Decisione di esecuzione (UE) 2026/67 della Commissione, del 22 dicembre 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/696 relativa alla concessione di una deroga richiesta dall’Irlanda a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole notificata con il numero C(2025) 9263
Decisione di esecuzione (UE) 2026/67 della Commissione, del 22 dicembre 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/696 relativa alla concessione di una deroga richiesta dall’Irlanda a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole [notificata con il numero C(2025) 9263]
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2026/67 of 22 December 2025 amending Implementing Decision (EU) 2022/696 granting a derogation requested by Ireland pursuant to Council Directive 91/676/EEC concerning the protection of waters against pollution caused by nitrates from agricultural sources (notified under document C(2025) 9263)
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/67
6.1.2026
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/67 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 2025
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/696 relativa alla concessione di una deroga richiesta dall’Irlanda a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole
[notificata con il numero C(2025) 9263]
(I testi in lingua inglese e irlandese sono i soli facenti fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole
(
1
)
, in particolare l’allegato III, punto 2, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1)
La decisione di esecuzione (UE) 2022/696 della Commissione
(
2
)
ha concesso all’Irlanda una deroga a norma della direttiva 91/676/CEE, consentendo al paese di applicare effluente di allevamento contenente fino a 250 kg di azoto per ettaro all’anno nelle aziende agricole aventi una superficie prativa pari ad almeno l’80 %. A norma dell’articolo 12, paragrafo 3, di tale decisione di esecuzione, a decorrere dal 1
o
gennaio 2024 il quantitativo di effluente da allevamento che può essere applicato sul terreno non supera i 220 kg di azoto per ettaro all’anno nelle aree che scaricano in acque inquinate o a rischio di inquinamento o che presentano tendenze al peggioramento. La decisione di esecuzione (UE) 2022/696 si applica fino al 31 dicembre 2025.
(2)
Il 25 settembre 2025 l’Irlanda ha comunicato alla Commissione la sua richiesta di una nuova deroga e, in considerazione di ciò, ha presentato una richiesta contenente una giustificazione sulla base dei criteri obiettivi di cui all’allegato III, punto 2, terzo comma, della direttiva 91/676/CEE.
(3)
Le richieste di deroga a norma della direttiva 91/676/CEE dovrebbero essere giustificate sulla base dei criteri obiettivi di cui all’allegato III, punto 2, terzo comma, di tale direttiva ed essere sostenute dalle necessarie valutazioni ambientali a norma di altri atti normativi dell’Unione, in particolare quelle richieste conformemente alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio
(
3
)
e alle direttive 2000/60/CE
(
4
)
e 2001/42/CE
(
5
)
del Parlamento europeo e del Consiglio.
(4)
Gli effetti di una nuova deroga e il nuovo programma d’azione sui nitrati devono essere valutati anche nel contesto della direttiva 92/43/CEE. A tale riguardo, la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) nella causa C-293/17
(
6
)
, che fornisce un’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva, impone che i progetti che comportano l’applicazione di fertilizzanti al terreno e il pascolo del bestiame siano sottoposti a un’opportuna valutazione dell’incidenza che hanno sui siti interessati, a meno che circostanze oggettive non consentano di escludere con certezza qualsiasi possibilità che tali progetti, singolarmente o in combinazione con altri progetti, possano incidere in modo significativo su tali siti.
(5)
Allo stesso tempo, la causa pendente C-531/24
(
7
)
, deferita alla CGUE dalla
High Court
d’Irlanda il 1
o
agosto 2024, solleva questioni sull’interpretazione della direttiva 91/676/CEE per quanto riguarda i requisiti da soddisfare ai sensi delle direttive 92/43/CEE, 2000/60/CE e 2001/42/CE in relazione alla concessione di deroghe ai sensi della direttiva 91/676/CEE. In particolare, tali questioni riguardano la sufficienza e l’adeguatezza delle valutazioni effettuate in relazione al programma d’azione sui nitrati 2022-2025 dell’Irlanda e, di conseguenza, la validità delle deroghe nazionali concesse conformemente a tale programma per determinare il loro impatto ambientale sugli habitat e sulle specie protetti. Le questioni sollevate in tale causa riguardano anche l’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE e se le deroghe non provochino un deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale o non mettano a repentaglio il raggiungimento del buono stato delle acque superficiali o del buon potenziale ecologico e del buono stato chimico delle acque superficiali in linea con la direttiva 2000/60/CE.
