Misure cautelari ai sensi dell’art. 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Modifiche normative recate dall’art. 27 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dall’art. 15, commi da 8-bis a 8-quater, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
Misure cautelari ai sensi dell’art. 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Modifiche normative recate dall’art. 27 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dall’art. 15, commi da 8-bis a 8-quater, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
Testo normativo
(cid:1)
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Roma, 15 febbraio 2010
(cid:1)(cid:2)(cid:3)(cid:4)(cid:5)(cid:2)(cid:6)(cid:7)(cid:4)(cid:8)(cid:9)(cid:4)(cid:7)(cid:10)(cid:3)(cid:11)(cid:12)(cid:4)(cid:8)(cid:13)(cid:14)(cid:14)(cid:4)(cid:3)(cid:10)(cid:11)(cid:15)(cid:4)(cid:7)(cid:10)(cid:6)(cid:8)
All. 3
OGGETTO: Misure cautelari ai sensi dell’art. 22 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472. Modifiche normative recate dall’art. 27 del decreto legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, e dall’art. 15, commi da 8-bis a 8-quater, del decreto
legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102.
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INDICE
1. Premessa.............................................................................................................................................3
2. Ambito di applicazione.......................................................................................................................5
3. Presupposti.........................................................................................................................................9
4. Procedura.........................................................................................................................................11
4.1 Adempimenti in sede di attività istruttoria esterna................................................................12
4.1.1 Segue: indici di bilancio........................................................................................................14
4.2 Adempimenti degli Uffici...........................................................................................................18
4.2.1 Procedimento per la richiesta delle misure cautelari............................................................22
4.2.2 Rapporto tra procedimento ex articolo 22 del d.lgs. n. 472 del 1997 e giudizio di merito...24
4.2.3 Partecipazione dell’Ufficio alla camera di consiglio sulla richiesta di misure cautelari.....25
4.2.4 Modalità di esecuzione dei provvedimenti cautelari e misure organizzative..................26
4.3 Efficacia delle misure cautelari.................................................................................................26
5. Coordinamento con gli istituti deflativi del contenzioso.................................................................29
6. Rapporto con le altre misure di tutela del credito erariale.............................................................31
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1. Premessa
Con i commi 5, 6 e 7 dell’articolo 27 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, recante
“Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in
funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2, il legislatore è intervenuto sulla materia delle misure cautelari di cui può
avvalersi l’Ufficio impositore, prevedendo talune modifiche alla disciplina al riguardo dettata
dall’articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Ulteriori novità normative sull’argomento sono state introdotte dall’articolo 15, commi da
8-bis a 8-quater, del decreto legge 1º luglio 2009, n. 78, recante “Provvedimenti anticrisi,
nonché proroga di termini”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
In particolare, si tratta di alcune disposizioni complessivamente volte all’ampliamento della
base informativa di cui l’Amministrazione finanziaria può avvalersi per la richiesta di misure
cautelari, nonché alla validità delle stesse anche a favore dell’agente della riscossione.
Sul piano generale, le norme introdotte mirano a fornire un nuovo impulso all’utilizzo di
tali strumenti di tutela del credito erariale, di assoluta rilevanza per il contrasto dei più rilevanti
fenomeni di evasione da riscossione.
In particolare, il legislatore, al comma 5 dell’articolo 27 del decreto legge n. 185 del
2008, ha precisato la possibilità per gli uffici impositori di chiedere al Presidente della
Commissione tributaria provinciale l’iscrizione di ipoteca sui beni del debitore e dei soggetti
obbligati in solido e l’autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro
conservativo, anche a garanzia dei crediti afferenti le imposte ed i relativi interessi connessi a
processi verbali di constatazione.
Nel successivo comma 6 del medesimo articolo 27, è previsto, inoltre, che la disciplina in
tema di richiesta di misure cautelari (commi da 1 a 6 dell’articolo 22 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472) si applichi, nelle ipotesi di pericolo per la riscossione, anche dopo la
notifica del provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi; anche in tal caso la
garanzia assiste “tutti gli importi dovuti” risultanti dall’atto di recupero tributario.
L’altra importante novità in materia è la previsione contenuta al comma 7 dell’articolo 27,
come sostituito dall’articolo 15, comma 8-quater, del decreto legge n. 78 del 2009, secondo la
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quale, in relazione agli importi iscritti a ruolo in base ai provvedimenti indicati al sopra
descritto comma 6, e cioè in ipotesi di iscrizione di ipoteca e di sequestro conservativo adottate
con riguardo a importi iscritti a ruolo sulla base di provvedimenti di accertamento di maggiori
tributi, le stesse misure conservano, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, la loro
validità e il loro grado a favore dell’agente della riscossione cui è affidato il ruolo.(cid:1)(cid:1)
Un ulteriore passo verso il potenziamento della tutela accordata alle ragioni di credito
dell’Erario è poi rappresentato dalle disposizioni contenute nell’articolo 15, commi 8-bis e 8-
ter, del decreto legge n. 78 del 2009, per effetto delle quali l’Agenzia può legittimamente
avvalersi dell’ausilio delle indagini finanziarie anche per la richiesta di iscrizione di ipoteca e
di adozione del sequestro conservativo.
In particolare, il comma 8-bis consente all’Agenzia di richiedere dati, notizie e documenti
a specifiche categorie di imprese esercenti attività finanziarie e creditizie, anche ai fini di
iscrizione di ipoteca e di concessione di sequestro conservativo, per il caso in cui vi sia fondato
timore di perdere la garanzia del credito derivante da sanzioni tributarie dovute in base a un
atto di contestazione, a un provvedimento di irrogazione della sanzione o ad un processo
verbale di constatazione.
All’uopo, la norma in commento aggiunge un periodo al comma 1 dell’articolo 22 del
decreto legislativo n. 472 del 1997, che prevede la possibilità per gli Uffici di avvalersi anche
dello strumento delle indagini finanziarie per l’individuazione delle disponibilità utilizzabili per
garantire il concreto soddisfacimento del credito erariale.
Si rammenta come i suddetti poteri di richiesta siano previsti, con formulazione analoga e
mediante l’utilizzo di strumenti idonei a comprovare le violazioni fiscali, sia dall’articolo 32,
primo comma, n. 7) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 per
l’accertamento delle imposte sui redditi, sia dall’articolo 51, secondo comma, n. 7) del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 per quanto riguarda i controlli IVA.
Si tratta, come noto, del potere di richiedere, previa autorizzazione del Direttore Centrale
dell’Accertamento dell’Agenzia delle entrate o del Direttore Regionale della stessa, ovvero, per
il Corpo della Guardia di Finanza, del Comandante regionale, a determinati soggetti, che
svolgono attività creditizia e finanziaria (banche, Poste italiane Spa per le attività finanziarie e
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creditizie, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo
del risparmio, società di gestione del risparmio e società fiduciarie), dati, notizie e documenti
relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati,
con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi. Alle società fiduciarie e alle imprese di
investimento comunitarie può essere richiesto, tra l'altro, di comunicare le generalità dei
soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti
finanziari e partecipazioni in imprese, inequivo-camente individuati.
In base al disposto del comma 8-ter del citato articolo 15, detti poteri possono essere,
inoltre, attivati anche per l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 27, commi 5, 6 e 7,
ovvero laddove debbano richiedersi misure cautelari con riguardo ai crediti afferenti le imposte
ed ai relativi interessi connessi a processi verbali di constatazione ovvero a tutti gli importi
dovuti in base a provvedimenti con cui vengono accertati maggiori tributi, o, ancora, in
relazione a importi iscritti a ruolo sulla base di atti di accertamento.
Così sinteticamente rappresentate le novità legislative in materia di misure cautelari, si
forniscono di seguito indicazioni operative cui gli Uffici si atterranno per una corretta
applicazione dell’istituto.
2. Ambito di applicazione
Giova preliminarmente ricordare, sia pure brevemente, che le misure cautelari previste
dall’articolo 22 del decreto legislativo n. 472 del 1997 sono l’iscrizione di ipoteca e
l’esecuzione, mediante ufficiale giudiziario, del sequestro conservativo.
L’iscrizione di ipoteca ha il fine di costituire una prelazione, attribuendo all’Agenzia il
diritto (esercitabile anche nei confronti del terzo acquirente) di espropriare i beni vincolati a
garanzia del suo credito e di essere soddisfatta con preferenza sul prezzo ricavato
dall’espropriazione; ciò al fine di garantire la pretesa tributaria. Può avere ad oggetto i beni
immobili, i diritti, le rendite, e tutti gli altri beni (navi, aerei, auto) indicati dall’articolo 2810
del Codice civile.
Il sequestro conservativo ha come finalità quella di evitare che i beni del trasgressore
vengano dispersi, facendo venire meno la garanzia che gli stessi costituiscono per il creditore,
ed adempie alla funzione preventiva di rendere inopponibili al creditore gli atti di disposizione
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del patrimonio compiuti dal debitore; non producono effetto, in pregiudizio al creditore
sequestrante, le alienazioni e gli altri atti che hanno per oggetto il bene posto sotto sequestro.
Non sussistono limitazioni in ordine al tipo di beni sequestrabili; difatti, ai sensi
dell’articolo 671 del Codice di procedura civile, possono essere oggetto di sequestro beni
mobili (compresi crediti, depositi bancari, quote sociali, azioni, obbligazioni, titoli, eccetera),
beni mobili registrati, beni immobili, somme o cose dovute al debitore (nei limiti ammessi per
il pignoramento) e, per espressa previsione normativa, anche l’azienda.
Le due misure cautelari possono essere chieste congiuntamente, nel caso in cui
l’adozione di uno solo dei due strumenti non fosse sufficiente a garantire la pretesa tributaria,
secondo una valutazione da effettuarsi a cura dell’Ufficio tributario richiedente.
Così brevemente richiamate le tipologie di misure cautelari applicabili da parte degli
Uffici, si segnala che una tra le più importanti novità introdotte in materia dal decreto attiene
all’ambito oggettivo di applicabilità delle stesse.
In base al disposto dei commi 5 e 6 dell’articolo 27 del decreto legge n. 185 del 2008, gli
Uffici risultano ormai pacificamente legittimati a richiedere l’iscrizione d’ipoteca sui beni del
trasgressore e dei soggetti obbligati in solido o l’autorizzazione a procedere, a mezzo di
ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei rispettivi beni, compresa l’azienda, quale
garanzia riguardante tutti gli importi dovuti (imposta evasa, relativi interessi e sanzioni) sulla
base di un atto formale, che può consistere in un processo verbale di constatazione, in un atto di
contestazione, in un provvedimento di irrogazione sanzioni o in un avviso di accertamento.
Tra gli atti impositivi suscettibili di essere assistiti dalle misure cautelari in argomento
deve, altresì, ricomprendersi l’atto di recupero, strumento già introdotto dall’articolo 1, comma
421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 per il recupero dei crediti indebitamente utilizzati
anche in compensazione; ciò in ragione della natura giuridica dell’atto di recupero, il quale
rientra nel novero degli atti autoritativi impositivi nella misura in cui reca una pretesa tributaria
ormai definita, compiuta e non condizionata.
Circa l’ambito oggettivo di operatività delle misure cautelari, con le disposizioni in
commento il legislatore ha recepito l’orientamento, già invalso sul piano della prevalente
giurisprudenza di legittimità, secondo cui la finalità dell’articolo 22 del citato decreto
legislativo n. 472 del 1997 doveva ritenersi ispirata a ragioni di tutela della pretesa erariale nel
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suo complesso e non soltanto circoscritta al credito relativo alle sanzioni, come pure sembrava
legittimare una lettura formalistica della norma (si richiama, ex plurimis, Cass. n. 5872 del 12
giugno 1998).
