Trattamento tributario delle somme erogate dal datore di lavoro come incentivo all'esodo - Ordinanza della Corte di giustizia CE del 16 gennaio 2008, emessa nei procedimenti riuniti da C-128/07 a C-131/07
Trattamento tributario delle somme erogate dal datore di lavoro come incentivo all'esodo - Ordinanza della Corte di giustizia CE del 16 gennaio 2008, emessa nei procedimenti riuniti da C-128/07 a C-131/07
Testo normativo
CIRCOLARE n.62/E
Roma, 29 dicembre 2008
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
OGGETTO: Trattamento tributario delle somme erogate dal datore di lavoro
come incentivo all’esodo - Ordinanza della Corte di giustizia CE
del 16 gennaio 2008, emessa nei procedimenti riuniti da C-
128/07 a C-131/07
Il comma 4-bis dell’articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi
(TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, nel testo vigente fino al 3 luglio 2006, prevedeva l’applicazione di
un’aliquota agevolata sulle somme percepite come incentivo all’esodo volontario
pari alla metà di quella ordinariamente applicabile per le indennità di trattamento
di fine rapporto e per tutte le altre indennità equipollenti, individuando l’età come
elemento caratterizzante. In particolare, la norma era applicabile agli uomini che
al momento dell’esodo avessero compiuto 55 anni e alle donne che ne avessero
compiuti 50.
La Corte di giustizia delle comunità europee, con sentenza del 21 luglio
2005 emessa nella causa C-207/2004, ha ritenuto tale norma in contrasto con i
principi comunitari di parità di trattamento tra uomini e donne dettati dalla
direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, n. 76/207/CEE (vd. ora articolo 14 della
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 luglio 2006, n. 2006/54/CE).
Successivamente, il predetto comma 4-bis dell’articolo 19 del TUIR è
stato soppresso dal comma 23 dell’articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
In seguito, sulla questione si è pronunciata nuovamente la Corte di
giustizia con ordinanza del 16 gennaio 2008, emessa nelle cause riunite da C-
2
128/07 a C-131/07, con la quale è stato ulteriormente chiarito che “Qualora sia
stata accertata una discriminazione incompatibile con il diritto comunitario,
finché non siano adottate misure volte a ripristinare la parità di trattamento, il
giudice nazionale è tenuto a disapplicare qualsiasi disposizione discriminatoria,
senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione da parte del legislatore,
e deve applicare ai componenti della categoria sfavorita lo stesso regime che
viene riservato alle persone dell’altra categoria”.
Preso atto di quanto statuito dalla Corte di giustizia, nei rapporti non
ancora esauriti va applicata anche agli uomini (categoria sfavorita) la disciplina
che era prevista per le donne (categoria favorita), non risultando più sostenibile
sul punto la diversa tesi di cui alla risoluzione n. 112/E del 13 ottobre 2006.
In tal senso si è espressa anche l’Avvocatura generale dello Stato con note
part. n. 119298 P – CS 34678/08 del 14 ottobre 2008 e part. n. 127245 P – CS
28081 del 3 novembre 2008.
Ciò posto, si invitano gli Uffici a riesaminare caso per caso, secondo i
criteri esposti nella presente circolare, il contenzioso pendente nella materia in
esame e, se ne ricorrono i presupposti, a provvedere – se del caso previa
esecuzione del rimborso richiesto – al relativo abbandono secondo le modalità di
rito.
L’Ufficio, nel chiedere che venga dichiarata la cessazione della materia
del contendere, prende motivata posizione anche sulle spese di giudizio e
fornisce al Giudice elementi che possano giustificare la compensazione delle
spese.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi
enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dagli Uffici.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Circolare 300804/2008 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.