Istanza di Interpello n. 954-787/2007 - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000– INPS – D.lgs. 21 aprile 1993, n. 124 - Previdenza complementare – Fondi gestiti dall’INPS - Tassazione delle prestazioni previdenziali su base imponibile ridotta all’87,50%
Istanza di Interpello n. 954-787/2007 - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000– INPS – D.lgs. 21 aprile 1993, n. 124 - Previdenza complementare – Fondi gestiti dall’INPS - Tassazione delle prestazioni previdenziali su base imponibile ridotta all’87,50% - pdf
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 301/E
Roma, 15 luglio 2008
Direzione Centrale Normativa e
Contenzioso
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OGGETTO: Istanza di Interpello n. 954-787/2007 - Articolo 11 della legge n. 212
del 2000– INPS – D.lgs. 21 aprile 1993, n. 124 - Previdenza
complementare – Fondi gestiti dall’INPS - Tassazione delle
prestazioni previdenziali su base imponibile ridotta all’87,50%.
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell’art. 13,
comma 8, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è stato esposto il
seguente
QUESITO
Con la circolare 26 giugno 2006, n. 25, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni
chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile alle prestazioni
pensionistiche rese dai fondi integrativi di previdenza istituiti presso gli enti di
cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.
In particolare, con la richiamata circolare l’Agenzia ha aderito all’orientamento
della giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha esteso la tassazione
agevolata (base imponibile ridotta all’87,50%), introdotta dall’art. 13, comma 8,
del D.lgs. n. 124 del 1993, anche alle prestazioni erogate dai predetti fondi.
Conseguentemente, modificando il precedente orientamento, l’Agenzia delle
Entrate ha esteso il beneficio fiscale ai trattamenti pensionistici erogati dai fondi
integrativi istituiti a favore dei dipendenti degli enti di cui alla legge n. 70 del
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1975 sopra citata, tra i quali è compreso il fondo integrativo di previdenza
istituito per i dipendenti INPS.
Conseguentemente, l’Istituto istante, in qualità di sostituto d’imposta, ha disposto
la riduzione della base imponibile IRPEF relativa alla quota integrativa erogata
sulle pensioni a favore dei propri ex dipendenti iscritti al fondo INPS,
limitatamente agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000.
Tutto ciò premesso, l’INPS chiede di conoscere se il beneficio fiscale,
rappresentato dalla tassazione su base imponibile ridotta all’87,50%, possa essere
esteso alle prestazioni pensionistiche a carico di alcuni fondi integrativi gestititi
dal medesimo Istituto. Si tratta, in particolare, del Fondo Gas, Fondo Esattoriali,
Fondo per il personale dell’ex Consorzio Autonomo del Porto di Genova e
dell’ex Ente Autonomo del Porto di Trieste, oggi Autorità portuali.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL
CONTRIBUENTE
L’Istituto ha ritenuto opportuno non estendere la tassazione agevolata (base
imponibile ridotta all’87,50%) alle prestazioni erogate dai predetti Fondi, in
quanto, ad avviso dell’ente istante, detti fondi erogano un trattamento
pensionistico complessivo non assimilabile a quello integrativo/aggiuntivo che il
Fondo INPS eroga ai propri ex dipendenti.
In particolare, l’Istituto fa presente che i fondi integrativi gestiti dall’INPS
(Fondo Gas, Fondo Esattoriali, Fondo per il personale dell’ex Consorzio
Autonomo del Porto di Genova e dell’ex Ente Autonomo del Porto di Trieste),
diversamente dai fondi complementari espressione della previdenza privata, sono
fondi categoriali che rientrano pur sempre nella tutela obbligatoria ed il
trattamento previdenziale erogato dagli stessi forma un tutt’uno con la
previdenza di base della categoria interessata (c.d. trattamento complessivo).
