Interpretazione dell’art. 2, del regolamento approvato con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 149, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 10 settembre 2007 - italiani residenti in Paesi extracomunitari - documentazione per fruire della detrazione per carichi di famiglia
Interpretazione dell’art. 2, del regolamento approvato con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 149, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 10 settembre 2007 - italiani residenti in Paesi extracomunitari - documentazione per fruire della detrazione per carichi di famiglia - pdf
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 6 /E
Roma, 08 gennaio 2008
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
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OGGETTO: Interpretazione dell’art. 2, del regolamento approvato con
decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 149,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 10 settembre 2007 -
italiani residenti in Paesi extracomunitari - documentazione per
fruire della detrazione per carichi di famiglia.
Alcuni parlamentari della Repubblica hanno chiesto chiarimenti in merito
alle disposizioni contenute nel regolamento concernente le detrazioni per carichi
di famiglia ai soggetti non residenti, di cui all’art. 1, comma 1324, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, approvato con decreto del Ministero dell’Economia e
delle Finanze del 2 agosto 2007, n. 149, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
210 del 10 settembre 2007.
In particolare, il problema rappresentato concerne la precisa
individuazione della documentazione che i soggetti non residenti nell’Unione
Europea né in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo
(SEE) debbono produrre per ottenere il riconoscimento delle detrazioni per
carichi di famiglia.
Ad avviso degli onorevoli istanti, per quanto riguarda la documentazione
che i soggetti residenti in paesi extracomunitari, come ad esempio i pensionati
italiani o i contrattisti alle dipendenze dello Stato Italiano, devono produrre ai fini
di cui sopra, l’art. 2 del regolamento in esame prevede la produzione di
documentazione che sembra riferirsi esclusivamente a soggetti che hanno sì la
residenza all’estero ma che lavorano e vivono in Italia.
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Nella lista delle attestazioni da produrre, infatti, ai sensi dell’art. 2, comma
1, lettere a) e c), si indica ad esempio “documentazione prodotta dall’autorità
consolare del paese di origine…con asseverazione da parte del prefetto
competente per territorio”; tale tipo di richiesta non ha senso nei confronti di chi
risiede, vive e lavora in paesi extracomunitari.
Il problema non sarebbe risolto dalla circostanza che l’art. 2, comma 1,
lettera b), prevede la possibilità di utilizzare una documentazione semplificata e
cioè l’Apostille, in quanto tale possibilità è circoscritta ai paesi che hanno firmato
la Convenzione dell’Aja del 1961.
Al riguardo, è necessario fare presente, preliminarmente, che l’art. 1,
comma 1324 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 riconosce anche ai soggetti
non residenti, sebbene limitatamente agli anni 2007, 2008 e 2009, il diritto a
fruire delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art. 12 del TUIR.
La previsione in commento introduce una deroga temporanea, ancorché
non esplicita alla disposizione contenuta nell’art. 24 del TUIR, concernente la
determinazione dell’imposta dovuta dai non residenti, il quale stabilisce, al
comma 2, che a questi ultimi le detrazioni per carichi di famiglia non competono.
Ai sensi del citato art. 1, comma 1324, della legge n. 296 del 2006, infatti,
le predette detrazioni spettano a condizione che i soggetti non residenti
dimostrino che le persone alle quali le detrazioni medesime si riferiscono non
possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al
limite di cui al predetto art. 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori del
territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio
fiscale connesso ai carichi familiari.
Il limite reddituale ivi richiamato, pari a euro 2.840.51, è quello che, ai
sensi del comma 2 del citato art. 12 del TUIR, va verificato ai fini
dell’attribuzione ai contribuenti fiscalmente residenti in Italia delle detrazioni per
il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e per i figli.
Per esplicita disposizione normativa contenuta nel citato comma 1324
dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006, inoltre, la dimostrazione della sussistenza
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delle condizioni richieste va effettuata mediante idonea documentazione
individuata con decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze.
In ottemperanza a tale disposizione è stato emanato il decreto n. 149 del 2
agosto 2007 che ha adottato il regolamento concernente le detrazioni per i carichi
di famiglia ai soggetti non residenti, di cui all’art. 1, comma 1324, della legge n.
296 del 2006.
