Circolare In vigore

Circolare 34/2020

Crediti d’imposta di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – rifiuto delle cessioni dei crediti successive alla prima già accettate

Pubblicato: 13/05/2026 In vigore dal: 13/05/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Crediti d’imposta di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – rifiuto delle cessioni dei crediti successive alla prima già accettate - pdf

Testo normativo

CIRCOLARE N. 6/E Roma, 8 marzo 2024 OGGETTO: Crediti d’imposta di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – rifiuto delle cessioni dei crediti successive alla prima già accettate INDICE Premessa ................................................................................................................ 3 1. Rifiuto delle cessioni dei crediti successive alla prima già accettate ....... 4 2. Comunicazione dei crediti non utilizzabili ................................................ 6 ALLEGATO.......................................................................................................... 7 2 Premessa Con la circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022 sono state illustrate, tra l’altro, le soluzioni operative da adottare nel caso in cui siano stati commessi taluni errori nella compilazione delle comunicazioni per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi edilizi, di cui all’articolo 121 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34. In particolare, sono state fornite istruzioni per richiedere l’annullamento dell’accettazione di crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti in fattura non corrette. In proposito, sono stati formulati alcuni quesiti in merito alle soluzioni da adottare in relazione a particolari eventi che potrebbero verificarsi nella successiva fase di circolazione dei crediti di cui al richiamato articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020. Pertanto, con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative agli Uffici per garantirne l’uniformità di azione. 3 1. Rifiuto delle cessioni dei crediti successive alla prima già accettate Con riferimento alle cessioni dei crediti successive alla prima o allo sconto in fattura, è stato chiesto quali soluzioni possano essere adottate nei casi in cui:  la cessione sia stata accettata per errore dal cessionario, che, invece, intendeva rifiutarla;  il cedente e il cessionario, dopo l’accettazione della cessione da parte di quest’ultimo, intendano annullare la comunicazione della cessione del credito effettuata sulla “Piattaforma cessione crediti” (Piattaforma). In proposito, si ricorda che l’Agenzia delle entrate è estranea al rapporto di natura privatistica tra cedente e cessionario e può intervenire solo su richiesta dei soggetti interessati. Pertanto, nei casi prospettati, il cedente e il cessionario dovranno richiedere all’Agenzia delle entrate il “rifiuto” della cessione del credito già accettata, utilizzando il modello allegato alla presente circolare, da compilare secondo le relative istruzioni. Il modello, sottoscritto digitalmente o con firma autografa dal cessionario e dal cedente, deve essere inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it; in caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità dei sottoscrittori. Al riguardo, si fa presente che la richiesta può riferirsi solo a cessioni di crediti successive alla prima o successive allo sconto in fattura1, già accettate dal cessionario. Inoltre: 1 Nel caso di prima cessione o sconto in fattura, si rimanda alle indicazioni fornite con la richiamata circolare n. 33/E del 2022 (cfr. paragrafo 5.3). 4  qualora la cessione si riferisca a crediti tracciabili2, il rifiuto potrà avvenire per ciascuna rata del credito, ove questa non sia stata ulteriormente ceduta3, ovvero opzionata per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24. A tal proposito, si ricorda che l’opzione per l’utilizzo del credito tramite modello F24 può essere revocata attraverso l’apposita funzione della Piattaforma, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;  in caso di crediti non tracciabili, il cessionario deve disporre di credito residuo sufficiente per la tipologia indicata e la relativa annualità, in quanto verrà ridotto il suo plafond per l’importo corrispondente. Nei casi in cui, per i suddetti motivi, l’operazione di rifiuto non possa essere eseguita, la richiesta sarà scartata. Il rifiuto rimuove gli effetti dell’erronea accettazione del credito o della cessione che si è convenuto di rifiutare. In entrambi i casi, all’esito positivo dell’operazione, i crediti torneranno nella disponibilità del cedente, ai fini dell’eventuale ulteriore cessione o dell’utilizzo in compensazione tramite modello F24, se ancora nei termini di legge. Una volta eseguita l’operazione tecnica di rifiuto della cessione, ne sarà data comunicazione agli interessati, che potranno comunque consultare lo stato aggiornato della cessione sulla Piattaforma. 2 Si tratta dei crediti derivanti dalle prime cessioni e dagli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022; l’articolo 121, comma 1-quater, del decreto-legge n. 34 del 2020, stabilisce che i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni (prima cessione o sconto in fattura) non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate. A tal fine, al credito è attribuito un “codice identificativo univoco” da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni. Tali disposizioni si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022, fatta eccezione per le comunicazioni inviate dal 9 al 13 maggio 2022 in relazione alle spese del 2020 e del 2021 (cfr. risoluzione n. 21/E del 5 maggio 2022 – penultimo periodo), che restano non tracciabili. 