Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 0075/2026

Decisione di esecuzione (UE) 2026/75 della Commissione, del 12 gennaio 2026, relativa all’equivalenza dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, prodotti in alcuni paesi terzi, per quanto riguarda gli obblighi del fornitore, l’identità, i caratteri, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale, le modalità di ispezione, l’etichettatura, la chiusura e l’imballaggio notificata con il numero C(2026) 30

Pubblicato: 12/01/2026 In vigore dal: 12/01/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2026/75 della Commissione, del 12 gennaio 2026, relativa all’equivalenza dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, prodotti in alcuni paesi terzi, per quanto riguarda gli obblighi del fornitore, l’identità, i caratteri, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale, le modalità di ispezione, l’etichettatura, la chiusura e l’imballaggio [notificata con il numero C(2026) 30] EN: Commission Implementing Decision (EU) 2026/75 of 12 January 2026 concerning the equivalence of fruit plant propagating material and fruit plants, intended for fruit production, produced in certain third countries, as regards obligations on the supplier, identity, characteristics, plant health, growing medium, inspection arrangements, labelling, sealing and packaging (notified under document C(2026) 30)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/75 14.1.2026 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/75 DELLA COMMISSIONE del 12 gennaio 2026 relativa all’equivalenza dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, prodotti in alcuni paesi terzi, per quanto riguarda gli obblighi del fornitore, l’identità, i caratteri, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale, le modalità di ispezione, l’etichettatura, la chiusura e l’imballaggio [notificata con il numero C(2026) 30] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti ( 1 ) , in particolare l’articolo 12, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Nel 2021 e nel 2022 l’Argentina, il Cile, la Moldova, il Marocco, la Serbia e gli Stati Uniti («paesi terzi specificati») hanno presentato alla Commissione richieste di riconoscimento da parte dell’Unione dell’equivalenza dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti («materiali di moltiplicazione e piante da frutto») appartenenti a determinati generi e specie e ad alcune categorie prodotti in tali paesi terzi. Tali richieste erano corredate delle pertinenti legislazioni dei paesi terzi specificati. (2) Dopo aver esaminato le richieste e le legislazioni dei paesi terzi specificati, la Commissione ha concluso che tali legislazioni prevedono che i rispettivi materiali di moltiplicazione e piante da frutto, appartenenti alle categorie corrispondenti, presentino le stesse garanzie di cui alla direttiva 2008/90/CE per quanto riguarda i generi e le specie in questione. (3) Successivamente all’importazione, i rispettivi materiali di moltiplicazione e piante da frutto devono soddisfare requisiti equivalenti a quelli della direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione ( 2 ) per quanto riguarda la produzione e la commercializzazione da parte del paese terzo specificato, e della direttiva di esecuzione 2014/96/UE della Commissione ( 3 ) per quanto riguarda l’etichettatura, la chiusura e l’imballaggio. Ciò è necessario per garantire l’applicazione delle stesse norme applicate ai materiali di moltiplicazione e alle piante da frutto prodotti e commercializzati nell’Unione. (4) Di conseguenza i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto importati dovrebbero, a seconda della categoria dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto in questione, essere accompagnati da un’etichetta ufficiale rilasciata dal paese terzo interessato o da un documento del fornitore redatto dal fornitore di tale paese terzo, nonché da registri contenenti informazioni dettagliate relative a tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto trasmesse dal fornitore di tale paese terzo. (5) L’etichetta ufficiale o il documento del fornitore dovrebbero essere acclusi ai materiali di moltiplicazione e alle piante da frutto importati, in quanto ciò è necessario per consentire agli utilizzatori di effettuare scelte informate e per agevolare le autorità competenti nello svolgimento dei rispettivi controlli ufficiali. Successivamente all’importazione nell’Unione, tali etichette ufficiali o documenti del fornitore dovrebbero essere sostituiti da etichette prodotte a norma della direttiva 2008/90/CE per la commercializzazione dei rispettivi materiali di moltiplicazione e piante da frutto all’interno dell’Unione. (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Definizioni Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti: 1) «paese terzo specificato»: un paese terzo elencato nell’allegato; 2) «materiali di moltiplicazione specificati»: i materiali di moltiplicazione prodotti nei paesi terzi specificati che sono stati riconosciuti, in relazione ai rispettivi generi o specie, come equivalenti ai materiali di moltiplicazione prodotti nell’Unione conformemente alla direttiva di esecuzione 2014/98/UE; 3) «piante da frutto specificate»: le piante da frutto prodotte nei paesi terzi specificati che sono state riconosciute, in relazione ai rispettivi generi o specie, come equivalenti alle piante da frutto prodotte nell’Unione conformemente alla direttiva di esecuzione 2014/98/UE; 4) «categoria»: la categoria quale definita all’articolo 1, punto 10), della direttiva di esecuzione 2014/98/CE. Articolo 2 Equivalenza dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto I materiali di moltiplicazione specificati e le piante da frutto specificate destinate alla produzione di frutti prodotti nei paesi terzi specificati e appartenenti ai generi o alle specie e alle categorie rispettivi di cui all’allegato sono equivalenti ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e alle piante da frutto destinate alla produzione di frutti prodotti nell’Unione e conformi alla direttiva 2008/90/CE in quanto presentano le stesse garanzie per quanto riguarda gli obblighi del fornitore, l’identità, i caratteri, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale, l’imballaggio, le modalità di ispezione, il contrassegno e la chiusura, a condizione che tali materiali e piante da frutto prodotti in tali paesi terzi continuino a essere conformi a tale direttiva e ai relativi atti di esecuzione. Articolo 3 Prescrizioni per le importazioni di materiali di moltiplicazione specificati e di piante da frutto specificate 1.   