Tale orientamento si era affermato anche sul piano della prassi, trovando, in particolare,
conferma nella Circolare 6 luglio 2001 n. 66/E, in cui questa Agenzia ha chiarito espressamente
che anche l’imposta possa concorrere alla quantificazione del credito da garantire, a condizione
che si tratti di “imposta evasa”, ossia direttamente riconducibile alla violazione.
Allo stato, la norma dell’articolo 27, comma 5, del decreto legge n. 185 del 2008, in linea
con il predetto orientamento interpretativo, prevede espressamente che l’articolo 22 del decreto
legislativo n. 472 del 1997 si applica non solo alle sanzioni amministrative tributarie, ma anche
“alle somme dovute per il pagamento dei tributi e dei relativi interessi…, in base ai processi
verbali di constatazione”, mentre il successivo comma 6 prevede l’estensione della disciplina
in materia di richiesta di misure cautelari all’ipotesi di pericolo per la riscossione che sorga
“dopo la notifica, da parte dell’ufficio o ente, del provvedimento con il quale vengono
accertati maggiori tributi…”.
Quanto alla tipologia di tributo in relazione al quale risulta possibile procedere
all’adozione delle misure in argomento, si evidenzia come la norma sopra citata si riferisca ai
tributi in genere, senza alcuna preclusione.
Con riguardo all’ambito soggettivo di operatività delle misure in argomento, sulla scorta
di quanto già chiarito nella citata Circolare n. 66/E del 2001, si ribadiscono i seguenti aspetti.
Com’è noto, il decreto legislativo n. 472 del 1997 ha ampliato il numero dei soggetti nei
confronti dei quali possono essere richieste le misure cautelari: si fa riferimento al principio
della riferibilità della sanzione alla persona fisica che ha commesso la violazione (articolo 2,
comma 2), alle previsioni del concorso di persone (articolo 9), dell’autore mediato (articolo
10), alle particolari fattispecie del cessionario d’azienda (articolo 14) e della società o ente
risultante dalla trasformazione, fusione e scissione (articolo 15).
Come è ovvio, l’estensione (o valore) della garanzia varia secondo la posizione assunta
dal soggetto nei cui confronti essa viene richiesta.
In questo contesto, si possono rappresentare i casi tipici di seguito descritti:
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• nel caso in cui il trasgressore sia uno dei soggetti di cui all’articolo 11, comma 1, il
quale non ha agito con dolo o colpa grave (come previsto dal comma 2 dell’art. 5),
le misure cautelari devono essere contenute nel limite di euro 51.645,69;
• nel caso di concorso di persone non omissivo (articolo 9), poiché ciascuno risponde
autonomamente per la sanzione irrogata nei suoi confronti, le misure cautelari
saranno differenti (può accadere, pertanto, che l’adozione di misure cautelari si
reputi necessaria nei riguardi dell'uno e non dell'altro);
• nel caso di concorso di persone omissivo (articolo 9), essendoci un’unica sanzione
per cui rispondono in solido più soggetti, la misura cautelare potrà essere richiesta
nei confronti di uno solo, purché sia sufficiente a garantire il credito;
• nel caso di cessione di azienda (articolo 14, comma 1), il cessionario è responsabile
in solido con il cedente per il pagamento delle imposte e delle sanzioni riferibili a:
- violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuto il trasferimento e nei due anni
precedenti, ancorché non contestate o irrogate alla data della cessione;
- violazioni già contestate nel medesimo periodo, anche se commesse in epoca
anteriore.
Il beneficio della previa escussione accordato al cessionario, impone all’Ufficio di
procedere, anzitutto, in via esecutiva nei confronti del cedente. La responsabilità
solidale (sussidiaria) non può eccedere il valore dell’azienda o del ramo d’azienda
acquisito. Il valore dei beni cui riferire la misura cautelare deve essere determinato
con riferimento all’obbligazione del cessionario, che dipende a sua volta
dall’ammontare del debito risultante alla data del trasferimento dagli atti degli
Uffici (Circolare n. 180/E del 1998);
• nelle ipotesi di trasformazioni o fusioni (articolo 15), la società o l’ente risultante
può subire misure cautelari sui propri beni in relazione alla responsabilità per la
sanzione; nell’ipotesi di scissioni, le misure cautelari possono avere ad oggetto beni
per un valore sufficiente a garantire il pagamento delle somme dovute per le
violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale essa produce effetto.
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Anche in tal caso sussistono ipotesi di responsabilità in solido per le imposte, le
sanzioni e gli interessi ai sensi dell’articolo 173, comma 13, del Testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
3. Presupposti
Come si desume dal combinato disposto degli articoli 22, comma 1, del decreto
legislativo n. 472 del 1997 e 27, commi da 5 a 7, del decreto legge n. 185 del 2008, i
presupposti per l’adozione delle misure cautelari sono:
• l’esistenza di un atto di contestazione, di un provvedimento di irrogazione sanzione,
di un avviso di accertamento, di un processo verbale di constatazione o di un atto di
recupero, ritualmente notificati e dai quali si evinca la sussistenza del c.d. fumus
boni iuris, ossia l’attendibilità e sostenibilità della pretesa tributaria;
• il fondato timore, da parte dell’Ufficio, di perdere la garanzia del proprio credito,
c.d. periculum in mora.
Evidentemente i predetti presupposti devono sussistere congiuntamente affinché possa
essere applicata la misura cautelare.
Con riguardo al primo presupposto, nella ipotesi in cui si agisca sulla base di un
provvedimento impositivo, il titolo per richiedere le misure cautelari è rappresentato dallo
stesso atto formale, che ha già subito un’attenta valutazione circa l’attendibilità e la
sostenibilità della pretesa, e, conseguentemente, l’Ufficio, nella richiesta di adozione delle
misure in argomento, potrebbe fare un mero rinvio al predetto titolo. Occorre, tuttavia,
sottolineare la fondamentale importanza di una puntuale ed esauriente motivazione della
richiesta; pertanto, gli Uffici porranno particolare cura nel motivare le proprie istanze.
Nel caso in cui si proceda, invece, sulla base del processo verbale di constatazione,
l’Ufficio, oltre ad indicare il titolo in forza del quale richiede l’adozione delle misure cautelari,
deve analiticamente evidenziare anche le ragioni che stanno a fondamento della pretesa ed ogni
altra circostanza che possa supportarla, quale, ad esempio, l’accertamento in sede penale di fatti
comprovanti la violazione. Peraltro, qualora le misure vengano richieste sulla base di un
processo verbale di constatazione, esse, come si chiarirà diffusamente più avanti, perdono
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efficacia ai sensi dell’articolo 22, comma 7, “se nel termine di 120 giorni dalla loro adozione,
non viene notificato atto di contestazione o di irrogazione” e lo stesso accade, ai sensi
dell’articolo 16, comma 7, laddove alle memorie difensive non faccia seguito entro il
medesimo termine il provvedimento di irrogazione della sanzione.
Quanto al secondo presupposto, l’evidenziazione del c.d. periculum in mora deve essere
adeguatamente circostanziata nella richiesta e deve scaturire da un’approfondita ed attenta
analisi della situazione del debitore-contribuente; l’adozione delle misure cautelari, così come
la scelta di quelle che si intende adottare, deve, infatti, essere improntata a prudenza, sia in
ragione degli effetti che queste misure hanno sulla tutela dell’interesse erariale, prima ancora
che sia divenuto certo, liquido ed esigibile, sia per le implicazioni che le stesse determinano sul
patrimonio dei contribuenti.
È necessario, pertanto, effettuare un preventivo esame della pretesa impositiva e
dell’intera posizione del contribuente anche al fine di avere una visione approfondita del debito
erariale dello stesso. In particolare, qualora si proceda sulla base di un processo verbale,
dovranno essere determinati gli importi dei tributi, degli interessi e delle sanzioni che saranno
in concreto applicate sulla base dei rilievi condivisi dall’Ufficio.
Il concetto di periculum in mora richiama, infatti, una pluralità di elementi, anche di
carattere indiziario, ma convergenti nell’indurre a ritenere reale, da parte degli Uffici, il rischio
di comportamenti del contribuente mediante i quali i beni disponibili vengono sottratti ad
eventuali azioni esecutive da parte dell’agente della riscossione in caso d’inadempimento.
In via generale, poi, il pericolo per la riscossione, che deve essere attuale e non solo
potenziale, può essere desunto sia da dati oggettivi come la consistenza quantitativa e le
caratteristiche qualitative del patrimonio, sia da dati soggettivi quale la condotta del debitore. Il
comportamento del debitore deve essere valutato in base a fatti non equivoci, desumibili, ad
esempio, dai pregressi comportamenti negoziali e processuali e dall’effettuazione di atti di
dismissione.
Pertanto, l’Ufficio deve attivarsi per l’adozione delle misure cautelari tutte le volte in cui
ritenga probabile che in futuro il debitore (contribuente o trasgressore) possa dissolvere i propri
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beni, peraltro già ritenuti, al momento, insufficienti o comunque appena sufficienti a soddisfare
la pretesa erariale.
Circostanze sintomatiche del fondato pericolo di perdere la garanzia del credito tributario
possono essere individuate, ad esempio, nella consistenza di un patrimonio dell’impresa,
risultante dagli ultimi bilanci, non capiente rispetto alla pretesa erariale o dal fatto che sia
cessata l’attività d’impresa facendo venir meno la principale garanzia.
In particolare, in ipotesi di notevole sproporzione tra la consistenza patrimoniale del
contribuente (o autore della violazione) e l’entità del credito da tutelare, al predetto elemento
statico deve affiancarsi, ai fini del requisito del periculum in mora, l’ulteriore elemento
dinamico rappresentato dal comportamento del contribuente successivo all’espletamento del
controllo, desumibile da ogni concreto elemento indicativo della volontà del debitore di
depauperare il proprio patrimonio.
Inoltre, tra i sicuri indici di pericolo per la riscossione devono essere considerate le
cessioni di beni o diritti che siano state effettuate in epoca recente, tali da far ritenere che si sia
in presenza di un tentativo di sottrarsi all’adempimento dell’obbligo tributario, comportamento,
quest’ultimo, suscettibile di assumere rilevanza penale al ricorrere delle condizioni previste
dall’articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
Anche operazioni sul capitale sociale o che su questo hanno riflessi, quali conferimenti di
azienda o rami di azienda, fusioni o scissioni, possono essere indicative di un processo di
annacquamento del patrimonio.
4. Procedura
Alla luce di quanto sopra chiarito, l’Ufficio è tenuto ad attivarsi per l’adozione delle
misure cautelari in tutte le ipotesi in cui, ritenendo probabile che il debitore dissolva i propri
beni, abbia il fondato timore di perdere in tal modo la garanzia del credito erariale.
Tale valutazione di rischio deve scaturire da un’approfondita ed attenta analisi della
situazione del debitore-contribuente, nell’esecuzione della quale gli Uffici possono giovarsi, ai
sensi delle previsioni contenute nell’articolo 15, commi 8-bis e 8-ter, del decreto n. 78 del
2009, del potere di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente
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della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 51, secondo comma,
numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Il comma 8-bis dell’articolo 15 attribuisce, nello specifico, all’Agenzia delle entrate la
possibilità di richiedere dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od
operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, tra gli intermediari e i loro clienti, nonché
alle garanzie prestate da terzi, anche per la richiesta di iscrizione di ipoteca e applicazione del
sequestro conservativo nelle ipotesi di cui all’articolo 22 del decreto legislativo n. 472 del
1997.
