Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 0079/2026

Decisione di esecuzione (UE) 2026/79 della Commissione, del 12 gennaio 2026, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2025/165 della Commissione per quanto riguarda le norme armonizzate per tubi di acciaio senza saldatura, raccordi per tubazioni da saldare di testa, rame e leghe di rame, recipienti a pressione non esposti a fiamma, flange e loro giunzioni, valvole industriali e dispositivi di sicurezza per la protezione contro le sovrapressioni, redatte a sostegno della direttiva 2014/68/UE

Pubblicato: 12/01/2026 In vigore dal: 12/01/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2026/79 della Commissione, del 12 gennaio 2026, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2025/165 della Commissione per quanto riguarda le norme armonizzate per tubi di acciaio senza saldatura, raccordi per tubazioni da saldare di testa, rame e leghe di rame, recipienti a pressione non esposti a fiamma, flange e loro giunzioni, valvole industriali e dispositivi di sicurezza per la protezione contro le sovrapressioni, redatte a sostegno della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio EN: Commission Implementing Decision (EU) 2026/79 of 12 January 2026 amending Commission Implementing Decision (EU) 2025/165 as regards harmonised standards for seamless steel tubes, butt-welding pipe fittings, copper and copper alloys, unfired pressure vessels, flanges and their joints, industrial valves, and safety devices for protection against excessive pressure, drafted in support of Directive 2014/68/EU of the European Parliament and of the Council

