Circolare
In vigore
Circolare 301065/2008
Profili interpretativi emersi nel corso della manifestazione "Telefisco 2008" del 29 Gennaio 2008 e risposte ad ulteriori quesiti
Riferimento normativo
Profili interpretativi emersi nel corso della manifestazione "Telefisco 2008" del 29 Gennaio 2008 e risposte ad ulteriori quesiti
Testo normativo
CIRCOLARE N. 12/E
Direzione Centrale
Normativa e Contenzioso
______________
Roma, 19 febbraio 2008
OGGETTO: Profili interpretativi emersi nel corso della manifestazione
“Telefisco 2008” del 29 Gennaio 2008 e risposte ad ulteriori
quesiti
Di seguito si riportano, raggruppate per argomento, le risposte fornite
dalla scrivente in occasione del recente incontro con gli esperti della stampa
specializzata, relative a quesiti concernenti l’applicazione delle disposizioni
contenute nella legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), nonché
risposte riferite ad ulteriori quesiti.
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INDICE
1 INCENTIVI PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE E PER GLI
INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO........5
1.1 Aliquota Iva 10 per cento sulle manutenzioni ordinarie e
straordinarie.......................................................................................5
1.2 Detrazione per il risparmio energetico (c.d. 55 per cento) -
Rateazione...........................................................................................6
1.3 Detrazione per il risparmio energetico (c.d. 55 per cento) -
Esonero dall’a.q.e./a.c.e.....................................................................7
2 L’ESTROMISSIONE DEI BENI DELL’IMPRENDITORE
INDIVIDUALE.............................................................................................9
2.1 Estromissione dell’immobile strumentale.........................................9
3 DETERMINAZIONE DEI REDDITI DIVERSI DI NATURA
FINANZIARIA...........................................................................................10
3.1 Determinazione del costo della partecipazione in caso di
successione – quesito 1.....................................................................10
3.2 Determinazione del costo della partecipazione in caso di
successione – quesito 2.....................................................................11
3.3 Cessione di una partecipazione detenuta in parte in piena
proprietà ed in parte in nuda proprietà...........................................13
4 IL REGIME FISCALE PER I CONTRIBUENTI MINIMI.................15
4.1 Produttore agricolo che svolge anche un’attività professionale o
d’impresa con contabilità separata..................................................15
4.2 Limite dei beni strumentali utilizzati: beni a deducibilità limitata 16
4.3 Spese di albergo e ristorante pagate da un professionista..............17
5 MODIFICHE ALLA BASE IMPONIBILE IRES..................................19
5.1 Estensione delle limitazioni previste per il riporto delle perdite
fiscali anche agli interessi indeducibili oggetto di riporto..............19
5.2 Deducibilità degli interessi passivi nel consolidato: rilevanza delle
partecipazioni estere.........................................................................20
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5.3 Deducibilità degli interessi passivi nel consolidato: trattamento
fiscale di eventuali remunerazioni per il trasferimento
infragruppo delle eccedenze di ROL...............................................22
5.4 Applicazione delle percentuali di deduzione del costo dei veicoli
stabilite dal decreto-legge n. 81 del 2007.........................................24
6 LE SOCIETÀ DI COMODO E LO SCIOGLIMENTO
AGEVOLATO............................................................................................28
6.1 Nuovi casi di esclusione: numero soci e partecipazioni di enti
pubblici .............................................................................................28
6.2 Scioglimento agevolato: delibere assunte anteriormente al 1°
gennaio 2008....................................................................................29
7 GLI EFFETTI DELLE MODIFICHE IRES SUI BILANCI.................30
7.1 Eliminazione delle deduzioni extracontabili e cambiamenti di
stime..................................................................................................30
7.2 Applicazione degli Ias: strumenti finanziari detenuti per la
negoziazione.....................................................................................31
8 LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE....................................................34
8.1 L’introduzione della c.d. White list..................................................34
9 LA NUOVA BASE IMPONIBILE IRAP:...............................................36
9.1 Deduzioni contabili pregresse e imposta sostitutiva.......................36
9.2 Fondi accantonamento non deducibili............................................37
10 REGIME SANZIONATORIO DEL REVERSE CHARGE E ALTRI
QUESITI IVA.............................................................................................39
10.1 Ambito temporale di applicazione del nuovo regime sanzionatorio
previsto per l’errata applicazione del reverse charge.....................39
10.2 Ambito oggettivo di applicazione del nuovo regime sanzionatorio
previsto per l’errata applicazione del reverse charge.....................41
10.3 Reverse charge: modalità di regolarizzazione delle operazioni da
parte del committente o del cessionario...........................................42
4
10.4 Regolarizzazione di violazioni concernenti il plafond....................44
10.5 IVA: detrazione dell’imposta relativa ai telefoni cellulari dati in
uso ai dipendenti...............................................................................46
10.6 Coltivazioni agricole per conto terzi................................................47
10.7 Servizi di telefonia: tracciabilità dei passaggi intermedi................48
10.8 Omesso trasferimento del credito IVA al momento dell’ingresso
nella liquidazione di gruppo nella previgente disciplina................49
11 APPLICAZIONE DEL REGIME DELLA TONNAGE TAX................51
11.1 Gruppo di imprese - Assenza di requisiti oggettivi in capo ad una
di esse................................................................................................51
11.2 Rapporto tra tonnage tax e consolidato fiscale...............................52
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1 INCENTIVI PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE E PER GLI
INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO
1.1 Aliquota Iva 10 per cento sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie
D. L’applicazione dell’aliquota ridotta è subordinata al fatto che il costo della
manodopera sia esposto in fattura o tale requisito è da rispettare solo per il
caso si intenda beneficiare della detrazione del 36% o del 55% ?
R. L’articolo 1, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha prorogato,
per le annualità 2008, 2009 e 2010, l’applicazione dell’aliquota IVA
agevolata del 10 per cento alle prestazioni di servizi aventi ad oggetto gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 31, primo
comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su
fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.
Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione in esame non è più richiesto,
diversamente da quanto stabilito per le operazioni effettuate nel periodo di
imposta 2007, che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in
fattura.
L’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10 per cento, relativamente
alle prestazioni di servizi aventi ad oggetto interventi di recupero del
patrimonio edilizio, prescinde quindi dall’indicazione in fattura del costo
della manodopera che, invece, si rende necessaria, anche in relazione agli
interventi effettuati nel periodo 2008/2010, per il riconoscimento della
detrazione d’imposta del 36% delle spese riguardanti le seguenti opere edili:
- interventi di recupero del patrimonio edilizio, disciplinati all’articolo 2,
comma 5, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e successive
modificazioni;
- interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione
edilizia operati da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare e
da cooperative edilizie che provvedono alla successiva alienazione o
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assegnazione dell’immobile, di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 28
dicembre 2001, n. 488 nel testo vigente al 31 dicembre 2010.
Per questi interventi, infatti, l’obbligatorietà dell’indicazione in fattura del
costo della manodopera è disposta espressamente dall’articolo 1, comma 19,
della citata legge n. 244 del 2007.
1.2 Detrazione per il risparmio energetico (c.d. 55 per cento) - Rateazione
D. Il beneficio della rateazione da 3 a 10 anni può essere utilizzato anche da
chi ha effettuato le spese nel 2007 ?
R. La legge 27 dicembre 2006, n. 296 - legge finanziaria 2007 - all’articolo 1
commi 344, 345, 346 e 347 ha introdotto la detrazione del 55 per cento della
spesa per gli interventi finalizzati al risparmio energetico su edifici esistenti.
La medesima legge ha disposto il riparto obbligatorio della detrazione in un
numero di tre quote annuali di pari importo.
L’articolo 1 comma 20, lett. b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha,
invece, previsto che in relazione alla predetta detrazione, il beneficio possa
essere ripartito in un numero di quote annuali, di pari importo, compreso tra
tre e dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all’atto della prima
detrazione.
Ad avviso della scrivente, la possibilità di rateizzare la detrazione per un
periodo superiore al triennio, prevista dalla legge finanziaria 2008 ha
efficacia a far data dal 1° gennaio 2008 e non è suscettibile di una
applicazione retroattiva.
Ciò in quanto, in relazione alle detrazioni per interventi di risparmio
energetico, l’efficacia retroattiva è stata espressamente disposta dal
legislatore, al comma 23 dell’articolo 1 della citata legge n. 244 del 2007,
solo relativamente alla nuova Tabella di valori energetici, che va a sostituire
quella allegata alla legge finanziaria 2007.
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In assenza di una analoga previsione riferita alle altre novità introdotte alla
normativa sulla detrazione per il risparmio energetico, tra cui va ricompresa
la diversa modalità di riparto delle spese, si deve ritenere che, in relazione
alle spese sostenute nel 2007 per gli interventi agevolativi, finalizzati al
risparmio energetico, la detrazione debba essere ripartita necessariamente in
tre rate annuali.
1.3 Detrazione per il risparmio energetico (c.d. 55 per cento) - Esonero
dall’a.q.e./a.c.e
D. L’esonero dalla redazione dell’attestato di qualificazione energetica (a.q.e.)
o dell’attestato di certificazione energetica (a.c.e.) per la sostituzione di
finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e per
l'installazione di pannelli solari, vale anche a chi ha effettuato questi
interventi nel 2007 ?
R. Il comma 24, lett. c), dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
ha soppresso l’obbligo, previsto dal comma 348, lett. b), dell’articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di far redigere, a cura di un
professionista abilitato, l’attestato di certificazione, o di qualificazione,
energetica, limitatamente agli interventi di :
- sostituzione di finestre, comprensive di infissi, in singole unità
immobiliari;
- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi
domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in
qualsivoglia struttura, pubblica o privata.
La disposizione si rende efficace a far data dal 1° gennaio 2008. Pertanto
non può essere applicata in relazione alle spese per gli interventi sopra
indicati, sostenute nel periodo di imposta 2007.
Alla disposizione in esame, infatti, non è stata attribuita dal legislatore una
espressa efficacia retroattiva, diversamente da quanto previsto per la nuova
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Tabella di valori energetici, di cui al comma 23 dell’articolo 1 della citata
legge n. 244 del 2007, che va a sostituire quella allegata alla legge
finanziaria 2007.
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2 L’ESTROMISSIONE DEI BENI DELL’IMPRENDITORE
INDIVIDUALE
2.1 Estromissione dell’immobile strumentale
D. Per la determinazione del valore normale dell’immobile strumentale
dell’imprenditore individuale ai sensi dell’articolo 1, comma 37, della
legge n. 244/07 si chiede se i moltiplicatori della rendita catastale siano i
seguenti:
1) fabbricati di categoria “A10” e “D” coefficiente 52,5
2) fabbricati di categoria “C1” coefficiente 37,5
3) altri fabbricati coefficiente 105.
