Chiarimenti in materia di imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi degli articoli 15 e 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642
Quali sono le regole per l'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale e come funziona il sistema di liquidazione e versamento?
Spiegato da FiscoAI
L'imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale, cioè senza applicare il contrassegno fisico sul documento, ma appuntando sulla carta una dicitura che rimanda all'autorizzazione ottenuta. Per usufruire di questa modalità, il contribuente deve richiedere una preventiva autorizzazione all'Ufficio competente (la Direzione Provinciale nel cui ambito ha domicilio fiscale), presentando una dichiarazione con il numero presuntivo degli atti che emetterà nell'anno. L'autorizzazione è concessa a tempo indeterminato e consente di operare in modo più snello rispetto all'applicazione tradizionale delle marche da bollo.
Una volta autorizzato, il contribuente riceve una liquidazione iniziale provvisoria dell'imposta, ripartita in rate bimestrali uguali. Ogni anno, entro il 31 gennaio, deve presentare una dichiarazione consuntiva con il numero effettivo degli atti emessi, distinti per voce di tariffa. Sulla base di questa dichiarazione, l'Ufficio liquida definitivamente l'imposta dell'anno precedente e provvisoriamente quella dell'anno in corso, imputando eventuali differenze alla rata di febbraio.
I versamenti delle rate bimestrali e dell'acconto (pari al 95% dell'imposta provvisoria, dovuto entro il 16 aprile per soggetti specifici come banche e Poste Italiane) avvengono tramite modello F24 con codici tributo dedicati. L'acconto può essere scomputato dal contribuente dalle rate successive o dall'acconto dell'anno seguente, secondo le sue esigenze di liquidità.
In caso di omesso o ritardato versamento delle rate, si applica una sanzione del 30% dell'importo non versato, ridotta al 15% se il pagamento avviene entro 15 giorni dalla scadenza. Per l'omessa o infedele dichiarazione di conguaglio, la sanzione va dal 100 al 200% dell'imposta dovuta. L'Ufficio può iscrivere direttamente a ruolo il tributo, le sanzioni e gli interessi senza notificare un atto separato, poiché ha già comunicato gli importi con l'avviso di liquidazione.
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Riferimento normativo
Chiarimenti in materia di imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi degli articoli 15 e 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 - pdf
Testo normativo
CIRCOLARE N.16/E
Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti
Roma, 14 aprile 2015
OGGETTO: Chiarimenti in materia di imposta di bollo assolta in modo
virtuale ai sensi degli articoli 15 e 15-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642
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PREMESSA
1. DISCIPLINA DELL’IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE
2. STRUTTURE COMPETENTI AL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE E ALLA
LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA
3. AUTORIZZAZIONE
4. LIQUIDAZIONE
5. VERSAMENTI
6. ACCONTO
7. OMESSO O RITARDATO VERSAMENTO DI UNA O PIÙ RATE O
DELL’ACCONTO E OMESSA O INFEDELE DICHIARAZIONE DI CONGUAGLIO.
7. 1 Sanzioni applicabili
7.2 Modalità di irrogazione della sanzione
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PREMESSA
Recentemente sono state apportate innovazioni ai processi per
l’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale.
Gli interventi posti in essere, finalizzati a ridurre l’accesso presso gli uffici
da parte dei contribuenti, a omogeneizzare e supportare il processo di
liquidazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale e ad automatizzare la
lavorazione dell’imposta, sono in sintesi:
- l’approvazione, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate del 14 novembre 2014, del modello di “dichiarazione
dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale” che, a partire dal 1
gennaio 2015, deve essere presentato esclusivamente con modalità
telematiche;
- la messa a diposizione di procedure automatizzate per la trasmissione
della dichiarazione da parte dei contribuenti e per la liquidazione
dell’imposta da parte dell’Ufficio;
- l’estensione, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate del 3 febbraio 2015, della modalità di versamento tramite il
modello F24 e l’istituzione dei codici tributo con risoluzione n. 12/E
emanata nella stessa data del provvedimento.
Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito alla
competenza degli Uffici dell’Agenzia delle entrate, al procedimento di
autorizzazione e alle modalità di liquidazione del tributo, ai criteri per lo
scomputo dell’acconto e alle sanzioni applicabili.
