Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 0048/2022

Decisione (UE) 2022/48 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2021 relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dall’Italia — EGF/2021/003 IT/Porto Canale

Pubblicato: 15/12/2021 In vigore dal: 15/12/2021 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2022/48 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2021 relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dall’Italia — EGF/2021/003 IT/Porto Canale EN: Decision (EU) 2022/48 of the European Parliament and of the Council of 15 December 2021 on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund for Displaced Workers following an application from Italy – EGF/2021/003 IT/Porto Canale

Testo normativo

14.1.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 9/35 DECISIONE (UE) 2022/48 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 dicembre 2021 relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dall’Italia — EGF/2021/003 IT/Porto Canale IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013 ( 1 ) , in particolare l’articolo 15, paragrafo 1, visto l’accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l’introduzione di nuove risorse proprie ( 2 ) , in particolare il punto 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) mira a dimostrare solidarietà e promuovere un’occupazione dignitosa e sostenibile nell’Unione offrendo assistenza ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in caso di eventi di ristrutturazione significativi e sostenendoli affinché ritornino quanto prima a un’occupazione dignitosa e sostenibile. (2) Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 186 milioni di EUR (a prezzi 2018), come disposto dall’articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio ( 3 ) . (3) Il 15 luglio 2021 l’Italia ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione a casi di espulsione dal lavoro nell’impresa Porto Industriale di Cagliari SpA, in Italia. Tale domanda è stata integrata con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/691. La domanda è conforme alle condizioni per la concessione di un contributo finanziario a valere sul FEG, come disposto all’articolo 13 del regolamento (UE) 2021/691. (4) A norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/691, la domanda dell’Italia è considerata ricevibile in quanto il territorio interessato dai collocamenti in esubero è un mercato del lavoro di dimensioni ridotte e i collocamenti in esubero hanno un grave impatto sull’occupazione e sull’economia regionale. (5) È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di 1 493 407 EUR in relazione alla domanda presentata dall’Italia. (6) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Nel quadro del bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2021, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro è mobilitato per erogare l’importo di 1 493 407 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Essa si applica a decorrere dal 15 dicembre 2021. Fatto a Strasburgo, il 15 dicembre 2021. Per il Parlamento europeo Il presidente D. M. SASSOLI Per il Consiglio Il presidente A. LOGAR ( 1 ) GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48 . ( 2 ) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28 . ( 3 ) Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 ( GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11 ).

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