Circolare
In vigore
Circolare 41/2021
Credito d’imposta per attività teatrali e spettacoli dal vivo - Articolo 36-bis, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni)
Riferimento normativo
Credito d’imposta per attività teatrali e spettacoli dal vivo - Articolo 36-bis, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni)
Testo normativo
CIRCOLARE N. 14 /E
Direzione Centrale Coordinamento
Normativo
______________________________
Roma, 10 novembre 2021
OGGETTO: Credito d’imposta per attività teatrali e spettacoli dal vivo - Articolo
36-bis, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni)
2
INDICE
PREMESSA .............................................................................................................. 3
1. Ambito soggettivo ................................................................................................. 3
2. Requisiti per ottenere il beneficio ....................................................................... 4
3. Costi ammissibili ................................................................................................... 5
4. Determinazione dell’agevolazione ....................................................................... 7
5. Rilevanza del credito d’imposta .......................................................................... 8
6. Utilizzo ................................................................................................................... 9
7. Compatibilità con il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del covid-19» ......................... 11
Allegato 1 – Tabella costi ammissibili ................................................................... 15
3
PREMESSA
In ragione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della
conseguente necessità ed urgenza di introdurre nuove e più incisive misure a sostegno
dei settori economici e lavorativi interessati dalle misure restrittive, il decreto-legge
22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n.
69 (recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-
19», di seguito “Decreto Sostegni”), ha individuato nuovi incentivi per le imprese ed
i lavoratori colpiti dalle conseguenze economiche della pandemia, che vanno a
integrare le misure già previste dagli interventi normativi che si sono susseguiti da
marzo 2020 per far fronte alla crisi.
In tale contesto, l’articolo 36-bis del Decreto Sostegni, come modificato dal
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (recante «Misure urgenti in materia economica
e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili», di seguito “Decreto Fiscale”),
ha previsto, quale misura di sostegno alle attività teatrali e agli spettacoli dal vivo, un
“contributo straordinario”, accordato sotto forma di credito d’imposta, nella misura e
alle condizioni ivi stabilite, in relazione alle spese sostenute per lo svolgimento di tali
attività, nell’anno 2020, dai soggetti del comparto.
Con la presente circolare, sentito il Ministero della cultura (MiC), si forniscono
chiarimenti in merito a detta previsione agevolativa.
1. Ambito soggettivo
Il comma 1 dell’articolo 36-bis dispone che il contributo è riconosciuto alle
imprese che svolgono attività teatrali e spettacoli dal vivo, senza alcuna altra
specificazione o limitazione.
Considerati la ratio generale dell’intervento (i.e., sostegno alle attività teatrali
e agli spettacoli dal vivo) e l’espresso riferimento nel comma 1 richiamato alle
“imprese”, si ritiene che, ai fini dell’individuazione delle attività cui si riferiscono le
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spese che danno diritto al contributo de quo, in assenza di ulteriori esplicite
indicazioni sul punto, rilevino le imprese residenti, ivi incluse le stabili organizzazioni
di soggetti non residenti, che – indipendentemente dalla natura giuridica, dal regime
contabile adottato, nonché dalle dimensioni aziendali – operano nell’ambito delle
attività teatrali e degli spettacoli dal vivo, quali, a titolo esemplificativo, il teatro, la
musica1, la danza, le attività circensi e dello spettacolo viaggiante.
In assenza di un’espressa esclusione normativa, si ritiene che possano
beneficiare del contributo sia gli enti commerciali, sia gli enti non commerciali, con
riferimento, per questi ultimi, all’attività commerciale eventualmente esercitata.
Si osserva, inoltre, che la norma in commento non pone alcuna condizione
riguardante la data di inizio dell’attività. Rientrano, pertanto, nell’ambito di
applicazione del beneficio anche tutti i soggetti operanti nei settori in precedenza
indicati che hanno iniziato l’attività nel corso del 2019, a condizione che soddisfino il
requisito della riduzione del fatturato nei termini specificati nel successivo paragrafo
2.
Resta fermo quanto precisato nel successivo paragrafo 7 in tema di
compatibilità della presente agevolazione con la disciplina europea di riferimento.
