Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 0188/2026

Decisione (UE) 2026/188 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2026, relativa alla concessione di assistenza macro-finanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania

Pubblicato: 20/01/2026 In vigore dal: 20/01/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2026/188 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2026, relativa alla concessione di assistenza macro-finanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania EN: Decision (EU) 2026/188 of the European Parliament and of the Council of 20 January 2026 providing macro-financial assistance to the Hashemite Kingdom of Jordan

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/188 23.1.2026 DECISIONE (UE) 2026/188 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 gennaio 2026 relativa alla concessione di assistenza macro-finanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 212, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ( 1 ) , considerando quanto segue: (1) Le relazioni tra l’Unione e il Regno hascemita di Giordania («Giordania») si sviluppano nel quadro della politica europea di vicinato (PEV). Il 24 novembre 1997 l’Unione e la Giordania hanno firmato l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra ( 2 ) («accordo di associazione»), entrato in vigore il 1 o maggio 2002. Nell’ambito dell’accordo di associazione, l’Unione e la Giordania hanno istituito gradualmente una zona di libero scambio nell’arco di un periodo transitorio di 12 anni. Nel 2007 è inoltre entrato in vigore un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno hashemita di Giordania concernente le misure di liberalizzazione reciproche, la modifica dell’accordo di associazione CE-Giordania e la sostituzione degli allegati I, II, III e IV e dei protocolli 1 e 2 di tale accordo ( 3 ) . Nel 2010 l’Unione e la Giordania hanno concluso un partenariato a status avanzato che amplia i settori di cooperazione. Il 1 o luglio 2011 è entrato in vigore il protocollo tra l’Unione europea e il Regno hashemita di Giordania che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie applicabile alle controversie nel quadro delle disposizioni commerciali dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hashemita di Giordania, dall’altra ( 4 ) , che era stato siglato nel dicembre 2009. Il dialogo politico bilaterale e la cooperazione economica si sono sviluppati ulteriormente nell’ambito dell’accordo di associazione, delle priorità del partenariato UE-Giordania adottate per il periodo 2022-2027 e del partenariato strategico e globale firmato nel gennaio 2025. (2) Dal 2011 la Giordania ha intrapreso una serie di riforme politiche per rafforzare la democrazia parlamentare e lo Stato di diritto. Sono state create una Corte costituzionale e una commissione elettorale indipendente; il parlamento giordano ha approvato una serie di leggi fondamentali, tra cui la legge elettorale, la legge sui partiti politici e le leggi sul decentramento e sui comuni. Inoltre sono stati adottati miglioramenti legislativi per quanto riguarda l’indipendenza della magistratura e i diritti delle donne. (3) L’economia giordana ha risentito pesantemente della prolungata instabilità regionale, in particolare del conflitto in Siria e di quello in Israele-Gaza, come pure delle perturbazioni della sicurezza nella regione del Mar Rosso. L’instabilità ha aumentato ulteriormente l’incertezza, minando la fiducia degli investitori, perturbando le rotte commerciali e indebolendo il turismo. Tali difficoltà si sono aggiunte al persistere delle ripercussioni economiche e sociali della pandemia di COVID-19, agli shock mondiali dei prezzi in conseguenza dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e ai maggiori costi di finanziamento legati all’inasprimento delle condizioni finanziarie globali. Più di recente, l’accresciuta incertezza del contesto economico e commerciale mondiale rappresenta un’ulteriore sfida. Sebbene la Giordania abbia evitato una nuova contrazione economica, in parte grazie al perseguimento dipolitiche e riforme macroeconomiche solide, la ripresa rimane lenta. La disoccupazione resta ancora elevata, in particolare tra i giovani e le donne, e le pressioni sul bilancio e sui finanziamenti esterni continuano a pesare sull’economia giordana. (4) Il conflitto in Israele-Gaza e il riaccendersi della violenza nella regione, in particolare le crescenti tensioni tra Israele e Iran a metà giugno 2025, hanno causato la sospensione dei voli in Giordania e potrebbero complicare ulteriormente la fragile ripresa economica del paese, minare la fiducia degli investitori e dei turisti e rendere le prospettive sempre più incerte. Le tensioni sociali in Giordania sono rimaste contenute, ma potrebbero