Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 0181/2020

Decisione di Esecuzione (UE) 2020/181 della Commissione del 7 febbraio 2020 relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Grecia notificata con il numero C(2020) 799 (Il testo in lingua greca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 07/02/2020 In vigore dal: 07/02/2020 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di Esecuzione (UE) 2020/181 della Commissione del 7 febbraio 2020 relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Grecia [notificata con il numero C(2020) 799] (Il testo in lingua greca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2020/181 of 7 February 2020 concerning certain interim protective measures relating to African swine fever in Greece (notified under document C(2020) 799) (Only the Greek text is authentic) (Text with EEA relevance)

Testo normativo

10.2.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 37/8 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/181 DELLA COMMISSIONE del 7 febbraio 2020 relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Grecia [notificata con il numero C(2020) 799] (Il testo in lingua greca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ( 1 ) , in particolare l’articolo 9, paragrafo 3, vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ( 2 ) , in particolare l’articolo 10, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) La peste suina africana è una malattia infettiva virale che colpisce le popolazioni di suini domestici e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla redditività della suinicoltura, perturbando gli scambi all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi. (2) In caso di comparsa di un focolaio di peste suina africana vi è il rischio che l’agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende di suini e tra i suini selvatici. La malattia può di conseguenza diffondersi da uno Stato membro all’altro come pure in paesi terzi attraverso gli scambi di suini vivi o dei loro prodotti. (3) La direttiva 2002/60/CE del Consiglio ( 3 ) stabilisce misure minime di lotta contro la peste suina africana da applicare nell’Unione. L’articolo 9 della direttiva 2002/60/CE dispone che, in caso di comparsa di focolai di tale malattia, siano istituite zone di protezione e di sorveglianza nelle quali devono essere applicate le misure di cui agli articoli 10 e 11 di tale direttiva. (4) La Grecia ha informato la Commissione in merito all’attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio e, conformemente all’articolo 9 della direttiva 2002/60/CE, ha istituito zone di protezione e di sorveglianza nelle quali si applicano le misure di cui agli articoli 10 e 11 di tale direttiva. (5) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi è necessario definire, a livello di Unione, le aree istituite quali zone di protezione e di sorveglianza per la peste suina africana in Grecia, in collaborazione con detto Stato membro. (6) Di conseguenza, in attesa della prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, le aree identificate quali zone di protezione e di sorveglianza in Grecia dovrebbero figurare nell’allegato della presente decisione e dovrebbe essere stabilita la durata di tale regionalizzazione. (7) La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La Grecia provvede affinché le zone di protezione e di sorveglianza istituite in conformità all’articolo 9 della direttiva 2002/60/CE comprendano perlomeno le aree elencate quali zone di protezione e di sorveglianza nell’allegato della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione si applica fino al 6 aprile 2020. Articolo 3 La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2020 Per la Commissione Stella KYRIAKIDES Membro della Commissione ( 1 ) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13 . ( 2 ) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29 . ( 3 ) Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana ( GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27 ). ALLEGATO Grecia Aree di cui all’articolo 1 Scadenza di applicazione Zona di protezione Comune di Visaltias (unità regionale di Serres) 6 aprile 2020 Zona di sorveglianza Nell’unità regionale di Salonicco: — comune di Lagada; — comune di Volvis. Nell’unità regionale di Serres: — comune di Iraklia; — comune di Serron; — comune di Amfipolis; — comune di Emmanouil Pappa; — comune di Neas Zichnis. 6 aprile 2020

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