Risoluzione AdE
In vigore
Risoluzione AdE 724/2007
Istanza di interpello 2007. ALFA- Società di comodo – articolo 30, comma 1 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994.
Riferimento normativo
Istanza di interpello 2007. ALFA- Società di comodo – articolo 30, comma 1 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994. - pdf
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 13/E
Roma, 18 gennaio 2008
Direzione Centrale Normativa e
Contenzioso
OGGETTO: Istanza di interpello 2007. ALFA- Società di comodo – articolo 30,
comma 1 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994.
Quesito
La società istante ha per oggetto sociale “l’acquisto, la vendita, la
ristrutturazione e la gestione di immobili” e, in via residuale, investe in titoli
mobiliari la liquidità eccedente i fabbisogni della gestione ordinaria, effettuando
operazioni di compravendita di titoli.
Negli anni 2004 e 2005, i titoli detenuti sono stati iscritti nello Stato
Patrimoniale tra le voci dell’attivo circolante, mentre, nel Conto Economico, gli
acquisti e le vendite di titoli sono stati iscritti rispettivamente in un conto
“acquisto titoli” iscritto in bilancio nella voce del conto economico B6 – (costi
per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci) ed in un conto “vendita titoli”
indicato in bilancio nella voce del conto economico A5 ( altri ricavi e proventi).
In sede di compilazione del prospetto “Verifica dell’operatività e
determinazione del reddito imponibile minimo” delle dichiarazione dei redditi
per gli anni 2004 e 2005 il contribuente istante ha indicato
- per la determinazione del reddito presunto, i titoli detenuti nella
voce “titoli e crediti”;
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- per la determinazione dei ricavi effettivi, tra gli altri, i corrispettivi
derivanti dalla vendita dei titoli ed un importo riferito all’incremento delle
rimanenze (anche se, nello stato patrimoniale, i titoli erano classificati nella voce
III “Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni” e non tra le
“Rimanenze”).
Nella redazione del bilancio 2006, la società istante ha ritenuto che
relativamente ai titoli, la classificazione adottata negli anni precedenti fosse
“limitatamente aderente alla legislazione civilistica ed ai principi contabili
emanati dall’O.I.C.” e pertanto ha reputato opportuno modificare la
contabilizzazione nel conto economico dei proventi e delle perdite derivanti dalla
negoziazione dei titoli, rilevando tali componenti tra i proventi e oneri finanziari
(classe C dello schema di conto economico).
Inoltre, ai fini della comparabilità dei valori, la società istante ha
riclassificato anche i dati contenuti nel bilancio del 2005, fornendo nella nota
integrativa del bilancio 2006 le notizie necessarie a garantire una informazione
trasparente.
Con riferimento a tale modifica dei criteri contabili adottati, la società
istante chiede di conoscere se della stessa occorra o meno tenere conto ed in
quale maniera, ai fini della verifica del test di operatività.
Al riguardo, si fa presente che l’utilizzo dei dati riclassificati piuttosto
che di quelli indicati nei prospetti di bilancio degli anni 2004 e 2005
modificherebbe il risultato del test di operatività per il periodo d’imposta 2006 in
quanto sulla base di tali dati la società istante non realizzerebbe ricavi effettivi
(determinati come media del triennio 2004-2005-2006) tali da superare quelli
presunti e pertanto sarebbe da considerare “non operativa”.
Per esigenze di chiarezza, appare opportuno precisare che sia i
corrispettivi compresi nella voce A5 che i proventi indicati nella voce C16 del
conto economico assumono rilevanza ai fini della determinazione dei “ricavi
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effettivi” per il test di operatività; tuttavia, l’indicazione degli stessi nella voce
C16 piuttosto che nella voce A5 del conto economico determina delle differenze
negli importi da assumere per la determinazione dei ricavi effettivi in quanto i
proventi derivanti dalla negoziazione dei titoli sono indicati nella voce C16 del
conto economico solo per l’importo corrispondente alla differenza tra il prezzo di
vendita e quello di acquisto mentre per i ricavi indicati nella sottoclasse A5)
rileva l’intero corrispettivo di vendita.
