Circolare
In vigore
Circolare 300720/2008
Decreto legge 29 novembre 2008, n° 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n° 2 - Modifiche normative in tema di gestione delle istanze di interpello
Riferimento normativo
Decreto legge 29 novembre 2008, n° 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n° 2 - Modifiche normative in tema di gestione delle istanze di interpello - pdf
Testo normativo
CIRCOLARE N. 5/E
Roma, 24 febbraio 2009
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
OGGETTO: Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2 – Modifiche normative in tema di gestione
delle istanze di interpello.
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1. Premessa
Il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2 (di seguito decreto) - recante “Misure urgenti per il sostegno
a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi
il quadro strategico nazionale” – contiene, tra le altre, alcune disposizioni che
incidono sulla procedura di gestione delle istanze di interpello ed, in particolare,
sulle istanze di interpello c.d. antielusivo di cui all’articolo 21 della legge 30
dicembre 1991, n. 413 nonché sulle diverse tipologie di istanze di interpello
presentate, in questo secondo caso, dalle imprese di più rilevante dimensione.
Con riferimento all’interpello antielusivo, il legislatore ha inteso
modificare, da un lato, il termine per la comunicazione della risposta da parte
dell’Agenzia delle entrate e, dall’altro, il meccanismo di formazione del silenzio-
assenso, al fine di adeguarne la disciplina a seguito della soppressione - per
effetto dell’articolo 29, commi 3 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 - del Comitato consultivo per
l’applicazione delle norme antielusive.
Con riferimento alle imprese di più rilevante dimensione, il decreto ha
introdotto alcune disposizioni che prevedono la verifica del rispetto della
soluzione interpretativa indicata dall’Agenzia delle entrate in sede di risposta alle
istanze di interpello, nell’ambito di appositi piani di controlli sostanziali da
effettuare, di norma, entro l’anno successivo a quello della presentazione delle
dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e delle dichiarazioni IVA.
Conseguentemente, il decreto ha altresì modificato la competenza alla
trattazione delle diverse istanze di interpello (ordinario; antielusivo;
disapplicativo; etc..) presentate dalle imprese di più rilevante dimensione.
La presente circolare fornisce istruzioni per la corretta gestione delle
istanze di interpello a seguito delle modifiche introdotte.
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2. Istanze di interpello antielusivo presentate ai sensi dell’articolo 21 della
legge 30 dicembre 1991, n. 413
Come è noto, l’interpello antielusivo consente al contribuente di acquisire
il parere dell’Agenzia delle entrate in relazione all’applicazione a casi concreti
delle disposizioni antielusive generali di cui agli articoli 37, comma terzo, e 37-
bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
nonché in ordine alla qualificazione di determinate spese tra quelle di pubblicità
e propaganda ovvero tra quelle di rappresentanza.
Ai sensi dell’articolo 11, comma 13, della legge n. 413 del 1991, il
contribuente può altresì interpellare l’Amministrazione Finanziaria – secondo le
disposizioni del citato articolo 21 – al fine di acquisire un parere in ordine alla
natura ed al trattamento tributario delle operazioni di cui all’articolo 110, comma
10, del TUIR, intercorse tra imprese residenti in Italia e imprese domiciliate
fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all’Unione Europea aventi un
regime fiscale privilegiato.
La procedura per la gestione delle predette istanze, regolata dal D.M. 13
giugno 1997, n. 195, è stata compiutamente illustrata con le circolari n. 135 del
28 maggio 1998 e n. 99 del 18 maggio 2000, alle quali occorre fare tuttora
riferimento, fatte salve le innovazioni procedimentali espressamente indicate
nella presente circolare.
Brevemente, si ricorda che – ai sensi del comma 1 e del comma 3
dell’articolo 1 del citato D.M. n. 195 – la richiesta di parere, rivolta alla Agenzia
delle entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso (subentrata, nella
competenza, alla Direzione Centrale per gli Affari Giuridici e il Contenzioso
Tributario del Dipartimento delle Entrate, come da circolare n. 99 del 2000),
deve essere spedita in plico raccomandato con avviso di ricevimento alla
Direzione regionale competente in ragione del domicilio fiscale del richiedente,
esponendo dettagliatamente il caso concreto nonché la soluzione interpretativa
prospettata ed allegando copia della documentazione rilevante ai fini della
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individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata.
La Direzione regionale compie l’istruttoria di propria competenza e
trasmette alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso la richiesta di parere
non oltre il quindicesimo giorno dalla sua ricezione (ai sensi dell’articolo 1,
comma 7, del citato regolamento).
