Decisione (UE) 2020/276 del Consiglio del 17 febbraio 2020 relativa alla conclusione del protocollo tra l’Unione europea, l’Islanda e il Regno di Norvegia dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia, riguardante l’accesso a Eurodac a fini di contrasto
Decisione (UE) 2020/276 del Consiglio del 17 febbraio 2020 relativa alla conclusione del protocollo tra l’Unione europea, l’Islanda e il Regno di Norvegia dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia, riguardante l’accesso a Eurodac a fini di contrasto
EN: Council Decision (EU) 2020/276 of 17 February 2020 on the conclusion of the Protocol between the European Union, Iceland and the Kingdom of Norway to the Agreement between the European Community and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in a Member State or in Iceland or Norway regarding access to Eurodac for law enforcement purposes
Testo normativo
3.3.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 64/1
DECISIONE (UE) 2020/276 DEL CONSIGLIO
del 17 febbraio 2020
relativa alla conclusione del protocollo tra l’Unione europea, l’Islanda e il Regno di Norvegia dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia, riguardante l’accesso a Eurodac a fini di contrasto
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo
(
1
)
,
considerando quanto segue:
(1)
Conformemente alla decisione (UE) 2019/394 del Consiglio
(
2
)
, il protocollo tra l’Unione europea, l’Islanda e il Regno di Norvegia dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia, riguardante l’accesso a Eurodac a fini di contrasto («protocollo»), è stato firmato il 24 ottobre 2019, con riserva della sua conclusione in una data successiva.
(2)
Al fine di sostenere e rafforzare la cooperazione di polizia tra le autorità competenti degli Stati membri e quelle dell’Islanda e della Norvegia ai fini della prevenzione, dell’accertamento e dell’indagine di reati di terrorismo e altri reati gravi, il coinvolgimento dell’Unione è necessario per consentire all’Islanda e alla Norvegia di partecipare alle componenti di Eurodac riguardanti le attività di contrasto.
(3)
È opportuno approvare il protocollo.
(4)
Il Regno Unito e l’Irlanda sono vincolati dal regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo de del Consiglio
(
3
)
e partecipano quindi all’adozione della presente decisione.
(5)
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È approvato, a nome dell’Unione, il protocollo tra l’Unione europea, l’Islanda e il Regno di Norvegia dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia, riguardante l’accesso all’Eurodac a fini di contrasto
(
4
)
.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del protocollo.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2020
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
(
1
)
Approvazione del 15 gennaio 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(
2
)
Decisione (UE) 2019/394 del Consiglio, del 7 marzo 2019, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, l’Islanda e il Regno di Norvegia dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia, riguardante l’accesso all’Eurodac a fini di contrasto (
GU L 71 del 13.3.2019, pag. 7
).
(
3
)
Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (
GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1
).
(
4
)
Il testo del protocollo è pubblicato nella
GU L 64 del 3.3.2020, pag. 3
.
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