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/79 13.1.2026 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/79 DELLA COMMISSIONE del 12 gennaio 2026 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2025/165 della Commissione per quanto riguarda le norme armonizzate per tubi di acciaio senza saldatura, raccordi per tubazioni da saldare di testa, rame e leghe di rame, recipienti a pressione non esposti a fiamma, flange e loro giunzioni, valvole industriali e dispositivi di sicurezza per la protezione contro le sovrapressioni, redatte a sostegno della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 10, paragrafo 6, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 12 della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) , le attrezzature a pressione e gli insiemi di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di tali norme o parti di esse di cui all’allegato I di tale direttiva. (2) Con decisione di esecuzione C(2024) 1241 ( 3 ) , la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) di redigere nuove norme armonizzate, di rivedere le norme armonizzate esistenti e di completare il lavoro sui progetti di norme armonizzate a sostegno della direttiva 2014/68/UE. (3) Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2024) 1241, il CEN ha rivisto la norma armonizzata EN 10216-2:2013 per tubi di acciaio senza saldatura. Ciò ha portato all’adozione della norma EN 10216-2:2024. Il CEN ha inoltre rivisto la norma armonizzata EN 10253-4:2008 e la relativa modifica per quanto riguarda i raccordi per tubazioni da saldare di testa. Ciò ha portato all’adozione della norma EN 10253-4:2025. Il CEN ha altresì completato le norme EN 12163:2024, EN 12164:2024, EN 12166:2024, EN 12167:2024 ed EN 12168:2024 relative al rame e alle leghe di rame. Il CEN ha anche rivisto la norma armonizzata EN 12420:2014 relativa al rame e alle leghe di rame. Ciò ha portato all’adozione della norma EN 12420:2024 relativa al rame e alle leghe di rame. Il CEN ha poi rivisto la norma EN 12735-2:2016 relativa al rame e alle leghe di rame. Ciò ha portato all’adozione della norma EN 12735-2:2024. Il CEN ha inoltre completato la norma EN 13445-11:2024 relativa ai recipienti a pressione non esposti a fiamma. Il CEN ha anche rivisto la norma EN 13445-5:2021 relativa ai recipienti a pressione non esposti a fiamma. Ciò ha portato all’adozione della norma modificata EN 13445-5:2021+A1:2024. Il CEN ha anche rivisto la norma EN 1591-1:2013 relativa alle flange e alle loro giunzioni. Ciò ha portato all’adozione della norma EN 1591-1:2024. Il CEN ha inoltre rivisto la norma EN 16668:2016+A1:2018 relativa alle valvole industriali. Ciò ha portato all’adozione della norma EN 16668:2025. Il CEN ha inoltre completato la norma EN 1982:2024 relativa al rame e alle leghe di rame. Il CEN ha infine completato la norma EN ISO 4126-10:2024 relativa ai dispositivi di sicurezza per la protezione contro le sovrapressioni. (4) La Commissione, in collaborazione con il CEN, ha valutato la conformità delle norme di cui sopra per le attrezzature a pressione redatte dal CEN alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2024) 1241. (5) Tali norme soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi, stabiliti nell’allegato I della direttiva 2014/68/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . (6) Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2025/165 della Commissione ( 4 ) figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2014/68/UE. Al fine di garantire che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/68/UE siano elencati in un unico atto, i riferimenti delle norme armonizzate EN 10216-2:2024, EN 10253-4:2025, EN 12163:2024, EN 12164:2024, EN 12166:2024, EN 12167:2024, EN 12168:2024, EN 12420:2024, EN 12735-2:2024, EN 13445-11:2024, EN 13445-5:2021+A1:2024, EN 1591-1:2024, EN 16668:2025, EN 1982:2024 ed EN ISO 4126-10:2024 dovrebbero essere inclusi in tale allegato. (7) È necessario ritirare dalla serie L della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i riferimenti delle norme armonizzate EN 10216-2:2013, EN 10253-4:2008 e relativa modifica, EN 12420:2014, EN 12735-2:2016, EN 13445-5:2021, EN 1591-1:2013 ed EN 16668:2016+A1:2018, dato che tali norme sono state riviste. È pertanto opportuno sopprimere detti riferimenti dall’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2025/165. (8) Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per adeguare i loro prodotti alle versioni rivedute delle norme armonizzate EN 10216-2:2013, EN 10253-4:2008 e relativa modifica, EN 12420:2014, EN 12735-2:2016, EN 13445-5:2021, EN 1591-1:2013 ed EN 16668:2016+A1:2018, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti di tali norme. (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2025/165. (10) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2025/165 è modificato conformemente all’allegato della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . I punti 1, 3, 5, 7, 9, 11 e 13 dell’allegato della presente decisione si applicano a decorrere dal 13 luglio 2027. Fatto a Bruxelles, il12 gennaio 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1025/oj . ( 2 ) Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione ( GU L 189 del 27.6.2014, pag. 164 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/68/oj ). ( 3 ) Decisione di esecuzione C(2024) 1241 final della Commissione, del 1 o marzo 2024, relativa a una richiesta di normazione al Comitato europeo di normazione e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica per quanto riguarda le attrezzature a pressione e gli insiemi a sostegno della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. ( 4 ) Decisione di esecuzione (UE) 2025/165 della Commissione, del 30 gennaio 2025, relativa alle norme armonizzate per le attrezzature a pressione redatte a sostegno della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L, 2025/165, 31.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/165/oj ). ALLEGATO L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2025/165 è così modificato: 1) la riga 21 è soppressa; 2) è inserita la riga seguente: «21 bis . EN 1591-1:2024 Flange e loro giunzioni - Regole di progettazione delle giunzioni con flange circolari con guarnizioni - parte 1: Metodo di calcolo»; 3) la riga 53 è soppressa; 4) è inserita la riga seguente: «53 bis . EN 10216-2:2024 Tubi di acciaio senza saldatura per impieghi a pressione - Condizioni tecniche di fornitura - parte 2: Tubi di acciaio non legato e legato per impieghi a temperatura elevata»; 5) la riga 70 è soppressa; 6) è inserita la riga seguente: «70 bis . EN 10253-4:2025 Raccordi per tubazioni da saldare di testa - parte 4: Acciai inossidabili austenitici ed austeno-ferritici (duplex) con requisiti specifici di controllo»; 7) la riga 83 è soppressa; 8) è inserita la riga seguente: «83 bis . EN 12420:2024 Rame e leghe di rame - Fucinati e stampati»; 9) la riga 93 è soppressa; 10) è inserita la riga seguente: «93 bis . EN 12735-2:2024 Rame e leghe di rame - Tubi di rame tondi senza saldatura per condizionamento e refrigerazione - parte 2: Tubi per apparecchiature»; 11) la riga 132 è soppressa; 12) è inserita la riga seguente: «132 bis . EN 13445-5:2021+A1:2024 Recipienti a pressione non esposti a fiamma - parte 5: Controlli e prove»; 13) la riga 187 è soppressa; 14) è inserita la riga seguente: «187 bis . EN 16668:2025 Valvole industriali - Requisiti e prove per valvole metalliche come accessori a pressione»; 15) sono aggiunte le righe seguenti: «196. EN 12163:2024 Rame e leghe di rame - Barre per usi generali 197. EN 12164:2024 Rame e leghe di rame - Barre per torneria 198. EN 12166:2024 Rame e leghe di rame - Fili per usi generali 199. EN 12167:2024 Rame e leghe di rame - Profilati e barre per usi generali 200. EN 12168:2024 Rame e leghe di rame - Barre forate per torneria 201. EN 13445-11:2024 Recipienti a pressione non esposti a fiamma - parte 11: Requisiti aggiuntivi per recipienti a pressione in titanio e leghe di titanio 202. EN 1982:2024 Rame e leghe di rame - Lingotti e fusioni 203. EN ISO 4126-10:2024 Dispositivi di sicurezza per la protezione contro le sovrapressioni - parte 10: Dimensionamento delle valvole di sicurezza e dei dischi di rottura per il flusso bifase gas/liquido». ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/79/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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