Il comma 8–ter consente all’Agenzia delle entrate di avvalersi dei medesimi poteri di
richiesta appena esaminati anche nelle seguenti ipotesi di applicazione del sequestro
conservativo e dell’ipoteca (articolo 27, commi da 5 a 7, del decreto legge n. 185 del 2008) e
cioè, rispettivamente:
• per somme dovute per il pagamento di tributi e relativi interessi vantati da uffici ed
enti in base ai processi verbali di constatazione (comma 5 dell’articolo 27); (cid:1)
• per somme dovute dopo la notifica degli atti di accertamento di maggiori tributi
(comma 6 dell’articolo 27);
• per importi iscritti a ruolo sulla base di atti di accertamento di maggiori tributi
(comma 7, come sostituito dal comma 8-quater).
L’adozione delle misure cautelari determina la necessità di distinti adempimenti, sia in
ordine alla valutazione della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi, sia in ordine
alla raccolta degli elementi indispensabili affinché non siano vanificati gli effetti delle stesse.
4.1 Adempimenti in sede di attività istruttoria esterna
Nonostante il processo verbale di constatazione redatto a seguito di una verifica od altra
attività istruttoria esterna non incida immediatamente sulla posizione del contribuente e quindi
abbia autonoma rilevanza solamente come atto endoprocedimentale, anche gli elementi
contenuti nel processo verbale delle operazioni eseguite possono essere idonei a consentire
l’avvio della procedura di applicazione delle misure cautelari.
La prima valutazione sull’opportunità di adottare provvedimenti cautelari deve essere
effettuata dai funzionari impegnati in un’attività di verifica. I nuclei di verifica, infatti,
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analizzano concretamente la posizione fiscale del contribuente e prendono visione della
contabilità e delle risultanze della stessa, per cui sono in grado di esprimere più di chiunque
altro una prima valutazione sulla necessità di attivare il procedimento e di fornire indicazioni
utili per l’individuazione dei beni e dei diritti, in particolare crediti, che potranno essere oggetto
della garanzia.
La situazione fiscale del contribuente deve essere valutata dai verificatori in relazione ai
descritti presupposti (fumus boni iuris e periculum in mora) alla cui sussistenza è subordinata la
concessione da parte dell’Autorità adita delle misure cautelari.
Nel caso in cui i verbalizzanti ritengano opportuno segnalare agli Uffici l’esigenza di
tutelare in maniera adeguata ed immediata i crediti dell’Erario attraverso una delle misure
cautelari, si rammenta che il processo verbale di constatazione dovrà necessariamente
evidenziare, in maniera chiara ed esaustiva, i presupposti di fatto e di diritto che possono
giustificare la richiesta, nonché gli elementi patrimoniali sui quali, più agevolmente, può essere
garantito il credito erariale, in particolare immobili, titoli e crediti (in tal senso la Circolare n.
66/E del 6 luglio 2001, paragrafo 6).
In generale, non vi è un limite per poter richiedere l’applicazione delle misure cautelari, le
quali potrebbero essere richieste per qualunque credito; ma, per ragioni di opportunità, al fine
di evitare di instaurare un procedimento lungo e dispendioso anche per crediti di esiguo valore,
sono stati stabiliti con la Circolare n. 66/E del 2001 degli specifici parametri.
Con la citata Circolare sono state, infatti, impartite istruzioni di carattere operativo cui gli
Uffici devono attenersi al fine di evitare indiscriminate richieste di applicazione delle garanzie
previste dalla legge e per assicurare il tempestivo ricorso alle medesime qualora ne sussistano i
presupposti.
Con la presente, si procede all’aggiornamento dei limiti dei parametri selettivi indicati
nella citata Circolare, al fine di tradurre i relativi importi in valori monetari attuali.
Pertanto, i nuclei di verifica dovranno necessariamente valutare se procedere alla
segnalazione agli Uffici competenti dell’opportunità di avviare la procedura di adozione di
misure cautelari, qualora nel processo verbale di constatazione siano evidenziati rilievi che
comportino un recupero:
• di maggiore imposta superiore a € 120.000;
14
• di ritenute non operate superiore a € 60.000;
• di importo superiore a € 60.000 per la sanzione minima se l’autore della
violazione (persona fisica) non coincide con il contribuente.
Giova ribadire come, anche in presenza di rilievi che comportino recuperi di importi
inferiori a quelli sopra indicati, i funzionari verificatori possono comunque valutare
l’opportunità di richiedere le misure cautelari in argomento allorché la condotta del
contribuente riveli situazioni di particolare pericolosità per la riscossione del credito tributario.
4.1.1 Segue: indici di bilancio
Tra i parametri individuati dalla Circolare n. 66/E del 2001, da tenere in considerazione ai
fini della richiesta di garanzia per i soggetti obbligati alla presentazione del bilancio, si
richiamano gli indici:
1.di solvibilità negativo (inferiore a 1), dato dal rapporto tra le attività (comprese le
immobilizzazioni al netto degli ammortamenti) e il totale delle passività, sulla base dei
dati esposti in bilancio;
2.di indebitamento superiore a 2, dato dal rapporto tra il totale delle passività e il
patrimonio netto.
Per i soggetti non obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria e per i lavoratori
autonomi, il riscontro da eseguire è dato dal rapporto tra i rilievi complessivi risultanti dal
processo verbale di constatazione e il complesso di una serie di beni specificatamente indicati
dalla Circolare: beni strumentali (al netto degli ammortamenti), rimanenze finali di magazzino,
patrimonio immobiliare e beni mobili registrati. Se tali beni risultano insufficienti a coprire il
totale della pretesa tributaria, vi sono le condizioni per proporre l’adozione delle opportune
misure cautelari.
I nuclei di verifica, tuttavia, tenuto conto della proficuità dell’azione amministrativa,
possono anche, eventualmente, ampliare l’analisi patrimoniale del contribuente approfondendo
l’esame dei documenti di bilancio mediante il calcolo di ulteriori indicatori (ratios) più
specifici, la cui valutazione congiunta può contribuire a meglio cogliere la solidità patrimoniale
e l’affidabilità economico-finanziaria del soggetto sottoposto a controllo.
A tal proposito, si possono distinguere tre principali categorie di indici di bilancio:
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• indici di “struttura”, che consentono di valutare il grado di affidabilità dell’azienda nel
medio/lungo periodo (oltre 12 mesi);
• indici di “liquidità”, al fine di definire la possibilità di far fronte, utilizzando le proprie
risorse, agli impegni presi nel breve periodo (entro 12 mesi) verso fornitori, banche ed
altri portatori di interessi;
• indici di redditività, per valutare la possibilità di remunerare i singoli elementi utilizzati
nell’attività caratteristica con performance superiori a quelle raggiungibili attraverso
investimenti meno rischiosi.
Nel caso in cui se ne ravvisi l’opportunità, i nuclei di verifica possono, perciò, integrare
l’analisi di struttura del complesso aziendale anche mediante l’elaborazione dei seguenti
indicatori:
1. indice di copertura delle immobilizzazioni: (Patrimonio netto + Passivo
consolidato)/Immobilizzazioni al netto degli ammortamenti;
2. indice di copertura delle immobilizzazioni con patrimonio netto:
Patrimonio netto/Immobilizzazioni al netto degli ammortamenti.
Si precisa che il passivo consolidato fa riferimento alle posizioni debitorie con scadenza
oltre i 12 mesi.
Come si può evincere, entrambi gli indici sopra riportati sono ad ulteriore specificazione
dell’indice di solvibilità (definito dal rapporto tra attività e passività).
Pertanto, in presenza di un indice di solvibilità inferiore all’unità, i verificatori hanno la
possibilità di approfondire il livello di analisi del bilancio aziendale, mediante la costruzione
degli indici di copertura delle immobilizzazioni per la stima della sussistenza di un equilibrio
tra investimenti e fonti finanziarie nel medio/lungo periodo.
In effetti, la presenza di valori inferiori all’unità di questi indici è da considerare critica ai
fini della valutazione del grado di patrimonializzazione e possono segnalare una politica
finanziaria aziendale caratterizzata dal finanziamento di investimenti di lungo periodo mediante
debiti a breve termine, foriera di possibili difficoltà finanziarie.
Nell’ambito delle attività di verifica, qualora i nuclei optino per l’approfondimento
dell’analisi del bilancio aziendale con un grado di maggior dettaglio, l’indice di indebitamento,
così come definito dalla Circolare n. 66/E del 2001, potrebbe essere supportato dai c.d. “indici
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di liquidità”, per la valutazione della capacità dell’impresa di poter fronteggiare impegni
finanziari a breve scadenza (entro i 12 mesi) con le proprie risorse monetarie disponibili.
Si consiglia, a tal fine, la determinazione dell’Indice di liquidità c.d. “secco”: (Liquidità
immediate + Liquidità differite)/Passività correnti; anche per questo indice di bilancio valori
inferiori all’unità sono da considerare critici.
L’analisi così condotta può essere, a discrezione dei verificatori, completata mediante la
costruzione di indici di redditività e di rotazione.
In particolare, per stimare la capacità, anche prospettica, di produrre risultati economici
positivi, si suggerisce il calcolo dei seguenti due indici:
•ROI: Reddito operativo/Attività dello Stato Patrimoniale
•ROE: Reddito netto/Patrimonio netto
Si precisa che il reddito operativo è dato da: (Ricavi caratteristici e accessori) – (Costi
gestione operativa).
Infine, gli indici di rotazione possono essere utili per indagare la dinamica di incassi e
pagamenti riferibili alla gestione caratteristica dell’azienda.
Gli indici di rotazione devono essere confrontati con quelli medi del settore merceologico
cui è riferibile l’attività.
Tra gli indici di rotazione utili all’analisi si citano:
•tempi medi di dilazione clienti: 360/(Vendite con dilazione/Media dei crediti
commerciali);
•tempi medi di dilazione fornitori: 360/(Acquisti a credito/Media dei debiti commerciali).
Gli indici di bilancio evidenziati rappresentano elementi, seppur articolati, di un giudizio
complessivo unitario sullo stato di salute economico-finanziario dell’azienda.
In ogni caso, l’analisi del bilancio mediante gli indici sopra descritti assume valore
esclusivamente indicativo, alla luce dei limiti intrinseci agli indici medesimi. Sarà, perciò, cura
del funzionario che istruisce la pratica vagliare la significatività degli stessi nel singolo caso
concreto.
Compiute queste operazioni preliminari sarà compito degli Uffici valutare se la posizione
del contribuente sia o meno sufficiente a garantire la pretesa erariale e, perciò, attivarsi o meno
per la tutela, procedendo ad un primo esame della situazione patrimoniale del trasgressore,
verificando, inoltre, la posizione tributaria.
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Si sottolinea, peraltro, che indipendentemente dalla sussistenza dei predetti parametri, i
funzionari verificatori debbono valutare l’opportunità di richiedere le misure cautelari nel caso
in cui vengano constatate dalla condotta del contribuente situazioni di particolare pericolosità,
quali, ad esempio, la presentazione di dichiarazioni fraudolente ai sensi dell’articolo 2 del
decreto legislativo n. 74 del 2000 o l’emissione di fatture od altri documenti per operazioni di
cui all’articolo 8 del medesimo decreto legislativo.
Analogamente, può richiedersi l’attivazione della suddetta procedura prescindendo da
ulteriori analisi patrimoniali qualora vengano rilevate pregresse situazioni di morosità, che
siano particolarmente significative e risalenti con riferimento a crediti, divenuti definitivi, sia
tributari, quali, ad esempio, quelli scaturenti dalla liquidazione delle dichiarazioni, sia diversi
da quelli tributari, ad esempio quelli verso istituti previdenziali.