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1. DISCIPLINA DELL’IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE
L’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, stabilisce che l’imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale, su
richiesta degli interessati, per determinati atti e documenti, definiti con appositi
decreti ministeriali (decreti 7 giugno 1973, 25 luglio 1975, 31 ottobre 1981, 10
febbraio 1988 e 24 maggio 2012).
In particolare, il soggetto interessato deve chiedere una preventiva
autorizzazione all’Ufficio competente, presentando apposita domanda corredata
da una dichiarazione da lui sottoscritta, contenente l’indicazione del numero
presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante
l’anno. L’autorizzazione si intende concessa a tempo indeterminato ed è
revocabile con atto da notificarsi all’interessato. Il contribuente può rinunciare
all’autorizzazione con le modalità previste dal nono comma dell’articolo 15 del
DPR n. 642.
L’Ufficio competente procede alla liquidazione iniziale dell’imposta
dovuta per il periodo che va dalla data di decorrenza dell’autorizzazione sino al
31 dicembre dello stesso anno. La liquidazione è effettuata in via provvisoria in
base ai dati esposti nella dichiarazione presentata con l’istanza di autorizzazione
ed è ripartita in tante rate uguali quanti sono i bimestri compresi nel suddetto
periodo, con scadenza alla fine di ciascun bimestre solare.
A partire dall’anno solare che segue il primo periodo di operatività del
pagamento in modo virtuale, il soggetto autorizzato, entro il 31 gennaio di
ciascun anno, presenta all’Ufficio una dichiarazione contenente l’indicazione del
numero degli atti e documenti emessi nell’anno precedente, distinti per voce di
tariffa, e degli altri elementi utili per la liquidazione dell’imposta, nonché degli
assegni bancari estinti nel suddetto periodo.
Sulla base dei dati indicati in tale dichiarazione, l’Ufficio, previ gli
opportuni riscontri, procede alla liquidazione definitiva a consuntivo
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dell’imposta dovuta per l’anno precedente, imputando la differenza a debito o a
credito alla rata bimestrale scadente a febbraio o, occorrendo, a quella successiva.
La liquidazione definitiva, ragguagliata e corretta dall’ufficio in relazione
a eventuali modifiche della disciplina o della misura dell’imposta, viene assunta
come base per la liquidazione provvisoria per l’anno in corso.
Qualora intervengano modifiche della disciplina o della misura
dell’imposta “nel corso dell’anno, a liquidazione provvisoria già eseguita”,
l’Ufficio effettua la riliquidazione provvisoria delle rimanenti rate con avviso da
notificare al contribuente entro il mese successivo a quello di entrata in vigore
del provvedimento che dispone le modifiche. La maggiore imposta relativa alla
prima rata oggetto della riliquidazione è pagata unitamente all'imposta relativa
alla rata successiva. Non si tiene conto, ai fini della riliquidazione in corso
d'anno, delle modifiche intervenute nell’ultimo bimestre. Se le modifiche
comportano l’applicazione di un’imposta di ammontare inferiore rispetto a quella
provvisoriamente liquidata, la riliquidazione è effettuata dall’Ufficio, su istanza
del contribuente, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza stessa.
L’articolo 15-bis del DPR n. 642 prevede che alcuni soggetti (Poste
italiane s.p.a., le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell’articolo1
del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, nonché le imprese di
assicurazione), entro il 16 aprile di ogni anno, versano a titolo di acconto una
somma pari al novantacinque per cento dell’imposta provvisoriamente liquidata.
Per esigenze di liquidità l’acconto può essere scomputato dai versamenti da
effettuare a partire dal successivo mese di febbraio.
Si precisa che la disciplina finora descritta, relativa all’imposta di bollo
assolta in modo virtuale, non trova applicazione nelle diverse ipotesi
regolamentate dal decreto ministeriale 17 giugno 2014 in tema di assolvimento
dell’imposta di bollo sui documenti informatici.
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Infatti, per le fattispecie regolamentate dal citato decreto ministeriale,
l’assolvimento dell’imposta di bollo non richiede la preventiva autorizzazione né
gli altri adempimenti previsti dagli articoli 15 e 15-bis del DPR n. 642, ma il
versamento dell’imposta è effettuato telematicamente utilizzando il modello F24
in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
2. STRUTTURE COMPETENTI AL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE E ALLA
LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA
L’articolo 15 del DPR n. 642, in mancanza di un aggiornamento
normativo, continua a indicare l’Intendenza di finanza e l’Ufficio del registro
competente per territorio come strutture competenti rispettivamente al rilascio
dell’autorizzazione al pagamento dell’imposta in modo virtuale e alla
liquidazione del tributo.