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PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Fino al 31 dicembre 2000 l'art. 48-bis (ora art. 52), comma 1, lett. d), del Tuir,
prevedeva la determinazione agevolata della base imponibile con riferimento alle
prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di trattamento
periodico ai sensi del richiamato decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
recante la “Disciplina delle forme di previdenza complementare, a norma
dell’art. 3, comma 1, lett. v), della Legge 23 ottobre 1992, n. 421”.
In particolare, dette prestazioni costituivano reddito per 87,50% dell’ammontare
corrisposto.
La tassazione su base imponibile ridotta all’87,50%, nella fase di erogazione
delle prestazioni, era prevista al fine di evitare la doppia imposizione, in quanto
tutti i fondi pensione e le casse soggette al D.lgs. n. 124 del 1993 che erogavano
trattamenti periodici ovvero prestazioni in forma di capitale, indipendentemente
dalle modalità di costituzione, erano soggetti ad un’imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi, nella misura fissa di lire 10 milioni (ridotta a lire 5 milioni
per i primi cinque periodi d’imposta dalla data di costituzione del fondo) ovvero,
per i fondi il cui patrimonio fosse direttamente investito in immobili, nella misura
dello 0,50% del valore corrente degli immobili (art. 14 del D.lgs. n. 124 del
1993).
A decorrere dal 1° gennaio 2001, il D.lgs. n. 47 del 2000 ha introdotto nuove
disposizioni sulla previdenza integrativa applicabili, in sede di tassazione delle
prestazioni, ai montanti maturati dal 1° gennaio 2001.
In altri termini, il regime della tassazione nella misura dell’87,50% continua a
trovare applicazione per tutte le prestazioni pensionistiche integrative maturate
fino al 31 dicembre 2000, sebbene poste in pagamento dopo tale data.
L’ambito applicativo del regime fiscale agevolato oggetto dell’istanza è
circoscritto al settore della previdenza complementare come delineato dal D.lgs.
n. 124 del 1993.
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In particolare, il decreto legislativo n. 124 del 1993 sopra citato ha provveduto ad
individuare i soggetti gestori dei fondi di previdenza complementare, le regole di
gestione, il sistema di vigilanza ed ha dettato le regole fondamentali per il
funzionamento di detti fondi.
Per quanto concerne il regime fiscale applicabile ai fondi pensione integrativi
istituiti precedentemente all’entrata in vigore del D.lgs. n. 124 del 1993 e, in
particolare, esistenti alla data di entrata in vigore della legge delega n. 421 del
1992 (c.d.”vecchi fondi”), la scrivente è stata inizialmente investita della
questione con riferimento ai “vecchi fondi” istituiti presso gli enti di cui alla
Legge n. 70 del 1975.
Con la risoluzione 11 settembre 2002, n. 295, la scrivente ritenne, sulla base di
pareri espressi dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e del
Ministero del lavoro, che i predetti fondi non fossero riconducibili alla categoria
dei fondi integrativi di previdenza complementare indicati e disciplinati dal
D.lgs. n. 124 del 1993, per cui i trattamenti pensionistici dagli stessi erogati non
potessero fruire della tassazione agevolata prevista dal citato art. 48-bis, comma
1, lett. d), del Tuir (tassazione nella misura dell’87,50%).
Successivamente alla risoluzione sopra citata si è affermato e consolidato un
indirizzo della Corte di Cassazione che ha stabilito la riconducibilità delle somme
in discorso ai trattamenti erogati dai fondi pensione disciplinati dal citato decreto
legislativo n. 124 del 1993.
Ciò posto, la scrivente, con la circolare 26 giugno 2006, n. 25, ha ritenuto
opportuno uniformarsi all’orientamento della Corte di Cassazione con esclusivo
riferimento, peraltro, alle erogazioni pensionistiche integrative rese dai fondi di
previdenza relativi agli enti di cui alla legge n. 70 del 1975. Ciò in quanto le
sentenze della Corte di Cassazione riguardavano specificamente i predetti fondi,
istituiti per i dipendenti degli enti del parastato.
