Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 0069/2026

Decisione (UE) 2026/69 del Consiglio, del 15 dicembre 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio ministeriale della Comunità dell’energia

Pubblicato: 15/12/2025 In vigore dal: 15/12/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2026/69 del Consiglio, del 15 dicembre 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio ministeriale della Comunità dell’energia EN: Council Decision (EU) 2026/69 of 15 December 2025 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Ministerial Council of the Energy Community

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/69 7.1.2026 DECISIONE (UE) 2026/69 DEL CONSIGLIO del 15 dicembre 2025 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio ministeriale della Comunità dell’energia IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 194, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Con decisione 2006/500/CE del Consiglio ( 1 ) , l’Unione ha concluso il trattato che istituisce la Comunità dell’energia («trattato della Comunità dell’energia»), che è entrato in vigore il 1 o luglio 2006. (2) A norma degli articoli 47 e 76 del trattato della Comunità dell’energia, il Consiglio ministeriale della Comunità dell’energia («Consiglio ministeriale») adotta misure che possono assumere la forma di decisioni o raccomandazioni. (3) Nella 23 a riunione del 18 dicembre 2025, il Consiglio ministeriale deve adottare una serie di atti, che hanno effetti giuridici e pertanto rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. La finalità degli atti previsti è favorire il conseguimento degli obiettivi del trattato della Comunità dell’energia. (4) Poiché i rappresentanti dell’Unione votano sugli atti da adottare dal Consiglio dei ministri, è opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio ministeriale riguardo agli atti di cui all’addendum della presente decisione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione nella 23 a riunione del Consiglio ministeriale della Comunità dell’energia («Consiglio ministeriale») del 18 dicembre 2025 è approvare l’adozione degli atti di cui all’addendum della presente decisione. Articolo 2 1.   Alla luce dei commenti comunciati dalle parti contraenti del trattato della Comunità dell’energia, la Commissione può concordare, prima o durante la riunione del Consiglio ministeriale, modifiche minori degli atti di cui all’addendum della presente decisionesenza un’ulteriore decisione del Consiglio. 2.   Qualora alla riunione del 18 dicembre 2025 il Consiglio ministeriale non sia in grado di adottare gli atti di cui all’addendum della presente decisione, tali atti possono essere adottati per corrispondenza successivamente alla 23 a riunione del Consiglio ministeriale, conformemente al regolamento interno del Consiglio ministeriale, senza un’ulteriore decisione del Consiglio. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2025 Per il Consiglio Il presidente L. AAGAARD ( 1 ) Decisione 2006/500/CE del Consiglio, del 29 maggio 2006, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea del trattato della Comunità dell’energia ( GU L 198 del 20.7.2006, pag. 15 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/500/oj ). ALLEGATO DECISIONI A NORMA DELL'ARTICOLO 91, PARAGRAFO 1, LETTERA a), DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ DELL'ENERGIA CHE STABILISCONO L'ESISTENZA DI UNA VIOLAZIONE DEL MEDESIMO IN TALUNI PROCEDIMENTI La posizione da adottare a nome dell'Unione europea consiste nell'approvare i progetti di decisioni del Consiglio ministeriale a norma dell'articolo 91, paragrafo 1, lettera a), del trattato della Comunità dell'energia, a condizione che il comitato consultivo della Comunità dell'energia formuli quanto prima un parere preventivo a sostegno delle conclusioni del segretariato della Comunità dell'energia che stabiliscono l'esistenza di una violazione in taluni procedimenti: a) decisione 2025/…/MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte dell'Albania nel procedimento ECS-5/24; b) decisione 2025/…/MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Bosnia-Erzegovina nel procedimento ECS-6/24; c) decisione 2025/…/MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Georgia nel procedimento ECS-7/24; d) decisione 2025/…/MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte del Kosovo* nel procedimento ECS-8/24; e) decisione 2025/…/MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Moldova nel procedimento ECS-9/24; f) decisione 2025/…/MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte del Montenegro nel procedimento ECS-10/24; g) decisione 2025/…/MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Macedonia del Nord nel procedimento