Si fa presente, infine, che, ai sensi del comma 3 dell’articolo 36-bis, «il credito
d’imposta è concesso anche qualora le imprese interessate abbiano beneficiato in via
ordinaria di altri finanziamenti previsti dal Fondo unico per lo spettacolo» 2.
2. Requisiti per ottenere il beneficio
La disposizione normativa in esame individua, sempre al comma 1, le
condizioni che devono sussistere ai fini della spettanza del contributo.
1 Le attività liriche sono ricomprese nell’ambito delle attività musicali, ai sensi della legge 30 aprile 1985, n.
163, e successive modificazioni (recante «Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello
spettacolo»).
2 Il Fondo unico per lo spettacolo (FUS) è stato istituito dalla l. n. 163 del 1985 con finalità di sostegno
finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività musicali, di
danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, incluse le manifestazioni carnevalesche, nonché nella
promozione e nel sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia
o all’estero.
5
In particolare, è necessario che l’ammontare del fatturato dell’anno 2020 abbia
subito una riduzione in misura pari almeno al 20 per cento rispetto all’ammontare del
fatturato dell’anno 2019 (di seguito, “riduzione del fatturato”).
Ai fini della modalità di calcolo per la verifica della riduzione del fatturato,
fermo restando che, in linea generale, occorre considerare l’ammontare del fatturato
conseguito in ciascuno dei due anni, si ritengono applicabili i principi espressi nelle
circolari del 13 giugno 2020, n. 15/E, del 21 luglio 2020, n. 22/E, del 20 agosto 2020,
n. 25/E e del 14 maggio 2021, n. 5/E, in tema di contributi a fondo perduto, alle quali
si rinvia.
Tenuto conto della finalità della disciplina in esame (i.e., sostegno alle attività
teatrali e spettacoli dal vivo), corre l’obbligo di precisare che, in caso di contestuale
esercizio di una o più attività indicate nel paragrafo 1 e di altre attività, ai fini della
verifica della riduzione del fatturato occorre fare riferimento esclusivamente
all’ammontare complessivo del fatturato conseguito nell’esercizio delle attività
indicate nel paragrafo 1.
Quanto ai soggetti operanti nei settori in precedenza specificati che hanno
iniziato l’attività nel corso del 2019, tenuto conto del ristretto ambito temporale di
applicazione del beneficio e attesa l’assenza di esplicite indicazioni di segno contrario
nella disciplina agevolativa, si precisa che la sussistenza della riduzione del fatturato
(i.e., almeno il 20 per cento) va verificata ponendo a confronto l’ammontare del
fatturato conseguito nel 2020 con l’ammontare realizzato nel corso del 2019,
operando il ragguaglio ad anno in caso di eventuale minore durata del periodo di
attività.
3. Costi ammissibili
Ai sensi del comma 2 dell’articolo 36-bis, il credito d’imposta compete, per le
spese sostenute nell’anno 2020, per la realizzazione delle attività in precedenza
indicate, con la precisazione che lo stesso spetta anche se le suddette attività hanno
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avuto luogo attraverso l’utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal
vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti.
Agli effetti del credito d’imposta sono, pertanto, considerate eleggibili le
seguenti macro categorie di spese:
1) costi per il personale;
2) costi di ospitalità;
3) costi di produzione;
4) costi di gestione spazi;
5) costi di pubblicità e promozione;
6) formazione;
7) investimenti ammortizzabili;
8) costi generali;
9) estero
10) circo e spettacolo viaggiante.
Per una descrizione più dettagliata delle summenzionate spese si rinvia alla
tabella esemplificativa dei “Costi ammissibili” allegata alla presente circolare.
Considerato che, nel comma 2 dell’articolo 36-bis in esame, viene utilizzata la
locuzione «spese sostenute nel 2020», in assenza di ulteriori indicazioni sul punto, si
ritiene che i soggetti interessati debbano fare riferimento alle regole generali di
competenza fiscale previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del Testo unico delle
imposte sui redditi (Tuir), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, che contiene un criterio generale, applicabile a tutte le
categorie di costo eleggibili al credito d’imposta de quo, a prescindere dalla
circostanza che il soggetto beneficiario applichi tale regola per la determinazione del
proprio reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito.
