Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 0070/2026

Decisione (UE) 2026/70 del Consiglio, del 17 novembre 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio ministeriale della Comunità dell’energia in relazione alle modifiche del trattato che istituisce la Comunità dell’energia al fine di riflettere l’evoluzione del diritto ambientale dell’Unione

Pubblicato: 17/11/2025 In vigore dal: 17/11/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2026/70 del Consiglio, del 17 novembre 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio ministeriale della Comunità dell’energia in relazione alle modifiche del trattato che istituisce la Comunità dell’energia al fine di riflettere l’evoluzione del diritto ambientale dell’Unione EN: Council Decision (EU) 2026/70 of 17 November 2025 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Ministerial Council of the Energy Community with regard to amendments to the Treaty establishing the Energy Community in order to reflect the evolution of Union environmental law

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/70 9.1.2026 DECISIONE (UE) 2026/70 DEL CONSIGLIO del 17 novembre 2025 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio ministeriale della Comunità dell’energia in relazione alle modifiche del trattato che istituisce la Comunità dell’energia al fine di riflettere l’evoluzione del diritto ambientale dell’Unione IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il trattato della Comunità dell’energia («trattato») è stato concluso dall’Unione il 29 maggio 2006 mediante la decisione 2006/500/CE del Consiglio ( 1 ) ed è entrato in vigore il 1 o luglio 2006. (2) A norma dell’articolo 12 del trattato, ciascuna parte contraente è tenuta ad attuare l’ acquis comunitario in materia di ambiente conformemente al calendario per la realizzazione delle misure fissato nell’allegato II del trattato. (3) L’articolo 16 del trattato fornisce l’elenco degli atti dell’Unione che costituiscono l’ acquis comunitario in materia di ambiente («atti dell’Unione») contemplati dal trattato. (4) Ai sensi dell’articolo 24 del trattato, la Comunità dell’energia adotta misure destinate ad adattare l’ acquis comunitario in materia di ambiente quale descritto nel titolo II del trattato. Ai sensi dell’articolo 25 del trattato, la Comunità dell’energia può adottare misure volte ad apportare modifiche all’ acquis comunitario descritto nel titolo del trattato, in linea con l’evoluzione del diritto dell’Unione. (5) Ai sensi dell’articolo 79 del trattato, il Consiglio ministeriale della Comunità dell’energia («Consiglio ministeriale»), il gruppo permanente ad alto livello e il Comitato di regolamentazione sono tenuti ad adottare misure nell’ambito del titolo II su proposta della Commissione europea. Ai sensi degli articoli 80 e 81 del trattato, tali misure devono essere adottate dal Consiglio ministeriale, dal gruppo permanente ad alto livello o dal Comitato di regolamentazione a maggioranza dei voti espressi e ciascuna parte contraente dispone di un voto. (6) Per quanto riguarda l’espansione dell’elenco degli atti dell’Unione coperti dal trattato, le decisioni relative alle modifiche delle disposizioni dei titoli da I a VII devono essere adottate, a norma dell’articolo 100 del trattato, dal Consiglio ministeriale, all’unanimità dei suoi membri. (7) Ad oggi l’articolo 16 del trattato non include la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) , la direttiva 92/43/CEE ( 3 ) del Consiglio, la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) , la direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) , la direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ) e la direttiva 2009/90/CE della Commissione ( 7 ) . Di conseguenza le parti contraenti non sono ancora soggette all’obbligo di attuarle. È pertanto necessario aggiornare ed ampliare l’elenco degli atti dell’Unione aggiungendo tali direttive. (8) Al fine di assicurare una transizione energetica giusta che generi benefici collaterali per la biodiversità ed eviti il deterioramento dello stato di conservazione delle specie di uccelli selvatici, è necessario adeguare l’ acquis comunitario descritto nel titolo II del trattato sostituendo il riferimento all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 79/409/CEE del Consiglio ( 8 ) con un riferimento alla direttiva 2009/147/CE nell’elenco degli atti dell’Unione. (9) Inoltre, la direttiva 92/43/CEE prevede un approccio strutturato di valutazione e attenuazione degli effetti ambientali prodotti sulla biodiversità dai progetti di energia rientranti nell’ambito di applicazione del trattato e, unitamente alla direttiva 2009/147/CE, rappresenta il principale strumento giuridico del diritto dell’Unione per l’attuazione degli obblighi internazionali a questa incombenti a norma della convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa. È pertanto necessario estendere l’ acquis comunitario descritto nel titolo II del trattato aggiungendo la direttiva 92/43/CEE all’elenco degli atti dell’Unione. (10) Data la necessità di prevedere valutazioni globali dei potenziali effetti sugli ecosistemi idrici esercitati dai progetti di energia rientranti nell’ambito di applicazione del trattato, spetta alle parti contraenti assicurare che tutte le attività connesse all’energia di rete siano progettate e gestite in ottemperanza alla direttiva 2000/60/CE, in particolare all’articolo 4. Ai sensi di tale disposizione, gli Stati membri sono tenuti ad attuare le misure necessarie per impedire il deterioramento dello stato dei corpi idrici superficiali e ad adottare misure al fine di raggiungere un buono stato delle acque superficiali, nel rispetto di determinati limiti temporali e altre esenzioni. Pertanto è necessario estendere l’ acquis comunitario descritto nel titolo II del trattato aggiungendo la direttiva 2000/60/CE nonché le direttive 2006/118/CE, 2008/105/CE e 2009/90/CE all’elenco degli atti dell’Unione. (11) È opportuno che la Commissione presenti le necessarie proposte al Consiglio ministeriale. (12) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio ministeriale nella riunione del 18 dicembre 2025 in relazione alle modifiche del trattato. (13) Qualora il Consiglio ministeriale non sia in grado di adottare le decisioni in occasione della riunione del 18 dicembre 2025, dovrebbe essere possibile adottarle per corrispondenza in seguito alla 23 a sessione del Consiglio ministeriale, in conformità del regolamento interno della Comunità dell’energia, senza che sia necessaria un’ulteriore decisione del Consiglio, oppure alla successiva riunione del Consiglio ministeriale nel 2026, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La Commissione trasmette al Consiglio ministeriale della Comunità dell’energia («Consiglio ministeriale») la proposta che figura negli allegati I, II e III della presente decisione («proposta»), allo scopo di modificare il trattato che istituisce la Comunità dell’energia («trattato») al fine di aggiornarne e ampliarne l’ambito di applicazione in funzione dell’evoluzione del diritto ambientale dell’Unione. Articolo 2 La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio ministeriale alla riunione del 18 dicembre 2025 o, qualora l’adozione non avvenga in tale riunione, nell’adozione per corrispondenza o alla prossima riunione del Consiglio ministeriale nel 2026, consiste nel sostenere l’adozione della proposta. Articolo 3 Lievi modifiche della proposta possono essere concordate dai rappresentanti dell’Unione nel Consiglio ministeriale senza un’ulteriore decisione del Consiglio. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2025 Per il Consiglio Il presidente J. JENSEN ( 1 ) Decisione 2006/500/CE del Consiglio, del 29 maggio 2006, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea del trattato della Comunità dell’energia ( GU L 198 del 20.7.2006, pag. 15 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/500/oj ). ( 2 ) Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici ( GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/147/oj ). ( 3 ) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ( GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj ). ( 4 ) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque ( GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/60/oj ). ( 5 ) Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento ( GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/118/oj ). ( 6 ) Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/105/oj ). ( 7 ) Direttiva 2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l’analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque ( GU L 201 dell’1.8.2009, pag. 36 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/90/oj ). ( 8 ) Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici ( GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1979/409/oj ). ALLEGATO I DECISIONE N. 20xx/XX/MC-EnC DEL CONSIGLIO MINISTERIALE DELLA COMUNITÀ DELL'ENERGIA del xx.xx.202x recante modifica del trattato della Comunità dell'energia e attuazione di talune disposizioni della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici IL CONSIGLIO MINISTERIALE DELLA COMUNITÀ DELL'ENERGIA, visto il trattato della Comunità dell'energia, in particolare gli articoli 25, 79 e 81, considerando quanto segue: (1) L'articolo 2 del trattato che istituisce la Comunità dell'energia (di seguito il «trattato») fissa tra gli obiettivi principali della stessa il miglioramento della situazione ambientale in relazione all'energia di rete e all'efficienza energetica in questo settore nei territori delle parti contraenti. (2) L'articolo 12 del trattato prevede che ciascuna parte contraente attui l' acquis comunitario in materia di ambiente conformemente al calendario per la realizzazione delle misure fissato nell'allegato II del trattato. (3) L'articolo 16 del trattato elenca gli atti dell' acquis comunitario in materia di ambiente contemplato dal trattato. (4) A norma del titolo II, articolo 24, del trattato, la Comunità dell'energia deve adottare misure per aggiornare l' acquis comunitario in materia di ambiente. . (5) L'articolo 79 del trattato prevede che il Consiglio ministeriale, il Gruppo permanente ad alto livello e il Comitato di regolamentazione adottino misure a norma del titolo II su proposta della Commissione europea. A norma degli articoli 80 e 81 del trattato tali misure sono adottate a maggioranza dei voti espressi e ciascuna parte contraente dispone di un voto. (6) L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici è già elencato all'articolo 16, punto iv), del trattato. (7) È necessario assicurare una transizione energetica giusta che generi benefici collaterali per la biodiversità ed eviti il deterioramento dello stato di conservazione dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie nei siti d'importanza internazionale o nelle zone protette a livello nazionale in cui si riscontrano tipi di habitat naturali e specie di interesse comunitario. (8) I piani e i progetti di energia di rete, nel contesto del trattato, devono essere concepiti in modo da attenuare o, se necessario, limitare per quanto possibile gli effetti negativi sulla biodiversità. (9) L'articolo 2 della direttiva 2009/147/CE stabilisce che devono essere adottate misure per mantenere la popolazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione. (10) L'articolo 4, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva 2009/147/CE fissa l'obbligo di adoperarsi per prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat al di fuori di tali zone di protezione. Poiché le specie di uccelli hanno un'ampia distribuzione e un'elevata mobilità, è necessario adoperarsi per contenere l'impatto dell'energia di rete al di là delle zone di protezione. (11) Gli articoli 5 e 9 della direttiva 2009/147/CE instaurano un quadro di protezione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione. È necessario applicare i divieti di cui all'articolo 5 di tale direttiva alle attività nel settore dell'energia di rete a causa dell'impatto che queste possono esercitare sulle specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico. Può essere necessario derogare ai suddetti divieti in circostanze limitate, purché siano soddisfatti i criteri opportuni. (12) Le zone di protezione istituite ai sensi della direttiva 2009/147/CE sono soggette ai requisiti di cui all'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche in virtù dell'articolo 7 della medesima. L'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, della succitata direttiva stabilisce un quadro per la conservazione e la protezione specifiche per sito sotto forma di disposizioni preventive e procedurali per contribuire al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e degli habitat delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario. (13) I piani e i progetti ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE possono riguardare anche l'energia di rete ed esercitare un impatto significativo sull'integrità dei siti d'importanza internazionale o delle zone protette a livello nazionale in cui si riscontrano tipi di habitat naturali e specie di interesse comunitario. Qualora tali piani o progetti di energia di rete debbano comunque essere realizzati per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, sarà necessario adottare misure compensative. (14) Le direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE rappresentano i principali strumenti giuridici del diritto dell'Unione per l'attuazione degli obblighi internazionali a questa incombenti a norma della convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (di seguito la «convenzione» o la «convenzione di Berna»). Per conseguire gli obiettivi generali della convenzione di Berna, in ciascuna delle parti contraenti e degli Stati osservatori saranno istituite zone di particolare interesse per la conservazione della rete Emerald. Tutte le parti contraenti del trattato sono anche parti della convenzione, ad eccezione del Kosovo ( 1 ) . Ciascuna parte contraente della convenzione di Berna ha designato zone di particolare interesse per la conservazione della rete Emerald e zone idonee a essere designate. La rete Emerald è ancora in fase di sviluppo, in quanto permangono lacune a causa delle quali non può essere considerata completa e adeguata a contribuire agli obiettivi della convenzione. (15) L'obiettivo delle zone giuridicamente protette dal diritto nazionale è conseguire la conservazione a lungo termine dei tipi di habitat e delle specie, come pure dei servizi ecosistemici e valori culturali associati. Tali zone sono presenti in tutte le parti contraenti del trattato. (16) I siti Ramsar sono zone umide d'importanza internazionale designate ai sensi della convenzione di Ramsar relativa alle zone umide d'importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici (di seguito la «convenzione di Ramsar»), accordo intergovernativo teso ad arrestare la perdita di zone umide a livello mondiale. Tutte le parti contraenti del trattato sono anche parti della convenzione di Ramsar e hanno designato siti Ramsar, ad eccezione del Kosovo. (17) Il trattato riguarda piani e progetti pertinenti per l'attuazione della direttiva 2009/147/CE, mediante riferimento agli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE. Pertanto l'inclusione della direttiva 2009/147/CE nell' acquis comunitario in materia di ambiente garantirà che la conservazione delle specie di uccelli e dei loro habitat sia presa in considerazione nell'elaborazione e nell'attuazione dei piani e dei progetti connessi all'energia di rete. (18) L'articolo 2, l'articolo 4, paragrafo 4, seconda frase, gli articoli 5 e 9 e l'allegato I della direttiva 2009/147/CE non sono ancora stati integrati nell' acquis comunitario in materia di ambiente ricompreso nel trattato della Comunità dell'energia. È necessario adeguare l' acquis comunitario esistente sostituendo l'attuale riferimento all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 79/409/CEE del Consiglio ( 2 ) con un riferimento alla direttiva 2009/147/CE ( 3 ) nell'elenco degli atti dell'Unione di cui all'articolo 16 del trattato. (19) L'articolo 94 del trattato impone alle istituzioni di interpretare i termini o qualunque altro concetto utilizzato nel trattato che derivi dal diritto dell'Unione europea secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. (20) I documenti di orientamento ( 4 ) illustrano il modo in cui la Commissione interpreta le disposizioni dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, compresa la loro applicazione alla direttiva 2009/147/CE, e possono fungere da guida alla loro applicabilità alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e dell'esperienza acquisita con l'attuazione negli Stati membri dell'Unione. (21) L' acquis comunitario in materia di ambiente di cui all'articolo 16 del trattato e il calendario di attuazione di cui all'allegato II del trattato dovrebbero essere allineati al diritto dell'Unione in materia di conservazione della natura per quanto riguarda l'energia di rete. (22) La task force per l'ambiente, nelle riunioni del xxx e del xxx, ha analizzato a fondo la proposta e ne ha raccomandato l'adozione con una serie di adeguamenti di cui si è tenuto conto nella presente decisione. Tali adeguamenti sono stati approvati dalla Commissione europea. (23) Il Gruppo permanente ad alto livello, nelle riunioni del xxx e del xxx, ha elaborato e proposto di adottare la presente decisione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il trattato della Comunità dell'energia è così modificato: 1) all'articolo 16, il punto iv) è sostituito dal seguente: «iv) l'articolo 2, l'articolo 4, paragrafo 2 e paragrafo 4, seconda frase, gli articoli 5 e 9 e l'allegato I della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici,» ; 2) nell'allegato II, il punto 4 è sostituito dal seguente: «4. Entro [cinque anni dopo la data di adozione della presente decisione] ciascuna parte contraente recepisce l'articolo 2, l'articolo 4, paragrafo 2 e paragrafo 4, seconda frase, gli articoli 5 e 9 e l'allegato I della direttiva 2009/147/CE, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, fatti salvi gli impegni assunti nell'ambito del processo di adesione all'Unione e altri obblighi internazionali.». Articolo 2 1.   Ai fini del titolo II del trattato della Comunità dell'energia, l'articolo 2 della direttiva 2009/147/CE si legge come segue: «Nel settore dell'energia di rete le parti contraenti adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio delle parti contraenti cui si applica il trattato che istituisce la Comunità dell'energia a un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative.». 2.   Ai fini del titolo II del trattato della Comunità dell'energia, l'articolo 4, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva 2009/147/CE si legge come segue: «Le parti contraenti cercano inoltre di prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat delle specie di uccelli al di fuori delle zone di protezione per quanto riguarda l'energia di rete.». 3.   Ai fini del titolo II del trattato della Comunità dell'energia, l'articolo 5 della direttiva 2009/147/CE si legge come segue: «Fatto salvo l'articolo 9, le parti contraenti adottano le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio delle parti contraenti cui si applica il trattato che istituisce la Comunità dell'energia, che comprenda in particolare il divieto: a) di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo; b) di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi; c) di raccogliere le uova nell'ambiente naturale e di detenerle anche vuote; d) di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva; e) di detenere gli uccelli delle specie di cui sono vietate la caccia e la cattura.». 4.   Ai fini del titolo II del trattato della Comunità dell'energia, l'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE si legge come segue: 4.«1.   Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, le parti contraenti possono derogare all'articolo 5 per le seguenti ragioni: a) — nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica, — nell'interesse della sicurezza aerea, — per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque, — per la protezione della flora e della fauna; b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni; c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità. 4.2.   Le deroghe di cui al paragrafo 1 devono menzionare: a) le specie che formano oggetto delle medesime; b) i mezzi, gli impianti o i metodi di cattura o di uccisione autorizzati; c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono essere applicate; d) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, impianti o metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone; e) i controlli che saranno effettuati. 3.   Le parti contraenti inviano ogni anno al segretariato della Comunità dell'energia (di seguito il “segretariato”) una relazione sull'attuazione dei paragrafi 1 e 2. Il segretariato provvede affinché le relazioni siano messe a disposizione del pubblico. 4.   In base alle informazioni di cui dispone, in particolare quelle comunicategli ai sensi del paragrafo 3, il segretariato vigila costantemente affinché le conseguenze delle deroghe di cui al paragrafo 1 non siano incompatibili con la presente direttiva. Esso prende adeguate iniziative in merito.». Articolo 3 1.   Le parti contraenti mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 2, all'articolo 4, paragrafo 4, seconda frase, all'articolo 5 e all'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE entro [cinque anni dopo la data di adozione della presente decisione], fatti salvi gli impegni assunti nell'ambito del processo di adesione all'Unione e altri obblighi internazionali. Esse ne informano immediatamente il segretariato della Comunità dell'energia (di seguito il «segretariato»). 2.   Le disposizioni adottate dalle parti contraenti di cui al paragrafo 1 contengono riferimenti alla presente decisione e alla direttiva 2009/147/CE o sono corredate di tali riferimenti all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tali riferimenti sono stabilite dalle parti contraenti. 3.   Le parti contraenti comunicano al segretariato il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che esse adottano nel settore disciplinato dalla presente decisione e dalla direttiva 2009/47/CE. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione da parte del Consiglio ministeriale. Articolo 5 Le parti contraenti del trattato della Comunità dell'energia sono destinatarie della presente decisione. Fatto a [xxx], il [DATA] Per il Consiglio ministeriale (Il presidente) ( 1 ) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo. ( 2 ) Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici ( GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1979/409/oj ). ( 3 ) Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici ( GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/147/oj ). ( 4 ) «Gestione dei siti Natura 2000 – Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE» (C/2018/7621); comunicazione della Commissione «Valutazione di piani e progetti in relazione ai siti Natura 2000 – Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat 92/43/CEE» (C/2021/6913). ALLEGATO II DECISIONE N. 20xx/XX/MC-EnC DEL CONSIGLIO MINISTERIALE DELLA COMUNITÀ DELL'ENERGIA del xx.xx.202x recante modifica del trattato della Comunità dell'energia e attuazione di talune disposizioni della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche IL CONSIGLIO MINISTERIALE DELLA COMUNITÀ DELL'ENERGIA, visto il trattato della Comunità dell'energia, in particolare gli articoli 25 e 79 e l'articolo 100, punto i), considerando quanto segue: (1) L'articolo 2 del trattato che istituisce la Comunità dell'energia (di seguito il «trattato») fissa tra gli obiettivi principali della stessa il miglioramento della situazione ambientale in relazione all'energia di rete e all'efficienza energetica in questo settore nei