Oppure se devono essere maggiorati con la percentuale del 20 per cento di
cui al D.L. n. 168/2004 e per quelli di categoria “B” del 40 per cento ai
sensi dell’articolo 2, comma 45, del D.L. n. 262/06 che però hanno effetto
ai soli fini dell’imposta di registro
R. Si ritiene che – ai fini della determinazione del valore normale – le rendite
catastali debbano essere rivalutate ai sensi della legge n. 662 del 1996 ed,
altresì, maggiorate con le percentuali (rispettivamente del 40 per cento per
gli immobili di categoria B e del 20 per cento per gli altri immobili) previste
dai decreti legge n. 262 del 2006 e 168 del 2004.
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3 DETERMINAZIONE DEI REDDITI DIVERSI DI NATURA
FINANZIARIA
3.1 Determinazione del costo della partecipazione in caso di successione –
quesito 1
D. A seguito della introduzione dell’imposta di successione per effetto del D.L.
n. 262/06, ai fini della determinazione del costo della partecipazione per il
calcolo del capital gain si assume il valore dichiarato agli effetti di tale
imposta (articolo 68, comma 6, del Tuir). Si ritiene – come precisato dalla
risoluzione 120/E del 2001 – che tale procedura sia legittima anche in caso
di non assolvimento dell’imposta di successione per effetto della franchigia
(articolo 2, comma 48, D.L. n. 262/06), mentre per i trasferimenti non
soggetti a imposta di cui all’articolo 3, comma 4-ter del D.Lgs. 346/1990, si
assume il valore normale alla data di apertura della successione. Si chiede
conferma.
R. Con la citata risoluzione n. 120/E del 2001 è stato ribadito che in presenza
di titoli che siano stati dichiarati ai fini dell’imposta sulle successioni,
ancorché la stessa non sia dovuta in quanto la quota spettante a ciascun
beneficiario non supera gli importi minimi previsti per l’applicazione della
stessa, si debba assumere quale costo di acquisto quello dichiarato o definito
ai fini dell’imposta sulle successioni.
Nel caso invece di trasferimenti di titoli esenti dall’imposta sulle
successioni, si conferma che si assume come costo il valore normale dei
titoli alla data di apertura della successione.
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3.2 Determinazione del costo della partecipazione in caso di successione –
quesito 2
D. Ai fini dell’imposta di successione la valutazione per i titoli non quotati e le
partecipazioni non azionarie viene fatta in base alla frazione del patrimonio
risultante dall’ultimo bilancio pubblicato (se la società è tenuta a tale
obbligo) oppure dall’ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato
(articolo 16 del D.Lgs. 346 del 1990). Inoltre, in base all’articolo 8, comma
1 bis, del D.Lgs. 346/1990, resta comunque ferma l'esclusione
dell'avviamento nella determinazione della base imponibile delle aziende,
delle azioni, delle quote sociali.
I valori di cui sopra potrebbero essere inferiori al costo fiscale in capo al
de cuius, in quanto ai fini delle imposte sui redditi, ai sensi dell’articolo 68,
comma 6 del TUIR, è previsto che il costo delle partecipazioni, in caso di
acquisto per successione, sia pari al valore definito o, in mancanza, quello
dichiarato agli effetti dell’imposta di successione.
È corretto ritenere che il disposto dell’articolo 68 del Testo unico debba
essere interpretato nel senso di utilizzare – come costo rilevante ai fini della
determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria – quello sostenuto
del de cuius o quello rideterminato dal de cuius in sede di affrancamento
delle partecipazioni se maggiore di quello rilevante ai fini dell’imposta di
successione?
Se non è corretto, qualora il contribuente dichiari ai fini dell’imposta di
successione il maggiore fra il costo fiscale di cui sopra e quello determinato
ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. 346, questo valore può essere
considerato come costo fiscalmente riconosciuto per gli eredi?
R. Con l’articolo 2, comma 46, del decreto-legge 2 ottobre 2006, n. 262,
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 è stata
istituita l’imposta sulle successioni e donazioni. Tale imposta è regolata per
espressa previsione normativa “secondo le disposizioni del testo unico delle
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disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre
2001”.
L’articolo 16, comma 1, lettera b), del predetto D.Lgs. n. 346 del 1990,
dispone che la base imponibile ai fini della determinazione dell’imposta di
successione è determinata assumendo “per le azioni e per i titoli o quote di
partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, non quotati in borsa,
né negoziati al mercato ristretto, nonché per le quote di società non
azionarie, comprese le società semplici e le società di fatto, il valore
proporzionalmente corrispondente al valore, alla data di apertura della
successione, del patrimonio netto dell’ente o della società risultante
dall’ultimo bilancio pubblicato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto
e vidimato, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti, ovvero, in mancanza
di bilancio o inventario, al valore complessivo dei beni e dei diritti
appartenenti all'ente o alla società al netto delle passività risultanti a norma
degli articoli da 21 a 23”.
Con riguardo alla determinazione delle imposte da applicare alle
plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e c-ter), comma 1, dell’articolo
67 del TUIR, l’articolo 68, comma 6, dello stesso testo unico. prevede che
“nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore
definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di
successione, nonché per i titoli esenti da tale imposta il valore normale alla
data di successione”.
Pertanto, appare chiaro che, con l’introduzione dell’imposta di successione,
per quanto concerne la valutazione del costo di carico per l’erede dei titoli
compresi nella successione, si torna sostanzialmente alla situazione
precedente la legge 18 ottobre 2001, n. 383, che aveva soppresso l’imposta
di successione precedentemente vigente.
Conseguentemente, non trovano più applicazione le indicazioni fornite con
la circolare 19 ottobre 2001, n. 91/E, in base alla quale, in assenza di
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dichiarazione di successione occorreva assumere ai fini dell’articolo 68 del
TUIR il costo sostenuto dal de cuius.
Appare chiaro che, stante l’attuale quadro normativo in materia,
contrariamente a quanto prospettato dal richiedente, non vi è nel caso di
successioni aperte dal 3 ottobre 2006, vale a dire dalla data di entrata in
vigore del d.l. 262 del 2006, la possibilità di optare tra il costo sostenuto dal
de cuius (o in alternativa, il valore da questi rivalutato,) e il valore definito
o dichiarato ai fini dell’imposta successoria.
In tal caso, ai fini della determinazione delle plusvalenze imponibili ai sensi
dell’articolo 67 del TUIR, infatti, occorre far riferimento, salvo rettifica da
parte dell’ufficio, al valore delle partecipazioni determinato e, quindi,
indicato nella dichiarazione di successione, secondo le modalità dettate dal
citato articolo 16 del D.Lgs. n. 346 del 1990.
Le disposizioni del citato articolo 16 acquistano preponderante rilevanza e
devono essere osservate in sede di dichiarazione anche in presenza di
franchigie che possano annullare o ridurre l’imponibile.
Al valore normale delle partecipazioni occorre, invece, fare diretto
riferimento nell’eventualità che le stesse siano esentate dall’imposta di
successione ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del TUS.
3.3 Cessione di una partecipazione detenuta in parte in piena proprietà ed
in parte in nuda proprietà.
D. Una persona fisica risulta proprietaria, non in regime di impresa, di una
partecipazione al capitale di una società per azioni non quotata, così
composta:
- piena proprietà del 20 per cento delle azioni;
- nuda proprietà del 5 per cento delle azioni, con diritto di usufrutto
vitalizio con diritto di voto a favore del genitore.
Si chiede di conoscere quale sia il corretto trattamento fiscale, ai sensi
dell’articolo 67 del TUIR, applicabile alla plusvalenza derivante in caso di
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cessione a titolo oneroso dell’intera partecipazione detenuta (sia in piena
proprietà che in nuda proprietà); in particolare, si chiede di conoscere se
la partecipazione ceduta debba essere considerata “qualificata” o “non
qualificata” ai sensi di quanto previsto dall’articolo 67, comma 1, lettere c)
e c-bis) del TUIR.
R. Si ritiene che la partecipazione ceduta debba essere considerata
“qualificata” ai sensi di quanto previsto dall’articolo 67, comma 1, lettere c)
e c-bis) del TUIR; ciò in quanto nel caso di cessione congiunta di
partecipazioni detenuta da un medesimo soggetto, di cui parte in piena
proprietà e parte in nuda proprietà, tali partecipazioni devono essere
considerate cumulativamente ai fini del superamento della soglia del 20 per
cento oltre la quale le partecipazioni cedute si considerano “qualificate”.
Come chiarito, infatti, con circolare del 24 giugno 1998, n. 165, paragrafo
2.2.1, nel caso di cessione di usufrutto o della nuda proprietà la percentuale
di capitale sociale rappresentata dalla partecipazione ceduta va calcolata con
riferimento alla parte del valore nominale delle partecipazioni
corrispondente al rapporto tra il valore dell’usufrutto o della nuda proprietà
ed il valore della piena proprietà. Il valore dell’usufrutto e della nuda
proprietà si determinano secondo i criteri indicati dagli articoli 46 e 48 del
DPR 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti
l’imposta di registro).
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4 IL REGIME FISCALE PER I CONTRIBUENTI MINIMI
4.1 Produttore agricolo che svolge anche un’attività professionale o
d’impresa con contabilità separata
D. Secondo l’articolo 1, comma 99, della legge finanziaria 2008 non sono
considerati contribuenti minimi le persone fisiche che si avvalgono di
regimi speciali ai fini Iva come, per esempio, coloro che svolgono le attività
agricole rientranti nell’articolo 34 del DPR n. 633/72. Si chiede se un
produttore agricolo svolge anche una seconda attività professionale o
d’impresa gestita obbligatoriamente con contabilità separata, in base
all’articolo 36 del DPR n. 633/72, sussistendone gli altri presupposti, per
l’attività non agricola può rientrare nel regime dei contribuenti minimi?
R. In considerazione della ratio sottesa all’introduzione del nuovo regime,
che è quella di agevolare, sia sotto l’aspetto degli adempimenti che sotto
quello del carico fiscale, contribuenti che esercitano attività
economicamente marginali, si ritiene che i produttori agricoli, qualora
esercitino l’attività agricola nei limiti dell’articolo 32 del TUIR, e dunque
tale attività sia produttiva di reddito fondiario e non d’impresa, ancorché
assoggettati ai fini IVA al regime speciale di cui all’articolo 34 del d.P.R. n.
633 del 1972, possono avvalersi del regime dei contribuenti minimi con
riguardo alle altre attività di impresa arte e professioni eventualmente
svolte.