Ovviamente, considerare in sede di verifica del test di operatività solo gli
utili derivanti dalla negoziazione dei titoli piuttosto che l’intero valore dei titoli
venduti comporta una riduzione del valore dei ricavi effettivi.
Proprio in considerazione della rilevanza degli effetti che deriverebbe
dall’adottare i dati riclassificati piuttosto che quelli derivanti dai bilanci 2004 e
2005 si chiede, pertanto, se nella dichiarazione dei redditi 2006, modello Unico
2007, ai fini della compilazione del prospetto “Verifica dell’operatività e
determinazione del reddito imponibile minimo”, la società istante debba riportare
anche per gli anni 2004 e 2005 i dati di bilancio riclassificati seguendo
l’impostazione adottata nel 2006, ed indicare tra i ricavi effettivi il differenziale
positivo derivante dalla negoziazione dei titoli piuttosto che l’intero corrispettivo
di vendita come effettuato, invece, nelle dichiarazioni dei redditi 2004 e 2005.
Soluzione interpretativa prospettata dalla società istante
L’istante ritiene che, ai fini della corretta compilazione del prospetto
“Verifica dell’operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei
soggetti non operativi”, nel modello Unico 2007 per l’anno d’imposta 2006, sia
opportuno riclassificare i dati di bilancio degli anni 2004 e 2005 adottando
modalità di contabilizzazione omogenee a quelle usate nel bilancio 2006.
Pertanto, nella voce “ricavi effettivi” - rigo RF79, colonna 3, del
modello Unico 2007-, si indicheranno i ricavi derivanti dagli affitti, i proventi
finanziari maturati sui titoli e il differenziale positivo derivante dalla
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negoziazione degli stessi, qualunque sia l’impostazione contabile adottata in
precedenza.
Parere della Direzione
In applicazione dell’articolo 30, comma 1, della legge n. 724/1994, come
modificato dall’articolo 1, comma 109, della legge finanziaria 2007, una società
si considera non operativa quando non supera il test di operatività, e cioè quando
l’ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e proventi
ordinari imputati a conto economico sia inferiore a quello dei ricavi figurativi,
determinati mediante l’applicazione di alcuni coefficienti agli asset patrimoniali
individuati dalla norma.
Nel calcolo dei “ricavi presunti” si tiene conto dei valori medi dell’ultimo
triennio dei titoli e assimilati, dei beni immobili, e di altre immobilizzazioni; a
tali valori vengono poi applicati determinati coefficienti.
Nel calcolo dei “ricavi effettivi” occorre considerare, invece, i ricavi, gli
incrementi di rimanenze e i proventi (esclusi quelli straordinari) come risultanti
dal conto economico ed assunti sulla base delle risultanze medie dell’esercizio e
dei due precedenti (nella fattispecie 2004, 2005, 2006).
In particolare, con la circolare n. 25 del 4 maggio 2007, è stato chiarito
che gli importi da prendere in considerazione nella determinazione dei ricavi
effettivi sono dati
- per i ricavi, dalla somma degli importi risultanti dalle voci A1 e A5 del
conto economico (“ricavi delle vendite e delle prestazioni” e “altri ricavi e
proventi”);
- per gli incrementi di rimanenze, dalla somma delle variazioni positive
delle voci A2, A3 e B11 del conto economico (“variazioni delle rimanenze di
prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti”, “variazione dei lavori in
corso su ordinazione”, “variazioni delle materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci”).
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- per gli altri proventi, dalla somma degli importi indicati alle voci C15 e
C16 del conto economico (“proventi da partecipazioni”, “altri proventi
finanziari”).