aumentare se i conflitti in corso dovessero aggravarsi ulteriormente. Inoltre i rischi legati ai cambiamenti climatici, che aggravano la già drammatica carenza idrica della Giordania, potrebbero danneggiare la crescita e aumentare ulteriormente le pressioni sulle finanze pubbliche. (5) Nel gennaio 2024 le autorità giordane e il Fondo monetario internazionale (FMI) hanno concordato un programma di aggiustamento economico sostenuto da un meccanismo di finanziamento ampliato ( Extended Fund Facility - EFF) per un importo di 1,2 miliardi di USD, che attualmente è in fase di attuazione. A luglio 2025 i risultati della Giordania nell’ambito dell’EFF sono stati buoni e tutti i criteri di prestazione quantitativi e i parametri di riferimento strutturali sono stati soddisfatti nelle prime tre verifiche del programma (luglio e dicembre 2024 e aprile 2025), con conseguenti versamenti complessivi pari a 391 milioni di USD sui 1,2 miliardi di USD approvati. (6) In risposta alla richiesta della Giordania dell’ottobre 2023, ad aprile 2025 l’Unione ha adottato il quarto programma di assistenza macrofinanziaria (AMF-IV) ( 5 ) per 500 milioni di EUR sotto forma di prestiti. Gli esborsi, previsti nell’arco del periodo 2025-2027, saranno subordinati al rispetto delle condizioni politiche concordate nel protocollo d’intesa, che riguardano misure in materia di gestione delle finanze pubbliche, governance e lotta alla corruzione, politiche sociali e del mercato del lavoro, energia e contesto imprenditoriale. L’AMF IV fa seguito a una serie di tre programmi di AMF (AMF I: 180 milioni di EUR; AMF II: 200 milioni di EUR; AMF III: 500 milioni di EUR e 200 milioni di EUR di integrazione per far fronte alla pandemia di COVID-19), che hanno erogato prestiti per un totale di 1,08 miliardi di EUR tra il 2014 e il 2023. (7) Dall’inizio della crisi siriana nel 2011 l’Unione ha messo a disposizione della Giordania circa 3,5 miliardi di EUR mediante vari strumenti (compresi 1,08 miliardi di EUR con tre programmi di AMF) per aiutare la Giordania a preservare la stabilità economica, sostenere le riforme politiche ed economiche e affrontare le esigenze umanitarie, di sviluppo e di sicurezza. A partire dal 2011 la Banca europea per gli investimenti ha inoltre stanziato circa 2,4 miliardi di EUR in prestiti a favore della Giordania per finanziare progetti. (8) Per il periodo dal 2021 al2024 la dotazione indicativa bilaterale dell’Unione (sovvenzioni) alla Giordania nell’ambito dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale (NDICI – Europa globale), istituito dal regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ) , è stata pari a circa 360 milioni di EUR ed è stata integrata dal sostegno dell’Unione per aiutare la Giordania ad affrontare l’impatto della crisi siriana (214 milioni di EUR dal 2021 al 2023), oltre all’assistenza di altri programmi regionali e tematici. Nel periodo tra il 2014 e il 2020, il sostegno dell’Unione alla Giordania, fornito principalmente attraverso lo strumento europeo di vicinato, è stato pari a 765 milioni di EUR. Nello stesso periodo la Giordania ha beneficiato di ulteriori 126 milioni di EUR convogliati attraverso la piattaforma di investimento per il vicinato, che hanno mobilitato circa 580 milioni di EUR di investimenti. Nel 2021, nell’ambito del piano economico e di investimenti, l’Unione ha avviato più di 20 progetti di punta in Giordania, impegnando circa 461 milioni di EUR (attraverso sovvenzioni, operazioni di finanziamento misto e garanzie) e mobilitando circa 4,760 miliardi di EUR di investimenti totali. (9) Nel gennaio 2025, visto il perdurare della situazione e delle prospettive economiche difficili, la Giordania ha chiesto all’Unione la concessione di assistenza macrofinanziaria supplementare. (10) In quanto paese interessato dalla politica europea di vicinato, la Giordania è considerata ammissibile a ricevere l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione. (11) L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione dovrebbe essere uno strumento finanziario eccezionale di sostegno non vincolato e non specifico alla bilancia dei pagamenti, destinato a coprire il fabbisogno immediato di finanziamenti esterni della Giordania, che dovrebbe sostenere l’attuazione di un programma di politiche che preveda energiche misure di aggiustamento e di riforma strutturale immediate volte a migliorare a breve termine la situazione della bilancia dei pagamenti della Giordania. (12) Dato che la bilancia dei pagamenti giordana presenta ancora un fabbisogno residuo di finanziamenti esterni che supera le risorse fornite dall’FMI e da altre istituzioni multilaterali, la fornitura di ulteriore assistenza macrofinanziaria dell’Unione alla Giordania è considerata, nelle attuali circostanze eccezionali, una