Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 0232/2026

Decisione (PESC) 2026/232 del Consiglio, del 29 gennaio 2026, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate della Repubblica d’Armenia

Pubblicato: 29/01/2026 In vigore dal: 29/01/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (PESC) 2026/232 del Consiglio, del 29 gennaio 2026, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate della Repubblica d’Armenia EN: Council Decision (CFSP) 2026/232 of 29 January 2026 on an assistance measure under the European Peace Facility to support the Armed Forces of the Republic of Armenia

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/232 30.1.2026 DECISIONE (PESC) 2026/232 DEL CONSIGLIO del 29 gennaio 2026 relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate della Repubblica d’Armenia IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2, vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue: (1) La decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio ( 1 ) istituisce lo strumento europeo per la pace ( European Peace Facility – EPF) volto al finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell’Unione nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune per preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente all’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509, l’EPF deve essere utilizzato per finanziare misure di assistenza come le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa. (2) L’Unione è determinata a rafforzare il partenariato politico ed economico globale e la cooperazione con la Repubblica d’Armenia, sulla base dell’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione e la Comunità dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra ( 2 ) («accordo di partenariato rafforzato»), e a promuovere lo sviluppo di strette relazioni politiche. A norma dell’articolo 5 dell’accordo di partenariato rafforzato, l’Unione e la Repubblica d’Armenia devono intensificare il dialogo e la cooperazione nel settore della politica estera e di sicurezza, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), e devono affrontare in particolare i temi della prevenzione dei conflitti e della gestione delle crisi, della riduzione del rischio, della cibersicurezza, della riforma del settore della sicurezza, della stabilità regionale, del disarmo, della non proliferazione, del controllo degli armamenti e del controllo delle esportazioni di armi. (3) L’Unione riconosce l’intenzione della Repubblica d’Armenia di contribuire alle missioni e operazioni PSDC dell’Unione in futuro e accoglie con favore l’esito dei negoziati per un accordo che istituisca un quadro per la partecipazione della Repubblica d’Armenia alle operazioni dell’Unione di gestione delle crisi. (4) La presente decisione si basa sulla decisione (PESC) 2024/2010 del Consiglio ( 3 ) per quanto riguarda il costante impegno dell’Unione a sostenere il rafforzamento delle capacità delle forze armate della Repubblica d’Armenia nei settori prioritari. (5) Il 4 dicembre 2024 l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha ricevuto una richiesta dalla Repubblica d’Armenia affinché l’Unione presti assistenza alle forze armate della Repubblica d’Armenia nell’approvvigionamento di attrezzature essenziali per rafforzare la logistica e le capacità mediche. (6) Le misure di assistenza devono essere attuate tenendo conto dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509, in particolare il rispetto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio ( 4 ) , e in linea con le norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF. (7) Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo, in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata 1.   È istituita una misura di assistenza a favore della Repubblica d’Armenia («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»). 2.   La misura di assistenza ha gli obiettivi seguenti: a) contribuire a potenziare le capacità militari e di difesa delle forze armate della Repubblica d’Armenia al fine di rafforzare la sicurezza nazionale, la stabilità e la resilienza e, in tal modo, proteggere inoltre meglio i civili nelle crisi e nelle emergenze; b) sostenere la cooperazione nel settore della sicurezza e della difesa tra l’Unione e il beneficiario, al fine di rafforzare le capacità del beneficiario di partecipare alle missioni e operazioni militari dell’Unione nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, accelerare il rispetto delle norme dell’Unione e l’interoperabilità e promuovere l’allineamento alla politica estera e di sicurezza comune dell’Unione. 3.   Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia la logistica e le attrezzature mediche non concepite per l’uso letale della forza al fine di portare al livello di brigata l’accampamento delle dimensioni di un battaglione e la struttura di trattamento medico di ruolo 1 adottati a norma della decisione (PESC) 2024/2010, aggiungendo due elementi supplementari di accampamento delle dimensioni di un battaglione e i servizi di accampamento correlati. La misura di assistenza finanzia altresì i servizi e le forniture relativi, compresa la formazione tecnica, ove richiesta. 4.   