7
4. Determinazione dell’agevolazione
Ai sensi dell’articolo 36-bis, comma 1, il credito d’imposta è riconosciuto nella
misura del 90 per cento delle spese, sostenute nel 2020, indicate nel paragrafo 3.
Il credito d’imposta è, quindi, calcolato assumendo come base di
commisurazione i costi ammissibili al netto dell’Iva (i.e., l’imponibile), laddove
dovuta.
In proposito, si fa presente che, ai fini della valorizzazione delle spese in parola,
dev’essere preso in considerazione il costo rilevante ai fini fiscali determinato
secondo i criteri ordinari previsti dall’articolo 110, comma 1, lettere a) e b), del Tuir,
indipendentemente dalle modalità (ordinarie, forfetarie, sostitutive) di determinazione
del reddito dell’impresa interessata.
Ai sensi del menzionato articolo 110 del Tuir, pertanto, nel costo fiscale cui
commisurare il credito d’imposta in esame va inclusa l’eventuale IVA, relativa alle
singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’articolo 19-bis 1
del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero per
effetto dell’opzione prevista dall’articolo 36-bis del medesimo DPR n. 633 del 1972.
Non rileva, invece, l’IVA parzialmente indetraibile in misura corrispondente
al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione
ed operazioni esenti ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del DPR n. 633 del 1972.
In quest’ultima ipotesi l’IVA parzialmente indetraibile per effetto del pro-rata,
non può essere considerata come costo afferente alle singole operazioni d’acquisto,
ma è una massa globale che si qualifica come costo generale.
A titolo esemplificativo, si supponga che un’impresa esercente attività teatrale
presenti questi dati:
- fatturato 2019: 2.000 euro;
- fatturato 2020: 1.400 euro;
- spese sostenute nel 2020: 1.000 euro.
8
Si ricorda che la condizione per poter beneficiare del contributo è che nell’anno
2020 la riduzione del fatturato deve essere pari ad almeno il 20 per cento rispetto al
2019.
Tenuto conto che l’impresa nel 2020 ha registrato una perdita di fatturato del
30 per cento rispetto al 2019 (1.400-2.000= -600; 600/2.000=30%), il contribuente
può accedere al beneficio.
Ai fini del calcolo del corrispondente credito di imposta, è necessario
moltiplicare l’ammontare delle spese sostenute nel 2020 (1.000 euro) per la
percentuale del 90 per cento. Nell’esempio, pertanto, il credito teoricamente spettante3
ammonta a 900 euro (1.000x90%).
5. Rilevanza del credito d’imposta
L’articolo 36-bis, comma 5, terzo periodo, prevede che «il credito d’imposta
non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore
della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917».
Da tale previsione deriva che il credito di imposta:
- non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui
redditi, comprese le relative addizionali regionali e comunali, né alla
formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP;
- non incide sul calcolo della quota di interessi passivi deducibile dal reddito
di impresa ai sensi dell’articolo 61 del Tuir;
3 Si veda infra par. 6 in relazione all’individuazione della quota percentuale del credito d’imposta effettivamente
spettante.
9
- non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti
negativi diversi dagli interessi passivi, deducibili dal reddito di impresa ai
sensi dell’articolo 109, comma 5, del Tuir.
6. Utilizzo
Recentemente il legislatore, con il d.l. n. 146 del 2021, è intervenuto sullo
strumento agevolativo apportando alcune modifiche alle modalità di utilizzo del
credito d’imposta.
In particolare, l’articolo 5, comma 5, del Decreto Fiscale ha espunto dal primo
periodo del comma 5 dell’articolo 36-bis in commento la previsione secondo la quale
- alternativamente all’utilizzo in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 - il credito d’imposta «è utilizzabile nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa».
Per effetto di tale intervento, quindi, la compensazione ai sensi dell’articolo 17
del d.lgs. n. 241 del 1997 rappresenta l’unica modalità di utilizzo del credito d’imposta
in parola4.