risposta adeguata alla richiesta, rivolta dalla Giordania all’Unione, di sostenere la stabilizzazione economica della Giordania congiuntamente al programma dell’FMI. L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione sosterrebbe la stabilizzazione economica in Giordania e il programma di riforme strutturali della Giordania, integrando le risorse messe a disposizione nel quadro dell’accordo finanziario con l’FMI. (13) L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione dovrebbe mirare a promuovere il ripristino della sostenibilità della situazione finanziaria esterna della Giordania, favorendo così lo sviluppo economico e sociale del paese. (14) L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, secondo le previsioni, dovrebbe andare di pari passo con le operazioni di sostegno al bilancio nell’ambito dello strumento NDICI – Europa globale. (15) La determinazione dell’importo dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione dovrebbe basarsi su una valutazione quantitativa completa del fabbisogno residuo di finanziamenti esterni della Giordania e dovrebbe tenere conto della capacità della Giordania di autofinanziarsi con risorse proprie, in particolare con le riserve internazionali a sua disposizione. L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione dovrebbe integrare i programmi e le risorse messi a disposizione dall’FMI e dalla Banca mondiale. La determinazione dell’importo dell’assistenza dovrebbe anche tenere conto dei previsti contributi finanziari di donatori bilaterali e multilaterali e della necessità di garantire un’equa ripartizione degli oneri tra l’Unione e gli altri donatori, nonché della preesistente mobilitazione degli altri strumenti finanziari esterni dell’Unione in Giordania e del valore aggiunto dell’intervento complessivo dell’Unione in Giordania. (16) La Commissione dovrebbe garantire che l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione sia coerente, sotto il profilo giuridico e sostanziale, con i principi e gli obiettivi fondamentali dei vari settori dell’azione esterna, con le misure adottate in tali settori e con le altre politiche dell’Unione in materia. (17) L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione dovrebbe sostenere la politica esterna dell’Unione nei confronti della Giordania. La Commissione e il servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) dovrebbero lavorare a stretto contatto durante l’intera operazione di assistenza macrofinanziaria al fine di coordinare la politica esterna dell’Unione e garantirne la coerenza. (18) È opportuno che l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione sostenga l’impegno della Giordania a favore dei valori condivisi con l’Unione, tra cui la democrazia, lo Stato di diritto, il buon governo, il rispetto dei diritti umani, lo sviluppo sostenibile e la riduzione della povertà, nonché il suo impegno nei confronti dei principi di un commercio aperto, disciplinato da regole ed equo. (19) La concessione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione dovrebbe essere subordinata alla condizione preliminare del rispetto da parte della Giordania di meccanismi democratici effettivi, compreso un sistema parlamentare multipartitico, e dello Stato di diritto, nonché alla garanzia del rispetto dei diritti umani. È inoltre opportuno che gli obiettivi specifici dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione rafforzino l’efficienza, la trasparenza e la rendicontabilità dei sistemi di gestione delle finanze pubbliche in Giordania e promuovano le riforme strutturali volte a favorire una crescita sostenibile ed inclusiva, la creazione di posti di lavoro e il risanamento di bilancio. La Commissione e il SEAE dovrebbero monitorare regolarmente il rispetto delle condizioni preliminari e il conseguimento di tali obiettivi specifici. (20) Per garantire una tutela efficace degli interessi finanziari dell’Unione connessi all’assistenza macrofinanziaria prestata, la Giordania dovrebbe adottare misure appropriate in materia di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità relativa all’assistenza. È inoltre opportuno che l’accordo di prestito da concludere tra la Commissione e le autorità giordane contenga disposizioni che autorizzino l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) a effettuare indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e alle procedure di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ) e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio ( 8 ) , e che autorizzino la Commissione e la Corte dei conti a procedere a verifiche contabili e la Procura europea a esercitare le proprie competenze per quanto riguarda la fornitura di assistenza macrofinanziaria dell’Unione durante e dopo il periodo di