La durata della misura di assistenza è di 35 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione. Articolo 2 Disposizioni finanziarie 1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è di 20 000 000 EUR. 2.   Tutte le spese sono gestite in conformità della decisione (PESC) 2021/509 e in linea con le norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF. Articolo 3 Accordi con il beneficiario 1.   L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») conclude con il beneficiario gli accordi necessari per garantire il rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla presente decisione quale condizione per la concessione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza. 2.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che obbligano il beneficiario a garantire: a) il rispetto, da parte delle unità delle forze di difesa della Repubblica d’Armenia sostenute nell’ambito della misura di assistenza, del pertinente diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario; b) l’uso corretto ed efficiente di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza ai fini per i quali sono stati forniti; c) l’opportuna manutenzione di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza per garantirne la fruibilità e la disponibilità operativa durante il loro ciclo di vita; d) che i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza non vadano perduti né siano trasferiti a persone o entità diverse da quelle individuate negli accordi. 3.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario abbia violato gli obblighi di cui al paragrafo 2. Articolo 4 Attuazione 1.   L’alto rappresentante è responsabile di assicurare l’attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e in linea con le norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF e con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l’individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell’ambito dell’EPF. 2.   L’attuazione delle attività di cui all’articolo 1, paragrafo 3, della presente decisione è effettuata dall’amministratore delle misure di assistenza, anche mediante intese amministrative in conformità dell’articolo 37 della decisione (PESC) 2021/509. Articolo 5 Sorveglianza, controllo e valutazione 1.   L’alto rappresentante sorveglia il rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi di cui all’articolo 3. Tale sorveglianza è utilizzata per conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi enunciati all’articolo 3 e per contribuire a prevenire tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte delle unità delle forze armate della Repubblica d’Armenia sostenute nell’ambito della misura di assistenza. 2.   Il controllo post-spedizione delle attrezzature e delle forniture è organizzato come segue: a) verifica della consegna, nella quale i certificati di consegna dell’EPF devono essere firmati dalle forze dell’utilizzatore finale al momento del trasferimento della proprietà; b) presentazione di relazioni sull’inventario, in base alla quale il beneficiario deve riferire annualmente sull’inventario degli elementi designati fino a quando tali relazioni non saranno più ritenute necessarie dal comitato politico e di sicurezza (CPS); c) visite in loco, nelle quali il beneficiario deve concedere l’accesso all’alto rappresentante e ai revisori dell’EPF per effettuare controlli in loco e audit dell’EPF su richiesta. 3.   Al termine della misura di assistenza l’alto rappresentante effettua una valutazione finale per stabilire se la misura di assistenza abbia contribuito al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, paragrafo 2. Articolo 6 Relazioni Durante il periodo di attuazione, l’alto rappresentante presenta al CPS relazioni semestrali sull’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 63 della decisione (PESC) 2021/509. L’amministratore delle misure di assistenza informa regolarmente il comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 in merito all’esecuzione delle entrate e delle spese a norma dell’articolo 38 di tale decisione, anche fornendo informazioni sui fornitori e sui subappaltatori interessati. Articolo 7 Sospensione e cessazione 1.   Il CPS può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509. 2.   Il CPS può raccomandare che il Consiglio cessi la misura di assistenza. Articolo 8 Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2026 Per il Consiglio Il presidente K. KALLAS ( 1 ) Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 ( GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/509/oj ). ( 2 ) Decisione (UE) 2018/104 del Consiglio, del 20 novembre 2017, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra ( GU L 23 del 26.1.2018, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/104/oj ). ( 3 ) Decisione (PESC) 2024/2010 del Consiglio, del 22 luglio 2024, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate della Repubblica d’Armenia ( GU L, 2024/2010, 23.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2010/oj ). ( 4 ) Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari ( GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99 , ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2008/944/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/232/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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