Decisione (UE) 2021/12 del Consiglio del 17 dicembre 2020 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica per quanto riguarda la determinazione delle merci non a rischio
Decisione (UE) 2021/12 del Consiglio del 17 dicembre 2020 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica per quanto riguarda la determinazione delle merci non a rischio
EN: Council Decision (EU) 2021/12 of 17 December 2020 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Joint Committee established by the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community as regards the determination of goods not at risk
Testo normativo
8.1.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 5/5
DECISIONE (UE) 2021/12 DEL CONSIGLIO
del 17 dicembre 2020
relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica per quanto riguarda la determinazione delle merci non a rischio
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 50, paragrafo 2,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
L’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso») è stato concluso dall’Unione mediante la decisione (UE) 2020/135
(
1
)
del Consiglio il 30 gennaio 2020 ed è entrato in vigore il 1
o
febbraio 2020.
(2)
L’articolo 166 dell’accordo di recesso conferisce al comitato misto istituito dall’articolo 164 dell’accordo di recesso («comitato misto») il potere di adottare decisioni su qualunque questione nei casi previsti dall’accordo di recesso. Il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord («protocollo») costituisce parte integrante dell’accordo di recesso.
(3)
L’articolo 5, paragrafo 1, del protocollo prevede l’applicazione dei dazi doganali applicabili ai sensi del diritto dell’Unione alle merci trasportate in Irlanda del Nord che sono considerate a rischio di essere successivamente trasferite nell’Unione. Le merci non a rischio non sono soggette ai dazi doganali oppure sono soggette ai dazi doganali applicabili nel Regno Unito.
(4)
A norma dell’articolo 5, paragrafo 2, del protocollo, tutte le merci trasportate in Irlanda del Nord devono essere considerate a rischio di essere successivamente trasferite nell’Unione. Per le merci trasportate in Irlanda del Nord per poter essere considerate «non a rischio» secondo questa definizione, è necessario che sia accertato che tali merci non subiranno trasformazioni commerciali e soddisferanno i criteri stabiliti dal comitato misto.
(5)
I criteri in base ai quali le merci non sono oggetto di trasformazione commerciale dovrebbero rispettare il fatto che, a norma dell’articolo 4 del protocollo, l’Irlanda del Nord fa parte del territorio doganale del Regno Unito. Essi dovrebbero rispecchiare l’impegno delle parti del protocollo a che l’attuazione del protocollo incida il meno possibile sulla vita quotidiana delle comunità dell’Irlanda e dell’Irlanda del Nord.
(6)
Le merci trasportate in Irlanda del Nord possono essere considerate non a rischio di essere successivamente trasferite nell’Unione se la differenza tariffaria è pari a zero o se è altrimenti garantito che gli operatori economici non sono incentivati a spedire merci in Irlanda del Nord unicamente in ragione della tariffa doganale applicabile.
(7)
È opportuno pertanto stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nel comitato misto,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare, a nome dell’Unione, in sede di comitato misto istituito dall’articolo 164 dell’accordo di recesso per quanto riguarda la determinazione delle merci non a rischio si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La decisione del comitato misto è pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2020
Per il Consiglio
Il presidente
S. SCHULZE
(
1
)
Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (
GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1
).
PROGETTO
DECISIONE No …/2020 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL’ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD DALL’UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA
del ...
sulla determinazione delle merci non a rischio
IL COMITATO MISTO
Visto il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,
DECIDE:
Articolo 1
Oggetto
La presente decisione stabilisce le modalità di applicazione dell’articolo 5, paragrafo 2, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord («protocollo») per quanto riguarda:
a)
le condizioni per considerare che una merce trasportata in Irlanda del Nord da un luogo che non si trova nell’Unione non subirà trasformazioni commerciali in Irlanda del Nord;
b)
i criteri per considerare che la merce trasportata in Irlanda del Nord da un luogo che non si trova nell’Unione non è a rischio di essere successivamente trasferita nell’Unione.