Nella menzionata ipotesi, i contribuenti assolvono agli adempimenti IVA
previsti per i produttori agricoli secondo le disposizioni contenute
nell’articolo 34 del d.P.R. n. 633 del 1972 e, ai fini IRPEF, sono tenuti a
dichiarare il reddito fondiario mentre, relativamente alla ulteriore attività di
impresa o di lavoro autonomo, potranno avvalersi del regime dei
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contribuenti minimi e assolvere ai relativi adempimenti analiticamente
descritti nella circolare n. 73/E del 2007.
Ad esempio, il soggetto che, in aggiunta all’attività agricola assoggettata al
regime di cui all’articolo 34, eserciti anche attività di riparazione
autoveicoli, potrà avvalersi relativamente a quest’ultima del regime dei
contribuenti minimi, qualora ne ricorrano i presupposti.
In nessun caso l’attività agricola, sia essa espressiva di reddito fondiario o di
reddito d’impresa, potrà rientrare nel regime dei contribuenti minimi
qualora sia assoggettata al regime speciale di cui al più volte citato articolo
34. Resta inteso che le limitazioni conseguenti all’applicazione del regime
speciale IVA non operano nell’eventualità che l’attività agricola venga
trattata, ai fini IVA, secondo le disposizioni proprie del regime ordinario e
non ai sensi dell’articolo 34. In tal caso il contribuente in presenza dei
requisiti dovrà applicare (salvo opzione) il regime dei contribuenti minimi
per le altre attività di impresa eventualmente esercitate e per la restante
attività agricola che ai fini dell’imposta sul reddito esprima reddito
d’impresa compresa quella alla quale si applicano le disposizioni
dell’articolo 56 bis del TUIR.
Si precisa, inoltre che anche l’attività di agriturismo disciplinata
dall’articolo 5, comma 2, della legge 413 del 1991 può essere attratta al
regime dei minimi qualora il contribuente opti per l’applicazione dell’Iva
nei modi ordinari. In ogni caso l’insieme delle attività assoggettate al
regime dei contribuenti minimi dovrà essere valutata unitariamente ai fini
della valutazione dei requisiti di accesso previsti al comma 96.
4.2 Limite dei beni strumentali utilizzati: beni a deducibilità limitata
D. Nella circolare 73/E/2007 è stato chiarito che, ai fini del limite di 15.000
euro dei beni strumentali, stabilito dal comma 96, lettera b), dell’articolo 1
della legge finanziaria 2008, i beni promiscui devono essere assunti per il
50 per cento del corrispettivo. Nel caso, invece, di un bene a deducibilità
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limitata, che viene utilizzato interamente per l’attività imprenditoriale (si
pensi a un agente di commercio che ha due autoveicoli, uno dei quali
utilizzato esclusivamente per l’attività d’impresa), che valore deve essere
assunto ?
R. Come chiarito con la circolare n. 73/E del 2007, paragrafo 2.1, “per
esigenze di semplificazione rilevanti anche ai fini del controllo, si ritiene
che i beni strumentali solo in parte utilizzati nell’ambito dell’attività di
impresa o di lavoro autonomo esprimano un valore pari al 50 per cento dei
relativi corrispettivi”.
Si ribadisce, dunque, che ai fini della verifica dei requisiti di accesso al
regime i beni strumentali ad uso promiscuo rilevano per il 50 per cento del
costo sostenuto, a prescindere da eventuali diverse percentuali di
deducibilità contenute nel TUIR
Al riguardo è opportuno precisare che si presumono comunque ad uso
promiscuo tutti i beni a deducibilità limitata indicati negli articoli 164 e 102,
comma 9, del TUIR (ad esempio autovetture, autocaravan, ciclomotori,
motocicli, e telefonia).
4.3 Spese di albergo e ristorante pagate da un professionista
D. Dalla circolare 73/E/2007 e dal decreto attuativo si desume che sia i
componenti positivi che quelli negativi devono essere assunti per l’intero
corrispettivo incassato o pagato nel periodo. Si conferma, quindi, che, per
esempio, le spese di albergo e ristorante pagate da un professionista che
utilizza il regime dei minimi risultano deducibili per intero, e non con i
limiti stabiliti dall’articolo 54 del TUIR ?
R. Le regole di determinazione del reddito dei soggetti che rientrano nel
regime dei minimi sono dettate dall’articolo 1, comma 104, della legge
finanziaria 2008, e pertanto con riferimento a tali soggetti non trovano
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applicazione le regole ordinarie di determinazione del reddito dettate dal
Testo Unico delle Imposte sui redditi.
Le spese di albergo e ristorante, normalmente riferibili alla sfera privata del
contribuente, potranno essere portate in deduzione per l’intero importo
pagato (a prescindere dalle limitazioni previste dall’articolo 54, comma 5,
del TUIR) qualora la stretta inerenza delle stesse all’esercizio dell’attività
sia dimostrabile sulla base di criteri oggettivi.
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5 MODIFICHE ALLA BASE IMPONIBILE IRES
5.1 Estensione delle limitazioni previste per il riporto delle perdite fiscali
anche agli interessi indeducibili oggetto di riporto
D. Il nuovo periodo aggiunto all’articolo 172, comma 7, del TUIR estende
l’applicazione delle limitazioni previste per il riporto delle perdite fiscali
anche agli interessi indeducibili oggetto di riporto. Le limitazioni sono il
test di vitalità, il limite del patrimonio contabile, la limitazione per
svalutazioni dedotte. Si chiede come queste regole, nate appositamente per
le perdite, debbano essere applicate al caso degli interessi passivi.
R. L’articolo 1, comma 33, lettera aa) della legge finanziaria 2008 ha
introdotto la seguente norma all’articolo 172, comma 7, del TUIR: “Le
disposizioni del presente comma si applicano anche agli interessi
indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell’articolo 96”.
Occorre innanzitutto specificare che gli “interessi indeducibili” cui vengono
estese le disposizioni limitative dell’articolo 172, comma 7, citato sono
quelli di cui all’articolo 96, comma 4, del TUIR, ossia quegli interessi
passivi che risultano indeducibili nel periodo d’imposta di contabilizzazione
e che potranno essere riportati in avanti e dedotti dal reddito dei successivi
periodi d’imposta.
Detti interessi indeducibili, al pari delle perdite fiscali pregresse delle
società che partecipano alla fusione (ma la norma riguarda anche le
operazioni di scissione per effetto del rinvio che l’articolo 173, comma 10,
effettua a favore dell’articolo 172, comma 7), potranno essere riportati in
avanti dalla società risultante dalla fusione nei limiti del patrimonio netto
contabile, determinato ai sensi del citato articolo 172, comma 7 del TUIR.
Ciò potrà avvenire sempre che le società partecipanti all’operazione di
fusione che abbiano una “dote negativa” da riportare siano in possesso dei
requisiti di vitalità. Pertanto se non viene superato il c.d. test di vitalità da
20
una società partecipante alla fusione, di tale società non potranno essere
riportate né le perdite pregresse né gli interessi indeducibili.
Accertata l’esistenza della condizione di operatività, sarà possibile riportare
solo l’ammontare di interessi passivi indeducibili che non eccedono
l’ammontare del patrimonio netto contabile. Ovviamente nella
determinazione del valore di detto patrimonio netto non si dovrà tenere
conto dei conferimenti e dei versamenti effettuati nei ventiquattro mesi
anteriori alla data cui è riferita la situazione patrimoniale di cui all’articolo
2501-quater del codice civile.
Per quanto riguarda la disposizione che limita il riporto di perdite fiscali
pregresse fino a concorrenza dell’ammontare complessivo della
svalutazione effettuata, si osserva che il suo scopo è quello di evitare che la
società incorporante possa portare in diminuzione dai propri redditi,
successivamente alla fusione, delle perdite che abbiano già concorso a
determinare una svalutazione della partecipazione, con conseguente
duplicazione degli effetti. Con riferimento agli interessi passivi indeducibili
di cui è questione non può verificarsi questa duplicazione di effetti
“negativi” dal momento che in vigenza della norma che consentiva la
svalutazione delle partecipazioni non era consentito il riporto in avanti degli
eventuali interessi passivi indeducibili.
5.2 Deducibilità degli interessi passivi nel consolidato: rilevanza delle
partecipazioni estere
D. Con riferimento alla deducibilità degli interessi passivi nel consolidato la
norma consente di considerare tra i soggetti virtualmente partecipanti al
consolidato nazionale anche le società estere per le quali ricorrerebbero
alcuni requisiti e condizioni. La parola “possono”, compresa della norma,
è da intendersi nel senso di facoltà del contribuente? Inoltre l’inserimento
di una società estera in periodo d’imposta che effetti può avere per gli
esercizi successivi? In ogni caso sembrerebbe logico pensare che non vi
21
possano mai essere effetti negativi dall’inserimento nel consolidato
nazionale di una società estera ai fini della normativa sugli interessi.
R. Il nuovo testo dell’articolo 96, come sostituito dall’articolo 1, comma 33,
lettera i), della legge finanziaria 2008, stabilisce al comma 7 che “in caso di
partecipazione al consolidato nazionale (…), l'eventuale eccedenza di
interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un
soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di
gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato
presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un risultato operativo lordo
capiente non integralmente sfruttato per la deduzione” e al successivo
comma 8 che “tra i soggetti virtualmente partecipanti al consolidato
nazionale possono essere incluse anche le società estere per le quali
ricorrerebbero i requisiti e le condizioni (…)” per esercitare l’opzione per la
tassazione di gruppo di cui agli artt. 117 e ss. del TUIR.
In via preliminare, si precisa che il comma 8 ha la finalità di non
discriminare l’acquisizione di imprese estere rispetto all’acquisizione di
imprese italiane potenzialmente consolidabili.
Dal combinato disposto dei commi sopra citati emerge, in sostanza, che
nella determinazione del reddito complessivo globale della fiscal unit è
ammessa la possibilità di compensare la quota di interessi passivi netti
indeducibili determinatasi in capo ad una società del gruppo (sia
consolidante, che consolidata) con la capienza di R.O.L. che residua dopo la
compensazione individuale, in capo ad un’altra società del medesimo
gruppo consolidato (che, per effetto della previsione del comma 8, può
anche essere una società non residente rispetto alla quale siano verificati i
requisiti del controllo rilevante per l’accesso al consolidato nazionale,
nonché il requisito dell’identità dell’esercizio sociale e della certificazione
del bilancio).
22
Tale modalità di determinazione, stante il dato letterale di entrambe le
disposizioni, ha natura facoltativa e non obbligatoria.
L’inclusione “virtuale”, infatti, è sempre facoltativa e non deve essere
effettuata necessariamente per gli anni successivi se non lo si ritenga
opportuno.