Per agevolare le attività connesse all’avvio del procedimento di adozione delle misure, si
richiama, in conclusione, l’opportunità di provvedere, al termine della verifica e qualora sia
stata valutata l’opportunità di proporre dette misure, alla redazione di una scheda sinottica da
allegare al verbale (vedasi fac-simile contenuto nell’Allegato n. 1), in cui siano riportati i dati
eventualmente rilevati con riferimento ai beni che possano costituire valida garanzia, tra i quali
quelli richiamati dall’art. 2810 Codice civile:
• beni immobili e loro pertinenze; usufrutto dei beni stessi; diritto di superficie;
diritto dell’enfiteuta e del concedente sul fondo dell’enfiteuta;
• rendite dello stato;
• navi, aeromobili, autoveicoli;
• azioni, partecipazioni in società di ogni genere e crediti e frutti, quali canoni di
affitto e interessi;
• eventuali iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli già operate sui beni segnalati;
• eventuali maggiori debitori/clienti e crediti del soggetto verificato;
• dati relativi ai rapporti intrattenuti con aziende di credito ed altre istituzioni
creditizie e finanziarie.
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4.2 Adempimenti degli Uffici
Gli Uffici possono naturalmente proporre l’adozione delle misure cautelari non solo in
presenza di un processo verbale di constatazione, ma anche nelle ipotesi di controllo svolto
sulla base di altre fonti d’impulso. A tale riguardo, si ribadisce l’importanza dello strumento
delle indagini finanziarie, che, in virtù delle disposizioni normative in commento, gli Uffici, in
sede di valutazione della situazione economica del debitore, sono legittimati ad utilizzare in
vista della possibile richiesta di misure cautelari.
Si sottolinea la necessità che la valutazione circa la ricorrenza dei presupposti per
l’adozione dei predetti strumenti sia operata dagli Uffici sin dal momento della ricezione dei
processi verbali di constatazione, soprattutto se riferiti a più periodi d’imposta, anche se non
inseriti nel piano annuale dei controlli.
A tale riguardo, si osserva che il processo verbale di constatazione, emesso a conclusione
di un accesso, un’ispezione o una verifica, di norma non viene “notificato” alla parte, ma
semplicemente “consegnato”, per cui è opportuno che la richiesta di adozione di misure
cautelari, qualora sia fondata su rilievi contenuti nel processo verbale di constatazione, sia
preceduta dalla preventiva notifica del medesimo verbale al soggetto interessato, ai sensi
dell’articolo 60 del d.P.R. 600 del 1973, ovvero ai sensi dell’articolo 14 della legge 20
novembre 1982, n. 890.
L’adempimento della notifica del processo verbale di constatazione non compete ai
verificatori, che si limiteranno alla tradizionale consegna del verbale; di conseguenza la
successiva notifica, anche se diretta al medesimo soggetto, sarà effettuata dall’Ufficio
competente a richiedere le misure cautelari.
La medesima valutazione sull’opportunità di ricorrere alle misure cautelari andrà svolta
per i controlli effettuati in Ufficio, senza una preventiva attività istruttoria esterna che si sia
conclusa con un processo verbale di constatazione. In tale ipotesi, infatti, sin dalla fase di
svolgimento dell’istruttoria, può manifestarsi l’opportunità di assumere misure cautelari,
sempre in base ai parametri precedentemente descritti. Pertanto, valutata da parte dell’Ufficio
l’esistenza di un pericolo per la riscossione, in base al comma 6 dell’articolo 27 del decreto
legge n. 185 del 2008 e con l’utilizzo dei medesimi criteri indicati nel precedente paragrafo 4.1,
19
sarà tempestivamente attivato il procedimento per richiedere le misure cautelari non appena
perfezionata la notifica dell’avviso di accertamento.
Per le valutazioni di cui si tratta, occorre, altresì, tenere conto dei tempi tecnici necessari
affinché, dopo la notificazione dell’avviso di accertamento e l’iscrizione a ruolo, venga
constatata la morosità del debitore e vengano poi intraprese le procedure sia cautelari che
esecutive di competenza dell’agente della riscossione.
Particolare rilievo deve avere, ai fini della valutazione dell’esistenza del periculum in
mora, anche l’analisi dei comportamenti del contribuente quali, come già detto, le alienazioni
dei propri cespiti, il possesso di beni e la fruizione di servizi che siano indici di una capacità di
spesa non giustificata dal reddito dichiarato, l’avere in passato variato il domicilio fiscale in
concomitanza con l’esecuzione di controlli fiscali determinando ritardi nelle notifiche e, per i
soggetti societari, l’avvio di un significativo ricambio della compagine sociale o l’attuazione di
particolari operazioni sul capitale.
Naturalmente, gli Uffici presteranno la massima attenzione a tutti gli elementi che
possano essere premonitori di uno stato di insolvenza dell’impresa, nonché, per i soggetti
societari, a comportamenti quali la messa in liquidazione o gli inadempimenti delle norme
civilistiche (omesso deposito del bilancio, mancata riduzione o ricostituzione del capitale
quando ciò sia obbligatorio).
La richiesta delle misure cautelari deve essere necessariamente preceduta da una ricerca
puntuale, da parte dell’Ufficio, diretta all’individuazione di tutte le possidenze del contribuente
sottoposto a controllo, attivando le ricognizioni necessarie in tutte le banche dati disponibili
(Anagrafe tributaria, Archivio dei rapporti finanziari, Archivio catastale, Camere di
Commercio, altri Enti gestori di beni mobili registrati ecc.). A tale riguardo, non si può
prescindere da una valutazione sul reale valore di beni obsoleti, come ad esempio automezzi
immatricolati in anni lontani il cui valore può essere scarso o nullo, a meno che non si sia in
presenza di autovetture di particolare pregio per le quali, indipendentemente dall’anno di
immatricolazione, vi può essere un interesse del mercato.
La medesima cautela deve essere posta qualora si sia in presenza di immobili già gravati
da ipoteche o in comproprietà con altri soggetti e la cui quota del contribuente sia di
20
proporzioni non significative. Al contrario, deve procedersi tempestivamente in presenza di
diritti immobiliari pieni o di possesso di quote societarie. Per queste ultime, la misura cautelare
del sequestro conservativo può essere particolarmente efficace, considerato che tali quote, sia
pure nominalmente di scarso valore, rappresentano spesso valori reali significativi, in presenza
di un patrimonio netto positivo della società partecipata; è consigliabile, pertanto, acquisire
l’ultimo bilancio della società per ottenere le informazioni necessarie sul valore della quota (o
delle azioni) da sottoporre a sequestro.
Fondamentale è poi l’esame della complessiva posizione debitoria del contribuente, da
verificarsi anche con richiesta di informazioni all’agente della riscossione, al fine di conoscere
eventuali pregresse situazioni di insolvenza per somme riscuotibili a mezzo ruolo diverse da
quelle amministrate dall’Agenzia delle entrate.
Al riguardo, si rammenta che, qualora sia possibile adottare entrambe le misure cautelari,
è opportuno privilegiare il sequestro conservativo rispetto all’accensione dell’ipoteca; ciò in
quanto l’iter del sequestro conservativo è dal punto di vista procedimentale meno oneroso
rispetto a quello dell’ipoteca (per la quale sono, infatti, richieste particolari procedure relative
alle formalità di iscrizione e cancellazione ipotecaria) e consente, altresì, di incidere oltre che
sui beni immobili, anche sui beni mobili e, se necessario, sull’azienda del contribuente.
Tuttavia, non può trascurarsi, nella valutazione circa la misura da adottare, la circostanza
che l’ipoteca attribuisce il diritto di essere soddisfatti con preferenza, rispetto ad altri eventuali
creditori, sul prezzo ricavato dall’espropriazione.
Occorre, inoltre, ponderare adeguatamente se sia necessario procedere al sequestro
dell’azienda, tenendo conto anche delle possibili conseguenze negative che la misura cautelare
potrebbe determinare sulla redditività della stessa. In tal senso, sarà evitato il sequestro
conservativo dell’azienda, che non agevola il normale svolgimento dell’attività imprenditoriale
del trasgressore, laddove questi possieda altri beni sufficienti a garantire la pretesa tributaria.
Si rammenta che, in alternativa alle misure cautelari del sequestro conservativo e
dell’ipoteca, l’Ufficio può valutare favorevolmente la possibilità della prestazione di idonea
garanzia, costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, eventualmente offerta
spontaneamente dal debitore.
21
Una volta formulato un giudizio positivo ai fini dell’attivazione delle misure cautelari,
occorre sollecitamente richiedere i certificati relativi ai beni da “cautelare”, che vanno allegati
all’istanza di adozione di misure cautelari. In particolare:
• all’ufficio dell’Agenzia del territorio nel caso di immobili (al Catasto la visura catastale
per conoscere gli estremi catastali e alla Conservatoria/Ufficio Pubblicità Immobiliare i
certificati di eventuali iscrizioni/trascrizioni già effettuate);
• agli uffici del PRA, per i dati relativi agli automezzi e trascrizioni/iscrizioni già
effettuate, evidenziando la targa;
• alla Capitaneria di Porto, per le imbarcazioni. Le interrogazioni all’Anagrafe tributaria
relative alle formalità relative al naviglio non sempre forniscono dati aggiornati. Si
consiglia, pertanto, di richiedere informazioni alle capitanerie di Porto competenti
evidenziando “l’identificativo” dell’imbarcazione, che corrisponde al numero di
iscrizione (targa) e il nominativo del proprietario, per verificare se al momento della
richiesta il soggetto è ancora proprietario dell’imbarcazione in oggetto (o sono stati
effettuati trasferimenti di proprietà non risultanti in Anagrafe), se ne possiede altre, se
sono già state effettuate iscrizioni o trascrizioni;
• al Registro Aeronautico Italiano, per le iscrizioni degli aeromobili.
Al fine di seguire cronologicamente la procedura relativa alle misure cautelari concesse
dall'autorità competente, gli Uffici devono istituire un apposito registro, sul quale saranno
annotate tutte le notizie e i dati relativi ai soggetti ed ai beni interessati da tali provvedimenti,
avendo cura di aggiornarne periodicamente le risultanze, così come di seguito riportato a titolo
esemplificativo:
• numero d’ordine progressivo per ciascuna richiesta;
• nominativo e codice fiscale del debitore, destinatario della misura cautelare;
• titolo a fondamento dell’istanza (atto di contestazione, provvedimento di irrogazione
della sanzione, processo verbale di constatazione, ecc..);
• ammontare del credito erariale (imposta, interessi e sanzioni);
• tipo di provvedimento richiesto, data dell’istanza alla Commissione Tributaria
Provinciale (notifica alla parte interessata e deposito), esito;
22
• esecuzione del provvedimento cautelare, estremi dell’iscrizione/trascrizione; eventuali
riduzioni o cancellazioni del provvedimento.
4.2.1 Procedimento per la richiesta delle misure cautelari
Il procedimento per la concessione delle misure cautelari è disciplinato dall’articolo 22
del decreto legislativo n. 472 del 1997.
L’atto introduttivo consiste in un’istanza al Presidente della Commissione tributaria
provinciale nella cui circoscrizione ha sede l’Ufficio finanziario che ha emesso o ha
competenza ad emettere (nel caso che il titolo sia il processo verbale di constatazione) il
provvedimento con il quale viene contestata la violazione ed irrogata la sanzione.