Sulla base delle disposizioni che hanno disciplinato il passaggio di
funzioni dai preesistenti Uffici a quelli operanti attualmente nell’Agenzia delle
entrate, le strutture ora competenti sono le seguenti.
Le Direzioni Provinciali sono competenti in via generale sia al rilascio
dell’autorizzazione sia alla liquidazione dell’imposta assolta in modo virtuale.
Restano alle Direzioni Regionali le competenze loro attribuite dal decreto
del 16 giugno 2000 il quale, all’articolo 1, primo comma, lettera c), stabilisce
che, in deroga all’articolo 15 del DPR n. 642, le Direzioni Regionali sono
delegate ad adottare, fra gli altri, il provvedimento di autorizzazione al
pagamento in modo virtuale dell’imposta di bollo per gli uffici ed enti statali. La
circolare n. 100/E del 5 dicembre 2001 ha chiarito che “tra le categorie di atti per
le quali è consentito alle Direzioni Regionali dell’Agenzia il rilascio
dell’autorizzazione al pagamento in modo virtuale dell’imposta di bollo” sono
inclusi anche gli atti rilasciati dalle Camere di Commercio o a queste presentati
per via telematica.
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In sintesi, attualmente le competenze in materia di imposta di bollo assolta
con modalità virtuale risultano così ripartite:
- in via generale il rilascio dell’autorizzazione e la liquidazione del
tributo sono di competenza delle Direzioni Provinciali;
- per gli uffici e gli enti statali e per le Camere di Commercio il rilascio
delle autorizzazioni è di competenza delle Direzioni Regionali. Alla
Direzione Provinciale compete la successiva liquidazione
dell’imposta.
Per quanto riguarda la ripartizione territoriale, la competenza è
determinata in base al domicilio fiscale del contribuente. Per l’individuazione del
domicilio fiscale valgono i criteri stabiliti dall’articolo 58 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Pertanto, competente al rilascio dell’autorizzazione e alla liquidazione del
tributo è la Direzione Provinciale nel cui ambito ha il domicilio fiscale il
contribuente.
Il Direttore provinciale, per esigenze organizzative, può individuare
all’interno della stessa Direzione uno o più uffici territoriali cui affidare le
anzidette attività, dandone comunicazione sul sito istituzionale della Direzione
Regionale.
Si precisa che ai principi sopra indicati devono conformarsi altresì le
richieste di autorizzazione e le attività ancora da espletare nelle ipotesi di
ripartizioni di competenze diversamente disposte con precedenti provvedimenti
del Direttore Regionale.
Nel caso di variazione del domicilio fiscale, si applica quale regola
generale la disposizione dell’ultimo comma dell’articolo 58 del DPR n. 600 del
1973, secondo la quale il cambio di domicilio fiscale ha effetto dal sessantesimo
giorno successivo a quello in cui si è verificato.
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In forza della norma richiamata, in caso di variazione del domicilio
fiscale, l’Ufficio competente al rilascio dell’autorizzazione è individuato sulla
base del nuovo domicilio, se la richiesta di autorizzazione è presentata a partire
dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il cambio.
Pertanto, se tra la variazione e la richiesta sono trascorsi meno di sessanta
giorni, la competenza al rilascio dell’autorizzazione e alla liquidazione iniziale è
individuata sulla base del vecchio domicilio fiscale, mentre le successive attività
sono poste in essere dall’Ufficio competente in base al nuovo domicilio.
In proposito si precisa che l’autorizzazione conserva efficacia anche se le
successive attività di liquidazione dell’imposta sono di competenza di un Ufficio
diverso da quello che ha provveduto al suo rilascio.
La revoca dell’autorizzazione e le operazioni relative alla rinuncia alla
stessa sono, altresì, di competenza dell’Ufficio dell’ultimo domicilio fiscale.
I principi richiamati si applicano anche per determinare l’Ufficio
competente alla liquidazione definitiva e a quella provvisoria nonché
all’eventuale riliquidazione nel corso d’anno.