Infine, si osserva che il comma 8 trovi applicazione esclusivamente alla
eventuale capienza di R.O.L. manifestata (successivamente alla
compensazione con gli interessi passivi di competenza) in capo al soggetto
non residente e, non anche, all’eccedenza degli interessi passivi che
quest’ultimo potrebbe manifestare nell’ipotesi opposta di in capienza del
proprio R.O.L.. La società controllata estera (virtualmente inclusa nel
consolidato nazionale al limitato fine della gestione a livello di gruppo della
disciplina dell’articolo 96 del TUIR) può, in altri termini, apportare alla
fiscal unit esclusivamente la propria eccedenza di R.O.L.. Qualora, infatti, si
ammettesse la trasferibilità al consolidato da parte del soggetto estero della
relativa quota di interessi passivi netti eccedenti, si consentirebbe la
deduzione di un componete negativo che ha concorso alla determinazione di
un reddito di un soggetto residente all’estero (con ciò violando il principio
di tassazione su base territoriale dei soggetti non residenti).
5.3 Deducibilità degli interessi passivi nel consolidato: trattamento fiscale
di eventuali remunerazioni per il trasferimento infragruppo delle
eccedenze di ROL
D. La remunerazione che la società consolidata con eccedenza di ROL
potrebbe ricevere alla società con ROL deficitario per consentirle la
deduzione degli interessi passivi beneficia della non tassabilità di cui
all’articolo 118, comma 4, del Testo unico?
R. In base al nuovo articolo 96 (commi 7 e 8), come sostituito dall’articolo 1,
comma 33, lettera i), della legge finanziaria 2008, nella determinazione del
23
“reddito complessivo globale” della fiscal unit è ammessa la possibilità di
compensare la quota di interessi passivi netti indeducibili determinatasi in
capo ad un soggetto partecipante al regime di tassazione di gruppo con la
capienza di R.O.L., che residua dopo la compensazione individuale, in capo
ad un’altra società del medesimo gruppo.
Sebbene la legge finanziaria 2008 abbia modificato l’articolo 122 del TUIR
eliminando le rettifiche di consolidamento ivi contemplate, le menzionate
disposizioni in materia di deducibilità di interessi passivi specificamente
previste dall’articolo 96 del TUIR relativamente a soggetti partecipanti al
consolidato nazionale, hanno l’effetto di consentire alla fiscal unit di godere
di un beneficio fiscale (in termini di abbattimento del “reddito complessivo
di gruppo”) assimilabile a quello generato, in passato, dalle predette
rettifiche di consolidamento.
Conseguentemente, se gli accordi di consolidamento (rinegoziati per tenere
conto delle modifiche normative in esame) stabiliscano una remunerazione
del vantaggio fiscale apportato alla fiscal unit dal soggetto partecipante al
regime titolare del R.O.L. capiente (utilizzato per permettere la deducibilità
di interessi passivi fiscalmente irrilevanti, a livello individuale, in
conseguenza della disciplina di cui all’articolo 96), le somme versate in
contropartita ricadranno nella disposizione di irrilevanza fiscale di cui
all’articolo 118, comma 4, del TUIR.
Al riguardo si precisa che, coerentemente con quanto affermato nella
circolare 20 dicembre 2004, n. 53/E (par. 4.2.5) l’esclusione delle somme in
questione dal concorso alla formazione dell’imponibile individuale del
soggetto che ha trasferito il proprio R.O.L. capiente (individualmente
inutilizzato) opererà fino a concorrenza dell’IRES teorica cui le stesse
somme siano commisurate (calcolata, nel caso di specie, sulla riduzione
dell’imponibile complessivo di gruppo che l’utilizzo del predetto R.O.L.
capiente consente di conseguire).
24
5.4 Applicazione delle percentuali di deduzione del costo dei veicoli
stabilite dal decreto-legge n. 81 del 2007
D. Si chiede di sapere se le nuove percentuali di deduzione del costo dei veicoli
stabilite dall’articolo 15-bis del decreto-legge n. 81 del 2007:
- debbano essere applicate con riferimento ad ogni singola quota di
ammortamento calcolata considerando il costo complessivo del veicolo, a
prescindere dalla percentuale di costo complessivamente dedotta,
conformemente a quanto precisato dalla Circolare del 10 febbraio 1998, n.
48/E a commento dell’articolo 121-bis del TUIR (attuale articolo 164
TUIR);
oppure se,
- debbano essere applicate con riferimento alla quota di ammortamento
dell’anno, fino al raggiungimento della nuova quota complessiva di costo
deducibile.
R. I commi da 7 a 10 dell’articolo 15-bis del decreto-legge n. 81 del 2 luglio
2007 hanno apportato sostanziali modifiche alla disciplina della deducibilità
delle auto aziendali, già modificata dal decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262
(c.d. collegato alla legge finanziaria 2007).
Auto aziendali e auto professionali.
Il comma 7 lett. b) del citato articolo 15-bis ha stabilito che, per il periodo
d’imposta in corso alla data del 27 giugno 2007, le spese e degli altri
componenti negativi relativi alle auto il cui utilizzo è diverso da quello
indicato nella lett. a). n. 1 dell’articolo 164 del TUIR sono deducili nella
misura del 40 per cento, nei limiti di costo fissati dalla lettera b), comma 1,
dell’articolo 164 del TUIR. Si ricorda che per effetto delle modifiche
apportate dal decreto collegato alla legge finanziaria 2007 tali spese erano
diventate totalmente indeducibili. Per le auto utilizzate dagli esercenti arti e
professioni in forma individuale la percentuale di deducibilità viene elevata
dal 25 per cento al 40 per cento.
25
Prima delle modifiche apportate dal decreto-legge n. 262 del 2006 la
percentuale di deducibilità era del 50 per cento.
Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti.
Il comma 7 lett. c) del citato articolo 15-bis dispone che per il periodo
d’imposta in corso alla data del 27 giugno 2007 le spese e degli altri
componenti negativi relativi ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti
per la maggior parte del periodo di imposta sono deducibili nella misura del
90 per cento. La norma comporta un sostanziale ritorno al regime
precedente le modifiche introdotte dal collegato alla legge finanziaria 2007
nel quale regime era prevista la deduzione integrale dei suddetti costi.
Si ricorda che il decreto-legge n. 262 del 2006 aveva, invece, previsto per i
veicoli dati in uso ai dipendenti la deducibilità dei relativi costi nei limiti
dell’importo costituente reddito di lavoro dipendente.
Disciplina transitoria
Per il periodo di imposta in corso alla data del 3 ottobre 2006 (periodo di
imposta 2006 per i soggetti aventi esercizio sociale coincidente con l’anno
solare), il comma 9 dell’articolo 15-bis citato ha introdotto una disciplina
transitoria che consente alle imprese e ai professionisti di beneficiare di una
maggiore deduzione rispetto a quella prevista dal decreto-legge n. 262 del
2006.
Precisamente, il comma 9 prevede le seguenti percentuali di deducibilità:
- 65 per cento dei costi sostenuti per i veicoli concessi in uso promiscuo ai
dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta, in luogo della
previgente deducibilità del solo importo corrispondente al fringe benefit
tassato in capo al dipendente;
- 20 per cento dei costi relativi ai veicoli aziendali non utilizzati
esclusivamente come strumentali nell’attività di impresa – sempre nel limite
di costo previsto dall’articolo 164 del TUIR - in luogo della totale
indeducibiltà;
26
- 30 per cento dei costi relativi ai veicoli utilizzati dai professionisti, in
luogo del 25 per cento.
Ciò posto, si precisa che i nuovi limiti di deducibilità fissati dalla norme
citate non si applicano sul costo deducibile preso a base per determinare
l’ammontare degli ammortamenti stanziabili per l’intera vita utile del bene;
al contrario essi devono essere applicati esercizio per esercizio sulle singole
quote di ammortamento dei beni.
Tale interpretazione è coerente con quanto affermato nella circolare n. 48/E
del 10 febbraio 1998, nella quale è stato trattato il caso in cui un’autovettura
venga destinata ad uso che comporti il passaggio da una deducibilità
integrale ad una deducibilità ridotta al 50 per cento. Il medesimo criterio
deve essere adottato anche nell’ipotesi in cui venga modificata la
percentuale di deducibilità originariamente prevista, nell’ambito del
medesimo utilizzo, per effetto dell’introduzione di una nuova disposizione
come quella in esame.
Per maggiore chiarezza, si ipotizzi l’acquisto nel periodo d’imposta 2003 di
un’autovettura nuova di costo pari a 18.000 euro il cui utilizzo rientra in una
delle fattispecie per le quali trova applicazione il criterio di deduzione
indicato nella lett. b) del comma 1 dell’articolo 164 del TUIR.
Nella tabella che segue è illustrato il processo di ammortamento del bene
tenendo conto dell’aliquota di ammortamento del 25 per cento prevista dal
D.M. 31 dicembre 1988 ridotta alla metà nel primo esercizio.
La quota di ammortamento deducibile per il periodo d’imposta 2006 è pari a
900, determinata applicando la percentuale del 20 per cento alla quota
d’ammortamento del periodo (4.500) e per il periodo di imposta 2007 è pari
ancora a 900, determinata applicando la percentuale del 40 per cento alla
quota d’ammortamento residua del periodo (2.250).
27
Tabella riassuntiva
Anno 2003 2004 2005 2006 2007
Ammortamento 2250 4500 4500 4500 2250
(aliquote d.m. 31/12/88)
Amm. deducibile 1125 2250 2250 900 900
Residuo da 15750 11250 6750 2250 =
ammortizzare
28
6 LE SOCIETÀ DI COMODO E LO SCIOGLIMENTO AGEVOLATO
6.1 Nuovi casi di esclusione: numero soci e partecipazioni di enti pubblici
D. In relazione ai casi di esclusione costituiti dal numero di soci non inferiore
a 50 e dalle società partecipate da enti pubblici, con percentuali non
inferiori al 20 per cento, si chiede di conoscere quale sia il periodo minimo
in cui tali requisiti devono sussistere, nel caso di raggiungimento di tali
valori nel corso dell’esercizio. In particolare si chiede se è sufficiente che il
requisito si realizzi nell’ultimo giorno dell’esercizio, o se è necessario che
sia realizzato per la maggior parte dei giorni del periodo di imposta, o
ancora in tutti i giorni in esso compresi.
R. Con riferimento alle cause di esclusione previste dal comma 1, secondo
periodo, numeri 6 e 6-quinquies, dell’articolo 30 della legge 23 dicembre
1994, n. 724, (come modificato dall’articolo 1, comma 128, della legge n.