3 In tale eventualità, il rifiuto dovrà essere richiesto dall’ultimo cessionario, d’intesa con il suo dante causa. 5 Eventuali istanze già trasmesse all’Agenzia delle entrate con differenti modalità dovranno essere nuovamente inviate secondo le indicazioni contenute nella presente circolare. 2. Comunicazione dei crediti non utilizzabili La soluzione operativa di cui al paragrafo precedente consente alle parti di rimuovere gli effetti della comunicazione della cessione del credito successiva alla prima o allo sconto in fattura, in modo che il credito ritorni nella disponibilità del cedente. Nel caso in cui, invece, il cessionario intenda comunicare la non utilizzabilità del credito di cui è attualmente titolare, ai sensi dell’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, dovrà seguire la procedura descritta nel provvedimento attuativo del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 410221 del 23 novembre 2023. In proposito, si rammenta che l’utilizzo di tale ultima procedura, a differenza della soluzione operativa di cui al paragrafo precedente, determina la rimozione del credito dalla disponibilità del cessionario e non comporta il ritorno del credito stesso in capo al cedente. * * * Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti. IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Ernesto Maria Ruffini (firmato digitalmente) 6 ALLEGATO Richiesta di rifiuto della cessione dei crediti (articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020). 7 RICHIESTA DI RIFIUTO DELLA CESSIONE DEI CREDITI (articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 Con questa informativa l’Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all’interessato ai sensi del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del d.lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali. Finalità del trattamento I dati forniti con questo modello verranno trattati dall’Agenzia delle Entrate per le attività connesse alla richiesta di rifiuto della cessione dei crediti ceduti ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. I dati potranno essere utilizzati al fine di individuare contribuenti con profili di elevato rischio di evasione, di frode o di elusione fiscale, così come previsto dalla normativa in materia. Conferimento dei dati I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere della facoltà di richiedere il rifiuto della cessione del credito. L’indicazione del numero di telefono e dell’indirizzo di posta elettronica è facoltativa e tali recapiti saranno utilizzati per comunicazioni relative alla gestione della presente richiesta. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. Base giuridica L’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 consente ai titolari di alcune detrazioni spettanti per lavori edilizi di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per lo sconto in fattura praticato dal fornitore o per la cessione del corrispondente credito a soggetti terzi. Le modalità per la comunicazione dell’opzione e l’eventuale successiva circolazione dei crediti ceduti sono state, da ultimo, disciplinate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022, come modificato dal provvedimento prot. n. 202205 del 10 giugno 2022. Il citato provvedimento direttoriale prevede, tra l’altro, che i cessionari successivi al primo debbano espressamente accettare o rifiutare il credito tramite la Piattaforma disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Il presente modello deve essere utilizzato per richiedere all’Agenzia delle Entrate il rifiuto delle cessioni dei crediti successive alla prima o successive allo sconto in fattura, qualora il cedente e il cessionario, dopo l’accettazione da parte di quest’ultimo, intendano annullare la comunicazione della cessione del credito effettuata sulla “Piattaforma cessione crediti” (oppure nel caso in cui l’accettazione sia avvenuta per errore), in modo che il credito ritorni nella disponibilità del cedente. I dati personali indicati in questo modello sono dunque trattati dall’Agenzia delle Entrate nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (art. 6 §1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679). Periodo I dati saranno conservati per il tempo correlato alle predette finalità ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali di conservazione dei dati procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell’Autorità giudiziaria. Categorie di destinatari I suoi dati personali saranno trattati dai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero dalle persone autorizzate al dei dati personali trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del Titolare, o del Responsabile. Al di fuori di queste ipotesi, i suoi dati non saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi, tuttavia se necessario potranno essere comunicati: (cid:129) ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità giudiziaria; (cid:129) ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell’Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Modalità I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati del trattamento raccolti. L’Agenzia delle entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l’Agenzia delle entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall’utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere presentato da un soggetto delegato, che tratterà i dati esclusivamente per le finalità di presentazione del modello all’Agenzia delle entrate. Per la sola attività di trasmissione il soggetto delegato assume la qualifica di titolare del trattamento quando i dati entrano nella sua disponibilità e sotto il suo diretto controllo. Titolare del trattamento Titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 – 00147. Responsabile L’Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico al quale è affidata la gestione del sistema informativo del trattamento dell’Anagrafe tributaria, designata per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679. Responsabile della Per le questioni relative al trattamento dei dati personali, il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell’Agenzia delle Entrate Protezione dei Dati è: entrate.dpo@agenziaentrate.it Diritti dell’interessato L’interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati forniti anche attraverso la consultazione della propria area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate. I diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento possono essere esercitati alternativamente tramite: (cid:129) applicazione web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate; (cid:129) apposito form in area libera del sito dell’Agenzia delle entrate che guida l’utente nelle diverse fasi di redazione dell’istanza; (cid:129) posta ordinaria o raccomandata a/r all’indirizzo Via Giorgione n.106 – 00147 Roma; (cid:129) posta elettronica certificata all’indirizzo: eserciziodiritti@pec.agenziaentrate.it. Qualora l’interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al d.lgs. n. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell’art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it. Modifiche L’Agenzia delle entrate si riserva il diritto di apportare alla presente informativa, a propria esclusiva discrezione ed in qualunque momento, tutte le modifiche ritenute opportune o rese obbligatorie dalle norme di volta in volta vigenti, dandone adeguata pubblicità nella sezione dedicata del sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Consenso L’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. RICHIESTA DI RIFIUTO DELLA CESSIONE DEI CREDITI (articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020) Si richiede il rifiuto delle cessioni dei crediti elencate nel quadro A, con conseguente riduzione del plafond dei crediti intestati al cessionario e ripristino della disponibilità dei crediti stessi in capo al cedente. DATI DEL CEDENTE Cognome e nome (o denominazione) Codice fiscale Comune (o Stato estero) di nascita Provincia Data di nascita E-mail Telefono giorno mese anno DATI DEL RAPPRESENTANTE Cognome e nome (o denominazione) LEGALE DEL CEDENTE Codice fiscale Comune (o Stato estero) di nascita Provincia Data di nascita giorno mese anno DATI DEL CESSIONARIO Cognome e nome (o denominazione) Codice fiscale Comune (o Stato estero) di nascita Provincia Data di nascita E-mail Telefono giorno mese anno DATI DEL RAPPRESENTANTE Cognome e nome (o denominazione) LEGALE DEL CESSIONARIO Codice fiscale Comune (o Stato estero) di nascita Provincia Data di nascita giorno mese anno SOTTOSCRIZIONE Firma del cedente o del suo rappresentante Firma del cessionario o del suo rappresentante Il presente modello deve essere sottoscritto con firma digitale o autografa; in tale ultima eventualità, al modello deve essere allegata copia del documento d’identità dei sottoscrittori. Il modello deve essere inviato all’indirizzo PEC annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it, indicando nell’oggetto “RICHIESTA DI RIFIUTO DELLA CESSIONE DEI CREDITI” nonché i codici fiscali di cedente e cessionario. La richiesta può riferirsi solo a cessioni di crediti successive alla prima o successive allo sconto in fattura, già accettate dal cessionario; in caso di crediti tracciabili, questi non devono essere stati ulteriormente ceduti, ovvero opzionati per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 (si ricorda che l’opzione per l’utilizzo tramite modello F24 può essere revocata tramite l’apposita funzione della Piattaforma cessione crediti). Mod. N. QUADRO A - Elenco delle cessioni delle rate dei crediti di cui si richiede il rifiuto Codice tributo Anno rata Importo rata Codice identificativo univoco rata (solo per i crediti tracciabili) , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - RICHIESTA DI RIFIUTO DELLA CESSIONE DEI CREDITI (articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020) Istruzioni per la compilazione Premessa L’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dispone che i soggetti che hanno diritto alle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia, eliminazione delle barriere architettoniche, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, anche nella misura del 110% (Superbonus), possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto anticipato dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione di un credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante.L’esercizio dell’opzione è comunicato dal beneficiario dell’agevolazione all’Agenzia delle entrate tramite il modello (Comunicazione) approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 3 febbraio 2022, n. 35873. La Comunicazione può essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, oppure, entro lo stesso termine, può esserne inviata un’altra interamente sostitutiva; altrimenti, ogni Comunicazione successiva si aggiunge alle precedenti. I crediti derivanti da cessioni o sconti validamente comunicati in ciascun mese sono resi disponibili, entro il giorno 10 del mese successivo, nella procedura web denominata “Piattaforma cessione crediti” (Piattaforma), accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Il soggetto che riceve il credito, cessionario o fornitore, può utilizzarlo in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure cederlo ulteriormente nei limiti stabiliti dalle norme succedutesi nel tempo. Il presente modello deve essere utilizzato per richiedere all’Agenzia delle entrate il rifiuto delle cessioni dei crediti successive alla prima o successive allo sconto in fattura, qualora il cedente e il cessionario, dopo l’accettazione da parte di quest’ultimo, intendano annullare la comunicazione della cessione del credito effettuata sulla “Piattaforma cessione crediti” (oppure nel caso in cui l’accettazione sia avvenuta per errore), in modo che il credito ritorni nella disponibilità del cedente. Qualora la cessione si riferisca a crediti tracciabili, il rifiuto potrà avvenire se questi non sono stati ulteriormente ceduti, ovvero opzionati per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 (si ricorda che l’opzione per l’utilizzo tramite modello F24 può essere revocata attraverso l’apposita funzione della Piattaforma cessione crediti). In caso di crediti non tracciabili, il cessionario deve disporre di credito residuo sufficiente per la tipologia indicata e la relativa rata annuale, in quanto verrà ridotto il suo plafond per l’importo corrispondente. In entrambi i casi, i crediti saranno ripristinati in capo al cedente. Come si presenta La richiesta di rifiuto della cessione dei crediti deve essere inviata per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it, indicando nell’oggetto “RICHIESTA DI RIFIUTO DELLA CESSIONE DEI CREDITI”, nonché i codici fiscali di cedente e cessionario. Il modello può essere presentato da un soggetto delegato. L’istanza deve essere sottoscritta digitalmente o con firma autografa dal cessionario e dal cedente (in caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità). 1 Dove trovare il modello Il modello e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it Dati del cedente Nei campi relativi ai “Dati del cedente” indicare i dati del soggetto (persona fisica o società) che ha comunicato la cessione del credito. Si suggerisce di indicare anche un recapito telefonico e/o un indirizzo di posta elettronica per ricevere le comunicazioni relative alla gestione della presente richiesta. Dati del rappresentante I campi relativi ai “Dati del rappresentante legale del cedente” devono essere compilati se il cedente legale del cedente è un soggetto diverso da persona fisica o se il modello viene sottoscritto da un soggetto diverso dal cedente (ad esempio, in caso di rappresentante legale, rappresentante di minore, inabilitato o interdetto). Dati del cessionario Nei campi relativi ai “Dati del cessionario” indicare i dati del soggetto (persona fisica o società) che ha ricevuto il credito e accettato la cessione. Si suggerisce di indicare anche un recapito telefonico e/o un indirizzo di posta elettronica per ricevere le comunicazioni relative alla gestione della presente richiesta. Dati del rappresentante I campi relativi ai “Dati del rappresentante legale del cessionario” devono essere compilati se il legale del cessionario cessionario è un soggetto diverso da persona fisica o se il modello viene sottoscritto da un soggetto diverso dal cessionario (ad esempio in caso di rappresentante legale, rappresentante di minore, inabilitato o interdetto). Sottoscrizione La richiesta può essere sottoscritta con firma digitale o autografa; in caso di firma autografa, al modello deve essere allegata copia del documento d’identità del sottoscrittore. QUADRO A Per ogni cessione di cui si chiede il rifiuto occorre indicare i dati identificativi di ciascuna rata Elenco delle cessioni annuale dei crediti e in particolare: delle rate dei crediti di cui (cid:129) il codice tributo; si richiede il rifiuto (cid:129) l’anno a cui si riferisce la rata; (cid:129) l’importo della rata; (cid:129) il codice identificativo univoco della rata (solo per i crediti tracciabili; per i crediti non tracciabili questa informazione non è disponibile). Tali informazioni possono essere consultate, dal cessionario e da ciascun soggetto cedente titolare della detrazione, nell’area autenticata dell’Agenzia delle entrate al percorso SERVIZI – AGEVOLAZIONI – PIATTAFORMA CESSIONE CREDITI – LISTA MOVIMENTI. Nel caso in cui le righe disponibili nel quadro A non fossero sufficienti per indicare tutte le operazioni da rifiutare, è possibile compilare diverse pagine da numerare progressivamente in alto a destra. 2

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