In caso di impresa estera non residente, la competenza territoriale è
determinata sulla base del domicilio in Italia del rappresentate fiscale.
3. AUTORIZZAZIONE
L’autorizzazione per l’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale
è richiesta con istanza prodotta in bollo, fatte salve le esenzioni di cui all’articolo
16 della Tabella all. B, del DPR n. 6421, corredata dalla dichiarazione contenente
il numero presuntivo degli atti che saranno emessi o ricevuti nell’anno solare e la
descrizione della loro tipologia. L’istanza e la dichiarazione sottoscritte dal
contribuente, se persona fisica, ovvero dal rappresentante legale della società o
1 Atti e documenti posti in essere da Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, loro
consorzi e associazioni, nonché Comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati.
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ente nonché dal rappresentate fiscale del soggetto non residente, sono consegnate
all’Ufficio competente ovvero trasmesse con raccomandata a.r..
Il provvedimento autorizzativo è rilasciato a seguito della verifica della
legittimità della richiesta, che deve riguardare i documenti e gli atti riconducibili
fra quelli per i quali è prevista la possibilità di assolvimento dell’imposta in
modo virtuale, nonché previa verifica di alcuni requisiti di idoneità del soggetto e
di rilevanza dell’attività svolta.
Indicazioni al riguardo sono state fornite in passato con le circolari n. 61
del 3 novembre 1973 e n. 49 del 27 luglio 1987.
In particolare, con la circolare n. 61 del 1973 è stato precisato che le
autorizzazioni non possono essere concesse in modo indiscriminato, ma deve
essere di volta in volta valutata la qualità dei richiedenti, la loro serietà e la
capacità economica ad assolvere il tributo con modalità virtuale, oltre alla
quantità degli atti che si presume verranno assoggettati al bollo in modo virtuale.
Successivamente, con la circolare n. 49 del 1987 è stato chiarito che,
nell’esaminare le richieste di autorizzazione al pagamento in modo virtuale del
tributo, si deve tener conto dell’importo della base imponibile e del numero degli
atti e documenti posti in essere dal contribuente nel corso dell’anno, respingendo
le istanze che non giustifichino la complessa procedura di cui all’articolo 15 del
DPR n. 642. E’ stato poi indicato agli Uffici competenti di adottare i
provvedimenti di autorizzazione “limitatamente ai casi di particolare utilità per
il contribuente e per l’Amministrazione Finanziaria e, comunque, per importi di
tributo non inferiore a lire cinque milioni annui”, ammettendo, tuttavia al
pagamento del tributo in modo virtuale, “senza alcun limite di importo, gli atti e
documenti che, per la forma ed il supporto cartaceo utilizzato (ad esempio carte
di credito), non possono essere redatti su carta bollata ovvero con l'applicazione
delle marche da bollo”.
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Relativamente agli indirizzi forniti con le richiamate circolari, si conferma
quanto precisato circa l’opportunità di verificare, di volta in volta, per il rilascio
dell’autorizzazione la sussistenza dei requisiti di affidabilità e di adeguata
capacità economica del richiedente ad assolvere il tributo, unitamente all’entità
del tributo e alla quantità degli atti e documenti da assoggettare all’imposta di
bollo in modo virtuale, al fine di valutare l’utilità per il contribuente all’utilizzo
del bollo in modo virtuale e le adeguate garanzie per l’Amministrazione.
Non assume di per sé rilevanza la determinazione di una soglia minima
degli importi del tributo da versare.
Si deve ritenere, pertanto, non più attuale l’indicazione fornita con la
circolare n. 49 del 1987, secondo la quale il provvedimento di autorizzazione
poteva essere adottato “per importi di tributo non inferiore a lire cinque milioni
annui”.
Come già accennato, l’articolo 15 del DPR n. 642, nel prevedere che
l’autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato, stabilisce che la stessa può
essere revocata con atto notificato all’interessato. Ai fini della revoca valgono gli
stessi criteri individuati in via amministrativa per il provvedimento di
autorizzazione.
La norma richiamata non disciplina l’ipotesi di diniego, totale o parziale,
dell’autorizzazione, ma si ritiene che, anche in mancanza di un’espressa
previsione normativa, detto provvedimento, al pari di quello di revoca, debba
essere formalmente notificato all’interessato, in quanto potenzialmente lesivo
della posizione giuridica del destinatario.