(6)
È improbabile che la sentenza nella causa C-531/24 sia pronunciata prima dell’ultimo trimestre del 2025.
(7)
L’interpretazione degli aspetti specifici dei pertinenti strumenti di diritto ambientale dell’Unione richiesta alla CGUE nella causa C-531/24 è fondamentale per consentire all’Irlanda di individuare ed effettuare le valutazioni necessarie e, in ultima analisi, presentare una richiesta di deroga completa e approfondita contenente una giustificazione sulla base dei criteri obiettivi di cui all’allegato III, punto 2, terzo comma, della direttiva 91/676/CEE e per garantire il rispetto di altre normative dell’Unione. Gli orientamenti della CGUE possono anche avere un impatto diretto sui parametri che la Commissione deve valutare e prendere in considerazione nell’interpretazione e nell’applicazione di tali strumenti.
(8)
In effetti, il 31 luglio 2025 l’Irlanda ha espresso il proprio impegno a completare le valutazioni prescritte dalla legge sugli effetti ambientali di un’eventuale nuova deroga, come previsto dal diritto dell’Unione. A tal fine dovrà tenere conto dell’interpretazione fornita dalla CGUE nella causa C-531/24.
(9)
L’Irlanda dovrà completare le valutazioni degli effetti ambientali di un’eventuale nuova deroga, come previsto dal diritto dell’Unione, al più tardi entro il 31 dicembre 2028, affinché le sue conclusioni siano prese in conto nell’applicazione della direttiva 91/676/CEE e della legislazione nazionale di recepimento, anche per presentare una richiesta completa e approfondita di eventuali deroghe future sulla base di tutte le valutazioni necessarie in linea con gli orientamenti giuridici della Corte.
(10)
Nel frattempo è opportuno che la presente decisione che proroga l’attuale deroga preveda alcune condizioni supplementari da applicare alle aziende agricole in bacini che presentano sfide persistenti e significative nell’ambito di un approccio precauzionale. Tali condizioni supplementari possono essere riesaminate sulla base delle conclusioni delle valutazioni dell’Irlanda.
(11)
I dati forniti dall’Irlanda in ottemperanza all’obbligo di relazione di cui all’articolo 10 della direttiva 91/676/CEE indicano che nel periodo 2020-2023 la qualità delle acque è stata generalmente buona. A tal proposito, in Irlanda il 99 % delle stazioni di monitoraggio delle acque sotterranee ha registrato una concentrazione media di nitrati inferiore a 50 mg/l e il 78,5 % una concentrazione media inferiore a 25 mg/l. Il 100 % delle stazioni di monitoraggio delle acque superficiali in Irlanda ha registrato una concentrazione media di nitrati inferiore a 50 mg/l e il 99,1 % una concentrazione media inferiore a 25 mg/l. Inoltre il 27,5 % delle stazioni di monitoraggio delle acque superficiali ha registrato processi di eutrofizzazione o un rischio di eutrofizzazione. Per quanto riguarda le tendenze delle acque sotterranee, il 29,7 % delle stazioni di monitoraggio ha registrato un aumento della concentrazione di nitrati, il 56,4 % ha registrato valori stabili e il 13,8 % ha registrato tendenze al ribasso. Per quanto riguarda le tendenze delle acque superficiali, invece, il 14,5 % delle stazioni di monitoraggio ha registrato un aumento della concentrazione di nitrati, il 74,9 % ha registrato valori stabili e il 10,6 % ha registrato tendenze al ribasso.
(12)
I dati pubblicati nell’agosto 2025 dall’agenzia irlandese per la protezione dell’ambiente per il periodo 2022-2024 sulle riduzioni del carico di azoto necessarie per conseguire gli obiettivi ambientali nei principali fiumi irlandesi mostrano che il divario rispetto all’obiettivo rimane molto elevato per i fiumi Barrow (38 %), Slaney (31 %) e Nore (16 %) ed è aumentato per il Blackwater (dal 6 all’11 %) rispetto al periodo 2017-2019.