In particolare, l’art. 1 del regolamento stabilisce che, ai fini
dell’attribuzione delle detrazioni di cui al citato art. 12 del TUIR, i soggetti
residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti
all’Accordo sullo spazio economico europeo attestano mediante dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà di cui all’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, le condizioni elencate nelle lettere a), b) e c), comma 1, del medesimo art. 1.
L’art. 2 stabilisce, invece, che i soggetti residenti in uno stato diverso da
quelli indicati nell’art. 1 attestino le condizioni elencate nel medesimo art. 1
mediante:
a) documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del paese
d’origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte
del prefetto competente per territorio;
b) documentazione con apposizione dell’Apostille, per i soggetti
provenienti da paesi che hanno sottoscritto la Convenzione
dell’Aja del 5 ottobre 1961;
c) documentazione validamente formata dal paese d’origine, ai sensi
della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come
conforme all’originale, dal consolato italiano nel paese di origine.
Tanto premesso, con particolare riferimento alla specifica problematica
esposta dagli onorevoli istanti, si fa presente che la documentazione che i
soggetti che risiedono in paesi extracomunitari devono produrre, ai fini di cui
sopra, deve essere redatta seguendo le modalità indicate nell’art. 2 del
regolamento.
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In particolare, la lettera a), dell’art. 2 si riferisce, di norma, ai soggetti non
residenti che però vivono in Italia, ad esempio lavoratori dipendenti che
soggiornano in Italia per meno di 183 giorni l’anno. Ciò si desume dal fatto che
l’asseverazione della traduzione è demandata ad un’autorità italiana, in
particolare al Prefetto.
Per quanto riguarda i soggetti non residenti che non vivono in Italia,
possono essere più agevolmente utilizzabili le modalità indicate nelle lettere b) e
c) dello stesso art. 2.
È di tutta evidenza, peraltro, che il rinvio alla “documentazione
validamente formata dal paese d’origine”, contenuto nella lettera c) dell’art. 2,
nell’ipotesi di soggetti di origine italiana, ad es. dei pensionati italiani o dei
contrattisti italiani alle dipendenze dello stato italiano, deve essere in realtà
riferito alla documentazione validamente formata nel paese di residenza.
Qualora gli stati civili siano documentati mediante certificati o attestazioni
rilasciate dalla competente autorità del paese di residenza del soggetto, in quanto
ad esempio il matrimonio è stato contratto nel paese di residenza, la relativa
documentazione dovrà essere redatta seguendo le modalità previste dall’art. 2 del
regolamento in esame (intendendo il paese di origine come quello di residenza).
È appena il caso di segnalare che gli stati civili di soggetti non residenti di
origine italiana, qualora risultanti da atti in possesso di Autorità italiane (ad
esempio, matrimonio contratto in Italia, figli nati in Italia, ecc.) possono essere
documentati anche mediante certificati o attestazioni rese dalla competente
Autorità italiana.
In tali ipotesi i soggetti non residenti potranno richiedere i relativi
certificati anche presso il consolato italiano del paese di residenza.
Naturalmente, in tale evenienza, non emerge la necessità della traduzione
in italiano e della relativa asseverazione.
Per quanto riguarda, invece, la dimostrazione della circostanza che le
persone a carico non possiedono redditi eccedenti il limite previsto e che il
richiedente non gode, nel paese di residenza, di alcun beneficio connesso ai
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carichi di famiglia, si ritiene che la stessa debba essere resa mediante
certificazione proveniente dall’autorità fiscale del paese di residenza, formata ai
sensi dell’art. 2 del regolamento.
Per completezza, si precisa che l’art. 1, comma 1325, della legge n. 296
del 2006, prevede che per i cittadini extracomunitari residenti in Italia che
richiedono, sia attraverso il sostituto d’imposta sia con la dichiarazione dei
redditi, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art. 12 del TUIR, la
documentazione può essere formata da:
a) documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del
paese d’origine, con traduzione in lingua italiana e
asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;
b) documentazione con apposizione dell’Apostille, per i soggetti
provenienti da paesi che hanno sottoscritto la Convenzione
dell’Aja del 5 ottobre 1961;
c) documentazione validamente formata dal paese d’origine, ai
sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e
asseverata come conforme all’originale, dal consolato italiano
nel paese di origine.
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