Entrambi gli atti – provvedimento di revoca e provvedimento di diniego,
totale o parziale, dell’autorizzazione – devono ritenersi riconducibili fra gli atti
impugnabili davanti al giudice tributario ai sensi dell’articolo 19, comma 1,
lettera h), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
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L’articolo 15, nono comma, prevede l’ipotesi di rinuncia
all’autorizzazione da parte del soggetto interessato.
La rinuncia è effettuata con apposita comunicazione presentando
contemporaneamente la dichiarazione degli atti e documenti emessi nel periodo
compreso dal 1 gennaio fino al giorno in cui ha effetto la rinuncia.
Detta dichiarazione continua in via transitoria, per il periodo dal 1 gennaio
2015 e fino al 31 dicembre 2015, a essere presentata in formato cartaceo presso
l’Ufficio territoriale competente.
Dal 1 gennaio 2016, con la presentazione in via telematica della stessa
dichiarazione, la rinuncia potrà essere effettuata nell’ambito del modello
dichiarativo opportunamente integrato.
4. LIQUIDAZIONE
Come accennato, la liquidazione dell’imposta di bollo assolta con
modalità virtuale è eseguita dall’ufficio sulla base della dichiarazione a
consuntivo presentata dal soggetto autorizzato entro il 31 gennaio.
L’Ufficio opera contestualmente la liquidazione in via definitiva per il
precedente anno solare e quella provvisoria per l’anno in corso.
Entrambe le liquidazioni, nonché la ripartizione dell’importo dovuto in
rate bimestrali, confluiscono in un unico atto che costituisce avviso di
liquidazione dell’imposta di bollo dovuta.
L’avviso di liquidazione è impugnabile davanti alla Commissione
Tributaria ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n.
546 del 1992.
Ai sensi dell’articolo 15, settimo comma, del DPR n. 642, qualora nel
corso dell’anno intervengano modifiche della disciplina o della misura
dell’imposta, l’Ufficio può procedere alla riliquidazione provvisoria, con atto da
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notificare al contribuente entro il mese successivo a quello di entrata in vigore
del provvedimento che dispone le modifiche che danno luogo alla riliquidazione.
Si ha in questo caso un atto che modifica la pretesa tributaria
precedentemente definita e, pertanto, lo stesso condivide la natura giuridica
dell’atto che va a rettificare.
Le precisazioni svolte valgono anche relativamente alla liquidazione
iniziale, cioè quella operata sulla base della dichiarazione presentata con la
richiesta di autorizzazione, che comprende il periodo tra la data di decorrenza
dell’autorizzazione e il 31 dicembre.
In caso di rinuncia all’autorizzazione da parte dell’interessato, la
liquidazione dell’imposta riguarda il periodo compreso dal 1 gennaio all’ultimo
giorno in cui è operativa l’autorizzazione.
Il pagamento dell’imposta risultante dalla liquidazione definitiva è
effettuato nei venti giorni successivi alla notificazione dell’avviso di
liquidazione. Nel caso in cui dalla liquidazione emerga un credito, il contribuente
può presentare istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 37 del DPR n. 642.
5. VERSAMENTI
Come anticipato in premessa, i versamenti per l’assolvimento dell’imposta
di bollo in modo virtuale liquidata dall’Ufficio nonché il versamento dell’acconto
di cui all’articolo 15-bis del DPR n. 642, i relativi interessi e sanzioni sono
effettuati, in base al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 3
febbraio 2015, mediante il modello F24, a partire dal 20 febbraio 2015.
Fino al 31 marzo 2015 era consentito eseguire i medesimi versamenti con
il modello F23.
Si precisa che il passaggio dal sistema di pagamento tramite il modello
F23 a quello tramite il modello F24 non determina un’interruzione nella
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continuità dei pagamenti e, pertanto, gli importi versati tramite il modello F23
sono scomputabili dai pagamenti da effettuare con il modello F24.
I versamenti con il modello F24 sono effettuati con i codici tributo istituiti
con risoluzione 12/E del 3 febbraio 2015: “2505” denominato “BOLLO
VIRTUALE-RATA”; “2506” denominato “BOLLO VIRTUALE - ACCONTO”;
“2507” denominato “BOLLO VIRTUALE - Sanzioni”; “2508” denominato
“BOLLO VIRTUALE - Interessi”.