territori delle parti contraenti. (2) L'articolo 12 del trattato prevede che ciascuna parte contraente attui l' acquis comunitario in materia di ambiente conformemente al calendario per la realizzazione delle misure fissato nell'allegato II del trattato. (3) L'articolo 16 del trattato elenca gli atti dell' acquis comunitario in materia di ambiente contemplato dal trattato. (4) A norma del titolo II, articolo 25, del trattato, la Comunità dell'energia può adottare misure volte ad apportare modifiche all' acquis comunitario descritto nel titolo II, in linea con l'evoluzione del diritto dell'Unione. (5) L'articolo 79 del trattato prevede che il Consiglio ministeriale, il Gruppo permanente ad alto livello e il Comitato di regolamentazione adottino misure a norma del titolo II su proposta della Commissione europea. (6) L'articolo 100, punto i), del trattato stabilisce che il Consiglio ministeriale può, all'unanimità dei suoi membri, modificare le disposizioni dei titoli da I a VII del trattato. (7) È necessario assicurare una transizione energetica giusta che generi benefici collaterali per la biodiversità ed eviti il deterioramento dello stato di conservazione dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie nei siti d'importanza internazionale o nelle zone protette a livello nazionale in cui si riscontrano tipi di habitat naturali e specie di interesse comunitario. (8) I piani e i progetti di energia di rete, nel contesto del trattato, devono essere concepiti in modo da attenuare o, se necessario, limitare per quanto possibile gli effetti negativi sulla biodiversità. (9) L'articolo 1 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche definisce i termini importanti per interpretare e attuare la medesima direttiva. (10) L'articolo 2 della direttiva 92/43/CEE stabilisce che l'obiettivo della stessa è contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. (11) L'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva 92/43/CEE stabilisce un quadro per la conservazione e la protezione specifiche per sito sotto forma di disposizioni preventive e procedurali per contribuire al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e degli habitat delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario. (12) I piani e i progetti ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE possono riguardare anche l'energia di rete ed esercitare un impatto significativo sull'integrità dei siti d'importanza internazionale o delle zone protette a livello nazionale in cui si riscontrano tipi di habitat naturali e specie di interesse comunitario. Qualora tali piani o progetti di energia di rete debbano comunque essere realizzati per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, sarà necessario adottare misure compensative. (13) L'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva 92/43/CEE si applica anche, tramite il suo articolo 7, alle zone di protezione speciale istituite per le specie di uccelli di cui all'articolo 4, paragrafo 2, ed elencate nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. È pertanto necessario che i siti di protezione di tali specie di uccelli nel territorio delle parti contraenti siano assoggettati alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, anche nell' acquis comunitario in materia di ambiente. (14) Gli articoli 12, 13 e 16 della direttiva 92/43/CEE istituiscono un quadro di tutela rigorosa delle specie di interesse comunitario in tutta la loro area di ripartizione naturale, sia all'interno che all'esterno delle zone di protezione. Occorre applicare i divieti di cui agli articoli 12 e 13 di tale direttiva alle attività nel settore dell'energia di rete a causa dell'impatto che queste possono esercitare sulle specie di interesse comunitario. Può essere necessario derogare ai suddetti divieti in circostanze limitate, purché siano soddisfatti i criteri opportuni. (15) Le direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE rappresentano i principali strumenti giuridici del diritto dell'Unione per l'attuazione degli obblighi internazionali a questa incombenti a norma della convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (di seguito la «convenzione» o la «convenzione di Berna»). Per conseguire gli obiettivi generali della convenzione di Berna, in ciascuna delle parti contraenti e degli Stati osservatori saranno istituite zone di particolare interesse per la conservazione della rete Emerald. Tutte le parti contraenti del trattato sono anche parti della convenzione di Berna, ad eccezione del Kosovo ( 1 ) . Ciascuna parte contraente della convenzione di Berna ha designato zone di particolare interesse per la conservazione della rete Emerald e zone idonee a essere designate. La rete Emerald è ancora in fase di sviluppo, in quanto permangono lacune a causa delle quali non può essere considerata completa e adeguata a contribuire agli obiettivi della convenzione. (16) L'obiettivo delle zone giuridicamente protette dal diritto nazionale è conseguire la conservazione a lungo termine dei tipi di habitat e delle specie, come pure dei servizi ecosistemici e valori culturali associati. Tali zone sono presenti in tutte le parti contraenti del trattato. (17) I siti Ramsar sono zone umide d'importanza internazionale designate ai sensi della convenzione di Ramsar relativa alle zone umide d'importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici (di seguito la «convenzione di Ramsar»), accordo intergovernativo teso ad arrestare la perdita di zone umide a livello mondiale. Tutte le parti contraenti del trattato sono anche parti della convenzione di Ramsar e hanno designato siti Ramsar, ad eccezione del Kosovo. (18) Poiché il trattato riguarda piani e progetti pertinenti per l'attuazione della direttiva 92/43/CEE, l'inclusione della direttiva nell' acquis comunitario in materia di ambiente garantirebbe che la conservazione della natura sia presa in considerazione nell'elaborazione e nell'attuazione dei piani e dei progetti connessi all'energia di rete. (19) Gli articoli 1 e 2, l'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, gli articoli 12, 13 e 16 e gli allegati I, II e IV della direttiva 92/43/CEE non sono ancora stati integrati nell' acquis comunitario in materia di ambiente ricompreso nel trattato della Comunità dell'energia. È necessario ampliare l' acquis comunitario aggiungendo la direttiva 92/43/CEE all'elenco degli atti dell'Unione di cui all'articolo 16 del trattato. (20) L'articolo 94 del trattato impone alle istituzioni di interpretare i termini o qualunque altro concetto utilizzato nel trattato che derivi dal diritto dell'Unione europea secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. (21) I documenti di orientamento illustrano il modo in cui la Commissione interpreta le disposizioni della direttiva 92/43/CEE e possono fungere da guida alla loro applicabilità alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e dell'esperienza acquisita con l'attuazione negli Stati membri dell'Unione ( 2 ) . (22) L' acquis comunitario in materia di ambiente di cui all'articolo 16 del trattato e il calendario di attuazione di cui all'allegato II del trattato dovrebbero essere allineati al diritto dell'Unione in materia di conservazione della natura per quanto riguarda l'energia di rete. (23) La task force per l'ambiente, nelle riunioni del xxx e del xxx, ha analizzato a fondo la proposta e ne ha raccomandato l'adozione con una serie di adeguamenti di cui si è tenuto conto nella presente decisione. Tali adeguamenti sono stati approvati dalla Commissione europea. (24) Il Gruppo permanente ad alto livello, nelle riunioni del xxx e del xxx, ha elaborato e proposto di adottare la presente decisione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il trattato della Comunità dell'energia è così modificato: 1) all'articolo 16 è aggiunto il seguente punto [XX]: «(XX) gli articoli 1 e 2, l'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, gli articoli 12, 13 e 16 e gli allegati I, II e IV della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.» ; 2) all'allegato II è aggiunto il seguente punto [XX]: «[XX] Entro [cinque anni dopo la data di adozione della presente decisione] ciascuna parte contraente recepisce gli articoli 1 e 2, l'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, gli articoli 12, 13 e 16 e gli allegati I, II e IV della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, fatti salvi gli impegni assunti nell'ambito del processo di adesione all'Unione e altri obblighi internazionali.». Articolo 2 1.   