(13)
Negli ultimi anni l’Irlanda ha registrato un aumento della produzione totale di effluenti di allevamento. L’incremento è stato del 2 % sia per bovini che per i suini e dell’8 % per gli ovini dal periodo 2016-2019 al periodo 2020-2023. Considerando gli stessi periodi, la superficie dei terreni agricoli utilizzati è diminuita del 3,4 % e il carico medio di azoto dagli effluenti di allevamento è passato da 113 kg di azoto/ha a 120 kg. L’applicazione di fertilizzanti azotati minerali per ettaro di terreno agricolo utilizzato è invece diminuita del 2,2 %.
(14)
Il 6 settembre 2024 l’Irlanda ha notificato alla Commissione la pubblicazione del terzo piano di gestione dei bacini idrografici a norma dell’articolo 15 della direttiva 2000/60/CE. Il piano stabilisce una tabella di marcia per riportare i corpi idrici dell’Irlanda a uno stato «buono» o migliore e per proteggerli. La Commissione lo sta attualmente analizzando.
(15)
L’8 agosto 2025, a norma dell’articolo 17 della direttiva 92/43/CEE, l’Irlanda ha trasmesso alla Commissione la sua relazione sull’attuazione delle misure adottate a norma di tale direttiva. La relazione conteneva informazioni sulle misure di conservazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva e una valutazione dell’impatto delle misure di conservazione sullo stato di conservazione dei tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e delle specie di cui all’allegato II di tale direttiva, nonché i principali risultati della sorveglianza di cui all’articolo 11 di tale direttiva.
(16)
A seguito dell’esame intermedio effettuato nel 2023 a norma dell’articolo 12 della decisione di esecuzione (UE) 2022/696, nel 2025 l’Irlanda ha rafforzato il suo programma d’azione sui nitrati conformemente agli
European Union (Good Agricultural Practice for Protection of Waters) (Amendment) Regulations 2025
(
8
)
, anche riducendo i quantitativi ammissibili per i fertilizzanti. Tali misure di regolamentazione supplementari rafforzate dovrebbero essere rispecchiate negli articoli da 6 a 9 della decisione di esecuzione (UE) 2022/696. L’Irlanda ha inoltre introdotto un regime di sostegno all’agricoltura a favore dell’acqua da 60 milioni di EUR destinato agli agricoltori per consentire loro di affrontare le sfide connesse all’acqua in agricoltura. Tale regime comprende il finanziamento di misure nelle aziende agricole volte a ridurre la lisciviazione dei nitrati e l’erosione del suolo.
(17)
L’8 dicembre 2025 l’Irlanda ha adottato un nuovo programma d’azione sui nitrati
(
9
)
che rispecchia i requisiti di cui agli articoli da 4 a 12 della decisione di esecuzione (UE) 2022/696 e prevede inoltre misure supplementari e rafforzate per conformarsi agli obiettivi della direttiva 91/676/CEE.
(18)
Nel nuovo programma d’azione sui nitrati l’Irlanda propone di aumentare la capacità necessaria di stoccaggio dei liquami e delle acque cariche nelle aziende zootecniche a partire dal 2028. L’obiettivo è ridurre il rischio di perdite da fonti puntuali e di perdita di nutrienti dai terreni e consentire un’applicazione mirata dei nutrienti ove richiesto dalle colture in crescita. Tali misure tengono conto delle attuali conoscenze sui progressi compiuti nell’allevamento di bestiame da latte e nei relativi sistemi di allevamento, il che indica che in Irlanda il volume di liquami prodotti in media da una vacca da latte è superiore del 21 % rispetto ai valori normativi esistenti e il volume di acque cariche prodotte da una vacca da latte è superiore del 43 %.
(19)
L’Irlanda propone inoltre misure supplementari per migliorare la distribuzione dei nutrienti nelle aziende lattiero-casearie frammentate, applicando un quantitativo ammissibile inferiore per i nitrati qualora non sia possibile dimostrare che gli effluenti di allevamento sono sparsi su tutti i terreni di un’azienda e non solo su determinate superfici. Nelle aziende agricole frammentate, le vacche da latte pascolano prevalentemente sui terreni accessibili dal mungitore. Tali terreni possono quindi ricevere una percentuale maggiore di azoto da effluente di allevamento dell’azienda a causa della loro stretta vicinanza alla corte. Mentre il quantitativo di nutrienti di un’azienda agricola ammissibile si basa sulla superficie totale coltivata, la distribuzione dei nutrienti in aziende agricole frammentate potrebbe non estendersi a terreni più lontani dalla corte per motivi pratici ed economici.