Al riguardo si chiarisce che alla rata bimestrale scadente a febbraio (o,
occorrendo, in quella successiva) è imputata, ai sensi del sesto comma
dell’articolo 15 del DPR n. 642, l’eventuale differenza a debito dell'imposta
dovuta per l’anno precedente, che scaturisce dalla liquidazione definitiva;
pertanto il relativo versamento è effettuato utilizzando un unico codice tributo
“2505” denominato “BOLLO VIRTUALE - RATA”.
Si fa presente, infine, che con la risoluzione 12/E richiamata è stato
precisato che per i codici tributo relativi all’imposta di bollo assolta in modo
virtuale le somme sono indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito
versati”, ciò comporta che eventuali eccedenze di imposta non possono essere
portate in compensazione nel modello F24 con debiti relativi ad altri tributi.
6. ACCONTO
Relativamente all’acconto disciplinato dall’articolo 15-bis del DPR n. 642
del 1972, si è posto il problema dei limiti entro i quali lo stesso possa
essere scomputato.
La norma espressamente prevede che l’acconto può essere scomputato
“per esigenze di liquidità” dai versamenti da effettuare a partire dal successivo
mese di febbraio.
Al riguardo la circolare n. 49/E del 21 novembre 2005 ha precisato che la
genericità della previsione comporta che l’acconto “non deve obbligatoriamente
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essere effettuato nel mese di febbraio”, ma può essere scomputato da tutti i
versamenti da eseguire a partire dal mese di febbraio.
La circolare n. 46/E del 24 ottobre 2011 ha chiarito, inoltre, che, qualora
l’acconto versato non possa essere interamente scomputato dai versamenti delle
rate da effettuare nel corso dell’anno, il credito vantato può essere portato in
diminuzione anche dal versamento dell’acconto per l’anno successivo.
In sostanza, i richiamati documenti di prassi hanno privilegiato
un’interpretazione dell’articolo 15-bis volta a favorire la piena scomputabilità
dell’acconto da tutti i versamenti dovuti a partire dal mese di febbraio, incluso il
versamento relativo all’acconto per l’anno successivo.
Ciò premesso, si precisa che l’acconto effettivamente versato nell’anno
precedente può essere scomputato con la modalità (sulle rate bimestrali e/o
sull’acconto per l’anno successivo) scelta dal contribuente, in considerazione
dell’espresso riferimento operato dall’articolo 15-bis alle “esigenze di liquidità”.
A tal fine il contribuente potrà effettuare nella dichiarazione annuale (in
cui verrà inserito un apposito rigo dalla prossima dichiarazione) la scelta sulla
modalità di scomputo dell’acconto. In questo caso l’Ufficio provvederà alla
liquidazione delle rate bimestrali e dell’acconto per l’anno successivo sulla base
delle indicazioni fornite dal contribuente.
7. OMESSO O RITARDATO VERSAMENTO DI UNA O PIÙ RATE O
DELL’ACCONTO E OMESSA O INFEDELE DICHIARAZIONE DI
CONGUAGLIO.
Relativamente alle ipotesi di mancato o ritardato versamento di una o più
rate o dell’acconto e di omessa o infedele dichiarazione di conguaglio, si
forniscono chiarimenti in materia di:
- sanzioni applicabili
- modalità di irrogazione della sanzione
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7.1 Sanzioni applicabili
Fino alla riforma del sistema sanzionatorio amministrativo per le
violazioni delle norme tributarie (decreti legislativi numeri 471, 472 e 473 del 18
dicembre 1997), l’articolo 25 del DPR n. 642 disciplinava la sanzione applicabile
nel caso di omesso o insufficiente pagamento dell’imposta sugli atti, documenti e
registri (es. mancata apposizione della marca da bollo), prevedendo una pena
pecuniaria da un minimo pari a due volte l’imposta non corrisposta ad un
massimo di dieci volte l’imposta stessa.
Una diversa e specifica sanzione era stabilita dall’articolo 29 dello stesso
DPR n. 642 nei casi in cui la violazione riguardava i versamenti dell’imposta di
bollo assolta in modo virtuale, sulla base della dichiarazione annuale del
contribuente e della liquidazione d’ufficio.