Tenuto conto dell’esigenza espressa dal legislatore di garantire il rispetto del
limite di spesa fissato dal comma 6 dell’articolo 36-bis in 10 milioni di euro per l’anno
2021, al fine di consentire all’Agenzia delle entrate la verifica del rispetto del suddetto
limite, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 ottobre 2021,
prot. n. 262278/2021, adottato in attuazione della misura ai sensi del comma 4
dell’articolo 36-bis5, prevede che «il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari
4 Nella relazione di accompagnamento alla norma del Decreto Fiscale si riporta che “tale modifica consente
all’Agenzia delle entrate di verificare in tempo reale un’eventuale fruizione del credito in misura eccedente
rispetto all’ammontare riconosciuto e assicurare, così, il controllo del rispetto del limite di spesa pari a 10
milioni di euro per il 2021 previsto dal comma 6”.
5 Con il citato provvedimento sono stati definiti, ai fini del rispetto dei limiti di spesa, i criteri e le modalità di
applicazione e di fruizione del credito d’imposta ed è stato approvato il modello di “Comunicazione delle spese
relative alle attività teatrali e agli spettacoli dal vivo” con le relative istruzioni. Il modello può essere presentato
dal 14 ottobre 2021 al 15 novembre 2021. I soggetti che intendono avvalersi del credito d’imposta devono
inviare l’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate (direttamente oppure avvalendosi di un soggetto
10
esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del
provvedimento di cui al punto 4.2» con il quale è resa nota la misura percentuale del
credito d’imposta effettivamente spettante6.
Il credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, non può
essere chiesto a rimborso.
Per consentire l’utilizzo in compensazione, con successiva risoluzione sarà
istituito un apposito codice tributo e saranno impartite le istruzioni per la
compilazione del modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi
telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.
Relativamente ai limiti di utilizzo del credito di imposta in esame, il secondo
periodo del comma 5 dell’articolo 36-bis prevede che “non si applicano i limiti di cui
all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all’articolo
34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni”.
Di conseguenza, il credito di imposta può essere fruito annualmente per importi
anche superiori al limite di euro 250.000 applicabile ai crediti di imposta agevolativi
in base al citato articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007.
incaricato della trasmissione delle dichiarazioni) mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel
rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento, le quali prevedono, inter alia,
che i soggetti beneficiari non devono risultare deceduti (se persone fisiche) ovvero cessati (se persone non
fisiche) alla data di presentazione della comunicazione. La comunicazione, tra l’altro, contiene l’indicazione
delle spese sostenute nel 2020 per attività teatrali e spettacoli dal vivo, nonché il credito d’imposta richiesto.
Dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia
determina la quota percentuale del credito effettivamente fruibile, in rapporto alle risorse disponibili. Detta
percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa, pari a 10 milioni di euro, all’ammontare
complessivo dei crediti d'imposta richiesti e sarà resa nota con successivo provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 25 novembre 2021. Nel caso in cui l’ammontare complessivo
dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento.
6 Cfr. punto 5.1 del citato provvedimento. Fanno eccezione le richieste di crediti per importi superiori a 150.000
euro, per le quali occorre l’espletamento delle verifiche antimafia.
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Inoltre, l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta non soggiace
neanche al limite generale di compensabilità di crediti di imposta e contributi di cui
all’articolo 34 della legge n. 388 del 2000, previsto per ciascun anno solare7.
Considerato che l’articolo 36-bis non fissa un termine ultimo per l’utilizzo del
credito d’imposta in parola, si ritiene che nelle ipotesi in cui lo stesso non sia fruito,
in tutto o in parte, l’ammontare residuo possa essere utilizzato nel corso dei periodi
d’imposta successivi a quello in cui è stata sostenuta la spesa ammissibile.
7. Compatibilità con il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato
a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del covid-19»
Secondo quanto stabilito dal comma 7 dell’articolo 36-bis, le disposizioni
previste nell’articolo in commento si applicano nel rispetto dei limiti e delle
condizioni fissati dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo
2020 C (2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato
a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive
modificazioni (di seguito, Quadro temporaneo), la cui operatività è attualmente
prevista sino al 31 dicembre 2021.