Ai fini del titolo II del trattato della Comunità dell'energia, l'articolo 1 della direttiva 92/43/CEE si legge così come formulato nella medesima direttiva. 2.   Ai fini del titolo II del trattato della Comunità dell'energia, l'articolo 2 della direttiva 92/43/CEE si legge come segue: «1.   Scopo della presente direttiva è contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo delle parti contraenti al quale si applica il trattato che istituisce la Comunità dell'energia. 2.   Le misure adottate a norma della presente direttiva sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario. 3.   Le misure adottate a norma della presente direttiva tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.». 3.   Ai fini del titolo II del trattato della Comunità dell'energia, l'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva 92/43/CEE si legge come segue: «2.   Le parti contraenti adottano le opportune misure per evitare nelle zone di particolare interesse per la conservazione della rete Emerald – sia già designate che candidate alla designazione – nei siti di Ramsar, nelle zone protette a livello nazionale in cui si riscontrano i tipi di habitat naturali e specie elencati rispettivamente negli allegati I e II della direttiva 92/43/CEE e nelle zone protette a livello nazionale in cui si riscontrano le specie di uccelli di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/147/CE ed elencate nell'allegato I di tale direttiva, il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva. 3.   Qualsiasi piano o progetto di energia di rete che possa avere incidenze significative sui siti di cui al paragrafo 2, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto di energia di rete soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica. 4.   Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto di energia di rete debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, la parte contraente adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale della propria rete di siti di cui al paragrafo 2 sia tutelata. La parte contraente informa il segretariato della Comunità dell'energia (di seguito il “segretariato”) delle misure compensative adottate. Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere del segretariato, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.». 4.   Ai fini del titolo II del trattato della Comunità dell'energia, l'articolo 12 della direttiva 92/43/CEE si legge come segue: 4.«1.   Le parti contraenti adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all'allegato IV, lettera a), nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto di: a) qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell'ambiente naturale; b) perturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione; c) distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell'ambiente naturale; d) deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo. 2.   Per dette specie le parti contraenti vietano il possesso, il trasporto, la commercializzazione ovvero lo scambio e l'offerta a scopi commerciali o di scambio di esemplari presi dall'ambiente naturale, salvo quelli legalmente raccolti prima della messa in applicazione della presente direttiva. 3.   I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), e al paragrafo 2 sono validi per tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo. 4.   Le parti contraenti instaurano un sistema di sorveglianza continua delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato IV, lettera a). In base alle informazioni raccolte, le parti contraenti intraprendono le ulteriori ricerche o misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un impatto negativo significativo sulle specie in questione.». 5.   Ai fini del titolo II del trattato della Comunità dell'energia, l'articolo 13 della direttiva 92/43/CEE si legge come segue: 5.«1.   Le parti contraenti adottano i necessari provvedimenti atti ad istituire un regime di rigorosa tutela della specie vegetali di cui all'allegato IV, lettera b), con divieto di: a) raccogliere, nonché collezionare, tagliare, estirpare o distruggere deliberatamente esemplari delle suddette specie nell'ambiente naturale, nella loro area di ripartizione naturale; b) possedere, trasportare, commercializzare o scambiare e offrire a scopi commerciali o di scambio esemplari delle suddette specie, raccolti nell'ambiente naturale, salvo quelli legalmente raccolti prima della messa in applicazione della presente direttiva. 2.   I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono validi per tutte le fasi del ciclo biologico delle piante cui si applica il presente articolo.». 6.   Ai fini del titolo II del trattato della Comunità dell'energia, l'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE si legge come segue: 6.«1.   A condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale, le parti contraenti possono derogare alle disposizioni previste dagli articoli 12 e 13: a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali; b) per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà; c) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente; d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante; e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva ed in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all'allegato IV, specificato dalle autorità nazionali competenti. 2.   Le parti contraenti trasmettono al segretariato ogni due anni una relazione, conforme al modello elaborato dal comitato per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (di seguito il “comitato Habitat”), sulle deroghe concesse a titolo del paragrafo 1. Il segretariato comunica il suo parere su tali deroghe entro il termine massimo di dodici mesi dopo aver ricevuto la relazione e ne informa la task force per l'ambiente. Il segretariato provvede affinché le relazioni siano messe a disposizione del pubblico. 6.3.   Le informazioni dovranno indicare: a) le specie alle quali si applicano le deroghe e il motivo della deroga, compresa la natura del rischio, con l'indicazione eventuale delle soluzioni alternative non accolte e dei dati scientifici utilizzati; b) i mezzi, sistemi o metodi di cattura o di uccisione di specie animali autorizzati e i motivi della loro utilizzazione; c) le circostanze di tempo e di luogo in cui tali deroghe sono concesse; d) l'autorità abilitata a dichiarare e a controllare che le condizioni richieste sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, strutture o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali servizi e quali sono gli addetti all'esecuzione; e) le misure di controllo attuate ed i risultati ottenuti.». Articolo 3 1.   Le parti contraenti mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 1 e 2, all'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, agli articoli 12, 13 e 16 e agli allegati I, II e IV della direttiva 92/43/CEE entro [cinque anni dopo la data di adozione della presente decisione], fatti salvi gli impegni assunti nell'ambito del processo di adesione all'Unione e altri obblighi internazionali. Esse ne informano immediatamente il segretariato della Comunità dell'energia (di seguito il «segretariato»). 2.   Le disposizioni adottate dalle parti contraenti di cui al paragrafo 1 contengono riferimenti alla presente decisione e alla direttiva 92/43/CEE o sono corredate di tali riferimenti all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tali riferimenti sono stabilite dalle parti contraenti. 3.   