Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 0121/2021

Decisione (UE) 2021/121 del Consiglio del 28 gennaio 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in risposta alla lettera di Stato spedita dall’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale per quanto riguarda l’emendamento 28 dell’allegato 9, capo 9, sezione D, della convenzione relativa all’aviazione civile internazionale

Pubblicato: 28/01/2021 In vigore dal: 28/01/2021 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2021/121 del Consiglio del 28 gennaio 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in risposta alla lettera di Stato spedita dall’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale per quanto riguarda l’emendamento 28 dell’allegato 9, capo 9, sezione D, della convenzione relativa all’aviazione civile internazionale EN: Council Decision (EU) 2021/121 of 28 January 2021 on the position to be taken on behalf of the European Union in reply to the State Letter sent by the International Civil Aviation Organization as regards Amendment 28 to Section D of Chapter 9 of Annex 9 to the Convention on International Civil Aviation

Testo normativo

3.2.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 37/6 DECISIONE (UE) 2021/121 DEL CONSIGLIO del 28 gennaio 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in risposta alla lettera di Stato spedita dall’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale per quanto riguarda l’emendamento 28 dell’allegato 9, capo 9, sezione D, della convenzione relativa all’aviazione civile internazionale IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, e l’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) La convenzione relativa all’aviazione civile internazionale («convenzione di Chicago»), che intende disciplinare il trasporto aereo internazionale, è entrata in vigore il 4 aprile 1947. Essa ha istituito l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO). (2) Gli Stati membri dell’Unione sono Stati contraenti della convenzione di Chicago e membri dell’ICAO, mentre l’Unione ha lo status di osservatore in taluni organi dell’ICAO. (3) Ai sensi dell’articolo 54 della convenzione di Chicago, il Consiglio dell’ICAO deve adottare standard internazionali e pratiche raccomandate («SARP»). (4) Il 21 dicembre 2017, con la risoluzione 2396 (2017) il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) ha deciso che gli Stati membri dell’ONU devono sviluppare la capacità di raccogliere, trattare e analizzare, in linea con i SARP dell’ICAO, i dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, «PNR») e di garantire che tali dati PNR siano usati e condivisi con tutte le autorità nazionali competenti, nel pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, a fini di prevenzione, accertamento e indagine nei confronti dei reati di terrorismo e dei viaggi connessi. (5) La risoluzione UNSCR 2396 (2017) ha inoltre esortato l’ICAO a collaborare con gli Stati contraenti per stabilire uno standard per la raccolta, l’utilizzo, il trattamento e la protezione dei dati PNR. (6) I SARP sui dati PNR figurano nell’allegato 9, capo 9, parte D, della convenzione di Chicago. Tali SARP sono integrati da ulteriori orientamenti, in particolare il documento 9944 dell’ICAO che definisce gli orientamenti sui dati PNR. (7) Il 23 giugno 2020 il Consiglio dell’ICAO ha adottato l’emendamento 28 dell’annesso 9, capo 9, sezione D, della convenzione di Chicago che stabilisce una nuova serie di SARP per gli Stati contraenti al fine di sviluppare la loro capacità di raccogliere, utilizzare, trattare e proteggere i dati PNR per i voli da e per il loro territorio («emendamento 28»), con il sostegno di un adeguato quadro giuridico e amministrativo. (8) Conformemente all’articolo 90 della convenzione di Chicago, a meno che la maggioranza degli Stati contraenti notifichi la propria disapprovazione, l’emendamento 28 entra in vigore tre mesi dopo il termine concesso per la registrzione di tale rigetto. (9) Conformemente all’articolo 38 della convenzione di Chicago uno Stato contraente, qualora reputi di non potersi attenere in tutto agli standard o alle procedure internazionali o di non poter conformare completamente i suoi regolamenti o le sue pratiche agli standard internazionali o alle procedure modificate, o qualora reputi necessario adottare