Istanza di interpello/2007 – ALFA -Nazionalizzazione autovettura nuova – Articolo 38, commi 3 lett. e) e 4, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 convertito dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427
Quando il trasferimento di un'autovettura nuova acquistata all'estero costituisce acquisto intracomunitario soggetto a IVA in Italia?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 377/E del 2007 chiarisce quando un'autovettura nuova acquistata in un altro Stato membro dell'UE deve essere assoggettata a IVA in Italia. In generale, gli acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto nuovi richiedono un trasferimento di proprietà a titolo oneroso (cioè una vera compravendita) e il trasporto del veicolo da un altro Stato membro. Tuttavia, il semplice trasferimento della residenza del proprietario da uno Stato all'altro non costituisce di per sé un acquisto intracomunitario: se una persona acquista un'auto in Germania, la immatricola lì e poi si trasferisce in Italia portando con sé il veicolo già di sua proprietà, non si configura una nuova operazione imponibile in Italia. La situazione cambia solo se esiste uno stretto legame tra l'acquisto del veicolo e il trasferimento di sede già noto al momento della vendita: in questo caso, la tassazione deve avvenire nello Stato di destinazione finale. Per evitare il pagamento dell'IVA in Italia, è quindi fondamentale documentare il regolare pagamento dell'imposta nello Stato estero e provare che il trasferimento in Italia è successivo e indipendente dall'acquisto.
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Riferimento normativo
Istanza di interpello/2007 – ALFA -Nazionalizzazione autovettura nuova – Articolo 38, commi 3 lett. e) e 4, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 convertito dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427 - pdf
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 377/E
Roma, 17 dicembre 2007
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
OGGETTO: Istanza di interpello/2007 – ALFA -
Nazionalizzazione autovettura nuova – Articolo 38, commi 3 lett.
e) e 4, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 convertito dalla Legge 29
ottobre 1993, n. 427
Con istanza di interpello, presentata il ……. 2007, concernente l’esatta
applicazione dell’articolo 38, commi 3 lett. e) e 4, del D.L. 30 agosto 1993, n.
331 convertito dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427, è stato posto il seguente
QUESITO
Il contribuente istante, in data 16 ottobre 2006, ha acquistato, in
Germania, ove si era trasferito per motivi di lavoro dal 2001, un'autovettura
nuova pagando la relativa IVA.
In data 15 dicembre 2006 è rientrato in Italia portando con sé la predetta
autovettura.
Per poter utilizzare l’autoveicolo in Italia ha inoltrato istanza di
nazionalizzazione al Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero dei Trasporti.
L’Ufficio ha respinto la richiesta in quanto l’interessato “deve
assolvimento dell'IVA perché trattasi di veicolo nuovo”.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA DEL CONTRIBUENTE
L'istante, ritiene non applicabile al suo caso il disposto dell'articolo 38,
comma 4, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, relativo agli acquisti intracomunitari,
in quanto nella fattispecie non vi è stata alcuna "cessione" o "trasferimento di
proprietà" tra un cedente straniero ed un acquirente italiano e quindi non vi è
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stato alcun acquisto intracomunitario, ancorché il veicolo fiscalmente sia da
considerarsi a tutti gli effetti nuovo.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’articolo 38, comma 3, lettera e) del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 prevede
che costituiscano acquisti intracomunitari “gli acquisti a titolo oneroso di mezzi
di trasporto nuovi trasportati o spediti da altro Stato membro, anche se il
cedente non è soggetto d'imposta ed anche se non effettuati nell'esercizio di
imprese, arti e professioni”.
Il successivo comma 4, chiarisce, tra l'altro, che “i mezzi di trasporto non
si considerano nuovi alla duplice condizione che abbiano percorso oltre seimila
chilometri e la cessione sia effettuata decorso il termine di sei mesi dalla data
del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri
o di altri provvedimenti equipollenti”.
L’acquisto intracomunitario di mezzi di trasporto nuovi, quindi, richiede
necessariamente un trasferimento della proprietà del bene a titolo oneroso ed il
trasporto o la spedizione di quest'ultimo da altro Stato membro.
Nel caso in esame, l’immatricolazione dell’autovettura in Germania,
avvenuta nell’ottobre del 2006, ha costituito un’operazione interna
territorialmente rilevante in tale Paese.
La successiva richiesta di immatricolazione presentata in Italia dall’istante
non consegue ad un atto a titolo oneroso di acquisizione della proprietà del
veicolo, ma è motivata dal trasferimento in Italia del proprietario del veicolo.
Come è stato precisato con la risoluzione del Ministero delle Finanze n.
101 del 17 giugno 1996, in un caso analogo, le disposizioni che regolano gli
scambi intracomunitari prevedono che un simile trasferimento, a differenza di
quanto invece previsto per i soggetti passivi d'imposta (art. 41, comma 2, lett. c)
del D.L. n. 331 del 1993), non dia luogo ad una cessione intracomunitaria con
corrispondente acquisto intracomunitario nello Stato di destinazione del bene.
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A diversa conclusione si deve giungere qualora fosse comprovato uno
stretto legame tra l'acquisto del veicolo ed il trasferimento di sede risultante già al
momento della vendita.
In tale eventualità, infatti, sarebbe giustificata la tassazione nello Stato
Membro di destinazione
Pertanto, nel caso di specie, in presenza di idonea documentazione che
attesti il regolare pagamento dell'IVA in Germania, l’operazione di trasferimento
del bene, così come è stata prospettata, non sembra costituire acquisto
intracomunitario in Italia (Paese in cui l'acquirente ha trasferito la propria
residenza) per cui non comporta il pagamento dell’IVA.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza d'interpello
presentata alla Direzione regionale ………., viene resa dalla scrivente ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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La Risoluzione riguarda gli acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto nuovi secondo l'articolo 38 del D.L. 331/1993, disciplinando quando scatta l'IVA in Italia e quando invece il veicolo rimane tassato nello Stato di acquisto. Commercialisti e consulenti fiscali devono verificare il nesso causale tra acquisto e trasferimento di residenza, la documentazione del pagamento IVA estero, e l'immatricolazione originaria per evitare doppia imposizione e contestazioni dell'Agenzia delle Entrate.
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