Articolo 2
Trasformazioni non commerciali
Si considera che la merce non subisca trasformazioni commerciali se:
a)
la persona che presenta una dichiarazione di immissione in libera pratica per tale merce o per conto della quale tale dichiarazione è presentata («importatore») ha realizzato un fatturato annuo complessivo inferiore a 500 000 GBP nell’ultimo esercizio finanziario completo; oppure
b)
la trasformazione è effettuata in Irlanda del Nord e ha come unico scopo:
i)
la vendita di prodotti alimentari a un consumatore finale nel Regno Unito;
ii)
la costruzione, quando le merci trasformate costituiscono una parte permanente di una struttura che è costruita e collocata in Irlanda del Nord dall’importatore;
iii)
la fornitura diretta al destinatario di servizi sanitari o servizi di assistenza da parte dell’importatore in Irlanda del Nord;
iv)
attività non lucrative in Irlanda del Nord, nell’ambito delle quali l’importatore non vende successivamente la merce trasformata; oppure
v)
l’uso finale di mangimi in stabilimenti situati in Irlanda del Nord da parte dell’importatore.
Articolo 3
Criteri per considerare che le merci non sono a rischio di essere successivamente trasferite nell’Unione
1. Una merce non è considerata a rischio di essere successivamente trasferita nell’Unione se si ritiene che non subirà trasformazioni commerciali a norma dell’articolo 2 e se:
a)
nel caso di merci trasportate direttamente in Irlanda del Nord da un’altra parte del Regno Unito,
i)
il dazio dovuto a norma della tariffa doganale comune dell’Unione è pari a zero; oppure
ii)
l’importatore è stato autorizzato, a norma degli articoli da 5 a 7 della presente decisione, a trasportare tale merce in Irlanda del Nord per la vendita a consumatori finali o l’uso finale da parte di questi ultimi situati nel Regno Unito, anche nel caso in cui tale merce abbia subito una trasformazione non commerciale a norma dell’articolo 2 prima della vendita ai consumatori finali o dell’uso finale da parte di questi ultimi;
b)
nel caso di merci trasportate direttamente in Irlanda del Nord da un luogo che non si trova né nell’Unione né in un’altra parte del Regno Unito,
i)
il dazio dovuto a norma della tariffa doganale comune dell’Unione è pari o inferiore al dazio dovuto in base alla tariffa doganale del Regno Unito; oppure
ii)
l’importatore è stato autorizzato, a norma degli articoli da 5 a 7 della presente decisione, a trasportare tale merce in Irlanda del Nord per la vendita a consumatori finali o per l’uso finale da parte di questi ultimi situati in Irlanda del Nord (anche nel caso in cui la merce ha subito una trasformazione non commerciale a norma dell’articolo 2 prima della vendita ai consumatori finali o prima dell’uso finale da parte di questi ultimi) e la differenza tra il dazio dovuto a norma della tariffa doganale comune dell’Unione e quello dovuto a norma della tariffa doganale del Regno Unito è inferiore al 3 % del valore in dogana della merce.
2. Il paragrafo 1, lettera a), punto ii), e il paragrafo 1, lettera b), punto ii), non si applicano alle merci oggetto di misure di difesa commerciale adottate dall’Unione.
Articolo 4
Determinazione dei dazi applicabili
Ai fini dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), e dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), si applicano le seguenti norme:
a)
il dazio dovuto per la merce a norma della tariffa doganale comune dell’Unione è determinato conformemente alle disposizioni stabilite nella normativa doganale dell’Unione;
b)
il dazio dovuto per la merce a norma della tariffa doganale del Regno Unito è determinato conformemente alle disposizioni stabilite nella normativa doganale del Regno Unito.
Articolo 5
Autorizzazione ai fini dell’articolo 3
1. Ai fini dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii), una domanda di autorizzazione a trasportare direttamente le merci in Irlanda del Nord per la vendita ai consumatori finali o per l’uso finale da parte di questi è presentata all’autorità competente del Regno Unito.