(20)
Le misure supplementari relative alla capacità di stoccaggio e al miglioramento della distribuzione dei nutrienti nelle aziende agricole frammentate dovrebbero riflettersi nelle condizioni stabilite nella decisione di esecuzione (UE) 2022/696.
(21)
La presente decisione è pertanto adottata nel quadro del programma d’azione sui nitrati ai sensi degli
European Union (Good Agricultural Practice for Protection of Waters) Regulations 2022
(
10
)
, come modificati nel 2025, e nel contesto del programma d’azione irlandese attuato dallo Statutory Instrument No. 588/2025.
(22)
Il programma d’azione sui nitrati adottato nel 2022 ha comportato un abbassamento del 10 % dei quantitativi ammissibili per l’azoto chimico per le aziende agricole che godevano di una deroga nel 2022 e un’ulteriore riduzione del 5 % nel 2025. Tuttavia il quantitativo ammissibile per l’azoto chimico rimane più elevato per le aziende agricole che godono di una deroga rispetto alle altre. Un recente studio irlandese pubblicato da Teagasc nel settembre 2025 ha concluso che la riduzione del 5 % del quantitativo ammissibile di azoto chimico per le aziende agricole che godono di una deroga si è tradotta in una diminuzione del 2,4-3,3 % della liscivazione dei nitrati modellizzata. La riduzione più elevata è stata registrata nelle aziende con i quantitativi ammissibili più elevati di azoto chimico. Nei bacini in cui il conseguimento degli obiettivi di riduzione del carico di azoto è ostacolato da sfide persistenti e significative, per il 2028 è pertanto opportuno, come misura precauzionale, ridurre ulteriormente i quantitativi ammissibili di azoto chimico nelle aziende agricole che godono di una deroga.
(23)
Limitare l’applicazione di fertilizzanti chimici e organici lungo le acque superficiali aperte è una delle principali misure previste dalla direttiva 91/676/CEE. Le fasce tampone non concimate aumentano il tempo di permanenza dei nutrienti nel campo nel suo complesso. Ciò aumenta la possibilità di ritenzione del fosforo nel suolo e di denitrificazione dei nitrati. Il nuovo programma d’azione sui nitrati vieta l’applicazione di fertilizzanti chimici entro 3 m dalle acque di superficie, mantenendo nel contempo la restrizione sull’applicazione di fertilizzanti organici o di acque cariche entro 5 m dalle acque di superficie e 10 m quando il terreno presenta una pendenza media superiore al 10 % verso l’acqua. Nelle aziende agricole che godono di una deroga, gli effluenti e i fertilizzanti chimici in entrata sono più elevati rispetto ad altre aziende agricole. Per il 2028, nei bacini in cui il conseguimento degli obiettivi di riduzione del carico di azoto è ostacolato da sfide persistenti e significative, è pertanto opportuno, come misura precauzionale, introdurre una fascia tampone più ampia nelle aziende agricole che godono di una deroga.
(24)
Le condizioni aggiuntive relative ai quantitativi ammissibili di azoto chimico e alle fasce tampone lungo le acque superficiali per le aziende agricole che godono di una deroga rispecchiano un approccio mirato e basato sul rischio per i bacini che presentano sfide persistenti e significative in termini di emissioni di azoto e dovrebbero essere contemplate anche nella decisione di esecuzione (UE) 2022/696.
(25)
Le condizioni relative alla riduzione dei fertilizzanti chimici e alle fasce tampone per le aziende agricole che godono di una deroga nei bacini con problemi persistenti e significativi in termini di emissioni di azoto dovrebbero aggiungersi alle condizioni applicabili alle aziende agricole che godono di una deroga di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2022/696, comprese quelle inserite mediante la presente decisione. Particolarmente importanti sono le prescrizioni in materia di calcitazione, registrazione nella banca dati irlandese sui concimi, densità di carico al di fuori di un raggio di 30 km, calcolo del bilancio dei nutrienti, formazione obbligatoria, norme specifiche sul mantenimento rispettoso della biodiversità delle siepi e tenore proteico nei concentrati di mangimi.
