Integrazione della risposta riguardante l’interpello n. ... - Risoluzione 18 aprile 2007, n. 72 - N. 103) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Qual è l'aliquota IVA applicabile alle forniture di energia elettrica per gli impianti irrigui dei consorzi di bonifica e irrigazione, e da quando è operativa?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 183/2007 chiarisce che l'aliquota IVA applicabile alle forniture di energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque utilizzati dai consorzi di bonifica e irrigazione è del 10%, anziché l'ordinaria aliquota del 20%. Questa agevolazione era stata prevista dalla legge 266/2005 ma inizialmente non poteva essere applicata in assenza di autorizzazione della Commissione Europea sui profili di compatibilità con il diritto comunitario in materia di IVA e aiuti di Stato. La Commissione Europea ha successivamente autorizzato la misura con due decisioni (aprile e giugno 2007), ritenendo che non costituisca aiuto di Stato e sia compatibile con la Direttiva IVA 112/2006/CE. Di conseguenza, l'aliquota ridotta al 10% è operativa a decorrere dall'entrata in vigore della legge 266/2005, senza necessità di ulteriori approvazioni comunitarie.
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Riferimento normativo
Integrazione della risposta riguardante l’interpello n. ... - Risoluzione 18 aprile 2007, n. 72 - N. 103) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. - pdf
Testo normativo
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Agenzia delle Entrate
DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO
Risoluzione del 24/07/2007 n. 183
Oggetto:
Integrazione della risposta riguardante l'interpello n. ... - Risoluzione
18 aprile 2007, n. 72 - N. 103) della Tabella A, Parte III, allegata al
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Testo:
Con la risoluzione 18 aprile 2007, n. 72 e' stato affermato che, in
assenza di preventiva approvazione da parte della Commissione Europea, ai
sensi dell'art. 88, par. 3, del Trattato UE alle forniture di "energia
elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di
scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione" -
di cui al n. 103) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633- doveva essere applicata l'aliquota IVA ordinaria fissata
nella misura del 20%.
Cio' in quanto la misura agevolativa del 10% prevista dal citato n.
103) non era stata ancora oggetto di autorizzazione, da parte della
Commissione Europea, ai fini della compatibilita' con il Trattato UE in
materia di aiuti di stato, secondo la procedura prevista dal relativo art.
88, paragrafo 3.
Tale autorizzazione era stata prevista come condizione per
l'applicazione della misura fiscale in esame dall'art. 1, comma 42 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, che aveva modificato il menzionato n. 103)
della Tabella A, Parte III, prevedendo l'aliquota al 10% in favore delle
suddette forniture.
A seguito di notifica alla Commissione Europea e' stata da tale
organismo comunitario valutata la compatibilita' dell'agevolazione in esame
con la Direttiva 112/2006/CE sull'IVA e con le disposizioni del Trattato UE
riguardanti gli aiuti di Stato.
Con riferimento ai profili IVA la Commissione Europea, con decisione
del 30 aprile 2007, n. C(2007)1823, ha autorizzato la misura agevolativa in
esame in considerazione dell'assenza di possibili rischi di distorsione
concorrenziale, come richiesto dall'art. 102 della citata Direttiva in
relazione alla previsione di aliquote ridotte in favore delle forniture di
gas naturale, di elettricita' e di teleriscaldamento.
In relazione alla valutazione della compatibilita' della misura
fiscale in esame con la normativa comunitaria in materia di aiuti stato la
Commissione Europea, con decisione del 19 giugno 2007, n. C(2007)3097, ha
concluso che "la misura notificata non costituisce aiuto".
Considerato che in base a quanto sostenuto dalla Commissione la
misura stessa non rientra tra gli aiuti di Stato di cui all'articolo 87 del
Trattato UE, non si e' resa necessaria alcuna autorizzazione secondo la
procedura prevista dal successivo articolo 88 dello stesso Trattato.
Conseguentemente, l'operativita' della norma interna non e'
subordinata ad alcuna approvazione da parte dell'esecutivo comunitario e la
previsione della condizione e' da intendersi adottata dal legislatore
nazionale in via del tutto cautelativa.
Cio' posto si ritiene che l'aliquota IVA al 10% sulle forniture in
esame possa trovare applicazione a decorrere fin dall'entrata in vigore
della citata legge n. 266 del 2005.
La risposta di cui alla presente nota viene trasmessa per conoscenza
anche alla Direzione Regionale ...
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La normativa riguarda l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 10% sulle forniture di energia elettrica per consorzi di bonifica e irrigazione, disciplinata dalla Tabella A, Parte III del DPR 633/1972. Commercialisti e consulenti fiscali devono considerare la compatibilità con la Direttiva IVA 112/2006/CE, le decisioni della Commissione Europea in materia di aiuti di Stato e l'art. 88 del Trattato UE per la corretta fatturazione e documentazione delle operazioni agevolate.
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