2. La domanda di autorizzazione di cui al paragrafo 1 contiene informazioni sulle attività commerciali del richiedente, sulle merci generalmente trasportate in Irlanda del Nord, nonché una descrizione del tipo di registrazioni, sistemi e controlli messi in atto dal richiedente per garantire che le merci oggetto dell’autorizzazione siano adeguatamente dichiarate ai fini doganali e che possano essere fornite prove a sostegno dell’impegno di cui all’articolo 6, lettera b). L’operatore conserva le prove, per esempio le fatture, degli ultimi cinque anni e le trasmette alle autorità competenti su loro richiesta. I requisiti in materia di dati della domanda sono specificati in dettaglio nell’allegato della presente decisione.
3. L’autorizzazione reca almeno le informazioni seguenti:
a)
il nome della persona cui è concessa l’autorizzazione («titolare dell’autorizzazione»);
b)
un numero di riferimento unico attribuito dall’autorità doganale competente alla decisione («numero di riferimento dell’autorizzazione»);
c)
l’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione;
d)
la data di entrata in vigore dell’autorizzazione.
4. Le disposizioni della normativa doganale dell’Unione sulle decisioni relative all’applicazione della normativa doganale si applicano alle domande e alle autorizzazioni di cui al presente articolo, anche per quanto riguarda il monitoraggio.
5. Nei casi in cui l’autorità doganale competente del Regno Unito rilevi un uso deliberatamente improprio di un’autorizzazione o violazioni delle condizioni di autorizzazione stabilite nella presente decisione, essa sospende o revoca l’autorizzazione.
Articolo 6
Condizioni generali di rilascio dell’autorizzazione
Ai fini dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii), un’autorizzazione può essere concessa ai richiedenti che:
a)
soddisfano i seguenti criteri di stabilimento:
i)
sono stabiliti in Irlanda del Nord o dispongono di una sede di attività fissa in Irlanda del Nord
—
con presenza permanente di risorse umane e tecniche; e
—
a partire dalla quale le merci sono vendute ai consumatori finali o messe a disposizione di questi ultimi per uso finale; e
—
in cui i registri e le informazioni doganali, commerciali e relativi ai trasporti sono disponibili o accessibili in Irlanda del Nord, e
ii)
se non sono stabiliti in Irlanda del Nord, le loro operazioni doganali sono effettuate nel Regno Unito ed essi dispongono di un rappresentante doganale indiretto in Irlanda del Nord;
b)
si impegnano a trasportare merci in Irlanda del Nord unicamente per la vendita a consumatori finali o per l’uso finale da parte di questi ultimi, anche nel caso in cui tali merci abbiano subito una trasformazione non commerciale a norma dell’articolo 2 prima della vendita ai consumatori finali o dell’uso finale da parte di questi ultimi; e, nel caso di una vendita a consumatori finali in Irlanda del Nord, si impegnano a garantire che la vendita abbia luogo a partire da uno o più punti vendita fisici in Irlanda del Nord dai quali vengono effettuate vendite fisiche dirette ai consumatori finali.
Articolo 7
Condizioni specifiche di rilascio dell’autorizzazione
1. Ai fini dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii), l’autorizzazione a trasportare merci in Irlanda del Nord è concessa solo ai richiedenti che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 6 e le seguenti condizioni:
a)
il richiedente attesta che dichiarerà per l’immissione in libera pratica le merci trasportate in Irlanda del Nord a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), o dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii);
b)
il richiedente non ha commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale e non ha commesso reati gravi in relazione alla loro attività economica;
c)
con riguardo alle merci da dichiarare come non a rischio, il richiedente dimostra di avere un alto livello di controllo sulle loro operazioni e sul flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti che consenta adeguati controlli e la produzione di prove a sostegno dell’impegno di cui all’articolo 6, lettera b).
2. Le autorizzazioni sono concesse solo se l’autorità doganale ritiene di essere in grado di svolgere controlli senza oneri amministrativi sproporzionati, compreso il controllo di eventuali prove del fatto che le merci sono state vendute ai consumatori finali o sono state oggetto di uso finale da parte di questi ultimi.