Le parti contraenti comunicano al segretariato il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che esse adottano nel settore disciplinato dalla presente decisione e dalla direttiva 92/43/CEE. Articolo 4 Per i piani o progetti di energia di rete che comportano l'emissione di un parere ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE, con riferimento alla presente decisione, la parte contraente nel cui territorio sarà realizzato il piano o il progetto trasmette quanto prima al segretariato, tra l'altro: a) una descrizione del piano o del progetto, b) qualsiasi informazione pertinente riguardante il suo impatto sul tipo o sui tipi di habitat prioritari interessati e/o sulle specie prioritarie interessate, compresi i risultati e le conclusioni dell'opportuna valutazione. Articolo 5 La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione da parte del Consiglio ministeriale. Articolo 6 Le parti contraenti del trattato della Comunità dell'energia sono destinatarie della presente decisione. Fatto a [xxx], il [DATA] Per il Consiglio ministeriale (Il presidente) ( 1 ) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo. ( 2 ) «Gestione dei siti Natura 2000 – Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE» (C/2018/7621); comunicazione della Commissione «Documento di orientamento sulla rigorosa tutela delle specie animali di interesse comunitario ai sensi della direttiva Habitat» (C/2021/7201 final); « Guida della Commissione alle disposizioni dell'articolo 6 della direttiva Habitat »; comunicazione della Commissione «Valutazione di piani e progetti in relazione ai siti Natura 2000 – Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat 92/43/CEE» (C/2021/6913). ALLEGATO III DECISIONE N. 20xx/XX/MC-EnC DEL CONSIGLIO MINISTERIALE DELLA COMUNITÀ DELL'ENERGIA del xx.xx.202x recante modifica del trattato della Comunità dell'energia e attuazione della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento, della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque e della direttiva 2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque IL CONSIGLIO MINISTERIALE DELLA COMUNITÀ DELL'ENERGIA, visto il trattato della Comunità dell'energia, in particolare gli articoli 25 e 79 e l'articolo 100, punto i), considerando quanto segue: (1) L'articolo 2 del trattato che istituisce la Comunità dell'energia (di seguito il «trattato») fissa tra gli obiettivi principali della stessa il miglioramento della situazione ambientale in relazione all'energia di rete e all'efficienza energetica in questo settore nei territori delle parti contraenti. (2) L'articolo 12 del trattato prevede che ciascuna parte contraente attui l' acquis comunitario in materia di ambiente conformemente al calendario per la realizzazione delle misure fissato nell'allegato II del trattato. (3) L'articolo 16 del trattato elenca gli atti dell' acquis comunitario in materia di ambiente contemplato dal trattato. (4) A norma del titolo II, articolo 25, del trattato, la Comunità dell'energia può adottare misure volte ad apportare modifiche all' acquis comunitario descritto nel titolo II, in linea con l'evoluzione del diritto dell'Unione. (5) L'articolo 79 del trattato prevede che il Consiglio ministeriale, il Gruppo permanente ad alto livello e il Comitato di regolamentazione adottino misure a norma del titolo II su proposta della Commissione europea. (6) L'articolo 100 prevede, tra l'altro, che le decisioni relative alle modifiche delle disposizioni dei titoli da I a VII siano adottate all'unanimità dei membri del trattato. (7) L'accelerazione dei progetti nazionali di energia rinnovabile nella Comunità dell'energia è necessaria affinché le parti contraenti possano conseguire gli obiettivi 2030 di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di produzione di energia da fonti rinnovabili, fissati dal regolamento (UE) 2018/1999 ( 1 ) . (8) Molti dei progetti e delle attività esistenti connessi all'energia di rete, d'origine sia rinnovabile che non rinnovabile, possono avere un impatto negativo considerevole sullo stato degli ecosistemi acquatici. Inoltre data la diffusione presumibile dell'energia rinnovabile, tra cui l'energia idroelettrica, l'idrogeno e l'estrazione di materie prime critiche per scopi connessi all'energia, si può supporre che aumenti il rischio di danni a questi ecosistemi nel territorio delle parti contraenti. (9) Anche se in misura diversa, molti tipi di progetti e attività di energia di rete dipendono dalla disponibilità di acqua nella giusta quantità e qualità. La carenza idrica sta già incidendo sulla produzione e sull'affidabilità dell'energia; eventuali nuove limitazioni potrebbero compromettere sia la fruibilità fisica che la sostenibilità economica e ambientale delle operazioni e dei progetti futuri. (10) Nel quadro della conferenza delle Nazioni Unite sull'acqua del 2023, l'Unione ha presentato una visione intesa a realizzare entro il 2050 una società mondiale resiliente sul piano delle risorse idriche, che garantisca la sicurezza idrica per tutti. Il 4 giugno 2025 l'Unione ha adottato una strategia europea sulla resilienza idrica ( 2 ) volta a definire la traiettoria per conseguire tale obiettivo. (11) È necessario assicurare una transizione energetica giusta basata sulla protezione e sul miglioramento delle risorse idriche e sulla prevenzione del deterioramento dello stato degli ecosistemi acquatici. (12) L'elaborazione e l'approvazione dei progetti e delle attività in corso connessi all'energia di rete nell'ambito del trattato devono inserirsi negli sforzi globali volti a proteggere e migliorare le risorse idriche; tali progetti devono inoltre essere concepiti in modo da prevenire o, se necessario, limitare il più possibile eventuali effetti negativi sullo stato dei corpi idrici. (13) Scopo della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) è istituire un quadro per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee, che, tra l'altro, i) impedisca un ulteriore deterioramento, protegga e migliori lo stato degli ecosistemi acquatici e ii) agevoli un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili. (14) Spetta alle parti contraenti assicurare che tutte le attività connesse all'energia di rete siano progettate e gestite in ottemperanza alla direttiva 2000/60/CE, in particolare all'articolo 4, che ne fissa i principali obiettivi e dispone che gli Stati membri attuino le misure necessarie per impedire il deterioramento dello stato dei corpi idrici e prendano misure al fine di raggiungere un buono stato delle acque, fatta salva una serie di limiti temporali e altre esenzioni. Nella fase attuale di sviluppo del diritto dell'Unione, lo stato dei corpi idrici sotterranei si considera buono se presenta un buono stato quantitativo e chimico, mentre per i corpi idrici superficiali è necessario un buono stato ecologico o buon potenziale ecologico e un buono stato chimico. (15) Al fine di valutare l'impatto potenziale che i progetti esistenti e nuovi connessi all'energia possono esercitare sullo stato dei corpi idrici, è necessario conoscere lo stato attuale di tali corpi sulla base di un monitoraggio periodico. Poiché il monitoraggio e la classificazione dei corpi idrici costituiscono un processo continuo e dato che molti corpi idrici sono già interessati da progetti connessi all'energia e non è possibile individuare a priori tutti quelli che saranno interessati da nuovi progetti di questo tipo, le parti contraenti dovrebbero monitorare e classificare tutti i corpi idrici nel loro territorio. (16) La valutazione dello stato delle acque implica l'istituzione di un sistema permanente e strutturato di monitoraggio dei corpi idrici, che selezioni i siti di monitoraggio e gli elementi di qualità da monitorare sulla base di una valutazione preliminare di tutte le pressioni e di tutti gli effetti. La valutazione dello stato dei corpi idrici potenzialmente interessati da progetti connessi all'energia è un esercizio completo e sarebbe incompleto se si limitasse alle pressioni e agli effetti derivanti da tali