ECS-11/24; h) decisione 2025/…/MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Serbia nel procedimento ECS-12/24; i) decisione 2025/…/Mc-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte dell'Ucraina nel procedimento ECS-13/24; j) decisione 2025/…/MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Bosnia-Erzegovina nel procedimento ECS-14/24; k) decisione 2025/…/MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Georgia nel procedimento ECS-15/24; l) decisione 2025/…/MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte del Kosovo* nel procedimento ECS-16/24; m) decisione 2025/…/MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Moldova nel procedimento ECS-17/24; n) decisione 2025/…/MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Bosnia-Erzegovina nel procedimento ECS-19/24; o) decisione 2025/…/MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Macedonia del Nord nel procedimento ECS-21/24; p) decisione 2025/…/MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Serbia nel procedimento ECS-22/24; q) decisione 2025/…/MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte dell'Albania nel procedimento ECS-23/24; r) decisione 2025/…/MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Bosnia-Erzegovina nel procedimento ECS-24/24; s) decisione 2025/…/MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Georgia nel procedimento ECS-25/24; t) decisione 2025/…/MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte del Kosovo* nel procedimento ECS-26/24; u) decisione 2025/…/MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Moldova nel procedimento ECS-27/24; v) decisione 2025/…/MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte del Montenegro nel procedimento ECS-28/24; w) decisione 2025/…/MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Macedonia del Nord nel procedimento ECS-29/24; x) decisione 2025/…/MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Serbia nel procedimento ECS-2/21; y) decisione 2025/…/MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte del Montenegro nel procedimento ECS-15/21. Atto procedurale 2025/XX/MC-EnC relativo all'adozione del bilancio della Comunità dell'energia per il periodo 2026-2027 e ai contributi delle parti al bilancio La posizione da adottare a nome dell'Unione europea consiste nell'approvare il progetto di atto procedurale del Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia relativo all'adozione del bilancio della Comunità dell'energia per il periodo 2026-2027 e ai contributi delle parti al bilancio conformemente all'addendum 1 del presente allegato. Decisione D/2025/XX/MC-EnC del Consiglio ministeriale relativa al discarico di bilancio al direttore del segretariato La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio ministeriale consiste nell'approvare il progetto di decisione del Consiglio ministeriale relativa al discarico di bilancio al direttore del segretariato della Comunità dell'energia conformemente all'addendum 2 del presente allegato. Atto procedurale 2025/PA/XX/MC-EnC relativo alla modifica delle procedure della Comunità dell'energia per la definizione e l'esecuzione del bilancio, la revisione contabile e l'ispezione, del 17 novembre 2006, modificate dagli atti procedurali 2014/01/MC-EnC, 2022/02/MC-EnC e 2024/06/MC-EnC La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio ministeriale consiste nell'approvare il progetto di atto procedurale del Consiglio ministeriale relativo alla modifica delle procedure della Comunità dell'energia per la definizione e l'esecuzione del bilancio, la revisione contabile e l'ispezione conformemente all'addendum 3 del presente allegato. Atto procedurale 2025/PA/XX/MC-EnC relativo all'adozione dell'organigramma del segretariato La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio ministeriale consiste nell'approvare il progetto di atto procedurale del Consiglio ministeriale relativo all'adozione dell'organigramma del segretariato della Comunità dell'energia conformemente all'addendum 4 del presente allegato. Rinnovo della nomina dei rappresentanti della Commissione europea in seno al collegio arbitrale della Comunità dell'energia conformemente all'Atto procedurale 01/2011 PHLG-EnC del Gruppo permanente ad alto livello della Comunità dell'energia che stabilisce le norme che disciplinano la procedura di arbitrato nelle questioni riguardanti il personale ai sensi dell'articolo 14 dello statuto del personale La posizione da adottare a nome dell'Unione europea consiste nel sostenere e confermare il rinnovo della nomina, da parte della Commissione europea, di due suoi funzionari a membro permanente e supplente permanente del collegio arbitrale in rappresentanza della Commissione europea. ADDENDUM 1 DELL'ALLEGATO ATTO PROCEDURALE 