disponibilità. (21) L’erogazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione lascia impregiudicati i poteri del Parlamento europeo e del Consiglio in quanto autorità di bilancio. (22) Gli importi delle dotazioni richieste per l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione dovrebbero essere compatibili con gli stanziamenti di bilancio definiti nel quadro finanziario pluriennale. (23) È opportuno che l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione sia gestita dalla Commissione. Al fine di garantire che il Parlamento europeo e il Consiglio possano seguire l’attuazione della presente decisione, la Commissione dovrebbe informarli periodicamente in merito agli sviluppi relativi a tale assistenza e fornire loro i documenti pertinenti. (24) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente decisione, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 ) . (25) L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione dovrebbe essere soggetta a condizioni di politica economica e condizioni finanziarie da stabilire in un protocollo d’intesa. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione e per ragioni di efficienza, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a negoziare tali condizioni con le autorità giordane sotto la supervisione del comitato dei rappresentanti degli Stati membri conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011. Considerato l’impatto potenzialmente rilevante dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, è opportuno fare ricorso alla procedura d’esame specificata nel regolamento (UE) n. 182/2011. In considerazione dell’importo dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione alla Giordania, è opportuno fare ricorso alla procedura d’esame per l’adozione del protocollo d’intesa e per qualsiasi riduzione, sospensione o annullamento di tale assistenza. (26) Poiché l’obiettivo della presente decisione, vale a dire coprire il fabbisogno di finanziamenti esterni della Giordania, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1.   L’Unione mette a disposizione della Giordania un’assistenza macrofinanziaria per un importo massimo di 500 milioni di EUR («assistenza macrofinanziaria dell’Unione») al fine di sostenere la stabilizzazione economica e un programma sostanziale di riforme nel paese. L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione contribuisce a coprire il fabbisogno della bilancia dei pagamenti della Giordania individuato nel programma dell’FMI. 2.   L’intero importo dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è erogato alla Giordania sotto forma di prestiti. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di reperire le risorse necessarie assumendo prestiti per conto dell’Unione sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie e di prestarle alla Giordania 4.   L’erogazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è gestita dalla Commissione conformemente agli accordi o alle intese conclusi tra l’FMI e la Giordania e ai principi e agli obiettivi fondamentali delle riforme economiche stabiliti nell’accordo di associazione. 5.   La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all’evoluzione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, compresi i relativi esborsi, e fornisce a tempo debito i documenti pertinenti a tali istituzioni. 6.   L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è messa a disposizione per un periodo di due anni e mezzo a decorrere dal primo giorno successivo alla data di entrata in vigore del protocollo d’intesa di cui all’articolo 3, paragrafo 1. 7.   Qualora nel corso del periodo di erogazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione il fabbisogno di finanziamento della Giordania diminuisca radicalmente rispetto alle previsioni iniziali, la Commissione adotta atti di esecuzione per ridurre l’importo dell’assistenza, sospenderla o annullarla. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 7, paragrafo 2. Articolo 2 1.   La concessione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è subordinata alla condizione preliminare del rispetto da parte della Giordania di meccanismi democratici effettivi, compreso un sistema parlamentare multipartitico, e dello Stato di diritto, nonché alla garanzia del rispetto dei diritti umani. 2.   La Commissione e il SEAE monitorano il rispetto della condizione preliminare stabilita nel paragrafo 1 durante l’intero ciclo dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione. 3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano conformemente alla decisione 2010/427/UE del Consiglio ( 10 ) . Articolo 3 1.   