progetti. Pertanto le parti contraenti dovrebbero valutare le pressioni e gli effetti di tutte le attività che potrebbero incidere sullo stato dei corpi idrici. (17) Affinché sia i progetti esistenti che quelli nuovi connessi all'energia non deteriorino lo stato dei corpi idrici o non incidano sul loro potenziale di conseguire un buono stato delle acque, conformemente all'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE, oppure, qualora ciò sia inevitabile e adeguatamente giustificato, ne riducano al minimo l'impatto negativo, le parti contraenti dovrebbero stabilire tutte le misure necessarie per conseguire un buono stato e scegliere la combinazione di misure più efficace sotto il profilo dei costi per centrare gli obiettivi della direttiva, comprese le misure che influiscono su attività non connesse all'energia di rete ma che incidono sullo stato dei corpi idrici interessati da progetti nuovi o esistenti connessi all'energia di rete. (18) Il buono stato dei corpi idrici dipende da una combinazione di misure per tutte le attività che incidono su di essi e tutte queste misure interagiscono tra loro nel quadro dell'obiettivo di conseguire un buono stato; di conseguenza le parti contraenti dovrebbero stabilire misure per tutte le attività, comprese quelle non connesse all'energia, affinché le decisioni possano essere prese sulla base della combinazione di misure più efficaci sotto il profilo dei costi per raggiungere un buono stato, che interessi le varie attività all'interno del medesimo bacino idrografico. (19) Le parti contraenti dovrebbero pertanto esaminare le caratteristiche del bacino idrografico e l'impatto delle attività umane e svolgere un'analisi economica dell'utilizzo idrico, conformemente all'articolo 5 della direttiva 2000/60/CE. L'evoluzione dello stato delle acque dovrebbe essere monitorata in modo sistematico e comparabile in tutta la Comunità dell'energia, conformemente all'articolo 8 della direttiva 2000/60/CE. Queste informazioni sono necessarie affinché le parti contraenti dispongano di una base valida per elaborare programmi di misure a norma dell'articolo 11 della direttiva 2000/60/CE volti al conseguimento degli obiettivi fissati dalla stessa. Ai fini di un'attuazione coerente ed efficace della direttiva 2000/60/CE, le parti contraenti dovrebbero istituire piani di gestione dei bacini idrografici e riferire in merito al segretariato ogni sei anni, conformemente agli articoli 13, 14 e 15 della direttiva. I piani dovrebbero definire, sulla base dello stato accertato di ciascun singolo corpo idrico, le misure da attuare nel periodo di sei anni del piano, per procedere verso il conseguimento di un buono stato ed evitare il deterioramento. (20) Considerando l'impatto che le attività connesse all'energia possono esercitare sullo stato chimico dei corpi idrici, è necessario applicare le disposizioni che disciplinano il buono stato chimico delle acque sotterranee e delle acque superficiali, stabilite rispettivamente nella direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) e nella direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) . La direttiva 2006/118/CE stabilisce criteri per valutare il buono stato chimico delle acque sotterranee e criteri per individuare e invertire le tendenze significative e durature all'aumento e per determinare i punti di partenza per le inversioni di tendenza. La direttiva 2008/105/CE istituisce standard di qualità ambientale per le sostanze prioritarie e per alcuni altri inquinanti, che devono essere rispettati al fine di raggiungere uno stato chimico buono delle acque superficiali. (21) La direttiva 2009/90/CE della Commissione ( 6 ) integra le direttive summenzionate, stabilendo specifiche tecniche per le analisi chimiche e il monitoraggio dello stato delle acque. (22) Il trattato riguarda progetti pertinenti per l'attuazione della direttiva 2000/60/CE; di conseguenza, l'inclusione di tale direttiva nell' acquis comunitario in materia di ambiente garantirebbe che la protezione, il miglioramento e la prevenzione del deterioramento dello stato degli ecosistemi acquatici siano presi in considerazione nell'elaborazione e nell'attuazione dei progetti connessi all'energia di rete. (23) Le direttive 2000/60/CE, 2006/118/CE e 2008/105/CE e la direttiva 2009/90/CE della Commissione non sono ancora state integrate nell' acquis comunitario in materia di ambiente ricompreso nel trattato della Comunità dell'energia. È necessario ampliare l' acquis comunitario aggiungendo la direttiva 2000/60/CE, la direttiva n. 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva n. 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2009/90/CE della Commissione all'elenco degli atti dell'Unione di cui all'articolo 16 del trattato. (24) Il quadro di cooperazione regionale istituito dalla Comunità dell'energia e l'assistenza offerta dalle sue istituzioni e dai suoi organismi possono essere fondamentali nella preparazione della corretta attuazione della direttiva 2000/60/CE. (25) L'articolo 94 del trattato impone alle istituzioni di interpretare i termini o qualunque altro concetto utilizzato nel trattato che derivi dal diritto dell'Unione europea secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. (26) La task force per l'ambiente, nelle riunioni del [xxx] e del [xxx], ha analizzato a fondo la proposta e ne ha raccomandato l'adozione con una serie di adeguamenti di cui si è tenuto conto nella presente decisione. Tali adeguamenti sono stati approvati dalla Commissione europea. (27) Il Gruppo permanente ad alto livello, nelle riunioni del [xxx] e del [xxx], ha elaborato e proposto di adottare la presente decisione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il trattato della Comunità dell'energia è così modificato: 1) all'articolo 16 sono aggiunti i seguenti punti [XX], [XX], [XX] e [XX]: «(XX) la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque; (XX) la direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento; (XX) la direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; (XX) la direttiva 2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque.» ; 2) all'allegato II sono aggiunti i seguenti punti [XX], [XX], [XX] e [XX]: «[XX]. Entro [cinque anni dopo la data di adozione della presente decisione] ciascuna parte contraente recepisce la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, fatti salvi gli impegni assunti nell'ambito del processo di adesione all'Unione e altri obblighi internazionali. [XX]. Entro [cinque anni dopo la data di adozione della presente decisione] ciascuna parte contraente recepisce la direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento, fatti salvi gli impegni assunti nell'ambito del processo di adesione all'Unione e altri obblighi internazionali. [XX]. Entro [cinque anni dopo la data di adozione della presente decisione] ciascuna parte contraente recepisce la direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, fatti salvi gli impegni assunti nell'ambito del processo di adesione all'Unione e altri obblighi internazionali. [XX]. Entro [cinque anni dopo la data di adozione della presente decisione] ciascuna parte contraente recepisce la direttiva 2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque, fatti salvi gli impegni assunti nell'ambito del processo di adesione all'Unione e altri obblighi internazionali.». Articolo 2 1.   Ai fini del trattato della Comunità dell'energia, i seguenti riferimenti in tutte le direttive elencate all'articolo 1, paragrafo 1, sono da intendersi come segue: a) «Stato membro» e «Stati membri» rispettivamente come «parte contraente» e «parti contraenti»; b) «Comunità», «Unione europea» e «Unione» come «Comunità dell'energia»; c) «normativa comunitaria» come «normativa nazionale, compresa la normativa che recepisce l' acquis comunitario contemplato dal trattato della Comunità dell'energia»; d) «Commissione» come «segretariato della Comunità dell'energia». 2.   