2025/PA/XX/MC-EnC DEL CONSIGLIO MINISTERIALE DELLA COMUNITÀ DELL'ENERGIA relativo all'adozione del bilancio della Comunità dell'energia per il periodo 2026-2027 e ai contributi delle parti al bilancio Il Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia, visto il trattato che istituisce la Comunità dell'energia, in particolare gli articoli 73, 74, 86 e 88, vista la proposta della Commissione europea al Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia relativa al bilancio della Comunità dell'energia per il periodo 2026-2027, visti gli articoli 24 e 25 delle procedure della Comunità dell'energia per la definizione e l'esecuzione del bilancio, la revisione contabile e l'ispezione, considerando che il Consiglio ministeriale adotta ogni due anni un bilancio che copre le spese operative della Comunità dell'energia necessarie per il funzionamento delle sue istituzioni, considerando che ciascuna parte contribuisce al bilancio della Comunità dell'energia secondo le modalità riportate nell'allegato IV del trattato che istituisce la Comunità dell'energia, DECIDE: Articolo 1 È adottato il bilancio della Comunità dell'energia per gli esercizi finanziari 2026 e 2027 che figura nell'allegato A e nell'allegato B. Articolo 2 Con effetto a decorrere dal 1 o gennaio 2026, i contributi delle parti al bilancio della Comunità dell'energia sono stabiliti nell'allegato A del presente atto procedurale. Articolo 3 Tutte le parti del trattato che istituisce la Comunità dell'energia e le istituzioni costituite in virtù di tale trattato sono destinatarie del presente atto procedurale. Articolo 4 Entro sette giorni dall'adozione del presente atto procedurale e dei relativi allegati il direttore del segretariato della Comunità dell'energia li mette a disposizione di tutte le parti del trattato che istituisce la Comunità dell'energia e delle istituzioni costituite in virtù di tale trattato. Fatto a Vienna, il 18 dicembre 2025 Per il Consiglio ministeriale ……………………………… La presidenza ADDENDUM 2 DELL'ALLEGATO DECISIONE DEL CONSIGLIO MINISTERIALE DELLA COMUNITÀ DELL'ENERGIA Relativa al Discarico di Bilancio al Direttore del Segretariato della Comunità Dell'Energia Il Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia, visto l'atto procedurale che istituisce le procedure della Comunità dell'energia per la definizione e l'esecuzione del bilancio, la revisione contabile e l'ispezione, in particolare l'articolo 83, previo esame della relazione di revisione contabile del bilancio della Comunità dell'energia per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2024 e della dichiarazione di affidabilità dei revisori contabili, tenendo conto delle osservazioni del comitato del bilancio e della pertinente relazione, DECIDE: Articolo 1 L'attuale direttore del segretariato, Artur Lorkowski, è sollevato dalla responsabilità gestionale e amministrativa in relazione al bilancio per il periodo 1 o gennaio-31 dicembre 2024. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Per il Consiglio ministeriale ADDENDUM 3 DELL'ALLEGATO ATTO PROCEDURALE 2025/PA/XX/MC-EnC DEL CONSIGLIO MINISTERIALE DELLA COMUNITÀ DELL'ENERGIA relativo alla modifica delle procedure della Comunità dell'energia per la definizione e l'esecuzione del bilancio, la revisione contabile e l'ispezione, del 17 novembre 2006, modificate dagli atti procedurali 2014/01/MC-EnC, 2022/02/MC-EnC e 2024/06/MC-EnC Il Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia, visto il trattato che istituisce la Comunità dell'energia, in particolare gli articoli 82, 83, 86 e 87, considerando che le procedure della Comunità dell'energia per la definizione e l'esecuzione del bilancio, la revisione contabile e l'ispezione dovrebbero tenere conto del ruolo dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e della Procura europea (EPPO), vista la proposta della Commissione europea, HA ADOTTATO IL PRESENTE ATTO PROCEDURALE: Articolo 1 Modifiche delle procedure della Comunità dell'energia per la definizione e l'esecuzione del bilancio, la revisione contabile e l'ispezione, del 17 novembre 2006, modificate dagli atti procedurali 2014/01/MC-EnC, 2022/02/MC-EnC e 2024/06/MC-EnC 2)   All'articolo 42: — al paragrafo 2 è aggiunto il testo seguente: «In caso di reati, attività illecite o casi di frode o corruzione potenzialmente lesivi degli interessi finanziari dell'Unione europea, si adiscono le autorità e gli organi indicati nella legislazione applicabile, in particolare l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Procura europea (EPPO). Nel quadro del presente articolo, per “interessi finanziari dell'Unione europea” si intendono tutte le entrate, le spese e i beni oggetto del bilancio della Comunità dell'energia, acquisiti tramite tale bilancio o a esso dovuti.» ; — sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 e 4: «3.   