L’istanza, perciò, deve contenere tutti gli elementi, prescritti dal codice di rito, di seguito
riportati:
• l’indicazione del titolo in base al quale si procede (atto di contestazione, avviso di
irrogazione, processo verbale di constatazione, avviso di accertamento o atto di recupero
del credito indebitamente compensato) e della somma per la quale si intende procedere;
oltre ad indicare il titolo, l’Ufficio deve esporre le ragioni che stanno alla base della
pretesa e le circostanze che la rendono attendibile e sostenibile (fumus boni iuris), in
particolare nel caso di processo verbale di constatazione;
• le ragioni che giustificano il timore di perdere la garanzia del credito nel periodo
intercorrente tra la notifica e la riscossione (periculum in mora);
• l’individuazione e la descrizione dei beni o dei diritti che si intendono sottoporre a
sequestro o a ipoteca.
L’istanza, quindi, deve essere adeguatamente motivata e deve indicare le circostanze di
fatto e di diritto che mettono in pericolo la riscossione del credito erariale.
Al fine di agevolare gli adempimenti degli Uffici si allega alla presente Circolare un fac-
simile di istanza che potrà essere all’uopo modificato ed integrato (Allegato n. 2).
Si rammenta, inoltre, che l’articolo 22 prevede due distinte procedure, una delle quali
“ordinaria” e l’altra con carattere “straordinario” o d’urgenza.
23
In base alla prima, l’istanza prevista dal comma 1 dell’articolo 22 deve essere notificata
a tutte le parti interessate, anche a mezzo posta, e depositata, unitamente ai documenti che
l’Ufficio ritiene opportuno allegare (copia provvedimento impositivo, copia certificati, ecc.).
Le parti, entro venti giorni dalla notifica, possono depositare memorie e documenti difensivi.
Formato il fascicolo, il Presidente della Commissione fissa con decreto la trattazione
dell’istanza per la prima camera di consiglio utile, disponendo che sia data comunicazione alle
parti almeno dieci giorni prima.
A seguito della trattazione, la Commissione decide con sentenza, pronunciandosi, oltre
che sull’applicazione delle misure cautelari, anche sulle spese di giudizio di tale fase
procedurale, le quali devono essere liquidate direttamente nel medesimo provvedimento.
La seconda procedura deve adottarsi nel caso di eccezionale urgenza o pericolo nel
ritardo, che dovrà essere dimostrato dall’Ufficio (nelle ipotesi, ad esempio, di intervenuta
alienazione di beni da parte del debitore, o di apposizione sugli stessi di vincoli che ne rendano
più difficoltosa l’eventuale escussione). In tal caso, il Presidente della Commissione tributaria
provvede con decreto motivato, inaudita altera parte.
Tale decreto non viene riesaminato in sede collegiale, come generalmente succede per i
decreti resi in via d’urgenza. È invece ammesso reclamo al collegio entro trenta giorni, il quale,
sentite le parti in camera di consiglio, decide con sentenza.
Per una esaustiva trattazione dell’argomento, si fa, comunque, rimando alle indicazioni
già fornite a commento dell’articolo 22 con la Circolare n. 180/E del 10 luglio 1998, paragrafo
2 e con la successiva Circolare n. 66/E del 6 luglio 2001, paragrafo 8.
Si evidenzia che l’articolo 22 del d.lgs. n. 472 del 1997 qualifica come “sentenza” il
provvedimento con cui la Commissione tributaria provinciale decide sulla richiesta di misure
cautelari.
Per questo motivo, in conformità alla giurisprudenza di legittimità, si deve ritenere “che
esso sia sottoposto dal legislatore medesimo ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze e
dunque l’appello ed il successivo ricorso per cassazione; ancorché si tratti di provvedimenti
che non assumono la stabilità propria di un vero e proprio giudicato in quanto “perdono
efficacia a seguito della sentenza, anche non passata in giudicato, che accoglie il ricorso o la
24
domanda” (si parla in proposito di un “giudicato cautelare”),” (Cass., n. 24527 del 2007;
conforme, Cass., n. 7342 del 19 marzo 2008).
Pertanto, l’Ufficio che intende censurare la pronuncia di rigetto sulla richiesta di misure
cautelari può proporre la relativa impugnazione dinanzi al giudice di grado superiore.
4.2.2 Rapporto tra procedimento ex articolo 22 del d.lgs. n. 472 del 1997 e giudizio di merito
In sede di valutazione dell’opportunità di proporre impugnazione avverso la sentenza di
rigetto della richiesta di misure cautelari, l’Ufficio deve tener conto - oltre che delle concrete
possibilità di un ribaltamento dell’esito del precedente grado di giudizio e dell’eventualità, in
caso di rigetto dell’impugnazione, di condanna alle spese - anche delle vicende dell’eventuale
giudizio di merito instaurato medio tempore dall’interessato avverso l’atto impositivo sulla cui
base è stata formulata richiesta di misure cautelari.
Ciò anche nelle ipotesi in cui le misure cautelari siano state richieste sulla base di un
processo verbale di constatazione da cui è successivamente scaturito l’atto di accertamento poi
impugnato dall’interessato.
La possibilità della contestuale pendenza del procedimento ex articolo 22 del d.lgs. n.
472 del 1997 e del giudizio di merito avverso l’atto impositivo, pertanto, si riflette sui
comportamenti che gli Uffici sono chiamati a porre in essere in sede processuale.
Nel caso in cui la richiesta di misure cautelari - formulata, ad esempio, sulla base di un
processo verbale di constatazione presupposto di un atto di accertamento - sia stata accolta ed il
successivo atto di accertamento sia stato impugnato, l’Ufficio, costituendosi nel giudizio di
merito, rappresenta tale circostanza, depositando copia del relativo provvedimento
giurisdizionale.
Nelle controdeduzioni, in particolare, l’Ufficio, sostiene la legittimità della pretesa
tributaria anche attraverso il richiamo delle motivazioni - specificamente di quelle sul fumus
boni iuris - del provvedimento con il quale sono state concesse le misure cautelari.
Secondo l’esito del giudizio di merito sono diversi gli effetti sulle misure cautelari.
Se, infatti, il rigetto del ricorso avverso l’atto impositivo non determina alcuna
conseguenza sull’efficacia delle misure cautelari, di contro le stesse - in base al comma 7
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dell’articolo 22 del d.lgs. n. 472 del 1997 - perdono efficacia “a seguito della sentenza, anche
non passata in giudicato, che accoglie il ricorso o la domanda”.
In ragione del chiaro dato letterale della norma appena richiamata, deve, invece, ritenersi
che la sospensione giudiziale dell’atto impugnato disposta ai sensi dell’articolo 47 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, non comporta la perdita di efficacia della misura
cautelare già concessa.
Nell’ipotesi in cui sulla richiesta ex articolo 22 del d.lgs. n. 472 del 1997 non sia ancora
intervenuta una pronuncia del giudice tributario e nel frattempo sia stata incardinata la
controversia di merito, l’Ufficio si costituisce nel secondo giudizio rappresentando la pendenza
del primo procedimento, al fine di una eventuale riunione ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs. n.
546 del 1992.
4.2.3 Partecipazione dell’Ufficio alla camera di consiglio sulla richiesta di misure cautelari
Nel procedimento per la richiesta delle misure cautelari, le parti sono ammesse
all’audizione in camera di consiglio sia nell’ipotesi - espressamente prevista dal comma 4
dell’articolo 22 del d.lgs. n. 472 del 1997 - di decisione del collegio in esito a reclamo avverso
il decreto presidenziale emesso inaudita altera parte, sia nell’ipotesi, ordinaria, in cui l’istanza
cautelare venga direttamente sottoposta alla cognizione del collegio.
In proposito, la Cassazione ha chiarito che l’audizione deve aver luogo anche in questa
seconda ipotesi “...(pur in assenza di preventiva richiesta delle parti di trattazione in pubblica
udienza D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 33)” in quanto “la mancata esplicita prescrizione della
previa audizione delle parti in merito alla trattazione dell’istanza cautelare direttamente
sottoposta alla cognizione del collegio costituisce mera lacuna legislativa, frutto d’imperfetta
formulazione e, peraltro, agevolmente colmabile in funzione sistematica” (Cass., n. 7342 del
2008).
In considerazione dell’importanza delle misure cautelari quale strumento di tutela del
credito erariale per il contrasto dei più rilevanti fenomeni di evasione nella fase della
riscossione (cfr., al riguardo, Circolare n. 13/E del 9 aprile 2009), deve essere sempre
26
assicurata, da parte degli Uffici, la partecipazione alla camera di consiglio in cui si decide della
concessione delle medesime.
4.2.4 Modalità di esecuzione dei provvedimenti cautelari e misure organizzative
Al fine di agevolare l’attività degli Uffici, si allega alla presente circolare una scheda
contenente delle indicazioni sintetiche in ordine alle modalità di esecuzione dei provvedimenti
cautelari disposti dalla Commissione tributaria provinciale (Allegato n. 3).
Allorché, in esito al procedimento sopra richiamato, l’Ufficio abbia ottenuto l’adozione
della misura cautelare, o comunque abbia avviato il procedimento di cui si tratta, è della
massima importanza che lo stesso, sin dal momento di apposizione del visto sul ruolo, si
coordini col competente agente della riscossione, fornendogli, in particolare, comunicazione
delle posizioni debitorie assistite da misura cautelare; ciò al fine di porre l’agente stesso in
condizione di operare con la massima tempestività già dal primo giorno di morosità del
debitore.
Infine, si rappresenta che, in relazione alla complessità delle sopra menzionate operazioni,
derivante anche dall’esigenza di integrare fra loro competenze proprie di diversi ambiti
operativi degli Uffici Locali o delle Direzioni Provinciali (riscossione, controllo, legale), si
rende opportuna l’individuazione, da parte dei Direttori, delle misure organizzative idonee ad
assicurare il coordinamento necessario per conseguire i risultati attesi nel minor tempo
possibile.
4.3 Efficacia delle misure cautelari
Nei paragrafi precedenti si è detto che le misure cautelari possono essere adottate sia sulla
base di un processo verbale di constatazione notificato, sia sulla base di un avviso di
accertamento, oltre che in conseguenza di un atto di contestazione, irrogazione di sanzione o di
un atto di recupero del credito indebitamente compensato.
Nel caso di misure cautelari adottate sulla base di un atto istruttorio come il processo
verbale di constatazione, per effetto del richiamo contenuto nel comma 5 dell’articolo 27 del
decreto legge n. 185 del 2008, si applicano integralmente le disposizioni dell’articolo 22 del
27
d.lgs. n. 472 del 1997. Ciò significa che, in base al comma 7 di tale norma, i provvedimenti
cautelari adottati sono suscettibili di perdere efficacia se non viene notificato atto di
contestazione o di irrogazione di sanzione entro 120 giorni dalla loro adozione; di conseguenza,
anche la notifica - entro il predetto termine di centoventi giorni - dell’avviso di accertamento e
di ogni altro atto impositivo concernente i tributi e gli interessi garantiti vale ad impedire la
perdita di efficacia delle misure cautelari.
È, quindi, necessario che la fase di inoltro della richiesta di misure cautelari sia coordinata
con l’attività di accertamento.
In proposito, si ricorda che, in base al comma 7 dell’articolo 12 della legge 27 luglio
2000, n. 212, l’avviso di accertamento non può essere emanato “salvo casi di particolare e
motivata urgenza” prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal rilascio al
contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi
di controllo. Occorre, tuttavia, sottolineare che l’esistenza di un pericolo per la riscossione,
puntualmente individuato così come sopra esposto, appare in sé idoneo ad integrare la
circostanza di particolare e motivata urgenza che non solo giustifica, ma altresì impone
l’esecuzione dell’accertamento prima che siano trascorsi i 60 giorni di cui alla norma citata.
