Risoluzione AdE In vigore

Risoluzione AdE 3/2006

Istanza di Interpello - Provincia Autonoma di Trento. Comunità istituite ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino). Soggettività passiva ai fini IRES

Pubblicato: 13/05/2026 In vigore dal: 13/05/2026 Documento ufficiale

Le Comunità istituite dalla legge provinciale trentina n. 3/2006 sono soggetti esclusi dall'IRES secondo l'articolo 74 del TUIR?

Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 386/E del 2007 risponde negativamente a questa domanda. L'articolo 74, comma 1, del TUIR elenca tassativamente i soggetti esclusi dall'IRES: organi dello Stato, comuni, consorzi tra enti locali, comunità montane, province e regioni. La norma non ammette interpretazioni estensive, quindi solo gli enti espressamente menzionati beneficiano dell'esclusione. Le Comunità trentine, pur essendo enti pubblici locali a struttura associativa costituiti obbligatoriamente dai comuni per esercitare funzioni in forma associata, rappresentano soggetti di nuova istituzione non identificabili con quelli elencati dalla legge. Sebbene svolgano funzioni simili a quelle delle comunità montane (assistenza scolastica, edilizia, urbanistica, servizi pubblici locali), non possono essere ricondotte a questa categoria preesistente. L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto necessario un intervento del legislatore per integrare l'elenco dell'articolo 74 e garantire certezza, trasparenza e parità di trattamento tra enti pubblici locali. Di conseguenza, le Comunità trentine rimangono soggetti passivi IRES, salvo futuri interventi normativi che le includano esplicitamente tra gli enti esclusi.

