Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 0231/2026

Decisione (UE) 2026/231 del Consiglio, del 16 dicembre 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato IX (Servizi finanziari), dell’allegato XII (Libera circolazione dei capitali) e dell’allegato XXII (Diritto societario) dell’accordo SEE (Quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 16/12/2025 In vigore dal: 16/12/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2026/231 del Consiglio, del 16 dicembre 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato IX (Servizi finanziari), dell’allegato XII (Libera circolazione dei capitali) e dell’allegato XXII (Diritto societario) dell’accordo SEE (Quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali) (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Council Decision (EU) 2026/231 of 16 December 2025 on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning an amendment to Annex IX (Financial services), Annex XII (Free movement of capital) and Annex XXII (Company law) to the EEA Agreement (Framework for the recovery and resolution of central counterparties) (Text with EEA relevance)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/231 28.1.2026 DECISIONE (UE) 2026/231 DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2025 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato IX (Servizi finanziari), dell’allegato XII (Libera circolazione dei capitali) e dell’allegato XXII (Diritto societario) dell’accordo SEE (Quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali) (Testo rilevante ai fini del SEE) IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo ( 1 ) , in particolare l’articolo 1, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’accordo sullo Spazio economico europeo ( 2 ) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1 o gennaio 1994. (2) A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l’altro, l’allegato IX (Servizi finanziari), l’allegato XII (Libera circolazione dei capitali) e l’allegato XXII (Diritto societario) dell’accordo SEE. (3) È opportuno integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) e tre atti giuridici ad esso collegati, ossia i regolamenti delegati (UE) 2023/450 ( 4 ) , (UE) 2023/451 ( 5 ) e (UE) 2023/840 della Commissione ( 6 ) . (4) È quindi opportuno modificare di conseguenza l’allegato IX (Servizi finanziari), l’allegato XII (Libera circolazione dei capitali) e l’allegato XXII (Diritto societario) dell’accordo SEE. (5) La posizione dell’Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica dell’allegato IX (Servizi finanziari), dell’allegato XII (Libera circolazione dei capitali) e dell’allegato XXII (Diritto societario) dell’accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2025 Per il Consiglio Il presidente M. BJERRE ( 1 ) GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2894/oj . ( 2 ) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3 , ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1994/1/oj . ( 3 ) Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 ( GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/23/oj ). ( 4 ) Regolamento delegato (UE) 2023/450 della Commissione del 25 novembre 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano in quale ordine le CCP sono tenute a versare i risarcimenti di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, il numero massimo di anni durante i quali le CCP sono tenute a utilizzare una quota dei loro utili annuali per risarcire i detentori di titoli attestanti un credito sugli utili futuri delle CCP e la quota massima degli utili che deve essere utilizzata per tali pagamenti ( GU L 67 del 3.3.2023, pag. 5 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/450/oj ). ( 5 ) Regolamento delegato (UE) 2023/451 della Commissione del 25 novembre 2022 che specifica i fattori che l’autorità competente e il collegio di vigilanza devono tenere in considerazione nel valutare il piano di risanamento delle controparti centrali ( GU L 67 del 3.3.2023, pag. 7 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/451/oj ). ( 6 ) Regolamento delegato (UE) 2023/840 della Commissione del 25 novembre 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano la metodologia di calcolo e gestione dell’importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate che devono essere utilizzate conformemente all’articolo 9, paragrafo 14, del medesimo regolamento ( GU L 107 del 21.4.2023, pag. 29 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/840/oj ). PROGETTO DECISIONE 2025 DEL COMITATO MISTO SEE N … del … che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari), l'allegato XII (Libera circolazione dei capitali) e l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE IL COMITATO MISTO SEE, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue: (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 ( 1 ) . (2) È opportuno aggiungere all'allegato IX dell'accordo SEE anche il regolamento (UE) 2021/168 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l'esenzione di taluni indici di riferimento per valuta estera a pronti di paesi terzi e la designazione di sostituti di determinati indici di riferimento in via di cessazione, e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ( 2 ) , che è stato integrato nell'accordo SEE con decisione del comitato misto SEE n. 388/2021 del 10 dicembre 2021 ( 3 ) , in quanto atto modificativo del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2023/450 della Commissione, del 25 novembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano in quale ordine le CCP sono tenute a versare i risarcimenti di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, il