In particolare, l’articolo 29 prevedeva una soprattassa pari al dieci per
cento dell’imposta non versata per omesso o insufficiente pagamento, ridotta alla
metà se il pagamento avveniva entro il mese successivo alla scadenza e
comunque prima della notifica dell’ingiunzione.
Con la riforma del 1997, l’articolo 5 del decreto legislativo n. 473 del
1997 ha, fra l’altro, sostituito l’articolo 25 del DPR n. 642, prevedendo per la
mancata corresponsione, in tutto o in parte, dell’imposta di bollo dovuta sin
dall’origine una sanzione amministrativa dal cento al cinquecento per cento
dell’imposta o della maggiore imposta dovuta, e ha abrogato l’articolo 29 del
medesimo decreto.
Nell’ambito della stessa riforma, l’articolo 13 del decreto legislativo n.
471 ha previsto l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al trenta per
cento dell’importo non versato nel caso di omessi o ritardati versamenti
dell’imposta risultante dalla dichiarazione, nonché “in ogni ipotesi di mancato
pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto”.
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Alla luce del quadro normativo delineato, si devono distinguere i diversi
ambiti applicativi delle norme e delle sanzioni irrogabili nei confronti
dell’istituto qui esaminato.
Partendo dall’assunto contenuto nell’articolo 2 del DPR n. 642 del 1972,
secondo il quale l’imposta di bollo è dovuta sin dall’origine per gli atti e i
documenti indicati nella Parte I della Tariffa, nel caso di contrassegno telematico
l’assolvimento del bollo avviene con il preventivo acquisto e l’apposizione dello
stesso sul documento. Ne consegue che le violazioni relative all’omesso o
insufficiente versamento dell’imposta di bollo sono sanzionate, ai sensi
dell’articolo 25, comma 1, del DPR n. 642, nella misura dal cento al cinquecento
per cento dell’imposta o della maggiore imposta.
Nelle ipotesi di imposta di bollo assolta in modo virtuale, sul documento
non viene applicato il contrassegno, ma viene apposta la dicitura relativa alla
modalità virtuale di assolvimento dell’imposta e gli estremi della relativa
autorizzazione. Il tributo viene liquidato dall’Ufficio in base alla dichiarazione
annuale del soggetto autorizzato (nei cui confronti, si ribadisce, sono già stati
verificati dall’ufficio i requisiti di affidabilità e di adeguata capacità economica
ad assolvere il tributo stesso), contenente l’indicazione di tutti gli atti e
documenti emessi nell’anno precedente, e deve essere versato in rate bimestrali e
in acconto ai sensi degli articoli 15 e 15-bis del DPR n. 642. Ne consegue che,
mentre il documento recante le indicazioni sopra riportate è sin dall’origine
conforme alla normativa in materia di bollo, eventuali violazioni possono
configurarsi nella successiva fase relativa agli adempimenti a carico del soggetto
autorizzato. In particolare le violazioni di omesso o ritardato pagamento del
tributo riguardano i versamenti bimestrali e d’acconto, ipotesi per le quali
trovano applicazione le sanzioni previste dal citato articolo 13 del decreto
legislativo 471 del 1997.
L’indirizzo espresso trova conferma nell’orientamento della Corte di
Cassazione (sentenze 9 ottobre 2009, n. 21449 e 15 febbraio 2013, n. 3750), che,
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relativamente all’omesso o insufficiente versamento delle rate bimestrali, ha
ritenuto che con l’abrogazione dell’articolo 29 del DPR n. 642 del 1972 torna
“applicabile nella specie ratione temporis” la sanzione prevista, in tema di
omesso o tardivo versamento, dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 471.
Da quanto sopra consegue che, nelle ipotesi di omesso o tardivo
versamento dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale alle prescritte
scadenze, si applica la sanzione stabilita dall’articolo 13 del decreto legislativo
n. 471 del 1997, pari al trenta per cento di ogni importo non versato.
La sanzione trova applicazione sia nell’ipotesi di omesso o insufficiente
versamento dell’importo della rata bimestrale sia nel caso di omesso o
insufficiente versamento dell’acconto di cui all’articolo 15-bis del DPR n. 642.
Si applica la riduzione della sanzione prevista dal comma 1, secondo
periodo, dello stesso articolo 13 del decreto legislativo n. 471 per il versamento
effettuato con ritardo non superiore a quindici giorni.