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Riferimento normativo

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Testo normativo

RISOLUZIONE N. 386/E Roma, 20 dicembre 2007 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di Interpello - Provincia Autonoma di Trento. Comunità istituite ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino). Soggettività passiva ai fini IRES. QUESITO La Provincia Autonoma di Trento riferisce che con legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 è stata prevista l’istituzione delle c.d. “Comunità” definite dalla stessa legge provinciale quali enti pubblici costituiti “dai comuni appartenenti al medesimo «territorio» per l’esercizio di funzioni, compiti, attività e servizi nonché, in forma associata obbligatoria, delle funzioni amministrative trasferite ai comuni” secondo quanto disposto dalla stessa legge provinciale. Ciò posto, l’ente interpellante chiede di sapere se le anzidette Comunità possano ricondursi tra i soggetti esclusi dall’IRES ai sensi dell’art. 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presedente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 2 SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’INTERPELLANTE L’istante è dell’avviso che le Comunità previste dalla legge provinciale n. 3 del 2006, in considerazione della loro forma giuridica istituzionale, del loro ordinamento nonché dei compiti e delle finalità loro assegnate, siano riconducibili fra gli enti di cui all’art. 74, comma 1, del TUIR. In particolare, la Provincia istante evidenzia, al riguardo, che: - la costituzione di dette comunità ha, per legge, carattere obbligatorio; - il requisito territoriale rappresenta fattore costitutivo delle stesse; - per gli aspetti non regolamentati concernenti il funzionamento di dette comunità la legge provinciale n. 3 del 2006 opera un rinvio alle norme sull’ordinamento dei Comuni. L’ente istante afferma, in particolare, che alle Comunità di cui alla legge provinciale n. 3 del 2006 possa applicarsi il regime tributario delle comunità montane. PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Si fa presente, in via preliminare, che la risposta alla presente istanza, avente ad oggetto la riconducibilità tra i soggetti di cui all’art. 74, comma 1, del del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), delle Comunità istituite dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, viene resa in sede di consulenza giuridica ai sensi della circolare n. 99/E del 18 maggio 2000, in quanto non sussistono i requisiti per l’ammisibilità dell’interpello. In particolare, la Provincia Autonoma di Trento non prospetta un caso concreto e personale ma chiede di conoscere la disciplina fiscale applicabile ad un altro ente costituito con legge provinciale. 3 Quanto sopra precisato, nel merito, si fa presente che l’art. 74, comma 1, del TUIR stabilisce, ai fini della soggettività passiva agli effetti dell’imposta sul reddito delle società (IRES), che “gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all’imposta”. La disposizione di cui al citato art. 74, comma 1, del TUIR esclude, per gli enti dalla stessa elencati, la soggettività passiva ai fini dell’IRES a prescindere dall’attività dagli stessi concretamente esercitata. In relazione alla individuazione dei soggetti destinatari della norma in argomento l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito (vedi in tal senso le risoluzioni prot. 97 del 27 settembre 1993; prot. 86 dell’8 giugno 1994; n. 141 dell’8 settembre 1998 e n. 94 del 26 giugno 2000) che la formulazione del comma 1 dell’art. 88 – ora art. 74 – del TUIR, elencando tassativamente gli enti non soggetti all’imposizione sui redditi, impedisce ogni interpretazione estensiva di tale disposizione, escludendo la riconducibilità nell’ambito applicativo della stessa di enti diversi da quelli espressamente menzionati. In forza di detto criterio interpretativo, pertanto, i soggetti non esattamente identificabili con gli enti espressamente elencati dall’art. 74, comma 1, del TUIR non possono rientrare tra i destinatari della norma in argomento. Ciò posto, in relazione agli enti oggetto del quesito in esame, si fa presente quanto segue. L’art. 2, comma 1, lettera d) della legge provinciale n. 3 del 2006 definisce la Comunità quale “ente pubblico costituito dai comuni appartenenti al medesimo «territorio» per l’esercizio di funzioni, compiti, attività e servizi nonché, in forma associata obbligatoria, delle funzioni amministrative trasferite ai comuni” secondo quanto disposto dalla medesima legge provinciale. In particolare, l’art. 14 della citata legge provinciale, rubricato “norme in materia di costituzione e funzionamento delle comunità”, prevede, al comma 1, 4 che le Comunità sono costituite “per lo svolgimento delle funzioni dei comuni da esercitare in forma associata”, mentre al comma 2 dispone che “le comunità sono enti pubblici locali a struttura associativa costituti obbligatoriamente dai comuni compresi in ciascun territorio (…)”. Per quanto concerne il “territorio” delle Comunità, risultante dall’insieme delle circoscrizioni territoriali di competenza di più comuni, lo stesso è individuato, ai sensi della lettera l) del comma 1 del citato art. 2 “sulla base dei criteri di continuità territoriale e di omogeneità culturale, storica, sociale, economica, infrastrutturale e orografica, nonché di adeguatezza rispetto all’esercizio delle funzioni”. Relativamente alle funzioni, alle attività e ai compiti attribuiti alle comunità, l’art. 8, comma 3, della legge provinciale n. 3 del 2006 stabilisce che, nelle materie diverse da quelle riservate alla Provincia, le funzioni amministrative sono trasferite ai comuni ed esercitate dagli stessi secondo quanto disposto dallo stesso art. 8. A tale riguardo, il comma 4 del citato art. 8 dispone che “in sede di prima applicazione del comma 3 sono trasferite ai comuni, con l’obbligo di esercizio associato mediante la comunità, le funzioni amministrative” in una ampia serie di materie specificamente elencate. Fra le anzidette materie elencate dal citato art. 8 della legge provinciale n. 3 del 2006 rientrano, fra l’altro, l’assistenza scolastica e l’edilizia scolastica relativa alle strutture del primo ciclo di istruzione, l’edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata, l’urbanistica, le infrastrutture d’interesse locale a carattere sovracomunale, i servizi pubblici di interesse locale per quanto non già di competenza dei comuni (in particolare servizi acquedotto, fognatura e depurazione, ciclo dei rifiuti, trasporto locale, distribuzione dell’energia) e la “programmazione socio-economica dello sviluppo prevista per le comunità montane dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna)”; 5 Quanto sopra rappresentato, si osserva che le Comunità di cui alla legge provinciale n. 3 del 2006 in argomento, sono investite di un serie di funzioni, compiti e servizi in ampi ambiti di materie, ponendosi in una più vasta ottica di riorganizzazione delle istituzioni provinciali e locali, volta a ad assicurare, in via generale, la salvaguardia e la valorizzazione degli interessi delle popolazioni insediate sul territorio della Provincia Autonoma di Trento. Le Comunità in argomento, pertanto, costituiscono soggetti di nuova istituzione e, ancorché possano svolgere tra l’altro anche funzioni e compiti inquadrabili tra quelli caratteristici di altri preesistenti enti, non sono con questi identificabili. La necessità di individuare esattamente i soggetti per i quali, secondo la norma in esame, non si verifica il presupposto soggettivo d’imposta e quella di un intervento del legislatore al fine di procedere, anche per esigenze di certezza, trasparenza e garanzia di “par condicio”, ad integrazioni o innovazioni delle figure soggettive esistenti con una precisa indicazione dei soggetti non tassabili era già emersa nel parere reso dalla Sezione Terza del Consiglio di Stato n. 224/89 del 28 febbraio 1989, in relazione ad un quesito formulato dall’Amministrazione Finanziaria sui soggetti destinatari dell’art. 88 (ora art. 74) del TUIR. Quanto sopra rappresentato, si ritiene che le Comunità istituite dalla legge n. 3 del 2006 non possano ricondursi tra gli enti elencati dall’art. 74, comma 1, del TUIR. La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Provinciale di Trento, viene resa dalla scrivente ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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L'articolo 74 del TUIR stabilisce l'elenco tassativo dei soggetti esclusi dall'IRES, e la sua interpretazione ristretta impedisce l'applicazione analogica ad enti pubblici locali non espressamente nominati. Commercialisti e consulenti fiscali devono verificare se un ente rientra nelle categorie elencate (comuni, province, regioni, comunità montane, consorzi tra enti locali) per determinare la soggettività passiva IRES, poiché nuove forme di associazionismo locale potrebbero rimanere tassabili fino a esplicita previsione normativa.

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