(26)
Il programma nazionale di controlli amministrativi, ispezioni e sanzioni relativi alla conformità delle aziende agricole a superficie prativa interessate da un’autorizzazione alle condizioni di cui agli articoli da 5 a 9 della decisione di esecuzione (UE) 2022/696 dovrebbe essere esteso alle condizioni supplementari di cui all’articolo 9
bis
introdotto dalla presente decisione.
(27)
Data la causa pendente C-531/24, deferita alla CGUE dalla High Court d’Irlanda, che chiarirà ulteriormente le prescrizioni che le autorità irlandesi sono chiamate rispettare a norma delle direttive 92/43/CEE e 2000/60/CE nel contesto di una richiesta di deroga a norma dell’allegato III della direttiva 91/676/CEE, potrebbe essere opportuno riesaminare le condizioni stabilite nella presente decisione a seguito della pronuncia pregiudiziale della CGUE in tale causa.
(28)
Tenendo conto delle circostanze specifiche del caso e della necessità di garantire la certezza del diritto e la solidità delle prossime fasi, è opportuno e prudente prorogare in via eccezionale l’applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2022/696 per un periodo limitato di tre anni, fatte salve condizioni supplementari, in modo che il quadro giuridico per la concessione di una nuova deroga all’Irlanda possa essere chiarito e l’Irlanda sia di conseguenza autorizzata ad adeguare le valutazioni e il suo quadro giuridico agli orientamenti che la CGUE fornirà.
(29)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2022/696.
(30)
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 9 della direttiva 91/676/CEE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione (UE) 2022/696 è così modificata:
1)
è inserito il seguente articolo 3
bis
:
«Articolo 3
bis
Condizioni generali per l’Irlanda dal 2026 al 2028
1. L’Irlanda completa quanto prima, e al più tardi entro la fine del 2028, le valutazioni ambientali a norma dell’articolo 6, paragrafi 2 e 3, della direttiva 92/43/CEE e dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE, tenendo conto della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-531/24 e, ove possibile entro lo stesso termine, mette in atto misure di mitigazione, anche attraverso il programma d’azione irlandese, per garantire che le autorizzazioni non compromettano il conseguimento degli obiettivi di tali direttive.
2. L’Irlanda riesamina, se del caso, le condizioni del suo programma d’azione sui nitrati quanto prima e al più tardi entro la fine del 2028, dopo la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-531/24.
3. A partire dal 2026 l’Irlanda attua misure volte a garantire che in tutte le aziende lattiero-casearie con terreni distribuiti su una zona più ampia e con una densità di carico molto elevata sui terreni più vicini alla corte, noti come «piattaforma di mungitura», i liquami bovini prodotti nella proprietà siano applicati al di fuori della piattaforma di mungitura e in tutti i terreni agricoli o altrimenti si applichi un quantitativo ammissibile inferiore per i fertilizzanti chimici.
4. Al più tardi a partire dal 1
o
ottobre 2028, l’Irlanda aumenta la capacità di stoccaggio richiesta per gli effluenti di allevamento e le acque cariche in tutte le aziende lattiero-casearie, in linea con le attuali conoscenze che riflettono gli sviluppi nell’allevamento di bestiame da latte e nei relativi sistemi agricoli.»
;
2)
all’articolo 5 è aggiunto il comma seguente:
«A decorrere dal 1
o
gennaio 2028, nelle zone che scaricano nei fiumi Barrow, Slaney, Nore e Blackwater e nei loro affluenti, il rilascio delle autorizzazioni è subordinato alle condizioni di cui all’articolo 9
bis
, oltre che alle prescrizioni di cui al primo comma.»;
3)
l’articolo 6 è così modificato:
a)
al paragrafo 3, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:
«Sulla base di un piano di gestione dei nutrienti e dei risultati dell’analisi del suolo è adottato un programma di calcitazione per l’azienda agricola. Se il requisito relativo alla calce delineato nella relazione sull’analisi del suolo non supera le 5 t/ha, entro due anni dalla data di pubblicazione di tale relazione si applica l’intero requisito relativo alla calce. Se il requisito relativo alla calce delineato nella relazione sull’analisi del suolo supera le 5 t/ha, entro due anni dalla data di pubblicazione di tale relazione sono applicate almeno 5 t di calce/ha.