La Commissione concorda con le autorità giordane, secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 7, paragrafo 2, le condizioni di politica economica e le condizioni finanziarie, incentrate sulle riforme strutturali e sulla solidità delle finanze pubbliche, alle quali deve essere subordinata l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione. Le condizioni di politica economica e condizioni finanziarie sono stabilite in un protocollo d’intesa, comprensivo di un calendario per il loro soddisfacimento. Le condizioni di politica economica e le condizioni finanziarie devono essere compatibili con gli accordi o con le intese di cui all’articolo 1, paragrafo 4, compresi i programmi di aggiustamento macroeconomico e di riforma strutturale attuati dalla Giordania con il sostegno dell’FMI. 2.   Le condizioni di cui al paragrafo 1 mirano, in particolare, a rafforzare l’efficienza, la trasparenza e la rendicontabilità dei sistemi di gestione delle finanze pubbliche in Giordania, anche ai fini del ricorso all’assistenza macrofinanziaria dell’Unione. Nella definizione delle misure di politica si tengono inoltre in debita considerazione i progressi conseguiti sul piano dell’apertura reciproca dei mercati, dello sviluppo di un commercio disciplinato da regole ed equo, nonché di altre priorità della politica esterna dell’Unione. La Commissione controlla regolarmente i progressi compiuti dalla Giordania nel conseguimento di tali obiettivi. 3.   Le condizioni finanziarie dettagliate dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione sono stabilite in un accordo di prestito a norma dell’articolo 223 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 11 ) , che deve essere sottoscritto tra la Commissione e le autorità giordane («accordo di prestito»). 4.   La Commissione verifica a intervalli regolari che le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, continuino a essere soddisfatte, verificando anche che le politiche economiche della Giordania siano in linea con gli obiettivi dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione. In questo contesto la Commissione opera in stretto coordinamento con l’FMI e con la Banca mondiale e, ove necessario, con il Parlamento europeo e il Consiglio. Articolo 4 1.   Alle condizioni di cui al paragrafo 3, primo comma, la Commissione mette a disposizione l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione in tre rate di prestito. L’importo di ciascuna rata è fissato nel protocollo d’intesa. 2.   Per gli importi dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è prevista una dotazione, ove richiesto, ai sensi del regolamento (UE) 2021/947. 3.   La Commissione decide di versare le rate purché siano rispettate tutte le condizioni seguenti: a) la condizione preliminare di cui all’articolo 2, paragrafo 1; b) un bilancio costantemente soddisfacente dell’attuazione di un programma strategico che preveda energiche misure di aggiustamento e di riforma strutturale, sostenuto da un accordo di credito non cautelare con l’FMI; e c) l’attuazione soddisfacente delle condizioni di politica economica e delle condizioni finanziarie concordate nel protocollo d’intesa. Il versamento della seconda rata non è effettuato, in linea di principio, prima di tre mesi dal versamento della prima rata. Il versamento della terza rata non è effettuato, in linea di principio, prima di tre mesi dal versamento della seconda rata. 4.   Qualora le condizioni di cui al paragrafo 3, primo comma, non siano soddisfatte, la Commissione sospende temporaneamente o annulla l’erogazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione. In tali casi, comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le ragioni della sospensione o dell’annullamento. 5.   L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è erogata alla Banca centrale di Giordania. Alle condizioni concordate riportate nel protocollo d’intesa, tra cui la conferma del fabbisogno residuo di finanziamento di bilancio, la Banca centrale di Giordania può trasferire i fondi dell’Unione al ministero giordano delle Finanze come beneficiario finale. Articolo 5 1.   Al fine di finanziare l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione sotto forma di prestiti, alla Commissione è conferito il potere di reperire le risorse necessarie assumendo prestiti per conto dell’Unione sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie conformemente all’articolo 224 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. 2.   La Commissione conclude un accordo di prestito con la Giordania per quanto riguarda l’importo di cui all’articolo 1. L’accordo di prestito stabilisce il periodo di disponibilità e le condizioni dettagliate dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, anche in relazione ai sistemi di controllo interno. I prestiti sono concessi a condizioni che consentano alla Giordania di rimborsarli sul lungo periodo, con l’eventuale applicazione di un periodo di grazia. La durata massima dei prestiti è di 35 anni. 3.   