numero massimo di anni durante i quali le CCP sono tenute a utilizzare una quota dei loro utili annuali per risarcire i detentori di titoli attestanti un credito sugli utili futuri delle CCP e la quota massima degli utili che deve essere utilizzata per tali pagamenti ( 4 ) . (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2023/451 della Commissione, del 25 novembre 2022, che specifica i fattori che l'autorità competente e il collegio di vigilanza devono tenere in considerazione nel valutare il piano di risanamento delle controparti centrali ( 5 ) . (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2023/840 della Commissione, del 25 novembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano la metodologia di calcolo e gestione dell'importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate che devono essere utilizzate conformemente all'articolo 9, paragrafo 14, del medesimo regolamento ( 6 ) . (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati IX, XII e XXII dell'accordo SEE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato: 1. ai punti 19b (Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio), 31bh (Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio) e 31i (Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente: «— 32021 R 0023 : Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020 ( GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1 )» ; 2. al punto 31baa (Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente: «— 32021 R 0023 : Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020 ( GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1 )» ; 3. il punto 31bc (Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio) è così modificato: i) sono aggiunti i trattini seguenti: «— 32021 R 0023 : Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020 ( GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1 ) — 32021 R 0168 : Regolamento (UE) 2021/168 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 ( GU L 49 del 12.2.2021, pag. 6 )» ; ii) dopo l'adattamento fa) è inserito l'adattamento seguente: «faa) all'articolo 6 ter: i) al paragrafo 1, primo comma, al paragrafo 3, primo comma, e al paragrafo 10, primo comma, dopo i termini “alla Commissione” sono inseriti i termini “o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, all'Autorità di vigilanza EFTA”; ii) al paragrafo 1, terzo comma, e al paragrafo 3, secondo comma, dopo i termini “alla Commissione” sono inseriti i termini “e all'Autorità di vigilanza EFTA”; al paragrafo 10, terzo e quinto comma, dopo i termini “la Commissione” sono inseriti i termini “e l'Autorità di vigilanza EFTA”; iii) al paragrafo 5 sono aggiunti i commi seguenti: “Senza indebito ritardo dopo il ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 1, sulla base delle motivazioni e prove fornite dall'autorità di cui allo stesso paragrafo 1, l'Autorità di vigilanza EFTA sospende gli obblighi di compensazione per le specifiche categorie di derivati OTC o mediante una decisione oppure respinge la richiesta di sospensione. Ai fini dell'adozione della decisione di cui al quinto comma, l'Autorità di vigilanza EFTA tiene conto del parere emanato dall'AESFEM di cui al paragrafo 2 del presente articolo, degli obiettivi della risoluzione enunciati all'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/23, dei criteri enunciati all'articolo 5, paragrafi 4 e 5, del presente regolamento per quanto riguarda dette categorie di derivati OTC e della necessità della sospensione per scongiurare o affrontare una minaccia grave alla stabilità finanziaria o al regolare funzionamento dei mercati finanziari nello Spazio economico europeo. Se respinge la sospensione richiesta, l'autorità di vigilanza EFTA ne fornisce i motivi per iscritto all'autorità richiedente di cui al paragrafo 1, primo comma, e all'AESFEM. L'Autorità di vigilanza EFTA ne informa immediatamente il comitato permanente degli Stati EFTA e gli trasmette i motivi esposti all'autorità richiedente di cui al paragrafo 1, primo comma, e all'AESFEM. Tale informazione non è resa pubblica. La Commissione e l'Autorità di vigilanza EFTA cooperano per concordare un'identica posizione sulla sospensione dell'obbligo di compensazione e, se del caso, dell'obbligo di negoziazione, e sulla proroga della sospensione conformemente al paragrafo 9.” ; iv) ai paragrafi 6 e 10, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “l'atto di esecuzione” leggasi “la decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA”; v) al paragrafo 9, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “la Commissione può […] mediante un atto di esecuzione” leggasi “l'Autorità di vigilanza EFTA può […] mediante una decisione”; vi) al paragrafo 10, quinto comma, dopo i termini “al Consiglio” sono inseriti i termini “e al comitato permanente degli Stati EFTA”» ; iii) dopo l'adattamento h) è inserito l'adattamento seguente: «ha) all'articolo 13 bis, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “13 febbraio 2021” leggasi “la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione]”.» ; 4. dopo il punto 31ca (Decisione 2001/528/CE della Commissione) è inserito il punto seguente: «31cb. 32021 R 0023 : Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 ( GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1 ). Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue: a) fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini “Stati membri”, “autorità di risoluzione” e “autorità competenti” comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA, le loro autorità di risoluzione e le loro autorità competenti; b) per gli Stati EFTA, i riferimenti ai poteri dell'ESMA a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio contenuti nel regolamento si intendono fatti, nei casi previsti e conformemente al punto 31i del presente allegato, ai poteri dell'Autorità di vigilanza EFTA; c) i riferimenti ai membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) o alle banche centrali comprendono, oltre al significato che hanno nel regolamento, le banche centrali nazionali degli Stati EFTA ad eccezione del Liechtenstein, a cui non si applicano questi riferimenti; d) i riferimenti al diritto dell'Unione si intendono fatti all'accordo SEE; e) all'articolo 2, punto 30), i termini “dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)” sono sostituiti dai termini “dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE”; f) i riferimenti alla disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione di cui all'articolo 2, punto 39), si intendono fatti alla disciplina degli aiuti di Stato stabilita nella parte IV, capo 2, dell'accordo SEE, compresi i relativi allegati e protocolli dell'accordo SEE e, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le disposizioni pertinenti dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia; g) all'articolo 4, paragrafo 2, lettera k), i termini “valute dell'Unione” sono sostituiti dai termini “valute ufficiali delle Parti contraenti dell'accordo SEE”; h) all'articolo 36, paragrafo 1, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “alla Commissione” leggasi “all'Autorità di vigilanza EFTA”; i) all'articolo 43, paragrafo 2, i termini “norme dell'Unione” sono sostituiti dai termini “regole di concorrenza dell'Accordo SEE”; j) all'articolo 73: i) al paragrafo 1, lettera b), anziché “e ABE” leggasi “, ABE e Autorità di vigilanza EFTA”; ii) al paragrafo 5, lettera b), dopo i termini “l'AESFEM” sono inseriti i termini “, l'Autorità di vigilanza EFTA”; k) l'articolo 76 non si applica; l) all'articolo 77, paragrafo 1, per quanto riguarda gli Stati EFTA, i termini “di cui all'articolo 76, paragrafo 1” non si applicano; m) all'articolo 79: i) al paragrafo 1, per quanto riguarda gli Stati EFTA, i termini “di cui all'articolo 76, paragrafo 1” non si applicano; ii) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente: “La conclusione di tali accordi di cooperazione non è obbligatoria per le autorità competenti e le autorità di risoluzione degli Stati EFTA.” » ; 5. dopo il punto 31cb (Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio) sono inseriti i punti seguenti: «31cba. 32023 R 0450 : Regolamento delegato (UE) 2023/450 della Commissione, del 25 novembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano in quale ordine le CCP sono tenute a versare i risarcimenti di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, il numero massimo di anni durante i quali le CCP sono tenute a utilizzare una quota dei loro utili annuali per risarcire i detentori di titoli attestanti un credito sugli utili futuri delle CCP e la quota massima degli utili che deve essere utilizzata per tali pagamenti ( GU L 67 del 3.3.2023, pag. 5 ). 31cbb. 32023 R 0451 : Regolamento delegato (UE) 2023/451 della Commissione, del 25 novembre 2022, che specifica i fattori che l'autorità competente e il collegio di vigilanza devono tenere in considerazione nel valutare il piano di risanamento delle controparti centrali ( GU L 67 del 3.3.2023, pag. 7 ). 31cbc. 32023 R 0840 : Regolamento delegato (UE) 2023/840 della Commissione, del 25 novembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano la metodologia di calcolo e gestione dell'importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate che devono essere utilizzate conformemente all'articolo 9, paragrafo 14, del medesimo regolamento ( GU L 107 del 21.4.2023, pag. 29 ).». Articolo 2 Nell'allegato XII dell'accordo SEE, al punto 4 (Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente: «— 32021 R 0023 : Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020 ( GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1 )». Articolo 3 Nell'allegato XXII dell'accordo SEE, ai punti 1 (Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio), 10d (Direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e 10g (Direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente: «— 32021 R 0023 : Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020 ( GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1 )». Articolo 4 Fa fede il testo del regolamento (UE) 2021/23 e dei regolamenti delegati (UE) 2023/450, (UE) 2023/451 e (UE) 2023/840 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Articolo 5 La presente decisione entra in vigore il […]purché siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ( *1 ) oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … ( 7 ) [che integra {il regolamento (UE) 2019/2099} nell'accordo SEE], o il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … ( 8 ) [che integra {la direttiva (UE) 2019/2121} nell'accordo SEE]. Articolo 6 La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Fatto a …, … Per il comitato misto SEE Il presidente I segretari del comitato misto SEE ( 1 ) GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1 . ( 2 ) GU L 49 del 12.2.2021, pag. 6 . ( 3 ) GU L, 2024/695, 14.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/695/oj ( 4 ) GU L 67 del 3.3.2023, pag. 5 . ( 5 ) GU L 67 del 3.3.2023, pag. 7 . ( 6 ) GU L 107 del 21.4.2023, pag. 29 . ( *1 ) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]. ( 7 ) GU L … ( 8 ) GU L … ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/231/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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