Istanza di Interpello - Provincia Autonoma di Trento. Comunità istituite ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino). Soggettività passiva ai fini IRES
Le Comunità istituite dalla legge provinciale trentina n. 3/2006 sono soggetti esclusi dall'IRES secondo l'articolo 74 del TUIR?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 386/E del 2007 risponde negativamente a questa domanda. L'articolo 74, comma 1, del TUIR elenca tassativamente i soggetti esclusi dall'IRES: organi dello Stato, comuni, consorzi tra enti locali, comunità montane, province e regioni. La norma non ammette interpretazioni estensive, quindi solo gli enti espressamente menzionati beneficiano dell'esclusione. Le Comunità trentine, pur essendo enti pubblici locali a struttura associativa costituiti obbligatoriamente dai comuni per esercitare funzioni in forma associata, rappresentano soggetti di nuova istituzione non identificabili con quelli elencati dalla legge. Sebbene svolgano funzioni simili a quelle delle comunità montane (assistenza scolastica, edilizia, urbanistica, servizi pubblici locali), non possono essere ricondotte a questa categoria preesistente. L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto necessario un intervento del legislatore per integrare l'elenco dell'articolo 74 e garantire certezza, trasparenza e parità di trattamento tra enti pubblici locali. Di conseguenza, le Comunità trentine rimangono soggetti passivi IRES, salvo futuri interventi normativi che le includano esplicitamente tra gli enti esclusi.
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Riferimento normativo
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Testo normativo
RISOLUZIONE N. 386/E
Roma, 20 dicembre 2007
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
OGGETTO: Istanza di Interpello - Provincia Autonoma di Trento.
Comunità istituite ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006,
n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).
Soggettività passiva ai fini IRES.
QUESITO
La Provincia Autonoma di Trento riferisce che con legge provinciale 16
giugno 2006, n. 3 è stata prevista l’istituzione delle c.d. “Comunità” definite
dalla stessa legge provinciale quali enti pubblici costituiti “dai comuni
appartenenti al medesimo «territorio» per l’esercizio di funzioni, compiti, attività
e servizi nonché, in forma associata obbligatoria, delle funzioni amministrative
trasferite ai comuni” secondo quanto disposto dalla stessa legge provinciale.
Ciò posto, l’ente interpellante chiede di sapere se le anzidette Comunità
possano ricondursi tra i soggetti esclusi dall’IRES ai sensi dell’art. 74, comma 1,
del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presedente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
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SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA
DALL’INTERPELLANTE
L’istante è dell’avviso che le Comunità previste dalla legge provinciale n.
3 del 2006, in considerazione della loro forma giuridica istituzionale, del loro
ordinamento nonché dei compiti e delle finalità loro assegnate, siano
riconducibili fra gli enti di cui all’art. 74, comma 1, del TUIR.
In particolare, la Provincia istante evidenzia, al riguardo, che:
- la costituzione di dette comunità ha, per legge, carattere obbligatorio;
- il requisito territoriale rappresenta fattore costitutivo delle stesse;
- per gli aspetti non regolamentati concernenti il funzionamento di dette
comunità la legge provinciale n. 3 del 2006 opera un rinvio alle norme
sull’ordinamento dei Comuni.
L’ente istante afferma, in particolare, che alle Comunità di cui alla legge
provinciale n. 3 del 2006 possa applicarsi il regime tributario delle comunità
montane.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Si fa presente, in via preliminare, che la risposta alla presente istanza,
avente ad oggetto la riconducibilità tra i soggetti di cui all’art. 74, comma 1, del
del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), delle Comunità istituite dalla
legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, viene resa in sede di consulenza giuridica
ai sensi della circolare n. 99/E del 18 maggio 2000, in quanto non sussistono i
requisiti per l’ammisibilità dell’interpello. In particolare, la Provincia Autonoma
di Trento non prospetta un caso concreto e personale ma chiede di conoscere la
disciplina fiscale applicabile ad un altro ente costituito con legge provinciale.
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Quanto sopra precisato, nel merito, si fa presente che l’art. 74, comma 1,
del TUIR stabilisce, ai fini della soggettività passiva agli effetti dell’imposta sul
reddito delle società (IRES), che “gli organi e le amministrazioni dello Stato,
compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità
giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di
demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni non sono
soggetti all’imposta”.
La disposizione di cui al citato art. 74, comma 1, del TUIR esclude, per gli
enti dalla stessa elencati, la soggettività passiva ai fini dell’IRES a prescindere
dall’attività dagli stessi concretamente esercitata.
In relazione alla individuazione dei soggetti destinatari della norma in
argomento l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito (vedi in tal senso le
risoluzioni prot. 97 del 27 settembre 1993; prot. 86 dell’8 giugno 1994; n. 141
dell’8 settembre 1998 e n. 94 del 26 giugno 2000) che la formulazione del
comma 1 dell’art. 88 – ora art. 74 – del TUIR, elencando tassativamente gli enti
non soggetti all’imposizione sui redditi, impedisce ogni interpretazione estensiva
di tale disposizione, escludendo la riconducibilità nell’ambito applicativo della
stessa di enti diversi da quelli espressamente menzionati.
