Decisione (UE) 2021/176 del Consiglio del 5 febbraio 2021 relativa alla conclusione degli emendamenti dell’accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l’inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose (accordo di Bonn) in merito all’estensione dell’ambito di applicazione di tale accordo e l’adesione del Regno di Spagna a detto accordo
Decisione (UE) 2021/176 del Consiglio del 5 febbraio 2021 relativa alla conclusione degli emendamenti dell’accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l’inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose (accordo di Bonn) in merito all’estensione dell’ambito di applicazione di tale accordo e l’adesione del Regno di Spagna a detto accordo
EN: Council Decision (EU) 2021/176 of 5 February 2021 on the conclusion of the amendments to the Agreement for cooperation in dealing with pollution of the North Sea by oil and other harmful substances (Bonn Agreement) with regard to the extension of the scope of application of that Agreement and on the accession of the Kingdom of Spain to that Agreement
Testo normativo
16.2.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 54/1
DECISIONE (UE) 2021/176 DEL CONSIGLIO
del 5 febbraio 2021
relativa alla conclusione degli emendamenti dell’accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l’inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose (accordo di Bonn) in merito all’estensione dell’ambito di applicazione di tale accordo e l’adesione del Regno di Spagna a detto accordo
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, e l’articolo 196, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo
(
1
)
,
considerando quanto segue:
(1)
L’accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l’inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose («accordo di Bonn»)
(
2
)
è stato concluso dalla Comunità economica europea con decisione 84/358/CEE del Consiglio
(
3
)
ed è entrato in vigore il 1
o
settembre 1989. L’accordo è stato modificato nel 1989. Tali emendamenti sono stati approvati con decisione 93/540/CEE del Consiglio
(
4
)
ed entrati in vigore il 1
o
aprile 1994.
(2)
Con decisione del Consiglio del 7 ottobre 2019 quest’ultimo ha autorizzato la Commissione a condurre, a nome dell’Unione, i negoziati relativi agli emendamenti dell’ambito di applicazione materiale e geografico dell’accordo di Bonn.
(3)
In conformità dell’articolo 16, paragrafo 1, dell’accordo di Bonn, le parti contraenti hanno esaminato una proposta di emendamento per estendere l’ambito di applicazione dell’accordo di Bonn al fine di migliorare la cooperazione in materia di sorveglianza in relazione alle prescrizioni dell’allegato VI della convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi, firmata a Londra il 2 novmbre 1973, quale integrata dal protocollo del 17 febbraio 1978 («convenzione MARPOL»). Le parti contraenti hanno inoltre esaminato gli emendamenti dell’accordo di Bonn e del relativo allegato a seguito dell’adesione della Spagna a detto accordo conformemente all’articolo 20.
(4)
Conformemente alla decisione del Consiglio del 7 ottobre 2019, la Commissione ha negoziato tali emendamenti dell’accordo di Bonn, che sono stati adottati con voto unanime da due decisioni nel corso della trentunesima riunione delle parti contraenti dell’accordo di Bonn che si è svolta a Bonn dal 9 all’11 ottobre 2019.
(5)
È opportuno che detti emendamenti dell’accordo di Bonn siano approvati a nome dell’Unione europea,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono approvati, a nome dell’Unione, gli emendamenti dell’accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l’inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose («accordo di Bonn») in merito all’estensione dell’ambito di applicazione dell’accordo di Bonn e all’adesione del Regno di Spagna all’accordo di Bonn, adottati dalle parti contraenti nel corso della loro trentunesima riunione che si è svolta a Bonn dal 9 all’11 ottobre 2019
(
5
)
.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a effettuare una notifica, a nome dell’Unione, prevista all’articolo 16 dell’accordo di Bonn.
(
6
)
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2021
Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS
(
1
)
Approvazione del 19 gennaio 2021.
(
2
)
GU L 188 del 16.7.1984, pag. 9
.
(
3
)
Decisione 84/358/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, relativa alla conclusione dell’accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l’inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose (
GU L 188 del 16.7.1984, pag. 7
).
(
4
)
Decisione 93/540/CEE del Consiglio, del 18 ottobre 1993, relativa all’approvazione di certi emendamenti dell’accordo concernenti la cooperazione in materia di lotta contro l’inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose (accordo di Bonn) (
GU L 263 del 22.10.1993, pag. 51
).
(
5
)
I testi delle decisioni sugli emendamenti dell’accordo di Bonn sono pubblicati alle pagine 3 e 6 della presente Gazzetta ufficiale.
(
6
)
La data d’entrata in vigore degli emendamenti dell’accordo di Bonn sarà pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
a cura del segretariato generale del Consiglio.
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