Per tutti gli altri fondi preesistenti nel senso anzidetto (c.d. “vecchi fondi”) e,
quindi, anche per i fondi gestiti dall’INPS (Fondo Gas, Fondo Esattoriali, Fondo
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per il personale dell’ex Consorzio Autonomo del Porto di Genova e dell’ex Ente
Autonomo del Porto di Trieste), al fine di verificare se gli stessi possano o meno
inquadrarsi nel settore della previdenza complementare come delineato dal D.lgs.
n. 124 del 1993 e, conseguentemente, fruire della tassazione agevolata nella
misura dell’87,50%, è necessario verificare caso per caso se le caratteristiche ed
il funzionamento di detti fondi siano coerenti con la disciplina dettata dal D.lgs.
n. 124 del 1993.
Al riguardo, si fa presente che il decreto legislativo n. 124 del 1993 subordina
anche l’esercizio dell’attività dei “vecchi fondi” alla preventiva autorizzazione da
parte della Commissione di vigilanza sui Fondi pensione (COVIP), istituita con il
medesimo decreto legislativo.
Per gli stessi fondi preesistenti è prevista, inoltre, l’iscrizione nell’apposito albo
tenuto dalla COVIP e la vigilanza della stessa Commissione, fatta eccezione, ai
sensi dell’art. 18, comma 3, D.lgs. n. 124 del 1993, per i fondi preesistenti
istituiti presso:
a) enti pubblici anche economici che esercitano i controlli in materia di tutela del
risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa;
b) enti, società o gruppi che sono sottoposti ai controlli in materia di esercizio
della funzione creditizia ed assicurativa.
Per quanto concerne il meccanismo di funzionamento dei fondi oggetto
dell’istanza, gestiti dall’INPS, (Fondo Gas, Fondo Esattoriali, Fondo per il
personale dell’ex Consorzio Autonomo del Porto di Genova e dell’ex Ente
Autonomo del Porto di Trieste) occorre tenere presente che gli stessi operano in
favore di soggetti (ad es. personale consortile) che in origine fruivano di un
trattamento previdenziale obbligatorio rappresentato da una pensione sostitutiva
di quella dell’INPS, erogata da Casse di previdenza interne.
Successivamente, attraverso passaggi graduali, l’INPS è subentrata alle suddette
Casse di previdenza nei compiti relativi all’erogazione del trattamento
pensionistico obbligatorio.
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Al fine di garantire ai dipendenti interessati lo stesso livello di prestazioni di cui
fruiva in base al sistema previdenziale originario, sono stati istituiti presso
l’INPS i Fondi di previdenza oggetto dell’istanza, gestiti da Comitati speciali,
alimentati da un contributo dovuto dai datori di lavoro.
In ragione del nuovo assetto normativo, l’INPS eroga agli iscritti, in un’unica
soluzione, sia la pensione a carico dell’AGO sia la quota a carico dei fondi.
Le due componenti costituiscono, quindi, un’unica pensione complessiva.
Tutto ciò premesso, si ritiene che le prestazioni pensionistiche erogate dai fondi
in esame non possano fruire del regime della tassazione nella misura
dell’87,50%, in quanto non possono considerarsi quali “prestazioni comunque
erogate in forma di trattamento periodico ai sensi del D.lgs. 21/04/1993, n. 124”
a cui faceva riferimento l’art. 48-bis, comma 1, lett. b), del Tuir.
Ciò in quanto:
- dall’istruttoria effettuata presso la COVIP è emerso che detti fondi gestiti
dall’INPS non risultano iscritti presso l’albo della stessa Commissione e
non sono soggetti alla vigilanza della stessa (condizioni previste, come
sopra ricordato, dal D.lgs. n. 124 del 1993 per l’esercizio dell’attività dei
fondi pensione);
- il meccanismo di funzionamento dei fondi svolge solo una funzione di
riequilibrio delle posizioni previdenziali obbligatorie, in quanto mira a
garantire che la pensione obbligatoria mantenga la stessa, più favorevole,
misura prevista quando la gestione obbligatoria era affidata alle Casse
interne di previdenza.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente
risoluzione vengano applicati con uniformità.
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