La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio sull’andamento delle operazioni di cui ai paragrafi 1 e 2. Articolo 6 1.   L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è attuata conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. 2.   L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è attuata in regime di gestione diretta. 3.   Prima dell’attuazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, la Commissione analizza, per mezzo di una valutazione operativa, la solidità dei meccanismi finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni della Giordania che sono pertinenti ai fini dell’assistenza. Articolo 7 1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Articolo 8 1.   Entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione della presente decisione nel corso dell’anno precedente, comprensiva della valutazione dell’attuazione. La relazione: a) esamina i progressi compiuti nell’attuazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione; b) valuta la situazione e le prospettive economiche della Giordania, nonché i progressi compiuti nell’attuazione delle condizioni di politica economica e delle condizioni finanziarie di cui all’articolo 3, paragrafo 1; e c) indica il legame tra le condizioni di politica economica e le condizioni finanziarie stabilite nel protocollo d’intesa, i risultati economici e di bilancio della Giordania e le decisioni della Commissione di versare le rate dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione. 2.   Entro due anni dalla scadenza del periodo di disponibilità di cui all’articolo 1, paragrafo 6, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ex post, in cui analizza i risultati e l’efficienza dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione completata e in quale misura questa abbia contribuito agli obiettivi dell’assistenza. Articolo 9 La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Strasburgo, il 20 gennaio 2026 Per il Parlamento europeo La presidente R. METSOLA Per il Consiglio Il presidente M. RAOUNA ( 1 ) Posizione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2025 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 gennaio 2026. ( 2 ) GU L 129 del 15.5.2002, pag. 3 , ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2002/357(1)/oj . ( 3 ) GU L 41 del 13.2.2006, pag. 3 , ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2006/67/oj . ( 4 ) GU L 177 del 6.7.2011, pag. 3 , ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2011/398/oj . ( 5 ) Decisione (UE) 2025/793 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2025, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria al Regno hascemita di Giordania ( GU L, 2025/793, 22.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/793/oj ). ( 6 ) Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio ( GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/947/oj ). ( 7 ) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio ( GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/883/oj ). ( 8 ) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità ( GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2 , ELI http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2185/oj ). ( 9 ) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione ( GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj ). ( 10 ) Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna ( GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/427/oj ). ( 11 ) Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione ( GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/188/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decisione UE 0188/2026 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Provvedimento AdE 226940/2024
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…
Provvedimento AdE 407414/2024
Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…
Provvedimento AdE 246924/2025
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…
Provvedimento AdE 10/2014
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…
Decreto del Presidente della Repubblica 73/2026
Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'a…

Altre normative del 2026

Approvazione dello schema di certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall’artic… Provvedimento AdE 241 Accertamento delle medie dei cambi delle valute estere relative al mese di gennaio 2026 Provvedimento AdE 9680911 Accertamento irregolare funzionamento dell’Ufficio Territoriale di Palmi per la giornata … Provvedimento AdE 9570497 Accertamento delle medie dei cambi delle valute estere relative al mese di marzo 2026 Provvedimento AdE 9914393 Definizione delle modalità e dei termini di comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dat… Provvedimento AdE 605