3. Nel periodo che termina due mesi dopo l’entrata in vigore della presente decisione, un’autorizzazione può essere concessa su base provvisoria se il richiedente ha presentato una domanda completa, soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), e dichiara di soddisfare le altre condizioni per l’autorizzazione. La durata dell’autorizzazione provvisoria è limitata a quattro mesi, al termine dei quali deve essere stata concessa un’autorizzazione permanente affinché l’operatore possa rimanere autorizzato.
Articolo 8
Scambio di informazioni in merito all’applicazione dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del protocollo
1. Fatti salvi gli obblighi di cui all’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo, in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
1
)
e con il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
, il Regno Unito trasmette mensilmente all’Unione le informazioni sull’applicazione dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del protocollo nonché sull’applicazione della presente decisione. Tali informazioni comprendono i volumi e i valori, in forma aggregata e per spedizione, nonché i mezzi di trasporto, relativi a:
a)
merci trasportate in Irlanda del Nord per le quali non erano dovuti dazi doganali a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, del protocollo;
b)
merci trasportate in Irlanda del Nord per le quali i dazi doganali dovuti erano quelli applicabili nel Regno Unito a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del protocollo; e
c)
merci trasportate in Irlanda del Nord per le quali i dazi doganali dovuti erano conformi alla tariffa doganale comune dell’Unione.
2. Il Regno Unito trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 il quindicesimo giorno lavorativo del mese successivo a quello per il quale sono fornite le informazioni.
3. Le informazioni sono trasmesse mediante procedimenti informatici.
4. Su richiesta dei rappresentanti dell’Unione di cui al {inserire il riferimento alla decisione del comitato misto sulla presenza dell’Unione} e almeno due volte all’anno, le autorità competenti del Regno Unito forniscono a tali rappresentanti, in forma aggregata e ripartite per formulario di autorizzazione, informazioni sulle autorizzazioni concesse a norma degli articoli da 5 a 7, compreso il numero di autorizzazioni accettate, respinte e revocate.
5. La trasmissione periodica delle informazioni di cui sopra inizia quanto prima e non oltre il 15 aprile 2021. La prima trasmissione di informazioni riguarda il periodo compreso tra il 1
o
gennaio 2021 e la fine del mese precedente la trasmissione.
Articolo 9
Riesame e cessazione
Se una delle parti ritiene che si verifichino una significativa deviazione degli scambi, frode o altre attività illecite, essa ne informa l’altra parte in sede di comitato misto entro il 1
o
agosto 2023 e le parti si adoperano per trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente. Se le parti non trovano una soluzione reciprocamente soddisfacente, l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e gli articoli da 5 a 8 della presente decisione cessano di applicarsi a decorrere dal 1
o
agosto 2024, a meno che il comitato misto non decida prima del 1
o
aprile 2024 di continuare ad applicarli.
Se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e gli articoli da 5 a 8 della presente decisione cessano di applicarsi conformemente al primo comma, il comitato misto modifica la presente decisione entro il 1
o
agosto 2024 per rendere applicabili opportune disposizioni alternative a decorrere dal 1
o
agosto 2024, tenendo conto delle circostanze specifiche dell’Irlanda del Nord e nel pieno rispetto della posizione dell’Irlanda del Nord in quanto parte integrante del territorio doganale del Regno Unito.
Articolo 10
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il 1
o
gennaio 2021.
Fatto a ...,
Per il comitato misto
I copresidenti
(
1
)
Regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e che abroga il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio (
GU L 102 del 7.4.2004, pag. 1
).
(
2
)
Regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (
GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23
).
ALLEGATO
Domanda di autorizzazione a trasportare merci in Irlanda del Nord per i consumatori finali (di cui all’articolo 5 della decisione)
Informazioni relative alla domanda
1.
Documenti giustificativi
Documenti giustificativi obbligatori e informazioni che devono essere forniti da tutti i richiedenti:
Atto di costituzione/prova di una stabile organizzazione
2.