L’efficacia delle misure cautelari cessa, pertanto, nell’ipotesi, disciplinata dall’articolo 16,
comma 7, del d.lgs. n. 472 del 1997, in cui, notificato l’atto di contestazione, l’Ufficio o l’ente
non notifichino il provvedimento motivato di irrogazione delle sanzioni nel termine di
centoventi giorni dalla data di presentazione delle deduzioni difensive da parte dell’autore della
violazione o dei soggetti obbligati in solido.
Nei casi predetti, secondo quanto stabilito dal comma 7 dell’articolo 22 del d.lgs. n. 472
del 1997, il Presidente della Commissione tributaria provinciale, su istanza di parte e sentito
l’Ufficio richiedente, dispone la cancellazione dell’ipoteca.
I provvedimenti cautelari perdono, altresì, efficacia a seguito della sentenza, anche non
passata in giudicato, che accolga il ricorso avverso l’atto impositivo.
In questo caso, è lo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza, che dispone l’estinzione
dell’ipoteca o del sequestro. Se l’accoglimento del ricorso è parziale il giudice, su istanza di
parte, riduce proporzionalmente l’entità dell’iscrizione o del sequestro.
28
Se la sentenza è pronunciata dalla Corte di cassazione, la cancellazione dell’ipoteca
ovvero la riduzione dell’entità dell’iscrizione e del sequestro è disposta dal giudice la cui
sentenza è stata impugnata con il ricorso in sede di legittimità.
Con le norme citate, disciplinanti la perdita di efficacia delle misure cautelari adottate
sulla base di un processo verbale di constatazione, il legislatore ha voluto evidenziare che tali
misure sono destinate a cessare decorso il termine normativamente previsto senza l’adozione di
un espresso provvedimento amministrativo.
Il comma 7 dell’articolo 27 del decreto legge n. 185 del 2008, come sostituito dal comma
8-quater dell’articolo 15 del decreto legge n. 78 del 2009, stabilisce che “In relazione agli
importi iscritti a ruolo in base ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo, le
misure cautelari adottate ai sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, e successive modificazioni, conservano, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione,
la loro validità e il loro grado a favore dell’agente della riscossione che ha in carico il ruolo.
Quest’ultimo può procedere all’esecuzione sui beni sequestrati o ipotecati secondo le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973. n. 602, fermo
restando quanto previsto, in particolare, dall’articolo 76 del medesimo decreto del Presidente
della Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni”.
Pertanto, qualora a seguito della notifica del “provvedimento con il quale vengono
accertati maggiori tributi” siano state concesse misure cautelari per tutti gli importi richiesti
con l’atto, le garanzie cautelari, limitatamente alle somme per le quali è stata disposta
l’iscrizione a ruolo, conservano la loro validità e il loro grado a favore dell’agente della
riscossione che ha in carico il ruolo; per la parte non iscritta a ruolo, invece, le stesse
permangono a favore dell’Ufficio che ha emesso il provvedimento di accertamento che ne
costituisce il presupposto.
In definitiva, se gli importi garantiti dalla misura cautelare sono superiori a quelli iscritti a
ruolo, l’iscrizione di ipoteca o il sequestro conservativo mantengono efficacia a favore
dell’Agenzia solo per la parte non iscritta a ruolo.
Al riguardo, si ritiene che anche per le misure cautelari concesse a seguito della notifica di
provvedimenti con i quali vengono accertati maggiori tributi, pur in mancanza di un espresso
29
richiamo da parte del comma 7 dell’articolo 27 del decreto legge n. 185 del 2008, valga la
regola - fissata dal comma 7 dell’articolo 22 del d.lgs. n. 472 del 1997 - secondo cui le garanzie
cautelari perdono efficacia “a seguito della sentenza, anche non passata in giudicato, che
accoglie il ricorso o la domanda”. Più precisamente, si ritiene che si applichino il terzo, quarto
e quinto periodo del comma 7 dell’articolo 22 del d.lgs. n. 472 del 1997.
In tal modo il legislatore ha inteso rafforzare l’efficacia dell’azione di recupero del credito
erariale, di cui non muta la titolarità anche a seguito dell’iscrizione a ruolo e dell’affidamento
dello stesso all’agente della riscossione per le successive attività di riscossione secondo le
disposizioni del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
A tale ultimo riguardo, la parte finale dello stesso comma 7 del citato articolo 27 prevede
espressamente che l’agente possa procedere all’esecuzione sui beni sequestrati o ipotecati
secondo le disposizioni del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando il limite
all’espropriazione immobiliare previsto dall’articolo 76 del medesimo decreto n. 602 del 1973,
a tenore del quale l’agente della riscossione non può procedere all'espropriazione immobiliare
per importi complessivi del credito per cui si procede inferiori o uguali a ottomila euro, né se il
valore del bene, determinato a norma dell’articolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie
aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore al medesimo ammontare.
Si rimarca, infine, sotto altro profilo, che può verificarsi la circostanza per cui non sia
opportuno concludere con immediatezza gli accertamenti riguardanti le annualità più recenti,
ad esempio perché occorre procedere alla liquidazione delle relative dichiarazioni o perché non
sono scaduti i termini per completare specifici adempimenti istruttori quali le indagini
finanziarie. Per ovviare a tale problematica, si segnala l’opportunità di procedere
tempestivamente alla notifica di un atto di contestazione per le sanzioni collegate ai tributi da
accertare così come risultanti dal verbale di constatazione, che è possibile redigere e notificare
con riferimento a qualsiasi periodo d’imposta.
5. Coordinamento con gli istituti deflativi del contenzioso
Si ritiene opportuno formulare alcune considerazioni in ordine al rapporto tra le
disposizioni in materia di misure cautelari e quelle relative ai nuovi istituti deflativi del
contenzioso, quali l’adesione al processo verbale di constatazione (articolo 5-bis del decreto
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legislativo n. 218 del 1997) e la definizione dell’accertamento mediante adesione ai contenuti
dell’invito al contraddittorio (articolo 5, comma 1-bis del citato decreto legislativo).
Tali istituti, come è noto, perseguono il fine di semplificare la gestione dei rapporti tra
Amministrazione finanziaria e contribuente, ispirandoli a principi di reciproco affidamento,
nonché di agevolare la compressione dei tempi di definizione degli accertamenti, attraverso la
possibilità che viene offerta al contribuente di accelerare la definizione del rapporto tributario
potendo godere, in tali casi, di un regime agevolato in materia di sanzioni e di pagamento
rateale. Per il contribuente che presti adesione ai contenuti del processo verbale di
constatazione o dell’invito al contraddittorio, il legislatore ha, infatti, previsto, oltre che una
riduzione delle sanzioni, l’ulteriore possibilità di optare per la dilazione del pagamento senza la
prestazione di garanzie.
Proprio tale ultimo aspetto, unitamente al principio di affidamento che vi è sotteso,
dovrebbe, di regola, prevalere rispetto alla possibilità di richiedere l’adozione di misure
cautelari nelle ipotesi in cui si realizzi la definizione consensuale della pretesa tributaria
attraverso l’adesione del contribuente ai contenuti di un processo verbale di constatazione o di
un invito al contraddittorio. Ciò al fine di scongiurare l’effetto che, altrimenti, si realizzerebbe
ove l’Ufficio, da un lato, proponesse al contribuente, ad esempio, a mezzo di invito a
comparire, la facoltà di definire le contestazioni ivi contenute con la conseguente possibilità, in
caso di adesione, di optare per il pagamento rateale senza dover prestare alcuna specifica
garanzia e, dall’altro, richiedesse, con riguardo alla medesima fattispecie, l’adozione di misure
cautelari a tutela del proprio credito.
Non è, tuttavia, da escludersi l’ipotesi in cui particolari e concrete motivazioni rendano
opportuno ricorrere alle misure cautelari sia quando il contribuente è ancora nei termini per
aderire ai contenuti di un verbale oppure di un invito, sia quando abbia già aderito; ciò anche al
fine di contrastare eventuali comportamenti meramente dilatori del contribuente.
In considerazione di ciò, è necessario che gli Uffici, in primo luogo, nelle more
dell’istruttoria volta ad applicare le misure di cui si tratta, monitorino attentamente l’eventuale
comunicazione, da parte del contribuente, di voler aderire ai contenuti del verbale o dell’invito.
D’altra parte, con riguardo alle ipotesi in cui si sia perfezionata una delle predette
fattispecie deflative del contenzioso, il legislatore ha già previsto una specifica tutela per le
31
ipotesi di mancato pagamento delle somme dovute in conseguenza dell’adesione, consistente
nella immediata riscossione coattiva delle stesse a mezzo di iscrizione a ruolo a titolo definitivo
ai sensi dell’articolo 14 del d.P.R. n. 602 del 1973.
I descritti problemi di coordinamento non si pongono nelle ipotesi di accertamento con
adesione ordinario, in cui l’apposita garanzia che il contribuente deve prestare a tutela del
pagamento rateale (mediante idonea polizza fideiussoria o fideiussione bancaria) rende
superflua l’adozione delle misure cautelari, assorbendone integralmente la finalità.
6. Rapporto con le altre misure di tutela del credito erariale
Le misure cautelari dell’ipoteca e del sequestro conservativo non esauriscono il novero
dei mezzi utilizzabili a tutela del credito erariale.
Fondamentale appare, in primo luogo, il rapporto tra le misure cautelari in esame e lo
strumento del ruolo straordinario previsto dall’articolo 15- bis del d.P.R n. 602 del 1973.
Come è noto, l’articolo 11, comma 3, del d.P.R n. 602 del 1973 prevede che l’iscrizione
nei ruoli straordinari abbia luogo quando vi sia il fondato pericolo per la riscossione; in
sostanza, si deve ricorrere a tale strumento ogni qualvolta vi sia un giustificato timore di
perdere il credito erariale nei casi in cui la situazione economico-finanziaria del contribuente
non offra garanzie idonee e adeguate a soddisfare la pretesa fiscale. In tali ipotesi, secondo
l’articolo 15-bis citato, in deroga alla ordinaria riscossione provvisoria, “nei ruoli straordinari
le imposte, gli interessi e le sanzioni sono iscritti per l’intero importo risultante dall’avviso di
accertamento, anche se non definitivo”.
Dal tenore della citata norma, appare evidente come il ricorso al ruolo straordinario
costituisca uno strumento a garanzia della riscossione suscettibile di essere utilizzato allorché
l’Ufficio sia già addivenuto all’emanazione di un avviso di accertamento.
In ciò va colta la prima significativa differenza con le misure cautelari in esame,
preordinate a garantire il credito erariale anche in una fase temporalmente precedente
l’emanazione dell’avviso di accertamento; come già detto, infatti, gli uffici impositori possono
chiedere al Presidente della Commissione tributaria provinciale le misure cautelari
32
dell’iscrizione di ipoteca e del sequestro conservativo con riguardo ai crediti afferenti le
imposte, relativi interessi e sanzioni connessi a processi verbali di constatazione.
Appare evidente come, in tali ipotesi, in cui il rischio per le sorti del credito erariale venga
avvertito dagli stessi funzionari verificatori allorché non si sia in presenza di un atto impositivo
con riguardo al quale procedere alla iscrizione al ruolo straordinario ex articolo 15-bis, la
garanzia del credito erariale dovrà essere assicurata attraverso la richiesta di adozione delle
misure cautelari.