regolamenti o pratiche che differiscano in qualche punto da quelli introdotti in base a uno standard internazionale, deve notificare immediatamente all’ICAO le differenze esistenti tra le proprie pratiche e quelle stabilite dallo standard internazionale. La notifica di tali differenze incide sugli effetti giuridici degli standard adottati dall’ICAO. La posizione dell’Unione in materia deve pertanto essere stabilita conformemente all’articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. (10) L’emendamento 28 è stato notificato agli Stati contraenti con lettera agli Stati EC 6/3-20/71. Secondo tale lettera, sia eventuali differenze sia la conformità all’emendamento 28 devono essere notificate entro il 30 gennaio 2021. (11) L’Unione ha adottato norme comuni sui dati PNR nella direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) , il cui ambito di applicazione coincide in misura significativa con quello dei SARP riveduti dall’emendamento 28. La direttiva (UE) 2016/681 comprende, in particolare, una serie completa di norme per salvaguardare i diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati personali nel contesto del trasferimento di dati PNR dai vettori aerei agli Stati membri e del loro trattamento a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi. (12) L’Unione ha inoltre adottato atti legislativi in materia di protezione dei dati personali, vale a dire il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) e la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) , applicabili al trattamento dei dati PNR da parte dei vettori aerei e di altri operatori privati e da parte delle autorità competenti in materia di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, comprese ai fini della salvaguardia da minacce alla sicurezza pubblica o la loro prevenzione. (13) Inoltre, sono attualmente in vigore due accordi internazionali sul trattamento e il trasferimento dei dati PNR tra l’Unione e due paesi terzi, vale a dire Australia ( 4 ) e Stati Uniti ( 5 ) . Il 26 luglio 2017 la Corte di giustizia dell’Unione europea ha emesso il parere 1/15 sul previsto accordo tra il Canada e l’Unione europea sul trasferimento e trattamento dei dati PNR, firmato il 25 giugno 2014 ( 6 ) («parere 1/15»). (14) Gli aspetti relativi ai dati PNR di cui all’allegato 9, capo 9, sezione D, della convenzione di Chicago, riveduti dall’emendamento 28, riguardano un settore per il quale l’Unione ha competenza esclusiva ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto l’emendamento 28 puo’ incidere su norme comuni in materia di protezione e trattamento dei dati PNR. (15) Di conseguenza la posizione dell’Unione in materia, ai fini della preparazionedell’emendamento 28, è stata adottata conformemente alla decisione (UE) 2019/2107 del Consiglio ( 7 ) . Tale posizione rispecchia i requisiti del diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati personali e di trasferimento dei dati PNR verso paesi terzi, a norma del regolamento (UE) 2016/679, e delle direttive (UE) 2016/680 e (UE) 2016/681, nonché i requisiti derivanti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, come interpretati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, in particolare nel parere 1/15. (16) I SARP, quali riveduti dall’emendamento 28, seguono ampiamente le linee espresse nella posizione dell’Unione sancita dalla decisione (UE) 2019/2107 del Consiglio e stabiliscono garanzie ambiziose in materia di protezione dei dati, in particolare per quanto riguarda i diritti degli interessati, la vigilanza da parte di un’autorità indipendente, il trattamento dei dati sensibili, il trattamento automatizzato dei dati PNR e la non discriminazione, le finalità per le quali i dati PNR possono essere trattati, la conservazione, l’uso, la divulgazione e l’ulteriore trasferimento dei dati PNR. (17) Pertanto, dato che l’emendamento 28 consentirebbe di compiere progressi significativi a livello internazionale per quanto riguarda le norme per la protezione dei dati PNR, gli Stati membri dell’Unione non hanno notificato alcuna disapprovazione ai sensi dell’articolo 90 della convenzione di Chicago. (18) Tuttavia, gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione in materia di trasferimento e trattamento dei dati PNR sono più rigorosi rispetto ai SARP riveduti dall’emendamento 28. (19) Lo