Per la violazione dell’omessa o infedele dichiarazione di conguaglio, da
presentare entro il 31 gennaio di ciascun anno ovvero contestualmente alla
rinuncia, trova applicazione la sanzione stabilita dall’articolo 25, comma 3, del
DPR n. 642 nella misura dal cento al duecento per cento dell’imposta dovuta.
Viceversa, l’attuale formulazione della disposizione richiamata,
diversamente dal testo vigente prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo
n. 473 del 1997, non prevede espressamente la sanzione in caso di tardiva
presentazione della dichiarazione di conguaglio, fattispecie che risulta
ricompresa nell’ambito della violazione di omessa dichiarazione.
A tale ultimo riguardo, si osserva che la previsione dell’articolo 13,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 472 del 1997, in ordine alla
possibilità da parte del contribuente di effettuare il ravvedimento, assume
carattere generale e, pertanto, è applicabile anche nell’ipotesi di omessa
presentazione della dichiarazione di conguaglio relativa all’imposta di bollo
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assolta in modo virtuale. Ne consegue che qualora l’anzidetta dichiarazione
venga presentata con ritardo non superiore a novanta giorni dalla scadenza, la
sanzione prevista dal comma 3 dell’articolo 25 è ridotta a un decimo del minimo
edittale. In senso conforme si è espressa la circolare n. 192/E del 23 luglio 1998,
relativamente all’imposta di registro.
Si rileva, inoltre, che il ritardo nella presentazione della dichiarazione di
conguaglio può determinare un tardivo o insufficiente versamento che configura
un’ipotesi autonomamente assoggettata a sanzione.
Occorre, infine, precisare che l’istituto del ravvedimento, di cui al citato
articolo 13 del decreto legislativo n. 472, torna applicabile anche nelle ipotesi di
violazioni in materia di versamento dell’imposta di bollo assolta in modo
virtuale.
A tal fine i termini di versamento sono quelli relativi a ciascuna rata
bimestrale, comunicati dall’Ufficio con l’atto di liquidazione, o quelli relativi
all’acconto.
7.2 Modalità di irrogazione delle sanzioni
L’Ufficio può avvalersi della modalità di irrogazione immediata delle
sanzioni, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del
1997, relativamente alla sanzione dell’omesso, tardivo o insufficiente pagamento
del tributo prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 471.
In questo caso l’Ufficio non provvede a notificare un apposito atto, ma
iscrive direttamente a ruolo il tributo, le sanzioni e gli interessi, in quanto ha già
comunicato al contribuente l’ammontare dell’imposta liquidata a titolo
provvisorio e definitivo, con la ripartizione in rate, mediante la notifica
dell’avviso di liquidazione.
Nell’avviso di liquidazione sarà espressamente indicato nelle avvertenze
che l’Ufficio in caso di omesso o tardivo versamento procederà all’irrogazione
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immediata delle sanzioni, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del decreto
legislativo n. 472 del 1997.
In tali fattispecie in nessun caso si applica la definizione agevolata come
disciplinato dall’articolo 17, comma 3, del citato decreto legislativo n. 472.
Ai fini dell’applicazione delle sanzioni per omessa o infedele
dichiarazione, trattandosi di una sanzione collegata ad un tributo, le stesse, a
seguito delle modifiche apportate dal decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98,
convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, all’articolo 17, comma 1, citato,
sono irrogate ai sensi dello stesso articolo 17 comma 1.
°°°°°
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i
principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle
Direzioni Provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Rossella Orlandi
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L'imposta di bollo assolta in modo virtuale è disciplinata dagli articoli 15 e 15-bis del DPR 642/1972 e rappresenta un'alternativa alla tradizionale apposizione di marche da bollo su atti e documenti. Commercialisti e aziende che emettono numerosi documenti soggetti a bollo (come assegni bancari, cambiali, contratti) consultano questa normativa per comprendere i requisiti di autorizzazione, le modalità di liquidazione provvisoria e definitiva, i versamenti in rate bimestrali, l'acconto, e le sanzioni per omessi o tardivi versamenti. La circolare 16/E del 2015 chiarisce anche la competenza territoriale delle Direzioni Provinciali, i criteri di affidabilità del richiedente e l'applicazione del ravvedimento operoso.
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