Nel richiamare le predette voci del conto economico per l’individuazione
dei componenti rilevanti per la determinazione dei “ricavi effettivi”, la circolare
ha inteso riferirsi, ovviamente, alla composizione del bilancio di esercizio redatto
in ossequio alle disposizioni civilistiche nonché ai principi contabili; qualora la
redazione del bilancio non sia improntata a tali regole, per la verifica del test di
operatività, il contribuente deve comunque tener conto di quei ricavi e proventi
che avrebbero dovuto essere indicati nelle predette voci del conto economico, a
prescindere dalle classificazioni contabili adottate.
Nella fattispecie rappresentata, l’istante dichiara di aver contabilizzato,
negli esercizi 2004 e 2005, le compravendite di titoli in due conti distinti del
conto economico; il conto “acquisto titoli”, classificato in bilancio nella voce B6
del conto economico, ed il conto “vendita titoli”, classificato in bilancio nella
voce A5 del conto economico.
Tale contabilizzazione non trova, tuttavia, rispondenza nei principi di
redazione dei bilanci e pertanto per la verifica del test di operatività non
assumeranno alcuna rilevanza gli importi indicati nel conto “acquisto titoli” né
eventuali importi riferibili ad un incremento delle rimanenze titoli.
Si ricorda, infatti, che tra le voci del conto economico classificate in A5)
non rientrano le plusvalenze derivanti da alienazioni di titoli, partecipazioni o
altre attività finanziarie (le quali, se ordinarie, si rilevano alle voci C15 o C16).
Proprio in considerazione di tali indicazioni, nel bilancio 2006, la società
istante ha provveduto alla riclassificazione delle voci esposte in bilancio,
eliminando i due conti nei quali erano stati indicati l’acquisto e la vendita dei
titoli e contabilizzando i proventi finanziari derivanti dai titoli ( tra i quali vi sono
delle plusvalenze derivanti dalla negoziazione degli stessi) in un conto
ricompreso nella voce C16 del conto economico (dell’aggregato C-“Proventi e
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oneri finanziari”, destinato ad accogliere i proventi derivanti dalla gestione degli
investimenti finanziari).
Sulla base di tale classificazione di bilancio appare corretto procedere alla
verifica del test di operatività indicando, per quanto concerne i proventi derivanti
dalla negoziazione dei titoli, solo l’importo riferibile al provento finanziario
piuttosto che l’intero corrispettivo di vendita. Tale criterio deve essere seguito
oltre che per i proventi da negoziazione dei titoli riferibili al periodo d’imposta
2006 anche con riferimento al 2004 e 2005 per la determinazione delle risultanze
medie, a prescindere dalle classificazioni contabili adottate nei predetti periodi
d’imposta.
Si precisa, peraltro, che anche in sede di compilazione dei prospetti di
“Verifica dell’operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei
soggetti non operativi” delle dichiarazioni dei redditi 2004 e 2005 occorreva far
concorrere i proventi da partecipazione alla formazione dei “ricavi effettivi”
secondo le modalità sopraindicate e pertanto sulla base dei nuovi valori riferibili
ai proventi da partecipazioni occorrerà valutare se i test che davano negli anni
precedenti la società come operativa, portino eventualmente a diversi risultati.
Si precisa, al riguardo, che le irregolarità commesse con riferimento alle
due dichiarazioni precedenti (nelle quali il test era stato compilato in base a dati
non coerenti con i corretti principi contabili), possono essere sanate tramite la
presentazione di dichiarazioni integrative da presentare ai sensi della
disposizione contenuta nel comma 8 dell’articolo 2 del DPR n. 322 del 1998.
Tale disposizione stabilisce, infatti, che, salva l’applicazione delle
sanzioni, le dichiarazioni dei redditi possono essere integrate per correggere
errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare entro i
termini per l’accertamento, e cioè entro il 31 dicembre del quarto anno
successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello
presentata alla Direzione Regionale viene resa dalla scrivente ai sensi
dell’articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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