L'agente finanziario che venga a conoscenza di fatti che facciano presumere possibili attività illecite o casi di frode, corruzione o irregolarità potenzialmente lesivi degli interessi finanziari dell'Unione europea ne informa quanto prima l'ordinatore o, qualora lo ritenga utile, l'OLAF, oppure, in caso di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, l'EPPO. 4.   Ove sia stato appurato che un'attività costituisce un'irregolarità o una frode lesiva degli interessi finanziari dell'Unione europea, l'ordinatore sospende la procedura e può adottare tutte le misure necessarie, compreso l'annullamento di qualsiasi decisione adottata nell'ambito di tale attività. L'ordinatore informa quanto prima tutte le autorità competenti, compresi, se opportuno, l'OLAF e l'EPPO, dei sospetti di frode o irregolarità.» ; 3)   è aggiunto il seguente articolo 81 bis: «1.   L'ordinatore trasmette quanto prima all'OLAF tutte le informazioni ottenute in applicazione dell'articolo 42, paragrafi 3 e 4, e, ogniqualvolta tali informazioni riguardino presunti reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione europea, le trasmette all'EPPO. 2.   Il personale della Comunità dell'energia coopera pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea in applicazione dell'articolo 42, paragrafo 3, in particolare con l'EPPO e l'OLAF, e fornisce loro le informazioni pertinenti nonché, su richiesta, l'assistenza necessaria a consentire loro di esercitare le loro competenze, tra le quali lo svolgimento di indagini conformemente al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio ( 1 ) e al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) . 3.   Nella misura necessaria alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, l'ordinatore provvede affinché i terzi coinvolti nell'esecuzione del bilancio della Comunità dell'energia cooperino pienamente con l'ordinatore nell'ambito delle attività di cui al paragrafo 2. 4.   Se giustificato dalla necessità di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea, l'OLAF può svolgere indagini amministrative presso gli uffici del segretariato della Comunità dell'energia; ciò implica il diritto di accesso a fini di verifica a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013. 5.   Gli “interessi finanziari” dell'Unione europea sono intesi conformemente alla definizione di cui all'articolo 42, paragrafo 2.» Articolo 2 Entrata in vigore e applicabilità Il presente atto procedurale entra in vigore il giorno dell'adozione. Articolo 3 Entro sette giorni dall'adozione del presente atto procedurale il segretariato lo mette a disposizione di tutte le parti del trattato che istituisce la Comunità dell'energia e delle istituzioni costituite in virtù di tale trattato. Fatto a Vienna, il 18 dicembre 2025 Per il Consiglio ministeriale ……………………………… La presidenza ( 1 ) Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (“EPPO”) ( GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1 ). ( 2 ) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio ( GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1 ). ADDENDUM 4 DELL'ALLEGATO ATTO PROCEDURALE 2025/PA/XX/MC-EnC DEL CONSIGLIO MINISTERIALE DELLA COMUNITÀ DELL'ENERGIA sull'adozione dell'organigramma del segretariato Il Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia, visto il trattato che istituisce la Comunità dell'energia («trattato»), in particolare gli articoli 67 e 68, visto l'atto procedurale 2006/02/MC-EnC, del 17 novembre 2006, sull'adozione delle norme relative all'assunzione, alle condizioni di lavoro e all'equilibrio geografico del personale del segretariato della Comunità dell'energia, modificato dagli atti procedurali 2016/01/MC-EnC del 14 ottobre 2016, 2022/02/MC-EnC del 15 dicembre 2022 e 2024/01/MC-EnC del 19 febbraio 2024, in particolare il punto III.1, considerando che il Consiglio ministeriale adotta l'organigramma del segretariato su proposta del direttore del segretariato, considerando che l'organigramma del segretariato attualmente applicabile è stato adottato il 19 febbraio 2024 e dovrebbe essere aggiornato, vista la proposta del direttore del segretariato, HA ADOTTATO IL PRESENTE ATTO PROCEDURALE: Articolo unico L'organigramma del segretariato allegato al presente atto procedurale è adottato ed è applicabile a decorrere dal 1 o gennaio 2026. Il presente atto procedurale entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Vienna, il 18 dicembre 2025 Per il Consiglio ministeriale ………………… La presidenza ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/69/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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