In forza di detto criterio interpretativo, pertanto, i soggetti non esattamente
identificabili con gli enti espressamente elencati dall’art. 74, comma 1, del TUIR
non possono rientrare tra i destinatari della norma in argomento.
Ciò posto, in relazione agli enti oggetto del quesito in esame, si fa presente
quanto segue.
L’art. 2, comma 1, lettera d) della legge provinciale n. 3 del 2006 definisce
la Comunità quale “ente pubblico costituito dai comuni appartenenti al
medesimo «territorio» per l’esercizio di funzioni, compiti, attività e servizi
nonché, in forma associata obbligatoria, delle funzioni amministrative trasferite
ai comuni” secondo quanto disposto dalla medesima legge provinciale.
In particolare, l’art. 14 della citata legge provinciale, rubricato “norme in
materia di costituzione e funzionamento delle comunità”, prevede, al comma 1,
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che le Comunità sono costituite “per lo svolgimento delle funzioni dei comuni da
esercitare in forma associata”, mentre al comma 2 dispone che “le comunità
sono enti pubblici locali a struttura associativa costituti obbligatoriamente dai
comuni compresi in ciascun territorio (…)”.
Per quanto concerne il “territorio” delle Comunità, risultante dall’insieme
delle circoscrizioni territoriali di competenza di più comuni, lo stesso è
individuato, ai sensi della lettera l) del comma 1 del citato art. 2 “sulla base dei
criteri di continuità territoriale e di omogeneità culturale, storica, sociale,
economica, infrastrutturale e orografica, nonché di adeguatezza rispetto
all’esercizio delle funzioni”.
Relativamente alle funzioni, alle attività e ai compiti attribuiti alle
comunità, l’art. 8, comma 3, della legge provinciale n. 3 del 2006 stabilisce che,
nelle materie diverse da quelle riservate alla Provincia, le funzioni
amministrative sono trasferite ai comuni ed esercitate dagli stessi secondo quanto
disposto dallo stesso art. 8.
A tale riguardo, il comma 4 del citato art. 8 dispone che “in sede di prima
applicazione del comma 3 sono trasferite ai comuni, con l’obbligo di esercizio
associato mediante la comunità, le funzioni amministrative” in una ampia serie di
materie specificamente elencate.
Fra le anzidette materie elencate dal citato art. 8 della legge provinciale n. 3
del 2006 rientrano, fra l’altro, l’assistenza scolastica e l’edilizia scolastica
relativa alle strutture del primo ciclo di istruzione, l’edilizia abitativa pubblica e
sovvenzionata, l’urbanistica, le infrastrutture d’interesse locale a carattere
sovracomunale, i servizi pubblici di interesse locale per quanto non già di
competenza dei comuni (in particolare servizi acquedotto, fognatura e
depurazione, ciclo dei rifiuti, trasporto locale, distribuzione dell’energia) e la
“programmazione socio-economica dello sviluppo prevista per le comunità
montane dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo
della montagna)”;
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Quanto sopra rappresentato, si osserva che le Comunità di cui alla legge
provinciale n. 3 del 2006 in argomento, sono investite di un serie di funzioni,
compiti e servizi in ampi ambiti di materie, ponendosi in una più vasta ottica di
riorganizzazione delle istituzioni provinciali e locali, volta a ad assicurare, in via
generale, la salvaguardia e la valorizzazione degli interessi delle popolazioni
insediate sul territorio della Provincia Autonoma di Trento.
Le Comunità in argomento, pertanto, costituiscono soggetti di nuova
istituzione e, ancorché possano svolgere tra l’altro anche funzioni e compiti
inquadrabili tra quelli caratteristici di altri preesistenti enti, non sono con questi
identificabili.
La necessità di individuare esattamente i soggetti per i quali, secondo la
norma in esame, non si verifica il presupposto soggettivo d’imposta e quella di
un intervento del legislatore al fine di procedere, anche per esigenze di certezza,
trasparenza e garanzia di “par condicio”, ad integrazioni o innovazioni delle
figure soggettive esistenti con una precisa indicazione dei soggetti non tassabili
era già emersa nel parere reso dalla Sezione Terza del Consiglio di Stato n.
224/89 del 28 febbraio 1989, in relazione ad un quesito formulato
dall’Amministrazione Finanziaria sui soggetti destinatari dell’art. 88 (ora art. 74)
del TUIR.
Quanto sopra rappresentato, si ritiene che le Comunità istituite dalla legge
n. 3 del 2006 non possano ricondursi tra gli enti elencati dall’art. 74, comma 1,
del TUIR.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello
presentata alla Direzione Provinciale di Trento, viene resa dalla scrivente ai sensi
dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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L'articolo 74 del TUIR stabilisce l'elenco tassativo dei soggetti esclusi dall'IRES, e la sua interpretazione ristretta impedisce l'applicazione analogica ad enti pubblici locali non espressamente nominati. Commercialisti e consulenti fiscali devono verificare se un ente rientra nelle categorie elencate (comuni, province, regioni, comunità montane, consorzi tra enti locali) per determinare la soggettività passiva IRES, poiché nuove forme di associazionismo locale potrebbero rimanere tassabili fino a esplicita previsione normativa.
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