Ai sensi della previgente disciplina (desumibile dal comma 10
dell’articolo 21 della legge n. 413, ora abrogato dall’articolo 16, comma 1, lettera
a) del decreto), la Direzione Centrale Normativa e Contenzioso doveva
comunicare il proprio parere al contribuente entro sessanta giorni dalla richiesta,
mediante plico postale raccomandato con avviso di ricevimento. In caso di
mancata risposta entro tale termine ovvero qualora il contribuente non avesse
inteso uniformarsi alla risposta fornita, lo stesso poteva richiedere sulla
medesima fattispecie il parere del Comitato consultivo. La mancata risposta da
parte del Comitato entro sessanta giorni dalla richiesta del contribuente e decorsi
ulteriori sessanta giorni dalla formale diffida ad adempiere del contribuente,
equivaleva a silenzio-assenso (articolo 21, comma 10 , della legge n. 413).
Come evidenziato in premessa, l’articolo 16, comma 1, del decreto ha
modificato la predetta disciplina sia per quanto attiene il termine entro il quale la
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell’Agenzia delle entrate deve
fornire risposta sia con riferimento al meccanismo di formazione del silenzio-
assenso, divenuto di fatto inoperante a seguito della soppressione del Comitato
consultivo per l’applicazione delle norme antielusive. Il procedimento
dell’interpello antielusivo risulta, infatti, attualmente incardinato esclusivamente
presso l’Agenzia delle entrate, secondo le consuete modalità stabilite dal DM n.
195 del 1997.
In particolare, il citato articolo 16, comma 1, lettera a) del decreto ha
introdotto nel comma 9 dell’articolo 21 della legge n. 413 del 1991 il seguente
periodo: “La mancata comunicazione del parere da parte dell’Agenzia delle
entrate entro 120 giorni e dopo ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da
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parte del contribuente equivale a silenzio-assenso.”
Pertanto, per effetto delle nuove disposizioni, l’Agenzia delle entrate,
tramite la Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, deve comunicare il
proprio parere al contribuente entro centoventi giorni dalla richiesta (cioè dalla
data di presentazione dell’istanza alla Direzione regionale competente), mediante
plico postale raccomandato con avviso di ricevimento; in caso di mancata
risposta entro tale termine il contribuente potrà diffidare l’Agenzia ad adempiere
entro i successivi sessanta giorni.
Come evidenziato nella relazione illustrativa all’articolo 16 del decreto, la
diffida deve essere presentata alla “competente struttura Centrale dell’Agenzia
delle entrate” ovvero alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, mediante
spedizione a mezzo del servizio postale in plico raccomandato con avviso di
ricevimento, ossia secondo la stessa modalità prevista sia per la presentazione
dell’istanza alla Direzione Regionale sia per la comunicazione della risposta,
comune peraltro alla modalità di presentazione della diffida al soppresso
Comitato consultivo. Resta inteso che, qualora presentata ad ufficio
incompetente, quest’ultimo è tenuto ad inviare la diffida alla competente
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. In tal caso il termine di 60 giorni
decorre dalla data in cui la competente Direzione Centrale viene in possesso della
diffida.
La mancata risposta da parte della Direzione Centrale entro sessanta giorni
dalla data di ricevimento della formale diffida ad adempiere del contribuente
equivale a silenzio-assenso sulla soluzione prospettata nell’istanza.
Le nuove disposizioni introdotte dal citato articolo 16 del decreto, che
dettano i termini per la risposta da parte dell’Agenzia nonché le modalità di
formazione del silenzio-assenso, si applicano alle istanze di interpello presentate
a decorrere dal 29 novembre 2008, data di entrata in vigore del decreto legge
n.185 del 2008, nonché alle istanze presentate prima del 29 novembre 2008,
relativamente alle quali a tale data non era ancora scaduto il termine di sessanta
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giorni per la risposta da parte dell’Agenzia delle entrate.
Le diffide pervenute con riguardo ad istanze presentate prima del 30
settembre 2008, pertanto, non producono effetti.
3. Istanze di interpello presentate dalle imprese di più rilevante dimensione
3.1. Novità normative
L’articolo 27 del decreto legge n. 185 del 2008 ha altresì introdotto novità
in tema di gestione delle istanze di interpello presentate dalle imprese definite di
più rilevante dimensione, relativamente alle quali verrà puntualmente verificato il
rispetto della soluzione interpretativa oggetto della risposta.
