Decisione (UE) 2024/198 del Consiglio, dell’11 dicembre 2023, relativa alla conclusione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica del Madagascar e del relativo protocollo di attuazione (2023-2027)
Decisione (UE) 2024/198 del Consiglio, dell’11 dicembre 2023, relativa alla conclusione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica del Madagascar e del relativo protocollo di attuazione (2023-2027)
EN: Council Decision (EU) 2024/198 of 11 December 2023 on the conclusion of the Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Madagascar and its implementing protocol (2023-2027)
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/198
8.1.2024
DECISIONE (UE) 2024/198 DEL CONSIGLIO
dell’11 dicembre 2023
relativa alla conclusione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica del Madagascar e del relativo protocollo di attuazione (2023-2027)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e con l’articolo 218, paragrafo 7,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo
(
1
)
,
considerando quanto segue:
(1)
Conformemente alla decisione (UE) 2023/1476 del Consiglio
(
2
)
, l’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica del Madagascar («Madagascar») («accordo») e il relativo protocollo di attuazione (2023-2027) («protocollo») sono stati firmati il 30 giugno 2023.
(2)
L’accordo sostituisce il precedente accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar
(
3
)
, applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1
o
gennaio 2007.
(3)
Scopo dell’accordo e del protocollo è permettere alle navi dell’Unione di esercitare le loro attività di pesca nella zona di pesca del Madagascar e consentire all’Unione e al Madagascar di collaborare strettamente per continuare a favorire lo sviluppo di una politica della pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca del Madagascar e nell’Oceano Indiano. Tale cooperazione contribuisce anche alla creazione di condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca.
(4)
È opportuno approvare l’accordo e il protocollo.
(5)
L’accordo istituisce, all’articolo 14, una commissione mista incaricata di controllare l’applicazione dello stesso e del protocollo. Inoltre, a norma dell’articolo 14, paragrafo 3, dell’accordo, e degli articoli 11 e 12, paragrafo 4, del protocollo, la commissione mista può adottare determinate modifiche del protocollo. Al fine di facilitare l’approvazione di tali modifiche, è opportuno autorizzare la Commissione, purché siano rispettate determinate condizioni sostanziali e procedurali, ad approvarle a nome dell’Unione secondo una procedura semplificata.
(6)
La posizione dell’Unione sulle modifiche proposte del protocollo dovrebbe essere stabilita dal Consiglio. È opportuno che le modifiche proposte siano approvate, a meno che una minoranza di blocco degli Stati membri, conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea, non vi si opponga.
(7)
Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
4
)
e ha espresso un parere il 1
o
giugno 2023,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica del Madagascar e il relativo protocollo di attuazione (2023-2027) sono approvati a nome dell’Unione
(
5
)
.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 17 dell’accordo e alla notifica di cui all’articolo 18 del protocollo
(
6
)
.
Articolo 3
Conformemente alla procedura e alle condizioni riportate nell’allegato della presente decisione, la Commissione è autorizzata ad approvare, a nome dell’Unione, le modifiche del protocollo adottate dalla commissione mista istituita ai sensi dell’articolo 14 dell’accordo.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, l’11 dicembre 2023
Per il Consiglio
Il presidente
L. PLANAS PUCHADES
(
1
)
Approvazione del 9 novembre 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(
2
)
GU L 182 del 19.7.2023, pag. 23
.
(
3
)
L’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica del Madagascar e la Comunità europea (
GU L 331 del 17.12.2007, pag. 7
).
(
4
)
Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (
GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39
).
(
5
)
I testi dell’accordo e del protocollo sono pubblicati nella
GU L 182 del 19.7.2023, pag. 25
.
(
6
)
La data di entrata in vigore dell’accordo e del protocollo sarà pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
a cura del segretariato generale del Consiglio.
ALLEGATO
PROCEDURA E CONDIZIONI AI FINI DELL’APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DEL PROTOCOLLO CHE DOVRANNO ESSERE ADOTTATE DALLA COMMISSIONE MISTA
Nei casi in cui la commissione mista sia invitata ad adottare modifiche del protocollo conformemente all’articolo 14, paragrafo 3, dell’accordo, nonché all’articolo 11 e all’articolo 12, paragrafo 4, del protocollo, la Commissione è autorizzata ad approvare, a nome dell’Unione, le modifiche proposte, alle condizioni che seguono.
1)
La Commissione provvede affinché l’approvazione a nome dell’Unione:
a)
sia conforme agli obiettivi della politica comune della pesca;
b)
sia compatibile con le norme pertinenti adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca e tenga conto della gestione congiunta da parte degli Stati costieri;
c)
tenga conto dei più recenti e pertinenti dati statistici, biologici e di altro tipo trasmessi alla Commissione.
2)
Prima di approvare, a nome dell’Unione, le modifiche proposte, la Commissione le sottopone al Consiglio con sufficiente anticipo rispetto alla riunione pertinente della commissione mista.
3)
Il Consiglio valuta la conformità delle modifiche proposte ai criteri di cui al punto 1 del presente allegato.
4)
A meno che un numero di Stati membri equivalente alla minoranza di blocco del Consiglio conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea non si opponga alle modifiche proposte, la Commissione le approva a nome dell’Unione. In presenza di tale minoranza di blocco, la Commissione respinge, a nome dell’Unione, le modifiche proposte.
5)
Qualora, nel corso di riunioni successive della commissione mista, anche sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo, la questione è nuovamente sottoposta al Consiglio, secondo la procedura di cui ai punti da 2 a 4, affinché la posizione dell’Unione tenga conto dei nuovi elementi.
6)
La Commissione è invitata ad adottare in tempo utile le disposizioni necessarie a garantire che sia dato seguito alla decisione della commissione mista, comprese, se del caso, la pubblicazione della decisione in questione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
e la presentazione di eventuali proposte necessarie alla sua attuazione.
Per quanto concerne altre questioni non riguardanti le modifiche del protocollo conformemente all’articolo 14, paragrafo 3, dell’accordo nonché all’articolo 11 e all’articolo 12, paragrafo 4, del protocollo, la posizione che l’Unione dovrà adottare in sede di commissione mista è determinata conformemente ai trattati e alle prassi lavorative consolidate.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/198/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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