244 del 2007) ossia società con numero di soci non inferiore a 50 e società
partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del
capitale sociale, si ritiene che i requisiti richiesti dalla norma per
l’esclusione “automatica” dalla disciplina debbano sussistere per la maggior
parte del periodo d’imposta.
Tale interpretazione è conforme a quanto già affermato nella circolare n.
25/E del 4 maggio 2007, paragrafo 2, in relazione alla causa di esclusione
prevista all’articolo 30, comma 1, numero 4 della legge n. 724 del 1994, che
esclude dall’ambito soggettivo di applicazione della disciplina sulle c.d.
“società di comodo” le società ed enti che controllano società ed enti i cui
titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché le
stesse società ed enti quotati e le società da essi controllate, anche
indirettamente.
Nella predetta circolare, infatti, è stato chiarito che “nell’ipotesi in cui il
requisito del controllo sul soggetto quotato (o da parte del soggetto quotato)
29
si verifichi nel corso del periodo d’imposta, la società interessata potrà,
comunque, beneficiare della causa di esclusione (…) laddove tale
circostanza si sia verificata per la maggior parte del periodo d’imposta
considerato”.
6.2 Scioglimento agevolato: delibere assunte anteriormente al 1° gennaio
2008
D. Si chiede se, in conformità all’interpretazione adottata dall’Agenzia delle
entrate, con riferimento alla agevolazione disposta dalla legge 296/06
(circolare 25/E del 2007), possano avvalersi dello scioglimento agevolato
previsto dalla legge finanziaria 2008 anche le società che hanno deliberato
la messa in liquidazione prima del 1° gennaio 2008, ma successivamente al
termine previsto dalla norma dello scorso anno (31 maggio 2007).
R. Possono avvalersi dello scioglimento agevolato previsto dal comma 129
della legge finanziaria 2008 le sole società che hanno deliberato la messa in
liquidazione successivamente alla data di entrata in vigore della stessa.
30
7 GLI EFFETTI DELLE MODIFICHE IRES SUI BILANCI
7.1 Eliminazione delle deduzioni extracontabili e cambiamenti di stime
D. L’articolo 1, comma 34, della legge finanziaria prevede che
l’Amministrazione finanziaria, a seguito dell’eliminazione delle deduzioni
extracontabili, possa disconoscere ammortamenti, accantonamenti e altre
rettifiche di valore imputati nel conto economico se non coerenti con i
comportamenti contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi,
salva la possibilità per l’impresa di dimostrare la giustificazione economica
di detti componenti in base a corretti principi contabili. Si chiede se
l’illustrazione fornita nella nota integrativa, in base a quanto prevedono il
Codice civile e i principi contabili – in particolare il documento n. 29 nella
parte riferita al cambiamento di stime - sia sufficiente per provare la
correttezza del comportamento seguito. A maggior ragione dovrebbe
rilevare, anche fiscalmente, l’illustrazione fornita nella nota integrativa
successivamente ad operazioni straordinarie, quali fusioni, nell’ipotesi,
piuttosto ricorrente, di applicazione di coefficienti di ammortamento
differenti tra le società coinvolte nell’operazione: in tali ipotesi, per
esempio, la società incorporante potrebbe variare i coefficienti di
ammortamento ed applicare quelli della società incorporata.
R. L’abrogazione della disciplina extracontabile, avvenuta ad opera
dell’articolo 1, comma 33 della legge finanziaria 2008, determina la
necessità di imputare a conto economico i componenti negativi per i quali si
chiede la deduzione fiscale.
Al riguardo, il comma 34 contiene una disposizione normativa finalizzata ad
evitare che taluni componenti negativi (ammortamenti, accantonamenti e
altre rettifiche di valore) possano essere imputati a conto economico al solo
fine di ottenerne la deducibilità fiscale.
31
La norma prevede, infatti, la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di
disconoscere l’imputazione a conto economico dei predetti componenti
negativi qualora non coerente con i comportamenti contabili adottati nei
precedenti esercizi, salva la possibilità dell’impresa di dimostrare la
giustificazione economica dell’imputazione a conto economico.
Al riguardo, si ritiene che la coerenza dei comportamenti contabili adottati
potrà essere dimostrata dal contribuente e verificata dall’Amministrazione
finanziaria utilizzando ogni elemento ritenuto utile al raggiungimento del
predetto fine (ad esempio, le indicazioni fornite nella nota integrativa, il
confronto con i bilanci relativi agli esercizi precedenti, ecc.). Le predette
indicazioni in nota integrativa non possono, peraltro, intendersi preclusive
dei poteri di controllo della Amministrazione finanziaria.
7.2 Applicazione degli Ias: strumenti finanziari detenuti per la
negoziazione
D. Si chiede di confermare l’inclusione, tra gli strumenti finanziari di
negoziazione, degli strumenti ai quali si applica la fair value option (Fvo).
Gli strumenti in oggetto dovrebbero essere considerati nella categoria
citata, vista la finalità e la sostanza economica degli stessi.
R. Gli strumenti finanziari detenuti per essere negoziati (cd. trading) devono
essere classificati, secondo quanto prescritto dallo IAS 39, nella categoria
delle attività finanziarie rilevate al fair value a conto economico (cd. Fair
value through profit or loss o FVTPL).
Per effetto della cosiddetta “fair value option”, è altresì previsto che
qualsiasi attività o passività finanziaria, nel rispetto di determinate
condizioni, “può essere designata al momento della rilevazione iniziale”
come attività finanziaria rilevata al fair value a conto economico (FVTPL);
è di tutta evidenza, pertanto, che gli strumenti finanziari classificati nella
categoria FVTPOL in virtù della predetta opzione devono necessariamente
32
essere strumenti diversi da quelli di negoziazione, per i quali, invece, la
rilevazione nella categoria FVTPOL rappresenta la naturale ed
imprescindibile classificazione.
Ai fini fiscali, in ordine alla classificazione degli strumenti finanziari,
l’articolo 1, comma 58, della legge 27 dicembre 2007, n. 244 (legge
finanziaria 2008) ha inserito nell’articolo 85 del TUIR il comma 3-bis, a
norma del quale “per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi
contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, si considerano
immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli
detenuti per la negoziazione”.
Pertanto - diversamente da quanto previsto per i soggetti che non applicano
gli IAS/IFRS, per i quali, a norma del novellato articolo 85,
l’individuazione degli strumenti finanziari che si qualificano come
immobilizzazioni finanziarie avviene facendo direttamente riferimento alla
classificazione operata in bilancio - per le imprese che adottano gli
IAS/IFRS, solo le attività finanziarie detenute per essere negoziate sono
escluse dalla categoria delle immobilizzazioni finanziarie.
La circostanza che taluni strumenti finanziari siano indicati, per effetto della
fair value option, nella medesima categoria (FVTPOL) in cui sono
necessariamente classificate le attività finanziarie di trading comporta che
tanto per i primi quanto per le seconde le plus/minusvalutazioni dei relativi
fair value debbano essere direttamente imputate al conto economico, ma
nulla implica in ordine alla qualificazione delle medesime come “attività
immobilizzate” ovvero come “attività non immobilizzate”.
Appare evidente, inoltre, che se la norma del novellato articolo 85 avesse
inteso estendere l’esclusione dalla categorie delle immobilizzazioni
finanziarie ad altri strumenti finanziari, diversi da quelli di trading, inseriti
nella categoria FVTPOL, avrebbe fatto esplicito riferimento all’intera
33
categoria in questione piuttosto che limitare l’esclusione stessa ai soli
strumenti “detenuti per la negoziazione”.
In sintesi, gli strumenti finanziari che per effetto della fair value option sono
classificati nella categoria FVTPOL non possono farsi rientrare tra le
“attività non immobilizzate”, tra le quali rientrano, per espressa previsione
normativa, esclusivamente gli strumenti finanziari “detenuti per la
negoziazione”.
34
8 LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE
8.1 L’introduzione della c.d. White list
D. La sostituzione delle black list con una o più white list crea un problema
procedurale in sede di applicazione delle norme antiabuso (CFC,
deducibilità dei costi, ecc.).
Per fare l’esempio più significativo, mentre oggi i soggetti che acquistano
merce dall’estero si preoccupano di evidenziare in dichiarazione solo le
transazioni con soggetti domiciliati in paesi black list, in futuro dovrebbero
evidenziare tutte le operazioni con soggetti non domiciliati in paesi white
list.
Ma la norma non spiega in che modo il contribuente debba documentare la
residenza della controparte. In particolare:
- se per residenza si intenda quella definita dalla legge dello Stato estero, o
quella deifinita dalle convenzioni vigenti fra questo Stato ed altri Stati
(questa seconda ipotesi pare da escludere visto il confronto con l’articolo
27 bis del Dpr. 600/73);
- se – per documentare l’inclusione dello Stato estero nella white list – il
contribuente debba acquisire una dichiarazioni dello Stato estero, una
dichiarazioni semplice della società estera (come previsto dall’articolo 6
del D.Lgs. 239 del 1996) o sia sufficiente basarsi sulla sede indicata nella
corrispondenza con la società estera.
R. Il comma 10 dell’articolo 110 del TUIR, come recentemente modificato
dalla legge finanziaria, stabilisce il divieto di deducibilità per le spese
derivanti da operazioni intercorse con soggetti residenti ovvero localizzati in
Stati o territori diversi da quelli inclusi nella lista di cui al decreto
ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis.
Risulta quindi fondamentale, per una corretta applicazione della norma
citata, precisare il concetto di residenza.
35
A tale proposito, si ritiene possibile richiamare, ove esistenti, i criteri
definiti dalla Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata con lo
Stato interessato. In mancanza, il concetto di residenza può essere ricavato
dai principi internazionalmente riconosciuti in materia, in primo luogo
quelli delineati dall’articolo 4 del modello di Convenzione OCSE contro le
doppie imposizioni.
Occorre tuttavia rilevare che il nuovo disposto normativo fa riferimento
“alle imprese residenti ovvero localizzate” in Stati o territorio non inclusi
nella futura white list.
L’espressione – “residenti o localizzate” - utilizzata dal legislatore nel
novellato comma 10 dell’articolo 110 del TUIR è volutamente generica ed è
quindi idonea ad includere non solo le imprese residenti, ma anche le stabili
organizzazioni e le imprese che possono essere considerate ivi localizzate in
base a criteri di collegamento diversi dalla residenza.