Si tratta, in particolare, ai sensi dell’articolo 27, comma 10, del decreto,
delle imprese “che conseguono un volume d'affari o ricavi non inferiori a
trecento milioni di euro”. Secondo quanto espressamente previsto dalla norma
in esame, tale importo verrà gradualmente diminuito fino a cento milioni di euro
entro il 31 dicembre 2011, secondo modalità stabilite con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Le novità riguardano tutte le diverse tipologie di istanze di interpello
presentate dalle predette imprese ed interessano, uniformandola, esclusivamente
la competenza alla trattazione delle istanze medesime.
Il comma 12 del citato articolo stabilisce, infatti, che “Le istanze di
interpello di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
all'articolo 21, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e all'articolo 37-bis,
comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n.
600, proposte dalle imprese indicate nel precedente comma 10 sono presentate
secondo le modalità di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro delle
finanze 13 giugno 1997, n. 195, ed il rispetto della soluzione interpretativa
oggetto della risposta viene verificato nell'ambito del controllo di cui al
precedente comma 9”.
Per espressa previsione normativa, la nuova disciplina trova quindi
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applicazione in relazione a:
(cid:131) istanze di interpello presentate ai sensi dell’articolo 11 della legge 27
luglio 2000, n. 212, concernenti l’applicazione di disposizioni
normative di natura tributaria a casi concreti e personali, qualora vi
siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione
delle disposizioni medesime.
Al riguardo, preme evidenziare che – per espresso rinvio operato dalle
norme “sostanziali” che disciplinano le relative fattispecie – i
contribuenti possono interpellare l’Agenzia delle entrate ai sensi
dell’articolo 11 dello Statuto anche con riferimento ai casi di seguito
elencati:
- continuazione del consolidato nazionale (articolo 124, comma 5, del
TUIR);
- esercizio dell’opzione per il consolidato mondiale (articolo 132,
comma 2, del TUIR);
- disapplicazione dell’esenzione delle plusvalenze su partecipazioni
acquisite per il recupero dei crediti bancari (articolo 113, comma 1,
del TUIR);
- riconoscimento del c.d. bonus aggregazioni aziendali (articolo 1,
commi da 242 a 249, della legge 27 dicembre 2006, n. 296);
- disapplicazione della disciplina sulle Controlled Foreign Companies
(articolo 167, comma 5, e articolo 168 del TUIR);
- parziale esenzione degli utili da partecipazione (articolo 47, comma
4, del TUIR per rinvio all’articolo 167 del TUIR);
- parziale esenzione delle plusvalenze (articolo 68, comma 4, del
TUIR per rinvio all’articolo 167 del TUIR);
- parziale esenzione delle plusvalenze (articolo 87, comma 1, del
TUIR per rinvio all’articolo 167 del TUIR);
- parziale esenzione dei dividendi (articolo 89, comma 3, del TUIR per
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rinvio all’articolo 167 del TUIR).
(cid:131) istanze di interpello antielusivo presentate ai sensi dell’articolo 21
della legge 30 dicembre 1991, n. 413, richiamate nel precedente
paragrafo 2;
(cid:131) istanze di disapplicazione di norme antielusive presentate ai sensi
dell’articolo 37-bis, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Si rammenta che attraverso tale istituto il contribuente può richiedere
la disapplicazione di disposizioni di carattere tributario che, a
scopo antielusivo limitano deduzioni, detrazioni e crediti di imposta;
ciò nel presupposto che il contribuente medesimo dimostri che,
nella fattispecie prospettata, gli effetti elusivi non possono verificarsi.
Considerato che le istanze devono essere presentate in conformità al D.M.
13 giugno 1997, n. 195, tutte le diverse istanze sopra descritte, presentate dalle
imprese di più rilevante dimensione, a decorrere dal 29 novembre 2008 (data di
entrata in vigore del decreto) devono, pertanto, essere rivolte all’Agenzia delle
entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso ed indirizzate alla
Direzione regionale della stessa Agenzia competente in relazione al domicilio
fiscale del richiedente.
La Direzione regionale compie l’istruttoria di propria competenza e
trasmette l’istanza unitamente al proprio parere, entro il quindicesimo giorno
dalla sua ricezione (come previsto dall’articolo 1, comma 7, del DM n. 195), alla
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, la quale provvederà a fornire la
successiva risposta al contribuente.
