Decisione (UE) 2021/2 del Consiglio del 17 dicembre 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica per quanto riguarda l’adozione di una decisione che modifica il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord
Decisione (UE) 2021/2 del Consiglio del 17 dicembre 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica per quanto riguarda l’adozione di una decisione che modifica il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord
EN: Council Decision (EU) 2021/2 of 17 December 2020 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Joint Committee established by the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community as regards the adoption of a decision to amend the Protocol on Ireland/Northern Ireland
Testo normativo
6.1.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 2/6
DECISIONE (UE) 2021/2 DEL CONSIGLIO
del 17 dicembre 2020
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica per quanto riguarda l’adozione di una decisione che modifica il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord
Il CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 50, paragrafo 2,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Con decisione (UE) 2020/135 del Consiglio
(
1
)
, del 30 gennaio 2020, l’Unione ha concluso l’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso»), che è entrato in vigore il 1° febbraio 2020.
(2)
A norma dell’articolo 164, paragrafo 5, lettera d), dell’accordo di recesso, il comitato misto istituito dall’articolo 164 dell’accordo di recesso («comitato misto») ha il potere di adottare decisioni che modificano detto accordo di recesso, purché tali modifiche siano necessarie per rettificare errori, omissioni o altre carenze o per risolvere situazioni impreviste al momento della firma dell’accordo, e purché siffatte decisioni non siano tali da modificare gli elementi essenziali dell’accordo di recesso. A norma dell’articolo 166, paragrafo 2, dell’accordo di recesso, le decisioni adottate dal comitato misto sono vincolanti per l’Unione e il Regno Unito. L’Unione e il Regno Unito provvedono ad attuare tali decisioni, che producono gli stessi effetti giuridici dell’accordo di recesso. Il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord («protocollo») è parte integrante dell’accordo di recesso.
(3)
Il 10 giugno 2020 il Consiglio ha adottato la decisione 2020/769
(
2
)
, che ha stabilito la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto per quanto riguarda alcune modifiche dell’accordo di recesso. Rimane necessario elencare nell’allegato 2 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord otto atti essenziali per l’applicazione delle norme del mercato interno delle merci all’Irlanda del Nord. Inoltre sono necessarie tre note per definire meglio l’ambito di applicazione di alcuni atti specifici elencati nell’allegato 2 del protocollo.
(4)
Due atti giuridici che definiscono i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO
2
delle autovetture e dei furgoni nuovi immatricolati nell’Unione sono stati erroneamente elencati nell’allegato 2, punto 9, del protocollo. Diversamente da altri atti normativi elencati nell’allegato 2 del protocollo e resi applicabili dall’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo, tali due atti non riguardano l’immissione di merci sul mercato nell’Unione. È pertanto opportuno che essi siano soppressi dall’allegato in questione.
(5)
Un atto giuridico sulla plastica monouso riguarda l’immissione sul mercato di tali prodotti e la libera circolazione delle merci, anche se solo in parte. È opportuno che soltanto le disposizioni essenziali per l’applicazione delle norme del mercato interno nei confronti dell’Irlanda del Nord siano incluse nell’allegato 2 del protocollo.
(6)
Per rettificare detti errori è opportuno che il comitato misto adotti una decisione a norma dell’articolo 164, paragrafo 5, lettera d), dell’accordo di recesso.
(7)
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto istituito dall’articolo 164 dell’accordo di recesso per quanto riguarda la modifica del protocollo si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La decisione del Comitato misto è pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2020
Per il Consiglio
Il presidente
S. SCHULZE
(
1
)
Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio del 30 gennaio 2020 relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (
GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1
).
(
2
)
Decisione (UE) 2020/769 del Consiglio, del 10 giugno 2020, che stabilisce la posizione da adottare a nome dell’Unione europea nel comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, riguardo alla modifica dell’accordo (
GU L 187 del 12.6.2020, pag. 12
).
PROGETTO
DECISIONE n. …/2020 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL’ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD DALL’UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA
del …
che modifica il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica
IL COMITATO MISTO,
visto l’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso»), in particolare l’articolo 164, paragrafo 5, lettera d),
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 164, paragrafo 5, lettera d), dell’accordo di recesso, il comitato misto istituito dall’articolo 164, paragrafo 1, («comitato misto») ha il potere di adottare decisioni che modificano detto accordo, purché tali modifiche siano necessarie per rettificare errori, omissioni o altre carenze o per risolvere situazioni impreviste al momento della firma dell’accordo, e purché siffatte decisioni non siano tali da modificare elementi essenziali dell’accordo stesso. A norma dell’articolo 166, paragrafo 2, dell’accordo di recesso, le decisioni adottate dal comitato misto sono vincolanti per l’Unione e il Regno Unito. L’Unione e il Regno Unito provvedono ad attuare tali decisioni, che producono gli stessi effetti giuridici dell’accordo di recesso.
(2)
A norma dell’articolo 182 dell’accordo di recesso, il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord («protocollo») è parte integrante di tale accordo.
(3)
Due atti giuridici che definiscono i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO
2
delle autovetture e dei furgoni nuovi immatricolati nell’Unione, elencati nell’allegato 2, punto 9, del protocollo e resi applicabili nel e al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord dall’articolo 5, paragrafo 4, di tale protocollo, non riguardano l’immissione sul mercato di tali veicoli nell’Unione. È pertanto opportuno che essi siano soppressi dall’allegato 2 del protocollo.