Per quanto riguarda il profilo probatorio, in assenza di una norma che
disponga in ordine alla prova della residenza o localizzazione dell’impresa
estera, si ritiene utile, a tal fine, qualsiasi mezzo di prova, come ad esempio
la certificazione della competente Autorità estera, una dichiarazione
rilasciata ad hoc dall’impresa estera ovvero la comune documentazione
commerciale da cui sia possibile desumere che quest’ultima risiede con una
propria struttura nel Paese estero (fatture, corrispondenza, ecc.).
36
9 LA NUOVA BASE IMPONIBILE IRAP:
9.1 Deduzioni contabili pregresse e imposta sostitutiva
D. Il comma 51 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008 detta le regole di
rientro, cioè dispone la variazione in aumento ai fini IRAP (quote costanti
in sei anni) per le deduzioni operate in passato nel quadro EC, che abbiano
avuto effetto anche per il tributo regionale.
Questa norma sembra peraltro ignorare la disposizione del comma 48, che
consente l’uscita immediata dal quadro EC del 31.12.2007, con il
pagamento di una imposta sostitutiva anche dell’IRAP. Pur nel silenzio
della legge, si può pacificamente ritenere che le imprese aderenti al
pagamento della sostitutiva non debbano procedere anche al ripristino
della base imponibile IRAP?
R. L’articolo 1, comma 51 della legge finanziaria 2008 stabilisce il recupero a
tassazione IRAP, in sei quote costanti imputate a partire dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007, dei
componenti negativi dedotti extracontabilmente dalla base imponibile IRAP
fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007. In corrispondenza
di tale recupero si determina lo svincolo per la quota IRAP delle riserve in
sospensione d’imposta indicate nel prospetto utilizzato per la deduzione
extracontabile (cosiddetto quadro EC nel modello di dichiarazione).
In alternativa al predetto regime ordinario di recupero a tassazione delle
riserve, il comma 48 del medesimo articolo 1 prevede la possibilità di
recuperare a tassazione l’eccedenza dedotta ai sensi dell’articolo 109,
comma 4, lettera b) del TUIR “mediante opzione per l’applicazione di
un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività
produttive”.
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Appare evidente, quindi, che l’opzione per il versamento dell’imposta
sostitutiva prevista nel comma 48 evita al contribuente la procedura di
recupero a tassazione IRAP prevista nel citato comma 51.
9.2 Fondi accantonamento non deducibili
D. La nuova disposizione dell’articolo 5 del decreto IRAP esclude la
deducibilità degli accantonamenti per rischi e “altri”. Sembrerebbe
pertanto introdurre una disposizione di ampliamento della base imponibile,
dato che in passato rilevavano per l’IRAP anche gli accantonamenti degli
articoli 105 e 107 del TUIR. Peraltro la nota 6) all’interpretativo n. 1 del
principio contabile n. 12 avverte che la contropartita reddituale dei fondi
iscritti nel passivo va ricercata prioritariamente nelle voci dell’aggregato B
diverse da 12) e 13), dovendo prevalere la classificazione per natura dei
costi dello schema di conto economico.
In altri termini l’accantonamento al fondo per spese legali (B3 del passivo)
trova corretta contropartita nel conto economico in B7, costi per
prestazioni di servizi, voce rilevante per il calcolo della base IRAP.
Si chiede conferma di questa interpretazione, altrimenti si verificherebbe
una doppia tassazione – al momento di sostenimento della spesa con i
requisiti di certezza e oggettiva determinabilità - che in passato era stata
evitata riconoscendo la deduzione IRAP in tale esercizio, anche se nel
relativo conto economico non ne risultava l’evidenza, dato l’utilizzo
prioritario del fondo iscritto nel passivo.
R. L’articolo 5 del D.Lgs n. 446 del 1997 esclude la deducibilità, tra l’altro,
degli accantonamenti per rischi ed oneri indicati nelle voci B12 e B13 del
conto economico.
Trattasi di poste di natura estimativa che non devono, quindi assumere
rilevanza nella determinazione della base imponibile IRAP.
38
Ciò non toglie che le spese effettuate, la cui classificazione sotto il profilo
contabile sarebbe stata imputata – in assenza di accertamento - ad altre voci
dell’aggregato B rilevanti, in quanto deducibili, nella determinazione della
base imponibile IRAP, possano assumere rilevanza ai fini della
determinazione dell’IRAP al momento dell’effettivo sostenimento ancorché
non espressamente risultanti nella relativa voce del conto economico per
l’utilizzo del fondo iscritto nel passivo.
Ai fini dell’imputazione a conto economico degli accantonamenti, l’articolo
2425 del codice civile stabilisce che gli accantonamenti per rischi e ogni
altro accantonamento devono essere indicati rispettivamente alle voci B12 e
B13 dello schema di conto economico. I predetti accantonamenti, in
applicazione dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 446 del 1997, come modificato
dall’articolo 1, comma 50, della legge finanziaria 2008, non sono deducibili
ai fini IRAP.
Qualora privilegiando il criterio della classificazione per natura dei costi,
tali poste vengano imputate ad altre voci dello schema di conto economico,
le stesse non potranno comunque essere portate in deduzione. Ne consegue
che eventuali accantonamenti imputati a voci diverse da B12 e B13 non
possono beneficiare di un trattamento differenziato e, conseguentemente,
non possono essere portate in deduzione ai fini della determinazione della
base imponibile IRAP. I corrispondenti costi, come ricordato risulteranno,
invece, deducibili dalla base imponibile IRAP solo al momento
dell’effettivo sostenimento e sempre che riconducibili a voci dell’aggregato
B rilevanti nella determinazione della base imponibile IRAP.
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10 REGIME SANZIONATORIO DEL REVERSE CHARGE E ALTRI
QUESITI IVA
10.1 Ambito temporale di applicazione del nuovo regime sanzionatorio
previsto per l’errata applicazione del reverse charge
D. Una società comunitaria che opera in Italia attraverso un rappresentante
fiscale prima e successivamente attraverso l’identificazione diretta ha
effettuato locazioni di beni mobili diversi dai mezzi di trasporto nei
confronti di una ditta italiana. La prestazione dopo il 31 agosto 2002 per
effetto del D.Lgs. n. 191 del 2002 doveva essere obbligatoriamente
assoggettata a IVA dal committente con il meccanismo del reverse charge,
ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del Dpr n. 633/72. La società
comunitaria, attraverso il rappresentante, fiscale nel corso del 2004 e 2005
ha erroneamente assoggettato a IVA la prestazione addebitando l’imposta
in fattura e versando regolarmente l’imposta. Di riflesso la società italiana
ha operato la detrazione ai sensi dell’articolo 19 e seguenti, non soffrendo
di limitazione alcuna al diritto di detrazione.
Ai sensi della nuova disciplina prevista dall’articolo 1, comma 155 della
Legge finanziaria, che ha introdotto il nuovo comma 9-bis all’articolo 6 del
D.Lgs. n. 471 del 1997, fermo restando il diritto alla detrazione, entrambi i
soggetti sono solidalmente responsabili per il pagamento di una sanzione
pari al 3 per cento dell’imposta, con un minimo di 258 euro e un massimo
di 10.000 euro per le violazioni commesse nei primi tre anni di applicazione
del regime dell’inversione contabile.
Si chiede conferma se, in applicazione del principio del favor rei, il nuovo
regime sanzionatorio previsto per l’errata applicazione del reverse charge
torni applicabile anche per le violazioni commesse in precedenza anche con
riguardo al diritto alla detrazione operata dal committente.
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R. L’ampliamento delle ipotesi di reverse charge, per cui il cessionario o il
committente deve integrare con l’imposta a debito la fattura di acquisto di
un bene o di un servizio emessa dal cedente o prestatore senza applicazione
dell’IVA, ha indotto il legislatore a modificare l’impianto sanzionatorio del
regime IVA del reverse charge.
In linea generale, il nuovo impianto sanzionatorio introdotto risponde a
criteri di coerenza sistematica con le sanzioni in materia di IVA, punendo in
maniera incisiva le frodi e sanzionando in modo meno rigido le irregolarità
formali. Tale previsione risulta conforme al principio di trasparenza e
neutralità dell’IVA, più volte richiamato dai giudici comunitari, i quali
hanno sempre affermato, per quanto riguarda le sanzioni, che queste devono
essere proporzionali all’abuso commesso dal contribuente e al danno patito
dall’Erario.
In particolare, il legislatore ha previsto, al terzo periodo del comma 9-bis,
una sanzione ad hoc per le ipotesi in cui dalla violazione degli obblighi
sostanziali connessi all’operazione sottoposta a reverse charge non
scaturisca alcun danno all’erario. Infatti, se l’imposta relativa all’operazione
sottoposta al reverse charge sia stata assolta, anche se irregolarmente, dal
cessionario/committente oppure dal cedente/prestatore, fermo restando il
diritto alla detrazione ai sensi dell’articolo 19 del DPR 633/72, l’irregolarità
circa le modalità di applicazione dell’IVA viene punita con la sanzione del
3 per cento dell’imposta irregolarmente versata, con un minimo di 258 euro
e comunque non oltre 10.000 euro per le irregolarità commesse nei i primi
tre anni di applicazione delle nuove disposizioni recate dal comma 9-bis),
terzo periodo, e, in applicazione del principio del favor-rei, per quelle
commesse negli anni precedenti. Al pagamento delle sanzioni sono tenuti
solidalmente entrambi i contraenti.
Nella fattispecie in esame, in virtù del principio del favor rei, sancito
nell’articolo 3 del D.Lgs. 472/97, la nuova sanzione si applica anche alle
violazioni commesse precedentemente alla data di entrata in vigore della
41
finanziaria, sempre che non vi sia un provvedimento di irrogazione divenuto
definitivo.
10.2 Ambito oggettivo di applicazione del nuovo regime sanzionatorio
previsto per l’errata applicazione del reverse charge
D. La nuova disciplina prevista dall’articolo 1, comma 155 della legge
finanziaria 2008, che ha introdotto il nuovo comma 9-bis all’articolo 6 del
D.Lgs. n. 471 del 1997, stabilisce, tra l’altro, che “qualora l’imposta sia
assolta, ancorché irregolarmente, dal cessionario o committente o
committente ovvero dal cedente o prestatore …la sanzione amministrativa è
pari al 3 per cento dell’imposta, con un minimo di 258 euro e un massimo
di 10.000 euro”. La disposizione costituisce un superamento del comma 8
dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 471 del 1997, nel senso che qualora venga
emessa “erroneamente” fattura senza addebito d’imposta, basta che il
cessionario o committenti integri con applicazione del reverse charge la
fattura per considerare comunque assolta l’imposta?
R. Le nuove ipotesi sanzionatorie previste dall’articolo 6, comma 9-bis), del
DLGS n. 471 del 1997, (introdotte dall’articolo 1, comma 155, della legge
finanziaria 2008) si applicano solo alle operazioni interessate dal regime
dell’inversione contabile previste dagli articoli 17 e 74 del DPR n. 633 del
1972.