L’azienda agricola a superficie prativa è registrata nella banca dati nazionale irlandese sui concimi ed è pienamente conforme allo Statutory Instrument No. 378/2023 -
National Fertilizer Database Regulations 2023
. L’azienda agricola a superficie prativa dichiara inoltre le scorte finali di fertilizzanti chimici e calce presenti nella proprietà alle ore 23:59 del 14 settembre di ogni anno e, se del caso, mediante una dichiarazione di “Nil Closing Stock”.»;
b)
è aggiunto il seguente paragrafo 7:
«7. La densità di carico ammissibile per i terreni situati al di fuori di un raggio di 30 km dal corpo principale dell’azienda agricola a superficie prativa non supera i 170 kg di azoto da effluente di allevamento per ettaro all’anno, a meno che l’autorità competente non riscontri prove dimostrabili del fatto che tali terreni sono coltivati a un tasso di densità superiore a 170 kg di azoto da effluente di allevamento per ettaro all’anno.»
;
4)
all’articolo 8 sono aggiunti i paragrafi 6, 7 e 8 seguenti:
«6. Entro la fine del secondo anno in cui si avvale dell’autorizzazione oggetto della presente decisione, l’azienda agricola a superficie prativa:
a)
fa calcolare il proprio bilancio dei nutrienti utilizzando un’adeguata tecnologia software accettata dall’autorità competente;
b)
completa un programma di formazione in materia di gestione dei prati prescritto dall’autorità competente.
7. Per l’erba prodotta annualmente nell’azienda agricola a superficie prativa sono registrate almeno 20 misurazioni per ciascuna parcella prativa ogni anno utilizzando un’adeguata tecnologia software accettata dall’autorità competente. Tra una misurazione dell’erba e l’altra devono essere osservati almeno cinque giorni.
8. L’azienda agricola a superficie prativa adotta almeno una delle seguenti misure:
a)
in caso di taglio delle siepi, almeno un albero biancospino/prugnolo spinoso deve essere mantenuto all’interno di ciascuna siepe e lasciato maturare;
b)
le siepi sono mantenute su un ciclo minimo di tre anni e tagliate a rotazione per garantire che ogni anno alcune aree delle siepi dell’azienda fioriscano e producano bacche.»
;
5)
l’articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Articolo 9
Condizioni per l’alimentazione del bestiame
Tra il 15 aprile e il 30 settembre nei mangimi concentrati somministrati alle vacche da latte e agli altri bovini di età non inferiore a due anni alimentati a erba è consentito un tenore massimo di proteine grezze del 14 %. I registri relativi al tenore di proteine grezze nei mangimi concentrati sono conservati e, su richiesta, sono messi a disposizione dell’autorità competente a fini di ispezione.»
;
6)
è inserito il seguente articolo 9
bis
:
«Articolo 9 bis
Condizioni supplementari per il rilascio delle autorizzazioni nel 2028
1. A decorrere dal 1
o
gennaio 2028, il tasso massimo annuo di fertilizzazione delle superfici prative da fertilizzanti chimici nelle proprietà interessate da un’autorizzazione è ridotto in modo che, a partire dal 2028, i tassi siano del 5 % inferiori rispetto a quelli pubblicati nel programma d’azione irlandese attuato dallo Statutory Instrument No. 42/2025 -
European Union (Good Agricultural Practice for Protection of Waters) Regulation 2022
, e successive modifiche. Se una revisione delle norme in materia di fertilizzazione stabilisce valori inferiori, si applicano tali valori inferiori.