Nei predetti casi, appare evidente come le misure in esame assolvano al fondamentale
ruolo di garantire il credito erariale nelle more dell’emanazione dell’atto impositivo,
successivamente alla quale può, infatti, procedersi alla iscrizione a ruolo straordinario delle
relative somme, secondo le regole generali.
Altrettanto importante appare il ricorso alle misure in argomento nelle ipotesi di pericolo
per la riscossione nascente dopo la notifica del provvedimento con il quale vengono accertati
maggiori tributi, fattispecie cui fa menzione il comma 6 del citato articolo 27 del decreto legge
n. 185 del 2008.
In tali ipotesi, avendo l’Ufficio già emanato l’atto impositivo, sussistono i presupposti
richiesti dall’articolo 15-bis per procedere all’immediata iscrizione a ruolo straordinario delle
relative somme.
Orbene, considerato che si potrebbe anche giungere ad escutere il patrimonio del
contribuente-debitore tardivamente, allorché questi si sia disfatto pressoché integralmente dei
propri beni, così da sottrarsi all’azione esecutiva, anche in tali casi appare fondamentale, ai fini
di una compiuta tutela del credito erariale, che l’Ufficio, ancora prima di effettuare la predetta
iscrizione a ruolo e senza, perciò, dover attendere la morosità successivamente alla notifica
della cartella di pagamento, proceda alle opportune valutazioni in ordine all’eventualità di
adottare anche la misura cautelare, la quale, se tempestivamente concessa, potrà garantire la
pretesa erariale pure a seguito dell’iscrizione a ruolo e dell’affidamento dello stesso all’agente
della riscossione per le successive attività di riscossione.
33
E ciò anche in considerazione del fatto che le misure cautelari adottate dall’Ufficio, in
base alla nuova formulazione del comma 7, dell’articolo 27, conservano la loro validità e il loro
grado a favore dell’agente della riscossione che ha in carico il ruolo.
Si ritiene perciò necessario lo scambio di informazioni, a livello territoriale, fra Uffici
dell’Agenzia delle entrate ed agenti della riscossione per tutte quelle posizioni per le quali i
primi abbiano ravvisato la necessità di adottare misure cautelari, ma queste non siano state
ancora concesse dal Presidente della Commissione tributaria alla data di apposizione del visto
di esecutorietà.
Tra le misure a tutela del credito erariale, si ricorda ancora che gli Uffici possono, altresì,
ricorrere allo strumento della sospensione dei rimborsi, anche infrannuali, ed alla
compensazione di eventuali crediti vantati dal contribuente nei confronti dell’Ammini-
strazione.(cid:1)(cid:1)
L’operatività delle predette misure risulta, tuttavia, limitata, secondo un’interpre-tazione
letterale della norma, all’esclusiva cautela del credito per sanzioni tributarie. L’articolo 23,
comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997 prevede, infatti, che quando l’autore della violazione
ovvero i soggetti obbligati in solido vantano un credito nei confronti dell’Amministrazione
finanziaria, il pagamento può essere sospeso in via cautelare, se è stato notificato atto di
contestazione o di irrogazione della sanzione, ancorché il provvedimento non sia definitivo.
La sospensione dei rimborsi può operare anche fra crediti e sanzioni riferibili a tributi
diversi ed è istituto facoltativo in quanto, ai fini della relativa adozione, si rendono opportune
anche valutazioni circa, ad esempio, la salvaguardia dei livelli occupazionali in situazioni di
crisi reversibile, attraverso la verifica, con ogni mezzo possibile, dell’effettivo impiego delle
somme rimborsate il cui apporto alla liquidità dell’impresa non può essere sottovalutato.
In presenza di provvedimenti definitivi, gli Uffici dovranno, invece, compensare il debito.
Il comma 2 del medesimo articolo introduce, infatti, un’ipotesi di compensazione legale,
prevedendo che, in presenza di un provvedimento definitivo, l’Ufficio competente per il
rimborso pronuncia la compensazione.
34
L’atto di sospensione o compensazione deve operare nei limiti della pretesa erariale: del
quantum risultante dal provvedimento sanzionatorio o, qualora esso fosse stato impugnato,
dalla sentenza della Commissione tributaria (Circolare n. 180/E del 10 luglio 1998).
I provvedimenti che decidono della sospensione o della compensazione devono essere
notificati all’autore della violazione e ai soggetti obbligati in solido.
Ove non sia applicabile alcuna delle misure cautelari speciali sopra menzionate, si
rammenta, in conclusione, la possibilità per gli Uffici di utilizzare, in via residuale e ferme
restando le cautele di cui si è già detto con riguardo all’adozione della sospensione dei
rimborsi, il fermo amministrativo disciplinato dall’articolo 69, sesto comma, della L.C.G.S.
approvata con Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
La citata norma dispone: “Qualora un’amministrazione dello Stato che abbia, a qualsiasi
titolo, ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni,
richieda la sospensione del pagamento, questa deve essere eseguita in attesa del
provvedimento definitivo”. La ragione di credito è caratterizzata dal fumus boni iuris, vale a
dire dalla sussistenza di elementi tali da determinare nell’Amministrazione il convincimento
che esiste una ragionevole fondatezza del suo diritto.
Si tratta di una norma che introduce un generico “fermo” temporaneo dell’esecuzione di
un pagamento a carico della Pubblica Amministrazione. Ai sensi della predetta norma, tale
misura è richiesta dall’Amministrazione creditrice (fra le Amministrazioni legittimate è
espressamente inclusa l’Agenzia delle entrate) alle altre Amministrazioni eventualmente
debitrici nei confronti del medesimo contribuente, le quali sono tenute ad eseguirla in attesa di
un successivo provvedimento definitivo di incameramento o di sblocco del pagamento oggetto
del provvedimento cautelare.
L’istituto del fermo amministrativo ha carattere generale ed è utilizzabile quando la
pretesa creditoria della pubblica amministrazione non è ancora certa, liquida ed esigibile.
Essendo idoneo a contrapporre qualunque posizione debitoria pubblica certa a qualunque
posizione creditoria pubblica non ancora certa, si presta ad essere azionato in tutti i casi in cui,
come già evidenziato, non sono applicabili le misure cautelari speciali trattate, che sono
35
regolate in modo inderogabile, oppure nelle ipotesi in cui queste non siano sufficienti a
garantire idoneamente il credito tributario.
Si tratta di uno strumento da utilizzare in maniera selettiva, vale a dire quando il suo
impiego possa essere realmente efficace e motivato da specifiche ragioni. Si sottolinea
nuovamente che, trattandosi di una misura che incide sulle disponibilità finanziarie del
contribuente, a differenza delle misure cautelari richieste per via giurisdizionale che non
impediscono il godimento dei beni cautelati, la sua applicazione non può prescindere da una
valutazione dell’impatto sull’esercizio dell’attività economica del contribuente.
È comunque necessario che, nel corso delle varie fasi di istruttoria, vengano evidenziati
gli eventuali elementi indicativi della presenza di crediti verso pubbliche amministrazioni, ad
esempio per forniture od appalti, avendo riguardo in specie ai contratti di durata ultrannuale.
Particolare attenzione, inoltre, dovrà essere prestata laddove il soggetto svolga attività che
possano essere oggetto di contributi pubblici, ivi inclusi quelli comunitari.
Si ricorda che il presupposto del fermo deve avere una rappresentazione formale: il debito
tributario deve essere espresso almeno a livello di processo verbale di constatazione.
Il provvedimento di fermo deve essere comunicato al contribuente. Al riguardo, si
rammenta che la procedura in questione è stata oggetto di specifiche istruzioni da parte
dell’allora Ministero del Tesoro con la Circolare n. 21 del 29 marzo 1999.
*********
Le Direzioni Regionali vigileranno sull’applicazione delle disposizioni che precedono,
segnalando alla Direzione Centrale Accertamento eventuali problematiche operative ritenute di
interesse generale.
36
ALLEGATO N. 1
SCHEDA IDENTIFICATIVA DEI DATI NECESSARI PER LA RICHIESTA DI MISURE
CAUTELARI
DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO
(NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE)
______________________________________________________________________
DOMICILIO FISCALE:
______________________________________________________________________
ATTIVITÀ ESERCITATA:
______________________________________________________________________
CODICE ATTIVITÀ:
______________________________________________________________________
CODICE FISCALE - PARTITA I.V.A.:
______________________________________________________________________
DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE O RAPPRESENTANTE LEGALE E
DELL’AUTORE DELLA VIOLAZIONE (SE PERSONA DIVERSA DAL
RAPPRESENTANTE LEGALE)
NOME E COGNOME:
______________________________________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA:
______________________________________________________________________
DOMICILIO FISCALE:
______________________________________________________________________
CODICE FISCALE:
______________________________________________________________________
REGIME PATRIMONIALE (separazione, comunione dei beni…)
______________________________________________________________________
RILIEVI PRESENTI NEL P.V.C.
MAGGIOR IMPONIBILE II.DD. RILEVATO:
______________________________________________________________________
MAGGIOR IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RILEVATA:
______________________________________________________________________
MAGGIOR IMPOSTA DI REGISTRO RILEVATA:
______________________________________________________________________
RITENUTE NON OPERATE:
______________________________________________________________________
SANZIONE MINIMA PER LA VIOLAZIONE PIÙ GRAVE:
______________________________________________________________________
37
ULTIMO BILANCIO APPROVATO (per i soggetti in contabilità ordinaria) O
SITUAZIONE PATRIMONIALE RELATIVA ALL’ULTIMA DICHIARAZIONE DEI
REDDITI PRESENTATA (per i soggetti in contabilità semplificata) PRESI A BASE PER
LA DETERMINAZIONE DEI SUCCESSIVI DATI:
______________________________________________________________________
PER I SOGGETTI IN CONTABILITÀ ORDINARIA SONO STATI CALCOLATI I
SEGUENTI INDICI DI BILANCIO:
INDICE DI SOLVIBILITÀ:
______________________________________________________________________
INDICE DI INDEBITAMENTO:
______________________________________________________________________
PER I SOGGETTI IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA E LAVORATORI AUTONOMI
SI CONSIDERANO I SEGUENTI VALORI PATRIMONIALI:
VALORE COMPLESSIVO DEI BENI STRUMENTALI (al netto dei fondi di ammortamento):
______________________________________________________________________
VALORE RIMANENZE DI MAGAZZINO:
______________________________________________________________________
VALORE PATRIMONIO IMMOBILIARE:
______________________________________________________________________
VALORE BENI MOBILI REGISTRATI :
______________________________________________________________________
DATI IDENTIFICATIVI DEI BENI SUI QUALI È POSSIBILE RICHIEDERE
L’APPLICAZIONE DELLE MISURE CAUTELARI
ESTREMI IDENTIFICATIVI DELLA PROPRIETÀ IMMOBILIARE:
Tipologia (terreno o fabbricato):
______________________________________________________________________
Ubicazione (Comune – Provincia – Via):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Estremi catastali terreno (Zona – Sezione – Foglio – Numero particella – Reddito
dominicale – Reddito agrario – Mq. – Indicazione se si tratta di area fabbricabile –
Valore contabile – Eventuale stima del valore di mercato):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Estremi catastali fabbricato (Zona – Sezione – Foglio – Numero – Subalterno –
Categoria – Classe – Vani o Superficie – Rendita catastale – Valore contabile –
Eventuale stima del valore di mercato):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
ESTREMI IDENTIFICATIVI DEI BENI MOBILI REGISTRATI:
Tipologia (autoveicolo, aeromobile, imbarcazione, ecc.):
38
______________________________________________________________________
Estremi identificativi (targa, telaio, elementi fiscali, ecc.):
______________________________________________________________________
Ufficio presso il quale il bene mobile è registrato:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Valore contabile:
______________________________________________________________________
Eventuale stima del valore di mercato:
______________________________________________________________________
ESTREMI IDENTIFICATIVI DEI BENI MOBILI:
Tipologia (Azioni, partecipazioni, depositi bancari ecc.):
______________________________________________________________________
Estremi identificativi (denominazione società e sede):
______________________________________________________________________
Altro
______________________________________________________________________
EVENTUALI ISCRIZIONI DI ALTRI PRIVILEGI O DIRITTI REALI SUI BENI SOPRA
INDICATI:
Tipologia di privilegio o diritto reale:
______________________________________________________________________
Bene sul quale il privilegio o diritto reale è iscritto:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Dati relativi alla suddetta iscrizione:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
MAGGIORI DEBITI ISCRITTI IN BILANCIO:
Debitore: ______________________________________________________________
Importo debito:__________________________________________________________
Tipologia del debito:_____________________________________________________
Debitore: ______________________________________________________________
Importo debito: _________________________________________________________
Tipologia del debito:_____________________________________________________
MAGGIORI CREDITI ISCRITTI IN BILANCIO:
Creditore: _____________________________________________________________
Importo credito: ________________________________________________________
Tipologia del credito:_____________________________________________________
Creditore: _____________________________________________________________
39
Importo credito:_________________________________________________________
Tipologia del credito:_____________________________________________________
RAPPORTI INTRATTENUTI CON AZIENDE/ISTITUTI DI CREDITO:
istituto di credito:________________________________________________________
tipologia di rapporto______________________________________________________
istituto di credito:________________________________________________________
tipologia di rapporto______________________________________________________
istituto di credito:________________________________________________________
tipologia di rapporto______________________________________________________
40
ALLEGATO N. 2
(cid:16)(cid:17)(cid:17)(cid:2)(cid:14)(cid:2)(cid:6)(cid:18)(cid:1)(cid:2)(cid:3)(cid:4)(cid:5)(cid:2)(cid:6)(cid:7)(cid:4)(cid:8)(cid:19)(cid:2)(cid:1)
Al PRESIDENTE della
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
di ……………………………..