Resta dunque esclusa dalla specifica disciplina sanzionatoria ogni altra
ipotesi di regolarizzazione delle operazioni di acquisto soggette ad Iva
secondo le regole ordinarie che continuano, pertanto, ad essere sanzionate
secondo le consuete modalità.
Pertanto, si ritiene che nella fattispecie prospettata non sia ravvisabile
nessun “superamento” e/o abrogazione del comma 8 dell’articolo 6, in
discorso, la cui previsione sanzionatoria continua a trovare applicazione per
42
le violazioni degli adempimenti previsti per fattispecie diverse da quelle cui
torna astrattamente applicabile il regime dell’inversione contabile.
10.3 Reverse charge: modalità di regolarizzazione delle operazioni da parte
del committente o del cessionario
D. Il quarto periodo del nuovo comma 9-bis dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 471
del 1997, introdotto dall’articolo 1, comma 155 della Legge finanziaria,
prevede che “Al pagamento delle sanzioni previste nel secondo e terzo
periodo, nonché al pagamento dell’imposta sono tenuti entrambi i soggetti
obbligati all’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile”. Con
riferimento all’ipotesi sanzionatoria di cui al secondo periodo (irregolare
addebito dell’imposta da parte del cedente o prestatore che ne omette il
versamento), in che modo il cessionario o committente può regolarizzare
l’operazione (soggetta al meccanismo del reverse charge) per evitare
l’applicazione della sanzione derivante dal comportamento fraudolento di
un altro soggetto? In particolare, il cliente si trova a dover sopportare
l’applicazione di una sanzione derivante dal comportamento di altro
soggetto e ciò appare in contrasto con il principio sancito dall’articolo 5
del D.Lgs. n. 472 del 1997 della personalità della pena.
R. L’ipotesi sanzionatoria di cui al secondo periodo del nuovo comma 9-bis
dell’articolo 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, prevede l’applicazione
di una sanzione amministrativa compresa fra il 100 e il 200 per cento
dell’imposta, con un minimo di 258 euro, a carico del fornitore (cedente o
prestatore) che, in relazione ad un’operazione soggetta al meccanismo
dell’inversione contabile, addebita irregolarmente l’imposta in fattura
omettendone il versamento. Il quarto periodo del medesimo comma prevede
che nell’ipotesi sopra citata siano tenuti solidalmente al pagamento della
sanzione e dell’imposta entrambi i soggetti obbligati all’applicazione del
meccanismo dell’inversione contabile.
43
Al riguardo, si precisa che la disposizione normativa sulla responsabilità
solidale di entrambi i contraenti al pagamento dell’imposta e della sanzione
per un comportamento fraudolento posto in essere dal fornitore è stata
prevista tenendo conto del fatto che per le operazioni soggette
all’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile è il
cessionario/committente ad assumere la qualifica di soggetto passivo
dell’imposta.
Considerato, quindi, che rientrerebbe tra gli obblighi del committente
assolvere l’imposta, di regola integrando la fattura emessa dal prestatore
senza Iva, indicando sulla stessa l’aliquota e la relativa imposta, e
annotando tale documento tra le fatture emesse, non si ha ragione di ritenere
la norma in discorso in contrasto con il principio sancito dall’articolo 5 del
D.Lgs. n. 472 del 1997 della personalità della pena.
Ciò premesso, si fa presente che il cessionario o committente, per evitare
l’applicazione della sanzione derivante dal comportamento fraudolento del
fornitore, può regolarizzare l’operazione presentando all’Ufficio delle
entrate competente un documento integrativo in duplice esemplare, recante
l’indicazione dell’imponibile, dell’aliquota e della relativa imposta., entro il
trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione (da effettuare
nei termini indicati dall’articolo 17, quinto comma, secondo periodo, del
DPR n. 633 del 1972) e avendo cura di:
- non esercitare la detrazione dell’imposta erroneamente addebitata in
fattura dal cedente;
- annotare il documento emesso secondo le regole dell’inversione contabile,
ossia nel registro delle fatture emesse di cui all’articolo 23 del DPR n. 633
del 1972 ed in quello degli acquisti di cui al successivo articolo 25;
- liquidare l’imposta nei modi ordinari ed effettuare il versamento
dell’eventuale imposta a debito emergente dall’operazione al verificarsi di
cause di indetraibilità oggettiva o soggettiva.
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10.4 Regolarizzazione di violazioni concernenti il plafond
D. Una società nel corso degli anni 2006 e 2007 ha usato il cosiddetto
“plafond mobile” ma erroneamente in alcuni mesi ha utilizzato un plafond
per acquisti interni maggiore di quello disponibile. La società sia nell’anno
2006 che nell’anno 2007 ha evidenziato, comunque, un credito di imposta.
Per regolarizzare la violazione si chiede se sia possibile adottare la
seguente modalità:
1) Emissione di una autofattura in duplice esemplare contenente gli estremi
identificativi di ciascun fornitore, il numero progressivo di protocollo delle
fatture ricevute, l’ammontare eccedente il plafond e l’imposta che avrebbe
dovuto essere applicata;
2) Contabilizzazione a debito in sede della liquidazione periodica del mese
di dicembre 2007 della maggiore imposta derivante dall’autofattura emessa
e degli interessi;
3) Presentazione di un esemplare dell’autofattura al competente ufficio
locale dell’Agenzia delle Entrate;
4) Annotazione della autofattura nel registro degli acquisti al fine di
esercitare il diritto alla detrazione sia per le operazioni relative al 2007 che
per quelle effettuate nel 2006.
Per l’anno 2007 la società potrà effettuare il ravvedimento operoso ai sensi
dell’articolo 13 del D.Lgs. 472 del 97, versando la sanzione prevista
dall’articolo 7, comma 4, del D.Lgs. 471 del 1997 ridotta ad 1 del 5, mentre
per l’anno 2006 aspetterà l’irrogazione della sanzione da parte
dell’Ufficio.
R. L’Agenzia, già con le circolari 17 maggio 2000, n. 98/E, 12 giugno 2002 n.
50/E e 19 giugno 2002 n. 54/E, cui si rinvia, ha chiarito le modalità con cui
l’esportatore abituale può regolarizzare l’acquisto o l’importazione di beni e
servizi senza applicazione d’imposta oltre il limite del plafond. Con
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riferimento al quesito posto l’esportatore può adottare, alternativamente, nei
limiti consentiti le seguenti procedure:
1. richiedere al cedente o prestatore di effettuare le variazioni in aumento
dell’Iva non addebitata in fattura ai sensi dell’articolo 26 del DPR n. 633 del
1972, fermo restando l’obbligo del pagamento degli interessi e delle
sanzioni a carico del cessionario o committente.
2. emettere un’autofattura in duplice esemplare, contenente gli estremi
identificativi di ciascun fornitore, il numero progressivo di protocollo delle
fatture ricevute, l’ammontare eccedente il plafond e l’imposta che avrebbe
dovuto essere applicata, provvedere al versamento dell’imposta, degli
interessi e, limitatamente al 2007, effettuare il ravvedimento operoso delle
sanzioni di cui all’articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, mediante modello
F24. L’autofattura deve essere annotata nel registro degli acquisti e un
esemplare deve essere presentato al locale ufficio delle entrate.
Attraverso tale procedura, l’imposta oggetto di regolarizzazione confluirà
nell’ammontare dell’imposta in detrazione della dichiarazione annuale e
nell’ammontare dei versamenti effettuati. Come chiarito con la circolare n.
50/E citata, al fine di evitare la doppia detrazione dell’imposta regolarizzata
sarà necessario indicare nella dichiarazione annuale l’imposta regolarizzata
anche in una posta di debito.
Si precisa, infine, che per il 2007, se la regolarizzazione avviene prima che
la violazione sia stata constatata o accertata ovvero che siano iniziati
accessi, ispezioni e verifiche, l’esportatore potrà beneficiare della riduzione
delle sanzioni prevista per il ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13
del d.lgs 472 del 1997. Diversamente per le violazioni commesse nel 2006,
le sanzioni amministrative nella misura ordinaria saranno applicate
direttamente dall’ufficio e potranno essere definite entro i termini per la
proposizione del ricorso in misura ridotta ad un quarto ai sensi dell’articolo
16 comma 3 del d.lgs. n. 472 del 1997.
46
10.5 IVA: detrazione dell’imposta relativa ai telefoni cellulari dati in uso ai
dipendenti
D. Una società ha dato in uso ai propri dipendenti cellulari aziendali. Il costo
del traffico telefonico per le chiamate tra dipendenti o tra i dipendenti d
alcuni numeri di rete fissa aziendali è ha carico della società, mentre i
dipendenti hanno la possibilità di effettuare del traffico “privato” che viene
fatturato direttamente a loro dalla compagnia telefonica.
Si chiede se sia corretto detrarre interamente l’imposta sia per il traffico
“aziendale” che per l’acquisto del telefono cellulare in quanto l’utilizzo
privato da parte dei dipendenti è assoggettato a IVA direttamente dalla
compagna telefonica.
R. Con l’abrogazione della lettera g) dell’articolo 19-bis 1 del DPR 633/1972
per effetto del comma 261, lett e), n. 3, dell’articolo 1 della legge finanziaria
2008, scompare la limitazione al 50 per cento della detrazione IVA sui
telefoni cellulari e sulle relative spese di gestione. A partire dal 1 gennaio
2008, la detrazione potrà quindi avvenire secondo la regola generale
dell’inerenza contenuta nell’articolo 19 del DPR 633/1972.
Con riferimento alla fattispecie prospettata si conferma la integrale
detraibilità dell’IVA relativa al solo traffico di telefonia mobile “aziendale”
ai sensi dell’articolo 19 in quanto effettivamente afferente all’esercizio
dell’impresa.
Per quanto riguarda, invece, la detrazione dell’IVA assolta per l’acquisto
dei cellulari aziendali, poiché è la stessa società a evidenziarne l’utilizzo
promiscuo da parte dei dipendenti, dovrà essere operata una limitazione
della detrazione tenendo conto dell’effettivo utilizzo nell’ambito
dell’attività d’impresa .
47
10.6 Coltivazioni agricole per conto terzi
D. Le attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi sono
considerate produttive di reddito agrario ai sensi dell’articolo 1, comma
176, della legge n. 244/01. Si ritiene che tale tassazione catastale prescinda
dalla qualificazione di attività connessa e quindi ad esempio un produttore
agricolo può svolgere esclusivamente tale attività di coltivazione per conto
terzi. Qualora svolga anche una attività agricola tradizionale e quindi la
prestazione di coltivazione sia connessa (Agenzia delle Entrate circolare n.