2. A decorrere dal 1
o
gennaio 2028, nelle proprietà interessate da un’autorizzazione, i fertilizzanti chimici non sono applicati alle superfici prative situate entro 4 m dalle acque superficiali, a meno che il programma d’azione irlandese non stabilisca requisiti più rigorosi, nel qual caso si applicano tali requisiti più rigorosi. A decorrere dal 1
o
gennaio 2028, i fertilizzanti organici, compresi l’effluente e le acque cariche, non sono applicati ai terreni situati nelle stesse zone entro 8 m lungo le acque superficiali ed entro 20 m dalle acque superficiali se il terreno ha una pendenza media superiore al 20 % verso l’acqua, a meno che il programma d’azione irlandese non stabilisca requisiti più rigorosi, nel qual caso si applicano tali requisiti più rigorosi.»
;
7)
l’articolo 11 è sostituito dal seguente:
«Articolo 11
Controlli
1. Le autorità competenti effettuano controlli amministrativi di tutte le domande di autorizzazione per valutare la conformità alle condizioni stabilite agli articoli da 6 a 9
bis
. Qualora risulti l’inosservanza delle condizioni, la domanda è respinta e il richiedente è informato dei motivi del rifiuto. Ogni anno, almeno il 10 % delle aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni è sottoposto a ispezioni amministrative da parte delle autorità competenti in relazione all’uso del terreno, al tipo e numero dei capi di bestiame e alla produzione e all’esportazione di effluente.
2. Le autorità competenti istituiscono un programma di ispezioni in loco presso le aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni, basato sull’analisi dei rischi e con frequenza appropriata, che tiene conto dei risultati dei controlli effettuati negli anni precedenti e dell’esito dei controlli casuali a carattere generale nel quadro della normativa di recepimento della direttiva 91/676/CEE, nonché di qualsiasi altra informazione che possa indicare la non conformità alle condizioni di cui agli articoli da 6 a 9
bis
. Ogni anno, almeno il 10 % delle aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni è sottoposto a ispezioni in loco per verificare la conformità alle condizioni di cui agli articoli da 6 a 9
bis
.
3. Qualora si accerti che un’azienda agricola a superficie prativa interessata da un’autorizzazione non abbia soddisfatto in un qualsiasi anno le condizioni di cui agli articoli da 6 a 9
bis
, il titolare dell’autorizzazione è sanzionato conformemente alla normativa nazionale e non ha diritto a beneficiare dell’autorizzazione l’anno successivo.
4. Le autorità competenti dispongono dei poteri e dei mezzi necessari per verificare il rispetto delle condizioni per il rilascio di un’autorizzazione a norma della presente decisione al fine di verificare il rispetto delle condizioni di cui agli articoli da 6 a 9
bis
prima e dopo il rilascio di un’autorizzazione a norma della presente decisione.»
;
8)
all’articolo 13, primo comma, è aggiunta la lettera j) seguente:
«j)
i progressi compiuti nell’esecuzione delle valutazioni ambientali di cui all’articolo 3
bis
, paragrafo 1.»;
9)
l’articolo 14 è sostituito dal seguente:
«La presente decisione si applica nel contesto del programma d’azione irlandese attuato dallo Statutory Instrument No. 113/2022 -
European Union (Good Agricultural Practice for Protection of Waters) Regulations 2022
, modificati nel 2025, e nel contesto del programma d’azione irlandese attuato dallo Statutory Instrument No. 588/2025.
La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2028.»
Articolo 2
L’Irlanda è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2025
Per la Commissione
Jessika ROSWALL
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1
, 1, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/1991/676/oj
.
(
2
)
Decisione di esecuzione (UE) 2022/696 della Commissione, del 29 aprile 2022, relativa alla concessione di una deroga richiesta dall’Irlanda a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (
GU L 129 del 3.5.2022, pag. 37
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/696/oj
).
(
3
)
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (
GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj
).
(
4
)
Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (
GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2000/60/oj
).
(
5
)
Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (
GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2001/42/oj
).
(
6
)
Sentenza della Corte del 7 novembre 2018,
Coöperatie Mobilisation for the Environment UA e altri
, C-293/17 e C-294/17, ECLI:EU:C:2018:882.
(
7
)
Domanda di pronuncia pregiudiziale,
An Taisce
, C-531/24 (
GU C, C/2024/6412, 4.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6412/oj
).
(
8
)
Statutory Instrument No. 42/2025.
(
9
)
Statutory Instrument No. 588/2025.
(
10
)
Statutory Instrument No. 113/2022.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/67/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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