Altri documenti giustificativi obbligatori e informazioni che devono essere forniti dal richiedente
Qualsiasi altro documento giustificativo o altra informazione ritenuti pertinenti per verificare il rispetto, da parte del richiedente, delle condizioni di cui agli articoli 6 e 7 della decisione.
Fornire informazioni sul tipo e, se pertinente, sul numero di identificazione e/o sulla data di rilascio del o dei documenti giustificativi allegati alla domanda. Indicare inoltre il numero totale dei documenti allegati.
3.
Data e firma del richiedente
Le domande presentate mediante procedimenti informatici sono autenticate dalla persona che presenta la domanda.
Data in cui il richiedente ha firmato, o altrimenti autenticato, la domanda.
Dati del richiedente
4.
Richiedente
Il richiedente è la persona che chiede una decisione alle autorità doganali.
Indicare il nome e indirizzo della persona interessata.
5.
Numero di identificazione del richiedente
Il richiedente è la persona che chiede una decisione alle autorità doganali.
Indicare il codice di registrazione e identificazione degli operatori economici (codice EORI) della persona interessata, a norma dell’articolo 1, punto 18, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione
(
1
)
.
6.
Forma giuridica del richiedente
La forma giuridica come appare nell’atto di costituzione.
7.
Numero di identificazione IVA
Se assegnato, indicare il numero di identificazione IVA.
8.
Attività economica
Inserire informazioni sull’attività economica del richiedente. Descrivere brevemente l’attività commerciale e indicare il ruolo nella catena di approvvigionamento (ad esempio, fabbricante di merci, importatore, rivenditore ecc.). Specificare:
—
l’uso previsto delle merci importate, compresa una descrizione del tipo di merci e se esse sono sottoposte a qualsiasi tipo di trasformazione;
—
una stima annuale del numero di dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica per le merci in questione;
—
il tipo di registrazioni, sistemi e controlli posti in essere a sostegno dell’impegno di cui all’articolo 6, lettera b).
9.
Fatturato annuo
Ai fini dell’articolo 2 della decisione, indicare il fatturato annuo dell’ultimo esercizio finanziario completo. Un’impresa di nuova costituzione fornisce le registrazioni e le informazioni pertinenti per consentire una valutazione del fatturato previsto, ad esempio l’ultimo flusso di cassa, il bilancio e le previsioni di utili e perdite, approvati dagli amministratori/partner/dall’unico titolare.
10.
Referente responsabile della domanda
Il referente è responsabile dei contatti con le dogane per quanto attiene alla domanda.
Indicare il nome del referente e uno dei dati seguenti: numero di telefono o indirizzo e-mail (preferibilmente di una casella di posta elettronica funzionale).
11.
Persona responsabile dell’impresa richiedente o che ne esercita il controllo della gestione
Ai fini dell’articolo 7, lettera b), della decisione, indicare il nome e tutti i dati della o delle persone interessate sulla base del domicilio legale/forma giuridica dell’impresa richiedente, in particolare: direttore/dirigente dell’impresa ed eventuali membri del consiglio di amministrazione. I dati devono comprendere: nome e indirizzo completi, data di nascita e numero di identificazione nazionale.
Date, ore, periodi e luoghi
12.
Data di costituzione
In cifre – il giorno, il mese e l’anno di costituzione.
13.
Indirizzo di stabilimento/residenza
Indirizzo completo del luogo di stabilimento/residenza della persona, incluso il codice di identificazione del paese o del territorio.
14.
Luogo in cui sono tenuti i registri
Indicare l’indirizzo completo del luogo o dei luoghi in cui i registri del richiedente sono conservati o destinati a essere conservati. L’indirizzo può essere sostituito dal codice UN/LOCODE purché quest’ultimo garantisca un’individuazione sicura del luogo di cui trattasi.
15.
Luogo (luoghi) di trasformazione o uso
Indicare l’indirizzo del luogo o dei luoghi in cui le merci saranno trasformate, se del caso, e vendute ai consumatori finali.
(
1
)
Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (
GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1
).
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