44/2004) ai fini dell’Iva rientra nel regime forfetario di cui all’articolo 34
bis del DPR n. 633/72. Si chiede conferma.
R. Con il comma 176, dell’articolo 1, della legge n. 244 del 2007, il legislatore
ha inteso ricondurre la coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi tra le
attività agricole dando la giusta rilevanza ad una attività tipicamente
agricola che, seppure svolta per conto di altri, si concretizza nello
svolgimento di attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico
o di una fase necessaria del ciclo stesso di carattere vegetale, utilizzando il
proprio fondo. In tal senso è inequivocabile anche il richiamo contenuto
nella norma, all’articolo 32, comma 2, lett. b). Tale attività non configura,
dunque, un’attività connessa ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile. Ne
consegue che la coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi può essere
svolta dall’imprenditore agricolo sia in via esclusiva che parallelamente ad
altre attività agricole
Ai fini dell’IVA, in caso di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi
si è in presenza di servizi aventi particolari complessità, che realizzano
intere fasi del ciclo biologico e non singole operazioni tecniche, realizzati
utilizzando prevalentemente attrezzature di pertinenza dell’azienda agricola
da ricondursi, quindi, al trattamento fiscale di cui al regime particolare di
detrazione dell’articolo 34-bis del DPR n. 633 del 1972.
48
Non si può che pervenire alle medesime conclusioni nell’ipotesi in cui
l’imprenditore agricolo si dedichi interamente allo svolgimento delle attività
di coltivazione per conto terzi in questione, atteso che detta circostanza non
è suscettibile di portare ad una differente valutazione in merito sia alla
qualificazione dell’operazione che resta di prestazione di un servizio, sia
alla natura agricola dell’attività, la quale resta in ogni caso ricompresa nella
definizione di cui all’articolo 2135 del codice civile.
10.7 Servizi di telefonia: tracciabilità dei passaggi intermedi
D. Con l’articolo 1, commi 158 e 159, della legge finanziaria 2008, sono state
inserite delle disposizioni volte a contrastare le frodi IVA nel settore dei
servizi di telefonia. In particolare, il comma 158, che interviene in modifica
dell’articolo 74, comma 1, lett. d) del DPR 633 del 1972, stabilisce che, al
fine di consentire la tracciabilità dei passaggi attraverso i quali i mezzi
tecnici giungono all’utente finale, “per tutte le vendite dei mezzi tecnici nei
confronti dei soggetti che agiscono nell’esercizio di imprese, arti o
professioni, anche successive alla prima cessione, i cedenti rilasciano un
documento in cui devono essere indicate anche la denominazione e la
partita IVA del soggetto passivo che ha assolto l’imposta. La medesima
indicazione deve essere riportata anche sull’eventuale supporto fisico, atto
a veicolare il mezzo tecnico…”. Con riferimento a tale disposizione, si
desidera conoscere la portata e le modalità pratiche di attuazione
dell’obbligo documentale ivi imposto, e nello specifico:
- se esso sia esteso alle cessioni effettuate nei confronti di qualunque
soggetto che agisca nell’esercizio di imprese, arti o professioni ovvero
debba considerarsi sussistente solo per le cessioni nei confronti di soggetti
che acquistano tali mezzi per poi farne a loro volta commercio;
- se debbano essere documentate le cessioni di mezzi tecnici forniti
esclusivamente per via telematica, ed in caso affermativo, attraverso quale
metodo.
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R. L’articolo 74, comma 1, lett. d), del DPR n. 633 del 1972, come modificato
dal comma 158 della legge finanziaria 2008, è volto ad ampliare il regime
monofase IVA nel settore dei servizi di telefonia, al fine di contrastare
comportamenti fraudolenti.
In particolare, per assicurare la “tracciabilità” delle cessioni di qualsiasi
mezzo tecnico, ivi compresa la fornitura di codici di accesso, per fruire dei
servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, è previsto, per
il cedente, l’obbligo di rilasciare al cessionario un documento in cui siano
indicate anche la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che
ha assolto “a monte” l’imposta. Tenuto conto del tenore letterale della
norma, che si riferisce a “tutte le vendite” dei mezzi tecnici effettuate “nei
confronti dei soggetti che agiscono nell’esercizio di arti, imprese o
professioni” e della sua ratio, si ritiene che tale obbligo sussista in capo al
cedente per tutte le cessioni dei mezzi tecnici effettuate nei confronti di
qualunque soggetto IVA.
Con riferimento al secondo quesito, si è del parere che l’obbligo di indicare
la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto
l’imposta si estenda anche alle cessioni di mezzi tecnici effettuate
esclusivamente in via telematica, mediante l’utilizzo di un documento che
può avere anche le caratteristiche previste dal decreto ministeriale 23
gennaio 2004.
10.8 Omesso trasferimento del credito IVA al momento dell’ingresso nella
liquidazione di gruppo nella previgente disciplina
D. Tenuto conto che dal 1° gennaio 2008 il nuovo articolo 73 del DPR n. 633
del 1972 vieta alle società che entrano per la prima volta nella liquidazione
Iva di gruppo di trasferire il credito dell’anno precedente, si chiede di
sapere se sia corretto il comportamento di chi, anche antecedentemente a
questa data, abbia evitato di trasferire il proprio credito al momento
50
dell’ingresso nella liquidazione di gruppo e l’abbia utilizzato in
compensazione per il pagamento di altri tributi.
R. In via preliminare si osserva che la disposizione di cui all’articolo 1, comma
63, della legge finanziaria 2008 si applica a partire dalla liquidazione di
gruppo relativa all’anno 2008. Ne consegue, quindi, che l’ente o la società
controllante non potrà far confluire, ad esempio, nei calcoli compensativi
relativi all’anno 2008, l’eccedenza di credito emergente dalle dichiarazioni
relative all’anno 2007 di società che partecipano per la prima volta (nel
2008) alla liquidazione di gruppo.
Diversamente, in base al principio della successione delle leggi nel tempo,
l’eccedenza di credito emergente dalle dichiarazioni relative all’anno 2006
di società che hanno partecipato per la prima volta, nel 2007, alla
liquidazione di gruppo doveva essere trasferita al gruppo e gestita dall’ente
o società controllante. A tal riguardo, con riferimento alle procedure di
liquidazione Iva di gruppo effettuate fino al 31 dicembre 2007, la
risoluzione 14 giugno 2007, n. 132/E ha chiarito che, dal momento in cui la
società controllata aderisce alla procedura di liquidazione dell’IVA di
gruppo, perde totalmente la disponibilità dei saldi (attivi e passivi) risultanti
dalle proprie liquidazioni periodiche che devono essere trasferiti alla società
controllante. Ne consegue che non si ritiene conforme al dettato normativo
il comportamento di chi, anche antecedentemente al 1° gennaio 2008, abbia
evitato di trasferire il proprio credito al momento dell’ingresso nella
liquidazione di gruppo e l’abbia utilizzato in compensazione per il
pagamento di altri tributi.
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11 APPLICAZIONE DEL REGIME DELLA TONNAGE TAX
11.1 Gruppo di imprese - Assenza di requisiti oggettivi in capo ad una di esse
D. Si chiede conferma che, se nell’ambito di un gruppo, in capo ad una società
non ricorrono i presupposti per l’accesso al regime di tonnage tax per
mancanza di uno dei requisiti oggettivi previsti dall’articolo 155 del TUIR -
in quanto, già dall’inizio del periodo d’imposta, la stessa pone in essere
una attività di locazione a scafo nudo oltre i limiti stabiliti nel 1° comma
dell’articolo157 – non viene pregiudicata la possibilità di fruizione del
beneficio da parte delle altre società del gruppo, in capo alle quali
sussistano invece i predetti requisiti oggettivi.
R. Se la controllante non ha i requisiti oggettivi di cui all’articolo 155, commi
1 e 2, del TUIR, può esercitare l’opzione per la tonnage tax a favore delle
altre società del gruppo. Si tratta di un mero adempimento formale che in
quanto tale ha nei confronti della controllante valore di semplice
comunicazione. La tonnage produrrà effetti solo nei confronti delle sue
controllate.
Viceversa, nel caso in cui la controllante in possesso dei requisiti
dell’articolo 155, non rispetti il requisito oggettivo - citato nel quesito - di
cui all’articolo 157, comma 1, del TUIR, e cioè si trovi nella condizione di
aver locato a scafo nudo “… oltre la metà delle navi complessivamente
utilizzate per un periodo di tempo superiore, per ciascuna unità, al
cinquanta per cento dei giorni di effettiva navigazione per ciascun esercizio
sociale”, tale circostanza impedisce l’esercizio dell’opzione da parte delle
altre società del gruppo.
Infatti, ai sensi del richiamato articolo 157, l’opzione per la tonnage tax
“non può essere esercitata e se esercitata viene meno” qualora una società
si trovi nella condizione descritta al paragrafo precedente.
Nel caso di un gruppo di imprese in tonnage tax, l’articolo 7, comma 4, del
decreto attuativo 23 giugno 2005 prevede che il mancato rispetto da parte di
52
una esse del requisito in commento “… determina la perdita di efficacia
dell’opzione, con effetto dal periodo d’imposta in corso, per tutte le società
del gruppo”. Dato che il mancato rispetto del requisito di cui all’articolo
157, comma 1, del TUIR è causa di decadenza dalla tonnage per tutto il
gruppo, va da sé che il possesso di questo requisito da parte di tutte le
società del gruppo è condizione indispensabile di accesso al regime in
commento.
11.2 Rapporto tra tonnage tax e consolidato fiscale
D. Ferma restando la non cumulabilità in capo allo stesso soggetto dei regimi
di tonnage tax e consolidato fiscale ai sensi dell’articolo 160, 1° comma del
TUIR, si chiede conferma della compatibilità, all’interno di un gruppo, di
società in tonnage tax (la cui opzione è trasmessa all’Agenzia dalla società
controllante) con altre in consolidato fiscale, compresa la controllante, per
le quali ovviamente non ricorrono i presupposti per l’adesione al regime di
tonnage tax.
R. Il regime di consolidato fiscale in essere tra la controllante e alcune società
del gruppo, prive dei requisiti per l’accesso alla tonnage tax, non si
interrompe nel caso in cui la controllante medesima (anch’essa priva dei
requisiti per l’accesso alla tonnage tax) comunichi anche l’opzione per la
tonnage tax riferita ad altre società del gruppo (diverse da quelle
partecipanti al consolidato) in possesso dei relativi requisiti.
***
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella
presente circolare vengano applicati con uniformità.
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