimento, possa irrogare sanzioni amministrative pecuniarie in materia di tutela della concorrenza e del consumatore. Attualmente, i versamenti delle suddette sanzioni vengono effettuati attraverso il modello di versamento F23, utilizzando i codici tributo: - 752T, denominato “Sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato”, per le sanzioni ex legge 287/90 e per le sanzioni ex d.lgs. nn. 145 e 146 del 2007, relativamente all’importo che eccede € 50.000,00; - 753T, denominato “Interessi o maggiorazioni su sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato”, per le maggiorazioni e interessi ex legge 287/90 e per le maggiorazioni e interessi sulle somme di cui ai d.lgs. nn. 145 e 146 del 2007, versate con il codice tributo 752T; - 760T, denominato “Sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai decreti legislativi 02/08/2007, n. 145 e n. 146, di competenza dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato - art. 9, c. 1, del d.l. 30/12/2008, n. 207”, per le sanzioni ex d.lgs. nn. 145 e 146 del 2007, per importi fino a concorrenza di € 50.000,00; - 761T, denominato “Interessi o maggiorazioni su sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai decreti legislativi 02/08/2007, n. 145 e n. 146, di competenza dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato - art. 9, c. 1, del d.l. 30/12/2008, n. 207”, per le maggiorazioni e interessi sulle somme di cui ai d.lgs. nn. 145 e 146 del 2007, versate con il codice tributo 760T. Con convenzione stipulata, tra l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e l’Agenzia delle entrate, il 30 settembre 2010, è disciplinata, a partire dal 1° gennaio 2011, l’attività di riscossione di dette sanzioni tramite il sistema dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Pertanto, a partire da tale data le sanzioni in parola sono versate attraverso il modello di versamento “F24-Versamenti con elementi identificativi”, utilizzando i predetti codici tributo ed indicando nel campo: • “codice”, i codici tributo stessi; • “tipo”, il valore “G”; • “elementi identificativi”, gli estremi della comunicazione di pagamento inviata dall’Autorità; • “anno di riferimento”, l’anno cui si riferisce la violazione, nel formato AAAA. Per il pagamento con il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, detti codici tributo sono operativamente efficaci a partire dal 1° gennaio 2011 fermo restando che possono essere comunque utilizzati sul modello F23 fino al 30 giugno 2011. per IL DIRETTORE CENTRALE Il Capo Settore

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