Con la decisione di “non sollevare obiezioni all’aiuto” - C (2021) 6234 final
del 19 agosto 2021, pubblicata sulla GUUE C366 del 10 settembre 2021 - la
Commissione europea ha autorizzato la misura (registrata sub SA.64385),
configurandola come aiuto di Stato compatibile con il mercato interno ai sensi
dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea (TFUE) e con le condizioni stabilite nel Quadro temporaneo.
7 L’articolo 22, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 luglio 2021, n. 106, ha innalzato, per l’anno 2021, il limite della compensazione “orizzontale” a 2 milioni di
euro.
12
In particolare, come precisato nella citata decisione, per il riconoscimento del
credito d’imposta rilevano i limiti e le condizioni previsti dalla Sezione 3.1 del
predetto Quadro temporaneo8.
Nella menzionata sezione 3.1, si riporta che la Commissione considera
compatibili ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE aiuti
temporanei di importo limitato alle imprese che si trovano di fronte a un’improvvisa
carenza o addirittura indisponibilità di liquidità purché siano soddisfatte tutte le
condizioni specificamente indicate.
Tali aiuti - che possono essere accordati sotto forma di sovvenzioni dirette,
agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili,
garanzie, prestiti e partecipazioni - sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre
20219 e il loro valore nominale totale deve rimanere al di sotto del massimale di
1.800.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria operante in settori diversi dalla
pesca e dall’acquacoltura nonché della produzione primaria di prodotti agricoli. Tutti
i valori devono essere considerati al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
Come specificato anche nella decisione di autorizzazione10, oltre al rispetto del
massimale complessivo per impresa quando il beneficiario riceve anche aiuti di
importo limitato nell’ambito di altre misure approvate dalla Commissione ai sensi
della sezione 3.1 del Quadro temporaneo, i medesimi aiuti possono essere cumulati
8 A tal fine, il modello di Comunicazione approvato con il citato provvedimento dell’11 ottobre 2021 contiene:
- le dichiarazioni, rese dal richiedente ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, aventi ad oggetto il rispetto dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro
temporaneo, nonché, per gli aiuti diversi dal presente credito per i quali il dichiarante manifesta l’intenzione
di fruire dei massimali di cui alla Sezione 3.12 del predetto Quadro temporaneo, il rispetto delle condizioni
ivi previste;
- il quadro A nel quale sono elencati gli altri aiuti di Stato ammissibili nell’ambito delle citate Sezioni 3.1 e 3.12
del Quadro temporaneo;
- il quadro B per l’indicazione dei codici fiscali delle altre imprese con le quali il dichiarante si trova in una
relazione di controllo, rilevante ai fini della definizione di impresa unica, secondo la nozione europea di
impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato.
9 Viene precisato che se l’aiuto viene concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, la passività fiscale in
relazione alla quale è concessa l’agevolazione deve essere sorta entro il 31 dicembre 2021 (cfr. nota 23 del testo
consolidato del Quadro temporaneo).
10 Cfr. par. 2.7. della decisione C (2021) 6234 final del 19 agosto 2021.
13
con quelli concessi nell’ambito di altre misure approvate dalla Commissione ai sensi
di altre sezioni del Quadro temporaneo purché siano rispettate le disposizioni di tali
specifiche sezioni11.
Inoltre, le misure di aiuto erogate in base al Quadro temporaneo possono essere
combinate, conformemente alle disposizioni di ciascuna sezione del Quadro, con le
misure di aiuto concesse in base ai regolamenti cc.dd. de minimis e regolamenti di
esenzione per categoria, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le regole
di cumulo previste da tali regolamenti.
Sempre nel rispetto dei requisiti prescritti della sezione 3.1, la Commissione
europea12 ha ritenuto che non possono avvalersi del credito d’imposta le medie
imprese e grandi imprese13 che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019
secondo i parametri europei14, mentre possono avvalersene le microimprese e le
piccole imprese che erano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 purché, alla data della
concessione dell’aiuto, non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai
sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (che non
abbiano rimborsato) o aiuti per la ristrutturazione (e il piano di ristrutturazione sia
ancora in corso)15.