standard 9.34(a) figurante all’emendamento 28 impone agli Stati contraenti di non ostacolare o impedire il trasferimento dei dati PNR verso un altro Stato contraente che rispetta i SARP. Ai sensi dello standard 9.34(b) figurante all’emendamenteo 28, gli Stati contraenti conservano la facoltà di mantenere o introdurre livelli di protezione più elevati conformemente al loro quadro giuridico e amministrativo nazionale e di concludere accordi supplementari con altri Stati contraenti al fine di stabilire disposizioni più dettagliate relative al trasferimento dei dati PNR. Dal punto di vista dell’Unione e dei suoi Stati membri, tuttavia, l’attuale formulazione dello standard 9.34 non è sufficientemente chiara in termini giuridici da garantire che agli Stati membri non sia preclusa la possibilità di imporre tali requisiti più rigorosi. (20) In tali circostanze, al fine di garantire la conformità al diritto dell’Unione e ai SARP, gli Stati membri dovrebbero, in risposta alla lettera di Stato CE 6/3-20/71, notificare ufficialmente una differenza ai sensi dell’articolo 38 della convenzione di Chicago. Tlea differenza dovrebbe essere limitata allo standard 9.34 dell’allegato 9, capo 9, sezione D, della convenzione di Chicago quale rivisto dall’emendamento 28. (21) È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione. (22) È opportuno che la posizione dell’Unione sia espressa dagli Stati membri. (23) L’Irlanda è vincolata dalla direttiva (UE) 2016/681 e partecipa pertanto all’adozione della presente decisione. (24) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione in risposta alla lettera agli Stati EC 6/3-20/71, emessa dall’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale il 17 luglio 2020 ( 8 ) , è espressa dagli Stati membri. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2021 Per il Consiglio Il presidente A. P. ZACARIAS ( 1 ) Direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull’uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi ( GU L 119 del 4.5.2016, pag. 132 ). ( 2 ) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) ( GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1 ). ( 3 ) Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio ( GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89 ). ( 4 ) Accordo tra l’Unione europea e l’Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) da parte dei vettori aerei all’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera ( GU L 186 del 14.7.2012, pag. 4 ). ( 5 ) Accordo tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea sull’uso e il trasferimento delle registrazioni dei nominativi dei passeggeri al dipartimento degli Stati Uniti per la sicurezza interna ( GU L 215 dell’11.8.2012, pag. 5 ). ( 6 ) Parere 1/15 della corte (Grande sezione) del 26 luglio 2017, ECLI UE:C:2017:592. ( 7 ) Decisione (UE) 2019/2107 del Consiglio del 28 novembre 2019 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale per quanto riguarda la revisione dell’allegato 9 (Facilitazioni), capo 9, della convenzione relativa all’aviazione civile internazionale in merito agli standard e alle pratiche raccomandate sui dati del codice di prenotazione ( GU L 318 del 10.12.2019, pag. 117 ). ( 8 ) Cfr. documento ST 5457/21 su http://register.consilium.europa.eu

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decisione UE 0121/2021 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Provvedimento AdE 226940/2024
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…
Provvedimento AdE 407414/2024
Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…
Provvedimento AdE 246924/2025
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…
Provvedimento AdE 10/2014
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…
Decreto del Presidente della Repubblica 73/2026
Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'a…

Altre normative del 2021

Trattamento fiscale della ripartizione dei contributi GSE ai membri delle Comunità energe… Risoluzione AdE 199 Istituzione dei codici tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Ver… Risoluzione AdE 73 IVA - Aliquota 5% gas per usi civili - Servizi accessori - Esclusione - Articolo 2, comma… Interpello AdE 130 Accertamento cambio valute estere maggio 2021 Provvedimento AdE 3534884 Accertamento cambio valute estere febbraio 2021 Provvedimento AdE 3288768