Istituzione della causale contributo per l’utilizzo in compensazione, mediante “modello F24”, degli importi dovuti per la prestazione di maternità a carico INPS, anticipata ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI) dai datori di lavoro agricolo ai sensi dell’articolo 1, comma 10 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n. 81. Soppressione della causale contributo INFA denominata “Aziende agricole per OTI-importi anticipati per infortunio sul lavoro a c
Istituzione della causale contributo per l’utilizzo in compensazione, mediante “modello F24”, degli importi dovuti per la prestazione di maternità a carico INPS, anticipata ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI) dai datori di lavoro agricolo ai sensi dell’articolo 1, comma 10 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n. 81. Soppressione della causale contributo INFA denominata “Aziende agricole per OTI-importi anticipati per infortunio sul lavoro a c
Testo normativo
Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti
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RISOLUZIONE N. 7/E
Roma, 12 gennaio 2012
OGGETTO: Istituzione della causale contributo per l’utilizzo in
compensazione, mediante “modello F24”, degli importi dovuti
per la prestazione di maternità a carico INPS, anticipata ai
lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI) dai datori di
lavoro agricolo ai sensi dell’articolo 1, comma 10 del decreto
legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n.
81.
Soppressione della causale contributo INFA denominata
“Aziende agricole per OTI-importi anticipati per infortunio sul
lavoro a carico INAIL”
La convenzione 18 giugno 2008 e successivi rinnovi stipulata tra l’Agenzia
delle Entrate e l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) regola il servizio di
riscossione, mediante il modello F24, per il versamento dei contributi di spettanza
dell’Istituto, nonché di quelli previsti dalla legge 4 giugno 1973, n. 311.
L’articolo 1, comma 10, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito
in legge 11 marzo 2006, n. 81, stabilisce che “A decorrere dal 1° luglio 2006 i
datori di lavoro agricolo, che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e della
contrattazione collettiva applicata, anticipano ai lavoratori agricoli prestazioni
temporanee a carico dell'INPS, possono portare in compensazione, in sede di
dichiarazione mensile, gli importi anticipati. Il datore di lavoro ha facoltà di
effettuare le dichiarazioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 del presente articolo per i1
tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e
successive modificazioni, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di
legge alla gestione ed alla amministrazione del personale dipendente del settore
agricolo”.
Al fine di consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24,
degli importi dovuti per la prestazione di maternità a carico INPS, anticipata ai
lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI) dai datori di lavoro agricolo ai
sensi dell’articolo 1, comma 10, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito in legge 11 marzo 2006, n. 81, si istituisce la causale contributo
“MATA” denominata “Aziende Agricole OTI - Importi anticipati per indennità
di maternità a carico INPS” .
In sede di compilazione del modello di versamento “F24”, il suddetto
codice è esposto nella sezione “INPS”, nel campo “causale contributo”, in
corrispondenza, esclusivamente, del campo “importi a credito compensati”.
Inoltre nella stessa sezione:
- nel campo “codice sede” è indicato il codice identificativo della sede INPS di
competenza;
- nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda” è indicato il codice
numerico che identifica l'azienda e il carico contributivo legato alla denuncia
inviata dal contribuente;
- nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa” e nella
colonna “a mm/aaaa” " sono indicati rispettivamente il primo mese e il terzo
mese del trimestre di emissione del carico contributivo e il relativo anno di
emissione (ad esempio: da 01/2012 a 03/2012; da 04/2012 a 06/2012),
entrambi nel formato “MM/AAAA”.
* * * * * *
Inoltre, a seguito di apposita richiesta dell’INPS, si dispone la soppressione
della causale INFA denominata “Aziende agricole per OTI - importi anticipati per
infortunio sul lavoro a carico INAIL”.
L’efficacia operativa della suddetta soppressione decorre dal quinto giorno
lavorativo successivo alla data della presente risoluzione.
IL DIRETTORE CENTRALE
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