***
Le direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi
11 Tuttavia, il Quadro temporaneo non consente di cumulare gli aiuti della Sezione 3.12 (a copertura parziale
dei costi fissi non coperti) con altri aiuti, anche del medesimo Quadro temporaneo, per gli stessi costi
ammissibili.
12 Cfr. punto 33) del par. 3.3. della decisione C (2021) 6234 final del 19 agosto 2021.
13 L’allegato I al Regolamento (UE) 2014/651 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (c.d.
“Regolamento generale di esenzione per categoria” o anche GBER), fornisce i criteri per la definizione di
piccole, medie e grandi imprese. In particolare, l’articolo 2 stabilisce che la categoria delle microimprese, delle
piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui
fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone
e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.
14 La nozione di impresa in difficoltà è contenuta nell’articolo 2, punto 18, del GBER.
15 Per la disciplina degli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese non finanziarie in
difficoltà e le relative definizioni, cfr. Comunicazione della Commissione 2014/C 249/01.
14
enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle direzioni
provinciali e dagli uffici dipendenti.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
(firmato digitalmente)
15
Allegato 1 – Tabella costi ammissibili
1. Costi per il personale
a) Retribuzioni lorde ed oneri sociali a carico azienda versati per il personale artistico,
tecnico ed amministrativo
b) Diarie forfettarie inerenti all’attività artistica (solo per personale artistico e tecnico)
2. Costi di ospitalità
a) Compensi per organismi ospitati
b) Costi di viaggi, trasporti, alloggio, ecc. degli organismi ospitati
c) Noleggio per scenografie, costumi, strumenti, ecc.
d) Prestazioni di terzi per allestimenti (montaggio, smontaggio, facchinaggio, ecc.)
e) SIAE
f) Vigili del fuoco (solo i costi a carico del soggetto istante al netto di quelli posti a
carico dei soggetti ospitati)
3. Costi di produzione
a) Costi di viaggi, trasporti, alloggio, ecc. (per produzioni proprie)
b) Noleggio per scenografie, costumi, strumenti, ecc.
c) Noleggio strumentazione tecnica luce e suono (service)
d) Affitto sala prove
e) Prestazioni di terzi per allestimenti (montaggio, smontaggio, facchinaggio, ecc.)
f) SIAE
g) Vigili del fuoco
h) Ulteriori costi per la produzione e trasmissione in streaming degli spettacoli
4. Costi di gestione spazi
a) Affitto spazi per spettacoli
b) Costi di manutenzione ordinaria spazi
c) Utenze (degli spazi)
d) Pulizie (degli spazi)
5. Costi di pubblicità e promozione
a) Servizi di ufficio stampa e comunicazione
b) Costi per stampe, distribuzione e affissione locandine, manifesti, ecc.
c) Costi per prestazioni professionali (riprese video, registrazioni audio, servizi
fotografici, ecc.)
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d) Costi per pubblicità (inserzioni, ecc.)
e) Costi per gestione e manutenzione sito web
6. Formazione
a) Costi docenti ed esperti per corsi e giurie
b) Costi borse di studio e premi
c) Altri costi inerenti alla formazione ed il perfezionamento professionale
7. Investimenti ammortizzabili
a) Quota ammortamento annua per scenografie, costumi, strumenti ed altro materiale
utilizzato per gli spettacoli
b) Quota ammortamento annua per strumentazione tecnica luce e suono utilizzata per
gli spettacoli
8. Costi generali
a) Materiale di consumo
b) Affitto uffici
c) Utenze (uffici)
d) Pulizie (uffici)
e) Assicurazioni
f) Altre prestazioni professionali per consulenze (Commercialista, consulenze del
lavoro, consulenze giuridiche, consulenze economiche, consulenze tecniche, ecc.)
g) Altri costi generali (diritti, ecc.)
9. Estero
a) Spese viaggi aerei, ferroviari, marittimi
b) Spese trasporto materiali
c) Spese per trasferimenti locali
10. Circo e spettacolo viaggiante
a) Acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali
b) Danni conseguenti ad evento fortuito
c) Strutturazione di aree attrezzate per l’esercizio dell’attività circense
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