Decisione (UE) 2020/243 del Consiglio del 13 febbraio 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nella tredicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica per quanto riguarda le proposte, presentate da varie parti, di modificare le appendici di tale convenzione e per quanto riguarda la revoca di una riserva notificata di tale convenzione
Decisione (UE) 2020/243 del Consiglio del 13 febbraio 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nella tredicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica per quanto riguarda le proposte, presentate da varie parti, di modificare le appendici di tale convenzione e per quanto riguarda la revoca di una riserva notificata di tale convenzione
EN: Council Decision (EU) 2020/243 of 13 February 2020 on the position to be taken on behalf of the European Union in the thirteenth meeting of the Conference of the Parties to the Convention on the conservation of migratory species of wild animals as regards proposals from various parties to amend the Appendices to that Convention, and on the withdrawal of a reservation notified to that Convention
Testo normativo
25.2.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 53/1
DECISIONE (UE) 2020/243 DEL CONSIGLIO
del 13 febbraio 2020
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nella tredicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica per quanto riguarda le proposte, presentate da varie parti, di modificare le appendici di tale convenzione e per quanto riguarda la revoca di una riserva notificata di tale convenzione
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
La convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica («convenzione») è stata conclusa dall’Unione con decisione 82/461/CEE del Consiglio
(
1
)
ed è entrata in vigore il 1
o
novembre 1983.
(2)
Conformemente all’articolo XI della convenzione, la conferenza delle parti della convenzione («conferenza delle parti») può adottare decisioni per modificare le appendici della convenzione.
(3)
Nella sua tredicesima riunione, che si terrà dal 15 al 22 febbraio 2020, la conferenza delle parti adotterà decisioni intese a modificare le appendici della convenzione.
(4)
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nella conferenza delle parti, poiché le decisioni che modificano le appendici della convenzione saranno vincolanti per l’Unione.
(5)
L’Unione ha presentato proposte, che non richiederebbero modifiche del diritto unionale, per l’iscrizione della specie
Tetrax tetrax
nell’allegato I della convenzione e delle specie
Galeorhinus galeus, Tetrax tetrax
e
Sphyrna zygaena
nell’allegato II della convenzione. Le modifiche proposte non richiederebbero alcun cambiamento nel diritto dell’Unione.
(6)
Altre parti della convenzione hanno presentato proposte relative all’iscrizione di
Elephas maximus indicus, Panthera onca, Ardeotis nigriceps, Houbaropsis bengalensis bengalensis, Diomedea antipodensis
e
Carcharhinus longimanus
nell’allegato I della convenzione e all’iscrizione di
Panthera onca, Ovis vignei
e
Sphyrna zygaena
(popolazione regionale presente nelle zone economiche esclusive di Brasile, Uruguay e Argentina e nelle acque internazionali adiacenti) nell’allegato II della convenzione.
(7)
L’Unione dovrebbe sostenere la propria proposta per l’inclusione nell’allegato II della convenzione della popolazione mondiale di
Sphyrna zygaena
, preferendola alla proposta presentata da un’altra parte della convenzione volta a includere solo la popolazione regionale presente nelle zone economiche esclusive di Brasile, Uruguay e Argentina e nelle acque internazionali adiacenti.
(8)
L’Unione dovrebbe sostenere tutte le altre proposte in quanto scientificamente fondate, coerentemente con il proprio impegno a cooperare a livello internazionale per proteggere la biodiversità, in conformità dell’articolo 5 della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica e in linea con le decisioni adottate in sede di conferenza delle parti di detta convenzione.
(9)
L’Unione non fa parte dell’area di distribuzione delle specie
Elephas maximus indicus
,
Ardeotis nigriceps
e
Houbaropsis bengalensis bengalensis
, la cui aggiunta all’allegato I della convenzione non richiederebbe, pertanto, alcuna modifica del diritto dell’Unione.
(10)
L’Unione non fa parte dell’area di distribuzione della specie
Ovis vignei
, la cui aggiunta all’allegato II della convenzione non richiederebbe, pertanto, alcuna modifica del diritto dell’Unione.
(11)
Nell’Unione la specie
Panthera onca
è presente solo nella Guyana francese, territorio che non è disciplinato dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio,
(
2
)
, in quanto si applica solo nel territorio europeo degli Stati membri ai quali si applica il trattato. La protezione delle specie nella Guyana francese, compresa la
Panthera onca
, è garantita dalla legislazione nazionale. L’iscrizione di questa specie nell’allegato I della convenzione non richiederebbe pertanto alcuna modifica del diritto dell’Unione.
(12)
La specie di uccelli
Diomedea antipodensis
non è presente nell’Unione. La politica comune della pesca dell’Unione e la regolamentazione delle attività di pesca da parte delle competenti organizzazioni regionali di gestione della pesca offrono strumenti appropriati affinché l’Unione possa contribuire a gestirne la protezione. Di conseguenza, l’aggiunta di questa specie all’allegato I della convenzione non richiederebbe alcuna modifica del diritto dell’Unione.
(13)
La politica comune della pesca dell’Unione e la regolamentazione delle attività di pesca da parte delle competenti organizzazioni regionali di gestione della pesca offrono strumenti appropriati affinché l’Unione possa contribuire a gestire la protezione della specie ittica
Carcharhinus longimanus
. Inoltre, la pesca e la detenzione di questa specie sono vietate ai sensi del regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio
(
3
)
. L’iscrizione di questa specie nell’allegato I della convenzione non richiederebbe pertanto alcuna modifica del diritto dell’Unione.
(14)
Il regolamento (UE) 2019/124 vieta la pesca e la detenzione della specie
Cetorhinus maximus
, iscritta nell’allegato I della convenzione ma per la cui iscrizione è ancora in vigore una riserva da parte dell’Unione. La revoca di questa riserva non richiederebbe, pertanto, alcuna modifica del diritto dell’Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione nella tredicesima riunione della conferenza delle parti è la seguente:
a)
approvare l’iscrizione delle seguenti specie nell’allegato I della convenzione:
—
Tetrax tetrax
,
—
Elephas maximus indicus
,
—
Panthera onca
,
—
Ardeotis nigriceps
,
—
Houbaropsis bengalensis bengalensis
,
—
Diomedea antipodensis
,
—
Carcharhinus longimanus
;
b)
approvare l’iscrizione delle seguenti specie nell’allegato II della convenzione:
—
Tetrax tetrax,
—
Galeorhinus galeus
,
—
Sphyrna zygaena
(popolazione mondiale),
—
Panthera onca
,
—
Ovis vignei
.
Articolo 2
La Commissione, a nome dell’Unione, comunica al depositario della convenzione la revoca della sua riserva in merito all’iscrizione del
Cetorhinus maximus
nell’allegato I della convenzione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2020
Per il Consiglio
Il presidente
A. METELKO-ZGOMBIĆ
(
1
)
Decisione 82/461/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, relativa alla conclusione della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (
GU L 210 del 19.7.1982, pag. 10
.)
(
2
)
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (
GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7
).
(
3
)
Regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio, del 30 gennaio 2019, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (
GU L 29 del 31.1.2019, pag. 1
).
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