Ai fini del trattato della Comunità dell'energia, i riferimenti in tutte le direttive elencate all'articolo 1, paragrafo 1, ad altri atti legislativi dell'Unione e alle relative disposizioni si intendono fatti alla normativa nazionale riguardante la stessa materia trattata da tali atti legislativi dell'Unione, compresa la normativa che recepisce l' acquis comunitario contemplato dal trattato della Comunità dell'energia. 3.   Gli adeguamenti di cui agli articoli da 3 a 6 si applicano in aggiunta agli adeguamenti di cui al paragrafo 1. Articolo 3 Ai fini del titolo II del trattato della Comunità dell'energia, le disposizioni seguenti della direttiva 2000/60/CE si intendono adeguate come segue: 1) all'articolo 3, i paragrafi 7 e 8 si leggono come segue: «7.   Le parti contraenti individuano l'autorità competente entro [cinque anni dopo la data di adozione della presente decisione]. 8.   Entro [cinque anni e sei mesi dopo la data di adozione della presente decisione] le parti contraenti forniscono al segretariato della Comunità dell'energia (di seguito il “segretariato”) un elenco delle rispettive autorità competenti e delle autorità competenti di tutti gli organismi internazionali di cui fanno parte. Per ciascuna autorità competente forniscono le informazioni stabilite nell'allegato I.» ; 2) il termine «entro il 2010» di cui all'articolo 9, paragrafo 1, leggasi «entro [dodici anni dopo la data di adozione della presente decisione]»; 3) i termini espressi come «[x] anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva» o «[x] anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva» si leggono rispettivamente come «[x + 2] anni dopo la data di adozione della decisione 202x/xx/MC-EnC» o «[x + 2] anni dalla data di adozione della decisione 202x/xx/MC-EnC»; 4) ai fini dell'individuazione delle ecoregioni pertinenti, alle ecoregioni elencate ai punti 1.2.3 e 1.2.4 dell'allegato II e indicate nella mappa B dell'allegato XI è aggiunta quella del «Mar Nero»; 5) nell'allegato V, punto 1.4.1, i punti vii), viii) e ix) si leggono come segue: «vii) Il segretariato compila una bozza di registro dei siti destinati a formare la rete di intercalibrazione entro [cinque anni dopo la data di adozione della presente decisione]. Il registro definitivo dei siti è compilato entro [sei anni dopo la data di adozione della presente decisione] ed è pubblicato a cura del segretariato. viii) Il segretariato e le parti contraenti completano l'operazione di intercalibrazione entro 18 mesi dalla pubblicazione del registro definitivo. ix) I risultati dell'operazione di intercalibrazione e i valori fissati per le classificazioni adottate nei sistemi di monitoraggio delle parti contraenti sono pubblicati a cura del segretariato entro sei mesi dal completamento dell'operazione stessa.» ; 6) l'articolo 8, paragrafo 3, gli articoli da 16 a 22 e gli articoli 24, 25 e 26 non sono applicabili. Articolo 4 Ai fini del titolo II del trattato della Comunità dell'energia, le disposizioni seguenti della direttiva 2006/118/CE si intendono adeguate come segue: 1) gli anni di riferimento di cui all'articolo 2, punto 6), sono i due anni successivi all'elaborazione dei programmi di monitoraggio dello stato delle acque attuati a norma dell'articolo 8 della direttiva 2000/60/CE; 2) il termine «entro il 22 dicembre 2008» di cui all'articolo 3, paragrafo 5, leggasi «entro [dieci anni dopo la data di adozione della presente decisione]»; 3) nell'allegato IV, parte A, punto 2, lettera a), il punto ii) si legge come segue: «far sì che siffatte tendenze all'aumento siano identificate con un anticipo sufficiente a consentire l'attuazione di misure intese a prevenire, o quanto meno ridurre per quanto possibile, cambiamenti significativi della qualità delle acque sotterranee dannosi per l'ambiente. Tale identificazione sarà effettuata per la prima volta entro [undici anni dopo la data di adozione della presente decisione] e successivamente almeno ogni sei anni;» ; 4) l'articolo 3, paragrafo 7, e gli articoli da 7 a 14 non sono applicabili. Articolo 5 Ai fini del titolo II del trattato della Comunità dell'energia, le disposizioni seguenti della direttiva 2008/105/CE si intendono adeguate come segue: 1) l'articolo 5 si legge come segue: «1.   Sulla scorta delle informazioni raccolte a norma degli articoli 5 e 8 della direttiva 2000/60/CE nonché degli altri dati disponibili, le parti contraenti istituiscono un inventario, comprendente carte topografiche, se disponibili, delle emissioni, degli scarichi e delle perdite di tutte le sostanze prioritarie e degli inquinanti inseriti nell'allegato I, parte A, della presente direttiva e relativi a ciascun distretto idrografico o parte di distretto idrografico all'interno del loro territorio; nell'inventario figurano, ove opportuno, le concentrazioni di tali sostanze e inquinanti nei sedimenti e nel biota. 2.   Il periodo di riferimento per la stima dei valori degli inquinanti da inserire negli inventari del paragrafo 1 è un anno compreso tra il 2034 e il 2036. 3.   Le parti contraenti comunicano al segretariato gli inventari predisposti a norma del paragrafo 1 del presente articolo, compresi i rispettivi periodi di riferimento, conformemente agli obblighi relativi alla presentazione di relazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE. 4.   Le parti contraenti aggiornano gli inventari nell'ambito del riesame delle analisi indicate all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE. Il periodo di riferimento per la definizione dei valori negli inventari aggiornati è l'anno precedente a quello in cui deve essere ultimata l'analisi. Le parti contraenti pubblicano gli inventari aggiornati nei rispettivi aggiornamenti dei piani di gestione dei bacini idrografici previsti dall'articolo 13, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE.» ; 2) l'articolo 3, paragrafi 1 bis, 7, 8 bis e 8 ter, e gli articoli da 7 a 15 non sono applicabili. Articolo 6 Ai fini del titolo II del trattato della Comunità dell'energia, gli articoli 7, 8 e 9 della direttiva 2009/90/CE non sono applicabili. Articolo 7 1.   Le parti contraenti mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive 2000/60/CE, 2008/105/CE, 2006/118/CE e 2009/90/CE entro [cinque anni dopo la data di adozione della presente decisione], fatti salvi gli impegni assunti nell'ambito del processo di adesione all'Unione e altri obblighi internazionali. Essi ne informano immediatamente il segretariato. 2.   Le disposizioni adottate dalle parti contraenti di cui al paragrafo 1 contengono riferimenti alla presente decisione e alla pertinente direttiva recepita da ciascuna disposizione o sono corredate di tali riferimenti all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tali riferimenti sono stabilite dalle parti contraenti. 3.   Le parti contraenti comunicano al segretariato il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che esse adottano nel settore disciplinato dalla presente decisione e dalle direttive di cui al paragrafo 1. Articolo 8 La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione da parte del Consiglio ministeriale. Articolo 9 Le parti contraenti del trattato della Comunità dell'energia sono destinatarie della presente decisione. Fatto a [xxx], il [DATA] Per il Consiglio ministeriale (Il presidente) ( 1 ) Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1999/oj ). ( 2 ) Strategia europea sulla resilienza idrica, COM(2025) 280 final. ( 3 ) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque ( GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/60/oj ). ( 4 ) Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento ( GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/118/2014-07-11 ). ( 5 ) Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/105/2013-09-13 ). ( 6 ) Direttiva 2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque ( GU L 201 dell'1.8.2009, pag. 36 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/90/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/70/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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