Decisione di esecuzione (UE) 2020/50 della Commissione del 21 gennaio 2020 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/919 della Commissione relativa alle norme armonizzate per le imbarcazioni da diporto e le moto d’acqua elaborate a sostegno della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’identificazione delle unità di piccole dimensioni, il sistema di codificazione, la costruzione dello scafo e il dimensionamento per unità monoscafo
Decisione di esecuzione (UE) 2020/50 della Commissione del 21 gennaio 2020 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/919 della Commissione relativa alle norme armonizzate per le imbarcazioni da diporto e le moto d’acqua elaborate a sostegno della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’identificazione delle unità di piccole dimensioni, il sistema di codificazione, la costruzione dello scafo e il dimensionamento per unità monoscafo
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2020/50 of 21 January 2020 amending Implementing Decision (EU) 2019/919 on the harmonised standards for recreational craft and personal watercraft drafted in support of Directive 2013/53/EU of the European Parliament and of the Council as regards small craft identification, coding system, hull construction and scantlings for monohulls
Testo normativo
22.1.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 17/3
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/50 DELLA COMMISSIONE
del 21 gennaio 2020
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/919 della Commissione relativa alle norme armonizzate per le imbarcazioni da diporto e le moto d’acqua elaborate a sostegno della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’identificazione delle unità di piccole dimensioni, il sistema di codificazione, la costruzione dello scafo e il dimensionamento per unità monoscafo
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
1
)
, in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 14 della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
, i prodotti conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
si presumono conformi ai requisiti oggetto di dette norme o parti di esse di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2013/53/UE e all’allegato I di tale direttiva.
(2)
Con decisione di esecuzione C(2015) 8736 della Commissione
(
3
)
, la Commissione ha presentato al CEN/Cenelec una richiesta di elaborazione e revisione delle norme armonizzate e di completamento dei lavori su tali norme a sostegno della direttiva 2013/53/UE, richiesta nella quale ha sollevato la questione dei requisiti essenziali di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2013/53/UE e all’allegato I di tale direttiva, più severi rispetto a quelli stabiliti dalla direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio successivamente abrogata
(
4
)
.
(3)
Nello specifico è stato chiesto al CEN/Cenelec di adottare nuove norme relative all’identificazione delle unità da diporto per le quali i requisiti essenziali sono definiti all’allegato I, parte A, punto 2.1, della direttiva 2013/53/UE. Al CEN/Cenelec è stato inoltre chiesto di tenere debitamente conto degli elementi oggetto di atti di esecuzione adottati sulla base dell’articolo 49 della direttiva 2013/53/UE, in modo da evitare una sovrapposizione dei requisiti.
(4)
Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 8736, il CEN ha elaborato la norma EN ISO 10087:2019 Unità di piccole dimensioni - Identificazione dell’unità - Sistema di codificazione.
(5)
La Commissione, in collaborazione con il CEN, ha valutato se la norma EN ISO 10087:2019 redatta dal CEN sia conforme alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 8736 e se sia coerente con gli atti di esecuzione adottati sulla base dell’articolo 49 della direttiva 2013/53/UE.
(6)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1 della Commissione
(
5
)
, adottato in base all’articolo 49, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2013/53/UE, stabilisce norme in materia di identificazione delle unità da diporto, in particolare le norme minime relative alla procedura di assegnazione e gestione del codice unico del fabbricante.
(7)
La norma EN ISO 10087:2019 stabilisce i dettagli relativi al numero di identificazione dell’unità da diporto per quanto riguarda le dimensioni e la durata della marcatura, la sua posizione, il duplicato del numero di identificazione, l’indicazione temporale della marcatura e il formato di visualizzazione. Integra la composizione del numero di identificazione dell’unità da diporto di cui all’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1 della Commissione.
(8)
Con decisione di esecuzione C(2015) 8736, al CEN/Cenelec è stato anche chiesto di rivedere le norme i cui riferimenti sono stati pubblicati nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 87 del 13 marzo 2015.
(9)
Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 8736, il CEN ha elaborato la norma EN ISO 12215-5:2019 Unità di piccole dimensioni - Costruzione dello scafo e dimensionamento, parte 5.
(10)
La Commissione, in collaborazione con il CEN, ha valutato se la norma EN ISO 12215-5:2019 elaborata dal CEN soddisfi la richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 8736.
(11)
La norma EN ISO 12215-5:2019 fa riferimento ai requisiti essenziali di cui all’allegato I, parte A, punto 3.1, della direttiva 2013/53/UE e definisce i dettagli relativi alle pressioni di progetto per unità monoscafo, alle sollecitazioni di progetto e alla determinazione del dimensionamento.
(12)
Le norme EN ISO 10087:2019 e EN ISO 12215-5:2019 soddisfano i requisiti a cui intendono riferirsi e che sono stabiliti nell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2013/53/UE e nell’allegato I, parte A, punti 2.1 e 3.1 di tale direttiva. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti a tali norme nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
(13)
La norma EN ISO 12215-5:2019 sostituisce la norma EN ISO 12215-5:2018. È pertanto necessario ritirare il riferimento alla norma EN ISO 12215-5:2018 dalla
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
(14)
Al fine di concedere ai fabbricanti un lasso di tempo sufficiente per prepararsi all’applicazione della norma EN ISO 12215-5:2019, è necessario rinviare il ritiro del riferimento della norma che viene sostituita al 30 giugno 2021.
(15)
I riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2013/53/UE sono pubblicati nella decisione di esecuzione (UE) 2019/919 della Commissione
(
6
)
. Per fare sì che tutti i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2013/53/UE siano elencati nello stesso atto, i riferimenti delle norme EN ISO 10087:2019 e EN ISO 12215-5:2019 dovrebbero essere inclusi nell’allegato I di tale decisione di esecuzione e il riferimento alla norma EN ISO 12215-5:2018 dovrebbe essere cancellato dal suddetto allegato.
(16)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/919.
(17)
La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/919 è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il punto 1 dell’allegato si applica a decorrere dal 1
o
luglio 2021.
Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12
.
(
2
)
Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (
GU L 354 del 28.12.2013, pag. 90
).
(
3
)
Decisione di esecuzione C(2015) 8736 della Commissione, del 15 dicembre 2015, relativa a una richiesta di normazione rivolta al Comitato europeo di normazione e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica per quanto riguarda le imbarcazioni da diporto e le moto d’acqua, a sostegno della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE.
(
4
)
Direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (
GU L 164 del 30.6.1994, pag. 15
).
(
5
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1 della Commissione, del 3 gennaio 2017, relativo alle procedure di identificazione delle unità da diporto a norma della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua (
GU L 1 del 4.1.2017, pag. 1
).
(
6
)
Decisione di esecuzione (UE) 2019/919 della Commissione, del 4 giugno 2019, relativa alle norme armonizzate per le imbarcazioni da diporto e le moto d’acqua elaborate a sostegno della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 146 del 5.6.2019, pag. 106
).
ALLEGATO
L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/919 è così modificato:
1)
la voce 18 è soppressa;
2)
sono aggiunte le voci seguenti:
N.
Riferimento della norma
«32.
EN ISO 10087:2019
Unità di piccole dimensioni - Identificazione dell’unità - Sistema di codificazione
33.
EN ISO 12215-5:2019
Unità di piccole dimensioni — Costruzione dello scafo e dimensionamento - parte 5: Pressioni di progetto per unità monoscafo, sollecitazioni di progetto, determinazione del dimensionamento».
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