Circolare In vigore

Circolare 300804/2008

Trattamento tributario delle somme erogate dal datore di lavoro come incentivo all'esodo - Ordinanza della Corte di giustizia CE del 16 gennaio 2008, emessa nei procedimenti riuniti da C-128/07 a C-131/07

Pubblicato: 13/05/2026 In vigore dal: 13/05/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Trattamento tributario delle somme erogate dal datore di lavoro come incentivo all'esodo - Ordinanza della Corte di giustizia CE del 16 gennaio 2008, emessa nei procedimenti riuniti da C-128/07 a C-131/07

Testo normativo

CIRCOLARE n.62/E Roma, 29 dicembre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Trattamento tributario delle somme erogate dal datore di lavoro come incentivo all’esodo - Ordinanza della Corte di giustizia CE del 16 gennaio 2008, emessa nei procedimenti riuniti da C- 128/07 a C-131/07 Il comma 4-bis dell’articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente fino al 3 luglio 2006, prevedeva l’applicazione di un’aliquota agevolata sulle somme percepite come incentivo all’esodo volontario pari alla metà di quella ordinariamente applicabile per le indennità di trattamento di fine rapporto e per tutte le altre indennità equipollenti, individuando l’età come elemento caratterizzante. In particolare, la norma era applicabile agli uomini che al momento dell’esodo avessero compiuto 55 anni e alle donne che ne avessero compiuti 50. La Corte di giustizia delle comunità europee, con sentenza del 21 luglio 2005 emessa nella causa C-207/2004, ha ritenuto tale norma in contrasto con i principi comunitari di parità di trattamento tra uomini e donne dettati dalla direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, n. 76/207/CEE (vd. ora articolo 14 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 luglio 2006, n. 2006/54/CE). Successivamente, il predetto comma 4-bis dell’articolo 19 del TUIR è stato soppresso dal comma 23 dell’articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. In seguito, sulla questione si è pronunciata nuovamente la Corte di giustizia con ordinanza del 16 gennaio 2008, emessa nelle cause riunite da C- 2 128/07 a C-131/07, con la quale è stato ulteriormente chiarito che “Qualora sia stata accertata una discriminazione incompatibile con il diritto comunitario, finché non siano adottate misure volte a ripristinare la parità di trattamento, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare qualsiasi disposizione discriminatoria, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione da parte del legislatore, e deve applicare ai componenti della categoria sfavorita lo stesso regime che viene riservato alle persone dell’altra categoria”. Preso atto di quanto statuito dalla Corte di giustizia, nei rapporti non ancora esauriti va applicata anche agli uomini (categoria sfavorita) la disciplina che era prevista per le donne (categoria favorita), non risultando più sostenibile sul punto la diversa tesi di cui alla risoluzione n. 112/E del 13 ottobre 2006. In tal senso si è espressa anche l’Avvocatura generale dello Stato con note part. n. 119298 P – CS 34678/08 del 14 ottobre 2008 e part. n. 127245 P – CS 28081 del 3 novembre 2008. Ciò posto, si invitano gli Uffici a riesaminare caso per caso, secondo i criteri esposti nella presente circolare, il contenzioso pendente nella materia in esame e, se ne ricorrono i presupposti, a provvedere – se del caso previa esecuzione del rimborso richiesto – al relativo abbandono secondo le modalità di rito. L’Ufficio, nel chiedere che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, prende motivata posizione anche sulle spese di giudizio e fornisce al Giudice elementi che possano giustificare la compensazione delle spese. Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dagli Uffici.

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