Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 0218/2022

Decisione (PESC) 2022/218 del Consiglio del 17 febbraio 2022 che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia

Pubblicato: 17/02/2022 In vigore dal: 17/02/2022 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (PESC) 2022/218 del Consiglio del 17 febbraio 2022 che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia EN: Council Decision (CFSP) 2022/218 of 17 February 2022 amending Decision 2012/642/CFSP concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus

Testo normativo

18.2.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 37/41 DECISIONE (PESC) 2022/218 DEL CONSIGLIO del 17 febbraio 2022 che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29, vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue: (1) Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC ( 1 ) relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia. (2) Il 24 giugno 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/1031 ( 2 ) , che ha modificato la decisione 2012/642/PESC e ha introdotto specifiche restrizioni settoriali. (3) Sono necessari alcuni chiarimenti per garantire la corretta applicazione di tali specifiche restrizioni settoriali. (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2012/642/PESC, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione 2012/642/PESC è così modificata: 1) all’articolo 2 quinquies , il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alle esportazioni, alle vendite, alle forniture o ai trasferimenti di beni e tecnologie a duplice uso o alla relativa fornitura di assistenza tecnica o finanziaria, per la manutenzione e la sicurezza delle capacità nucleari civili esistenti.»; 2) l’articolo 2 septies è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Sono vietati l’acquisto, l’importazione o il trasferimento, direttamente o indirettamente, dalla Bielorussia di prodotti petroliferi e di idrocarburi gassosi.»; b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano agli acquisti in Bielorussia di prodotti petroliferi e di idrocarburi gassosi necessari per soddisfare le esigenze essenziali dell’acquirente in Bielorussia o di progetti umanitari in Bielorussia.»; c) è aggiunto il paragrafo seguente: «6.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicata la libertà di transito attraverso la Bielorussia dei prodotti petroliferi e degli idrocarburi gassosi originari di un paese terzo.»; 3) all’articolo 2 nonies , le lettere da a) a d) sono sostituite dalle seguenti: «a) la Repubblica di Bielorussia, il suo governo e i suoi enti, imprese o agenzie pubblici; b) enti creditizi principali con sede in Bielorussia di proprietà o controllo pubblici per oltre il 50 % al 1 o giugno 2021, elencati nell’allegato III; c) una persona giuridica, un’entità o un organismo stabilito fuori dall’Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un’entità di cui alle lettere a) e b) del presente articolo; d) una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo che agisce per conto o sotto la direzione di un’entità di cui alle lettere a), b) o c) del presente articolo.»; 4) all’articolo 2 decies , paragrafo 1, le lettere da a) a d) sono sostituite dalle seguenti: «a) la Repubblica di Bielorussia, il suo governo e i suoi enti, imprese o agenzie pubblici; b) enti creditizi principali con sede in Bielorussia di proprietà pubblica per oltre il 50 %, o sotto controllo pubblico, al 1 o giugno 2021, elencati nell’allegato III; c) una persona giuridica, un’entità o un organismo stabilito fuori dall’Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un’entità di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo; d) una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo che agisce per conto o sotto la direzione di un’entità di cui alle lettere a), b) o c) del presente paragrafo.»; 5) all’articolo 2 undecies , il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   È vietato fornire servizi di assicurazione o riassicurazione: a) alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo e ai suoi enti, imprese o agenzie pubblici; b) a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, di un’entità o di un organismo di cui alla lettera a).»; 6) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 2 quindecies 1.   Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite dalla presente decisione, comprese le richieste di indennizzo o le richieste analoghe, per esempio richieste di compensazione o richieste nell’ambito di una garanzia, in particolare quelle volte a ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare di una garanzia o controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da: a) qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo di cui agli articoli 2 nonies , 2 decies , 2 undecies o elencati nell’allegato II; b) qualsiasi altra persona, entità o organismo bielorusso; c) qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca tramite o per conto di una delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui alla lettera a) o b).»; 7) all’articolo 3, paragrafi 1 e 8, all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 5, paragrafo 1, il termine «allegato» è sostituito da «allegato I»; 8) all’articolo 5, paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) destinati esclusivamente a: i) scopi umanitari, l’evacuazione o il rimpatrio di persone, o iniziative di sostegno alle vittime di disastri naturali, nucleari o chimici; ii) l’effettuazione di voli nell’ambito di procedure di adozione internazionale; iii) l’effettuazione di voli necessari per partecipare a riunioni volte a cercare una soluzione alla crisi in Bielorussia o che promuovono gli obiettivi politici delle misure restrittive; o iv) l’atterraggio, il decollo o il sorvolo di emergenza di un vettore aereo dell’UE; oppure»; 9) all’articolo 5, è aggiunto il paragrafo seguente: «4.   In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato memebro possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che: a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell’inserimento della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo di cui all’articolo 4 nell’elenco figurante nell’allegato I, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data; b) i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori; c) la decisione non vada a beneficio di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo elencati nell’allegato I; e d) il riconoscimento della decisione non sia contrario all’ordine pubblico nello Stato membro interessato. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo.»; 10) all’articolo 6, paragrafo 1, i termini «nell’allegato» sono sostituiti da «nell’allegato I, nell’allegato II e nell’allegato III»; 11) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 6 bis 1.   Il Consiglio e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») possono trattare i dati personali per svolgere i propri compiti a norma della presente decisione, in particolare: a) per quanto riguarda il Consiglio, per la preparazione e l’introduzione delle modifiche nell’allegato I; b) per quanto riguarda l’alto rappresentante, per la preparazione delle modifiche dell’allegato I. 2.   Il Consiglio e l’alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell’elenco e alle condanne penali o alle misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria alla preparazione dell’allegato I. 3.   Ai fini della presente decisione, il Consiglio e l’alto rappresentante sono designati come «titolari del trattamento» ai sensi dell’articolo 3, punto 8, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *1 ) , per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i propri diritti a norma del regolamento (UE) 2018/1725. Articolo 7 bis Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se questi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dalla presente decisione. ( *1 ) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) ( GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39 ).»;" 12) l’allegato III è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2022 Per il Consiglio Il presidente J.-Y. LE DRIAN ( 1 ) Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia ( GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1 ). ( 2 ) Decisione (PESC) 2021/1031 del Consiglio, del 24 giugno 2021, che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia ( GU L 224I del 24.6.2021, pag. 15 ). ALLEGATO L’allegato III è sostituito dal seguente: «ALLEGATO III ELENCO DEI PRINCIPALI ENTI CREDITIZI DI CUI AGLI ARTICOLI 2 NONIES E 2 DECIES Development Bank of the Republic of Belarus (Banca di sviluppo della Repubblica di Bielorussia) Belarusbank Belinvestbank (Banca bielorussa per lo sviluppo e la ricostruzione) Belagoprombank Bank Dabrabyt ».

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