(4)
È opportuno aggiungere all’allegato 2 del protocollo otto atti giuridici essenziali per l’applicazione all’Irlanda del Nord delle norme del mercato interno delle merci e che erano stati omessi al momento dell’adozione.
(5)
Al fine di chiarire l’ambito di applicazione di taluni atti già elencati nell’allegato 2 del protocollo, è opportuno aggiungere tre note a tale allegato,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato 2 del protocollo è così modificato:
1.
alla sezione «9. Veicoli a motore, compresi i trattori agricoli o forestali» sono soppressi i trattini seguenti:
«–
Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell’ambito dell’approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO
2
dei veicoli leggeri
–
Regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell’ambito dell’approccio integrato dell’Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO
2
dei veicoli leggeri»;
2.
alla sezione «6. Regolamenti relativi alle misure di salvaguardia bilaterali» è aggiunto il trattino seguente:
«–
Regolamento (UE) 2019/287 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 febbraio 2019, recante attuazione delle clausole di salvaguardia bilaterali e di altri meccanismi che consentono la revoca temporanea delle preferenze in alcuni accordi commerciali conclusi tra l’Unione europea e paesi terzi
(
1
)
»;
3.
alla sezione «23. Sostanze chimiche e ambiti collegati» è aggiunto il trattino seguente:
«–
Regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l’Unione e i paesi terzi
(
2
)
»;
4.
alla sezione «25. Rifiuti» è aggiunto il trattino seguente:
«–
Articoli da 2 a 7, articoli 14 e 17 e parti A, B, C, D ed F dell’allegato della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente
(
3
)
»;
5.
alla sezione «29. Alimenti - aspetti generali» è aggiunto il trattino seguente:
«–
Direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare
(
4
)
»;
6.
alla sezione «42. Materiale riproduttivo vegetale» sono aggiunti i trattini seguenti:
«–
Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere
(
5
)
–
Direttiva 98/56/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali
(
6
)
–
Direttiva 2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi
(
7
)
»;
7.
alla sezione «47. Altro» è aggiunto il trattino seguente:
«–
Regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all’introduzione e all’importazione di beni culturali»;
8.
alla sezione «4. Aspetti generali del commercio», dopo il trattino del «Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio» è inserita la nota seguente:
«Fermo restando che nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord si applicano le preferenze tariffarie per i paesi ammissibili al sistema di preferenze generalizzate dell’Unione:
—
i riferimenti a “Stato membro” nell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), punto ii), e nel capo VI [Disposizioni di salvaguardia e sorveglianza] del regolamento (UE) n. 978/2012 non s’intendono fatti al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord;
—
i riferimenti al “mercato dell’Unione” o ai “mercati dell’Unione” nell’articolo 2, lettera k), e nel capo VI [Disposizioni di salvaguardia e sorveglianza] del regolamento (UE) n. 978/2012 non s’intendono fatti al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord; e
—
i riferimenti ai “produttori dell’Unione” e alla “industria dell’Unione” nel regolamento (UE) n. 978/2012 non s’intendono fatti ai produttori o all’industria del Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.»;
9.
alla sezione «5. Strumenti di difesa commerciale», subito sotto il titolo, è inserita la nota seguente:
«Fermo restando che nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord sono applicabili le misure di difesa commerciale dell’Unione, i riferimenti agli “Stati membri” o alla “Unione” nei regolamenti (UE) 2016/1036, (UE) 2016/1037, (UE) 2015/478 e (UE) 2015/755 non s’intendono fatti al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord. Inoltre gli importatori che hanno pagato dazi antidumping o compensativi dell’Unione all’importazione di merci sdoganate nell’Irlanda del Nord possono soltanto chiedere la restituzione di detti dazi rispettivamente in forza dell’articolo 11, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2016/1036 o dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1037.»;
10.
alla sezione «6. Regolamenti relativi alle misure di salvaguardia bilaterali», subito sotto il titolo, è inserita la nota seguente:
«Fermo restando che nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord sono applicabili le misure di salvaguardia bilaterali dell’Unione, i riferimenti agli “Stati membri” o alla “Unione” nei regolamenti elencati di seguito non s’intendono fatti al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.»;
11.
alla sezione «25. Rifiuti», dopo il trattino della «Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente» è inserita la nota seguente:
«Riguardo all’applicazione di tali articoli e parti al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, ogni riferimento al “
3 luglio 2021
” nell’articolo 4, paragrafo 1, nell’articolo 14 e nell’articolo 17, paragrafo 1, deve essere inteso come riferimento al “
1
o
gennaio 2022
”. Gli articoli 2, 3, 14 e 17 e la parte F dell’allegato si applicano solo nella misura in cui riguardano gli articoli da 4 a 7.».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’adozione.
Fatto a ...
Per il comitato misto
I copresidenti
(
1
)
GU L 53 del 22.2.2019, pag. 1
.
(
2
)
GU L 22 del 26.1.2005, pag. 1
.
(
3
)
GU L 155 del 12.6.2019, pag. 1
.
(
4
)
GU L 334 del 16.12.2011, pag. 1
.
(
5
)
GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298
.
(
6
)
GU L 226 del 13.8.1998, pag. 16
.
(
7
)
GU L 205 dell'1.8.2008, pag. 28
.
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