Come evidenziato dalla Relazione illustrativa al decreto, la norma
“interviene sulla competenza a trattare gli interpelli presentati dai contribuenti
soggetti al ‘tutoraggio’”, la quale – per effetto del richiamo al citato D.M. n. 195
– viene attribuita all’Agenzia delle entrate - Direzione Centrale Normativa e
Contenzioso per quanto concerne l’esame definitivo degli interpelli in questione
e l’emanazione del relativo parere, mentre la relativa istanza deve essere
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presentata alla competente Direzione regionale.
In coerenza con quanto disposto dal D.M. n. 195 del 1997, le istanze
erroneamente presentate dai soggetti di grandi dimensioni direttamente alla
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso o ad altro ufficio non competente
verranno da questi trasmesse alla Direzione regionale competente per territorio
perchè provveda all’istruttoria preliminare. In tal caso i termini per la
comunicazione della risposta decorreranno dalla data in cui la Direzione
regionale competente riceverà l’istanza.
Lo spostamento di competenza della trattazione delle istanze interessa
anche le istanze di disapplicazione delle norme antielusive di cui all’articolo 37
bis, comma 8, del D.P.R. n. 600 del 1973 ed alle relative disposizioni di
attuazione approvate con D.M. cv19 giugno 1998, n. 259.
Alla luce delle modifiche operate dal decreto con riferimento alle istanze
presentate dalle imprese di più rilevante dimensione, pertanto, così come avviene
per le altre istanze di interpello, anche quelle dirette ad ottenere la
disapplicazione delle norme antielusive vanno rivolte all’Agenzia delle entrate -
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso per il tramite della Direzione
regionale competente, con la conseguenza che le determinazione finali
dell’Agenzia, di cui al comma 6 dell’articolo 1, del D.M. 19 giugno 1998, n. 259,
sono comunicate al contribuente dalla Direzione Centrale Normativa e
Contenzioso dell’Agenzia delle entrate.
3.2. Gestione delle istanze di interpello presentate dalle imprese di più
rilevante dimensione
Fatta eccezione per le novità commentate al precedente paragrafo 3.1, le
diverse istanze di interpello indicate nel comma 12 dell’articolo 27 del decreto e
descritte nel medesimo paragrafo, presentate dalle imprese di più rilevante
dimensione, continuano ad essere disciplinate dalle rispettive normative di
riferimento con riguardo a tutti gli ulteriori profili procedurali, sui quali il decreto
non ha inciso.
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Si fa riferimento, in particolare, alle modalità di presentazione delle
istanze alla Direzione regionale competente, alle modalità di comunicazione delle
risposte da parte dell’Agenzia delle entrate – Direzione Centrale Normativa e
Contenzioso, nonché ai termini previsti per l’emanazione dei pareri ed ai relativi
effetti.
Di seguito, si procede ad un riepilogo generale di tali aspetti tenendo conto
della modifica intervenuta in ordine alla competenza.
Per quanto non specificatamente indicato si fa integrale rinvio ai
precedenti documenti di prassi, reperibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.
(cid:131) Istanze di interpello presentate ai sensi dell’articolo 11 dello legge 27
luglio 2000, n. 212.
L’istanza di interpello, rivolta all’Agenzia delle entrate – Direzione
Centrale Normativa e Contenzioso, deve essere presentata dal contribuente
alla Direzione regionale competente in ragione del domicilio fiscale
mediante consegna a mano o spedizione tramite servizio postale, in plico
senza busta raccomandato con avviso di ricevimento (articolo 1, comma 4,
del D.M. n. 209 del 26 aprile 2001).
Da tale data decorre il termine di centoventi giorni entro il quale l’Agenzia
delle entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso deve
comunicare al contribuente la propria risposta scritta e motivata (articolo
4, comma 1, del citato DM).
Si ricorda, che con circolare n. 23 del 16 maggio 2005 è stato precisato
che dette istanze di interpello possono essere presentate, oltre che a mezzo
del servizio postale e mediante consegna diretta, anche via e-mail; in tal
caso, tuttavia, l’istanza si considera regolarmente presentata alla data di
sottoscrizione della stessa da parte del contribuente (il quale, infatti, ai
sensi dell’articolo 3, comma 4, del D.M. n. 209 può sanare la mancata
sottoscrizione provvedendo a regolarizzare l’istanza entro trenta giorni dal
ricevimento dell’invito da parte dell’ufficio) e da tale data decorrerà il
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termine entro il quale l’Agenzia dovrà fornire la risposta.