OGGETTO: Istanza di adozione di misure cautelari ex art. 22 del d.lgs. n.
472/1997 e 27, commi 5, 6 e 7, del D.L. n. 185/2008,
convertito, con modificazioni dalla L. n. 2/2009.
Contribuente: ………………………………………………………..………
residente/con sede in …………………………………………………………..
C.F./P.IVA…………………………………………………………………..
Legale rappresentante………………………………………………………….
Autore della violazione…………………………..……………………………
L’Ufficio di…………… dell’Agenzia delle entrate in persona del suo
direttore pro-tempore, con facoltà di conferire delega per la rappresentanza e
difesa nel presente giudizio;
PREMESSO
-che in data……………. l’Ufficio scrivente (ovvero la Guardia di Finanza
di…………….) ha notificato al contribuente sopra indicato processo verbale
di constatazione n…….. (o atto di contestazione n…… o provvedimento di
irrogazione n…… o avviso di accertamento/rettifica n……o atto di recupero
dei crediti d’imposta indebitamente utilizzati in compensazione n…….. o
qualunque altro provvedimento con il quale vengono accertati maggiori
tributi [indicare tipo]), datato…… prot……;
-che con il suddetto processo verbale di constatazione (o atto di contestazione
o provvedimento di irrogazione o avviso di accertamento/rettifica o atto di
recupero dei crediti d’imposta indebitamente utilizzati in compensazione
n…… o qualunque altro provvedimento con il quale vengono accertati
maggiori tributi [indicare tipo]), sono state contestate violazioni alla
normativa tributaria cui consegue il seguente debito erariale:
Imposta Anno di Imposta Sanzioni Interessi Totale
imposta
Imposta sul
reddito
Iva
Imposta di
41
registro
Ritenute
non operate
-che trattasi di contestazione di rilevante entità e che esiste il pericolo che
nelle more procedurali l’attuale situazione patrimoniale del debitore possa
modificarsi in pregiudizio degli interessi dell’erario;
ATTESO CHE:
………………………………………………………………………………..
(esplicitare compiutamente le ragioni di fatto e di diritto che giustificano la richiesta delle
misure cautelari – fumus boni iuris e periculum in mora – nonché gli eventuali motivi di
eccezionale urgenza che giustificano la procedura di cui al comma 4 dell’art. 22 del d.lgs.
n. 472/1997)
per le ragioni sopra esposte ed ai fini dell’adozione delle misure cautelari
previste dall’art. 22 del d.lgs. n. 472/1997,
CHIEDE
a codesto On.le Sig. Presidente della Commissione Tributaria Provinciale
1. l’autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al
sequestro conservativo, ex art. 671 del codice di procedura civile, dei beni
mobili, mobili registrati ed immobili, dell’azienda e delle somme di seguito
individuati e descritti fino alla concorrenza della somma complessivamente
dovuta di euro…………………………………………, oltre interessi
maturati e maturandi secondo il tasso di legge a garanzia dei crediti indicati
nella presente istanza
2. l’autorizzazione a iscrivere ipoteca sui beni mobili registrati ed
immobili di seguito individuati e descritti fino alla concorrenza della
somma complessivamente dovuta di euro…………………………………
oltre interessi maturati e maturandi secondo il tasso di legge a garanzia dei
crediti indicati nella presente istanza
Beni mobili (solo per il sequestro)
………………………………………………………………………………………..
indicare depositi bancari, postali (libretti di deposito), quote di partecipazione in società e
azioni, somme e altri beni dovuti al soggetto nei cui confronti è chiesta la misura cautelare
Azienda (solo per il sequestro)
………………………………………………………………………………………..
42
Beni immobili
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
Indicare gli estremi catastali del terreno (Zona – Sezione – Foglio – Numero particella –
Reddito dominicale – Reddito agrario – Mq. – Indicazione se si tratta di area fabbricabile –
Valore contabile – Eventuale stima del valore di mercato) Indicare gli estremi catastali
fabbricato (Zona – Sezione – Foglio – Numero – Subalterno – Categoria – Classe – Vani o
Superficie –Rendita catastale – Valore contabile – Eventuale stima del valore di mercato)
Beni mobili registrati:
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… Indicare
tipologia (autoveicolo, aeromobile, imbarcazione, ecc.), estremi identificativi (targa,
numero di immatricolazione, ecc.), ufficio presso il quale il bene mobile è registrato, valore
contabile, eventuale stima del valore di mercato
Altri beni e diritti di cui all’articolo 2810 del codice civile
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Indicare se trattasi di usufrutto su beni immobili; diritto di superficie; diritto dell’enfiteuta o
diritto del concedente sul fondo enfiteutico; rendite dello Stato. Indicare il bene su cui il
privilegio o il diritto reale è iscritto ed i dati relativi alla iscrizione stessa.
IL DIRETTORE
Si allegano i seguenti documenti:
1. copia p.v.c. n…… del…………della Guardia di Finanza o dell’ufficio, con
relata di notifica;
2. copia atto di contestazione n…… o provvedimento di irrogazione n…… o
avviso di accertamento n…… o atto di recupero dei crediti d’imposta
indebitamente utilizzati in compensazione n…….. o altro provvedimento con
il quale vengono accertati maggiori tributi [indicare tipo], con relata di
notifica;
3. copia certificati immobiliari e/o catastali;
4. copia certificati dei pubblici registri;
N.B. copia della presente istanza è previamente notificata alle parti
interessate (art. 22, comma 2, d. lgs. n. 472/97).
Funzionario incaricato:
Il funzionario delegato (*)
(*) firma su delega del Direttore dell’Ufficio
ALLEGATO N. 3
MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI CAUTELARI
Prima di procedere all’esame delle modalità di esecuzione delle singole misure cautelari, si
ritiene opportuno precisare che nessun pagamento è previsto a carico dell’Ufficio per
l’esecuzione degli adempimenti.
Per quanto concerne l’eventuale imposta di bollo richiesta per taluni atti della procedura,
l’Ufficio, agendo per la tutela di interessi erariali, deve essere ritenuto esente da obbligo in
virtù del combinato disposto degli artt. 8 d.P.R. n. 642/1972 e 4 e 5 tabella allegata al d.P.R.
n. 642/1972 (per le formalità richieste al PRA l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti
in merito al trattamento tributario con la risoluzione n. 43 del. 06.04.2001).
Per quanto concerne, invece, la tassa ipotecaria e l’imposta ipotecaria richieste per le
formalità legate alle iscrizioni di ipoteca, le stesse sono prenotate a debito del contribuente,
salva l’applicabilità dell’art. 1 d.lgs. n. 347/1990 che esenta da pagamenti le formalità
eseguite nei confronti dello Stato.
Beni immobili: iscrizione di ipoteca
L’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate dovrà presentare all’Ufficio del Territorio nella cui
circoscrizione sono situati gli immobili apposita richiesta, sia in formato cartaceo che
informatico, allegando copia conforme all’originale della sentenza di autorizzazione che
costituisce titolo per l’iscrizione.
Si rinvia alle istruzioni rinvenibili sul sito Internet www.agenziaterritorio.it (il software e le
relative istruzioni sono presenti nel menu “software”- nota).
Beni immobili: sequestro conservativo
Il primo atto di esecuzione consiste nella notifica della sentenza a mezzo ufficiale
giudiziario al contribuente, e nella successiva trascrizione della sentenza presso l’Ufficio del
Territorio, da effettuarsi come già sopra indicato.
Per la custodia dell’immobile è applicabile l’art. 559 c.p.c., che identifica quale custode il
debitore, senza riconoscergli alcun diritto a compenso.
Beni mobili registrati: iscrizione di ipoteca
L’ipoteca si costituisce con l’iscrizione della sentenza autorizzativa al PRA, per gli
automezzi; alla Capitaneria di Porto, per i natanti; al Registro Aeronautico Italiano, per gli
aeromobili, ex artt. 2693 e 2906 c.c..
Per quanto concerne PRA e Capitaneria di Porto si farà riferimento al luogo ove il bene
risulta registrato; viceversa per quanto riguarda il Registro Aeronautico Italiano la
documentazione dovrà essere trasmessa al seguente indirizzo: ENAC - Ufficio Registro
Aeromobili - Via di Villa Ricotti n. 42, 00161 Roma.
All’istanza deve essere allegata la sentenza autorizzativa e, per quanto concerne l’iscrizione
al Registro Aeronautico Italiano, dovrà essere compilato sia il Mod. IP/URA che la nota di
trascrizione.
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Beni mobili registrati: sequestro conservativo
La sentenza autorizzativa, notificata al contribuente ad opera dell’ufficiale giudiziario, ed il
relativo verbale di sequestro dovranno essere trascritti al PRA, per gli automezzi, alla
Capitaneria di Porto, per i natanti, e al Registro Aeronautico Italiano, per gli aeromobili, ex
artt. 2693 e 2906 c.c..
Beni mobili e crediti: sequestro conservativo
Il sequestro conservativo in questo caso va eseguito secondo le norme stabilite per il
pignoramento presso il debitore o presso terzi in base all’art. 678 c.p.c..
Viene eseguito a mezzo ufficiale giudiziario, presso gli uffici o enti interessati (ivi
compreso, pertanto, l’Istituto bancario ove si tratti di sequestro di conti correnti), previa
notifica, a questi e al debitore, del provvedimento che autorizza l’adozione della misura
cautelare.
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