Decisione (UE) 2020/121 del Consiglio del 28 gennaio 2020 relativa all’istituzione del gruppo Regno Unito presieduto dal segretariato generale del Consiglio, e che abroga la decisione (UE) 2017/900
Decisione (UE) 2020/121 del Consiglio del 28 gennaio 2020 relativa all’istituzione del gruppo Regno Unito presieduto dal segretariato generale del Consiglio, e che abroga la decisione (UE) 2017/900
EN: Council Decision (EU) 2020/121 of 28 January 2020 concerning the establishment of the Working Party on the United Kingdom chaired by the General Secretariat of the Council, and repealing Decision (EU) 2017/900
Testo normativo
29.1.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
LI 23/1
DECISIONE (UE) 2020/121 DEL CONSIGLIO
del 28 gennaio 2020
relativa all’istituzione del gruppo «Regno Unito» presieduto dal segretariato generale del Consiglio, e che abroga la decisione (UE) 2017/900
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 240, paragrafo 3,
vista la decisione 2009/881/UE del Consiglio europeo, del 1
o
dicembre 2009, sull’esercizio della presidenza del Consiglio
(
1
)
, in particolare l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1)
Il 29 marzo 2017 il Consiglio europeo ha ricevuto dal Regno Unito la notifica dell’intenzione di recedere dall’Unione europea, avviando in tal modo la procedura ai sensi dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea (TUE). La decisione (UE) 2017/900 del Consiglio
(
2
)
ha istituito il gruppo
ad hoc
«Articolo 50 TUE», presieduto dal segretariato generale del Consiglio, per assistere il comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri («Coreper») e il Consiglio in tutte le questioni attinenti al recesso del Regno Unito dall’Unione.
(2)
Il 13 dicembre 2019 il Consiglio europeo ha adottato conclusioni in cui dichiara in particolare che nell’arco di tempo fra le riunioni del Consiglio europeo, il Consiglio «Affari generali» e il Coreper, assistiti da un gruppo
ad hoc
, garantiranno che i negoziati siano condotti conformemente alle posizioni e ai principi generali concordati dal Consiglio europeo e al mandato negoziale del Consiglio, e forniranno ulteriore guida, se del caso, pienamente in linea con l’interesse superiore dell’Unione e con l’obiettivo di conseguire un risultato giusto ed equo per tutti gli Stati membri e nell’interesse dei nostri cittadini.
(3)
L’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso»)
(
3
)
è stato firmato in data 24 gennaio 2020. Tale processo apre la via all’imminente conclusione dell’accordo di recesso e all’avvio dei negoziati sulle future relazioni con il Regno Unito.
(4)
È pertanto opportuno istituire un gruppo relativo al Regno Unito (gruppo «Regno Unito») che succeda al gruppo
ad hoc
«Articolo 50 TUE». In linea con le conclusioni del Consiglio europeo del 13 dicembre 2019, il gruppo «Regno Unito» sarà designato in qualità di comitato speciale a norma dell’articolo 218, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che dovrà essere consultato durante i negoziati sulle future relazioni con il Regno Unito nel momento in cui il Consiglio decida di avviare negoziati con il Regno Unito sulle relazioni con l’Unione in seguito al suo recesso dall’Unione.
(5)
Il gruppo «Regno Unito» dovrebbe essere presieduto dalla presidenza semestrale. In via eccezionale, il segretariato generale del Consiglio dovrebbe presiedere il gruppo «Regno Unito» fino al 31 dicembre 2020.
(6)
Il gruppo «Regno Unito» dovrebbe diventare operativo il primo giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito a norma dell’articolo 50, paragrafo 3, TUE. Il gruppo «Regno Unito» dovrebbe assistere il Coreper e il Consiglio in tutte le questioni attinenti alle relazioni con il Regno Unito. In particolare, detto gruppo «Regno Unito» dovrebbe assistere il Coreper e il Consiglio nel corso dei negoziati sulle future relazioni con il Regno Unito e per quanto riguarda le questioni relative all’attuazione dell’accordo di recesso. Il gruppo «Regno Unito» dovrebbe inoltre assistere il Coreper e il Consiglio nelle questioni relative ad altre conseguenze del recesso del Regno Unito.
(7)
È opportuno procedere a un riesame delle disposizioni concernenti la presidenza del gruppo «Regno Unito». Il riesame dovrebbe essere effettuato con sufficiente anticipo, in modo da non ostacolare la buona preparazione della presidenza entrante e, in ogni caso, non entro il 30 novembre 2020.
(8)
È opportuno abrogare la decisione (UE) 2017/900,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È istituito il gruppo «Regno Unito».
Articolo 2
Il gruppo «Regno Unito» assiste il Coreper e il Consiglio in tutte le questioni attinenti alle relazioni con il Regno Unito.
Articolo 3
La decisione (UE) 2017/900 è abrogata.
Articolo 4
Il gruppo «Regno Unito» è presieduto dalla presidenza semestrale.
Articolo 5
In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 4, il gruppo «Regno Unito» è presieduto dal segretariato generale del Consiglio fino al 31 dicembre 2020.
Articolo 6
Le disposizioni concernenti la presidenza del gruppo «Regno Unito» sono riesaminate entro il 30 novembre 2020.
Articolo 7
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito a norma dell’articolo 50, paragrafo 3, TUE.
Essa è pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2020
Per il Consiglio
La presidente
A. METELKO-ZGOMBIĆ
(
1
)
GU L 315 del 2.12.2009, pag. 50
.
(
2
)
Decisione (UE) 2017/900 del Consiglio del 22 maggio 2017 relativa all’istituzione del gruppo ad hoc «Articolo 50 TUE» presieduto dal segretariato generale del Consiglio (
GU L 138 del 25.5.2017, pag. 138
).
(
3
)
GU C 384 I del 12.11.2019, pag. 1
.
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