La risposta deve essere comunicata al contribuente istante secondo le
consuete modalità previste dall’articolo 4, comma 1, del D.M. n. 209
(notifica; raccomandata con avviso di ricevimento; in via telematica).
Ai sensi dell’articolo 5 del D.M. n. 209, con riferimento alle istanze
ammissibili e recanti l’indicazione della soluzione interpretativa, qualora
la risposta non pervenga al contribuente entro il predetto termine di
centoventi giorni si intende che l’amministrazione concordi con
l’interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente;
limitatamente alla questione oggetto d’interpello, sono nulli gli atti
amministrativi, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in
difformità della risposta fornita dall’ufficio, ovvero della interpretazione
sulla quale si è formato il silenzio assenso.
In tema di gestione delle istanze di interpello presentate ai sensi
dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 si richiamano le circolari n. 50
del 31 maggio 2001 e n. 23 del 16 maggio 2005, nonché le circolari n. 18
del 12 febbraio 2002, n. 9 del 13 febbraio 2003 e n. 29 del 23 maggio
2003 relativamente alla istanze presentate ai sensi degli articoli 167 e 168
del TUIR (CFC), alle quali occorre fare tuttora riferimento, fatte salve le
innovazioni procedimentali espressamente indicate nella presente
circolare.
(cid:131) Istanze di interpello antielusivo presentate ai sensi dell’articolo 21 della
legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Per le istanze in esame si rinvia ai chiarimenti forniti nei precedenti
paragrafi della presente circolare.
(cid:131) istanze di disapplicazione di norme antielusive presentate ai sensi
dell’articolo 37-bis, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Le istanze in esame, rivolte all’Agenzia delle entrate – Direzione Centrale
Normativa e Contenzioso, devono essere presentate dal contribuente alla
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Direzione regionale competente in ragione del domicilio fiscale mediante
spedizione in plico raccomandato con avviso di ricevimento (articolo 1,
comma 1, del D.M. n. 259 del 1998).
L’istanza si intende presentata all’atto della ricezione del plico
raccomandato da parte della Direzione regionale competente (articolo 1,
comma 5, del citato D.M. n. 259 del 1998).
Le determinazioni concernenti l’istanza sono comunicate al contribuente
dall’Agenzia delle entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
mediante servizio postale, in plico raccomandato con avviso di
ricevimento, entro novanta giorni dalla presentazione dell’istanza (ai sensi
dei commi 4 e 6 del citato articolo 1).
Al riguardo, occorre ricordare, che la disciplina delle istanze di
disapplicazione delle norme antielusive non attribuisce valore di silenzio-
assenso alla mancata risposta dell’Agenzia.
In tema di gestione delle istanze di disapplicazione delle norme antielusive
si richiamano le circolari n. 99 del 18 maggio 2000 e n. 23 del 16 maggio
2005, nonché le circolari n. 5 del 2 febbraio 2007, n. 14 del 15 marzo
2007 e n. 25 del 4 maggio 2007 relativamente alle istanze presentate dalle
società non operative, alle quali occorre fare tuttora riferimento, fatte salve
le innovazioni procedimentali espressamente indicate nella presente
circolare.
* * *
Conclusivamente, si precisa che resta ferma la disciplina degli interpelli
presentati ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 dalle
amministrazioni centrali dello Stato e dagli enti pubblici a rilevanza nazionale
nonché dai contribuenti diversi dalle imprese di più rilevante dimensione, come
sopra definite. In particolare, relativamente a tali soggetti non vi sono modifiche
in ordine alla competenza a trattare le istanze, che resta quindi disciplinata
dall’articolo 2 del D.M. n. 209 del 2001.
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Resta altresì ferma la disciplina delle istanze di disapplicazione presentate
ai sensi dell’articolo 37-bis comma 8 del DPR n. 600 del 1973 dai contribuenti
diversi dalle imprese di più rilevante dimensione, già in vigore prima delle novità
recate dal decreto.
Al riguardo, si fa presente che, nell’ambito della riorganizzazione degli
uffici dell’Agenzia delle entrate, a seguito della attivazione delle direzioni
provinciali di cui all’articolo 5 del Regolamento di amministrazione
dell’Agenzia, come modificato a seguito della delibera 27 novembre 2008, n. 60
del Comitato di gestione, le istanze di disapplicazione presentate dai soggetti
diversi dalle imprese di più rilevante dimensione dovranno essere rivolte al
Direttore regionale competente per territorio e spedite a mezzo del servizio
postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla direzione
provinciale competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi
enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dagli uffici.
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