I materiali di moltiplicazione specificati e le piante da frutto specificate che sono stati prodotti nei paesi terzi specificati, per le rispettive categorie e generi o specie, elencati nell’allegato, possono essere importati nell’Unione solo a condizione che siano stati etichettati, chiusi e imballati conformemente a prescrizioni equivalenti a quelle di cui all’articolo 9 della direttiva 2008/90/CE e alla direttiva di esecuzione 2014/96/UE per quanto riguarda l’etichettatura, la chiusura e l’imballaggio, a seconda della rispettiva categoria di materiali di pre-base, materiali di base, materiali certificati o materiali CAC. 2.   I fornitori che importano nell’Unione materiali di moltiplicazione specificati e piante da frutto specificate informano preventivamente di tale importazione l’organismo ufficiale responsabile. 3.   I materiali di moltiplicazione specificati e le piante da frutto specificate importati sono accompagnati da quanto segue: a) un’etichetta ufficiale rilasciata dall’organismo ufficiale responsabile del paese terzo specificato nel caso di materiali di pre-base, di base o certificati, o un documento del fornitore redatto dal fornitore del paese terzo specificato nel caso di materiali CAC; nonché b) registri contenenti informazioni dettagliate su tali materiali di moltiplicazione specificati e piante da frutto specificate comunicate dal fornitore del paese terzo specificato in questione. 4.   Successivamente all’importazione dei materiali di moltiplicazione specificati e delle piante da frutto specificate e prima della commercializzazione nell’Unione dei rispettivi materiali di moltiplicazione e piante da frutto: a) l’organismo ufficiale responsabile dello Stato membro interessato, o il primo fornitore sotto supervisione ufficiale, sostituisce l’etichetta ufficiale del paese terzo specificato di cui al paragrafo 3, lettera a), con una nuova etichetta ufficiale o acclude una nuova etichetta ufficiale in aggiunta all’etichetta del paese terzo specificato; b) nel caso di un documento di un fornitore, il primo fornitore nell’Unione sostituisce il documento del fornitore di cui al paragrafo 3, lettera a), con un documento nuovo oppure, oltre al documento del fornitore del paese terzo specificato, è accluso un nuovo documento del fornitore. 5.   La nuova etichetta ufficiale o il nuovo documento del fornitore di cui al paragrafo 4 contiene rispettivamente un riferimento all’etichetta ufficiale originale o al documento del fornitore originale del paese terzo di origine e un riferimento a tale paese. 6.   I materiali di moltiplicazione specificati e le piante da frutto specificate importati soddisfano i pertinenti requisiti per l’identificazione della varietà di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/90/CE. Articolo 4 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2026 Per la Commissione Olivér VÁRHELYI Membro della Commissione ( 1 ) GU L 267 dell’8.10.2008, pag. 8 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/90/oj . ( 2 ) Direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali ( GU L 298 del 16.10.2014, pag. 22 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2014/98/oj ). ( 3 ) Direttiva di esecuzione 2014/96/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio ( GU L 298 del 16.10.2014, pag. 12 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2014/96/oj ). ALLEGATO Categorie dell’Unione per i generi e le specie di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e categorie corrispondenti equivalenti originarie dei paesi terzi specificati Paese Generi/specie di frutta Categoria dell’Unione Categoria equivalente del paese terzo 1. Argentina Olea europaea L. Materiali di pre-base Materiali di base Materiali certificati Materiali CAC Original / Starting Basic / Foundation Certified Identified (Nominated) 2. Cile Olea europaea L. Ribes L. Rubus L. Vaccinium L. Materiali di pre-base Materiali di base Materiali certificati Materiali CAC Germplasm bank Foundation, pre-increment and increment Certified Ordinary 3. Moldova Cydonia oblonga Mill. Fragaria L. Juglans regia L. Malus Mill. Prunus avium (L.) L. Prunus armeniaca L. Prunus cerasus L. Prunus domestica L. Prunus persica (L.) Batsch. Prunus salicina Lindley Pyrus L. Ribes L. Rubus L. Materiali di pre-base Materiali di base Materiali certificati Materiali CAC Pre-basic Basic Certified CAC 4. Marocco Cydonia oblonga Mill. Fragaria L. Olea europaea L. Pyrus L. Ribes L. Rubus L. Vaccinium L. Materiali di pre-base Materiali di base Materiali certificati Materiali CAC Pre-basic Basic Certified Non-certified 5. Serbia Corylus avellana L. Cydonia oblonga Mill. Fragaria L. Malus Mill. Pyrus L. Ribes L. Rubus L. Vaccinium L. Materiali di pre-base Materiali di base Materiali certificati Materiali CAC Pre-basic Basic Certified Standard 6. Stati Uniti Cydonia L. Fragaria L. Olea europaea L. Pyrus L. Ribes L. Rubus L. Vaccinium L. Materiali di pre-base Piante madri di base Materiali di base Materiali certificati Materiali CAC G1 G2 G3 G4 Non-certified ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/75/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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