Decisione (UE) 2026/303 del Consiglio, dell’8 novembre 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti in merito alla modifica dell’allegato II della sua decisione n. 2019/3 per quanto riguarda le norme sul congedo di maternità del segretariato permanente della Comunità dei trasporti
Decisione (UE) 2026/303 del Consiglio, dell’8 novembre 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti in merito alla modifica dell’allegato II della sua decisione n. 2019/3 per quanto riguarda le norme sul congedo di maternità del segretariato permanente della Comunità dei trasporti
EN: Council Decision (EU) 2026/303 of 8 November 2024 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Regional Steering Committee of the Transport Community with regard to the amendment of Annex II to its Decision No 2019/3, as regards the rules on maternity leave of the Transport Community Permanent Secretariat
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/303
5.2.2026
DECISIONE (UE) 2026/303 DEL CONSIGLIO
dell’8 novembre 2024
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti in merito alla modifica dell’allegato II della sua decisione n. 2019/3 per quanto riguarda le norme sul congedo di maternità del segretariato permanente della Comunità dei trasporti
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91 e l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti («TCT») è stato firmato dall’Unione in conformità alla decisione (UE) 2017/1937 del Consiglio
(
1
)
.
(2)
Il TCT è stato approvato a nome dell’Unione mediante decisione (UE) 2019/392 del Consiglio
(
2
)
ed è entrato in vigore il 1
o
maggio 2019.
(3)
L’articolo 24 del TCT istituisce il comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti («comitato direttivo regionale»). A norma dell’articolo 24, paragrafo 1, del TCT, il comitato direttivo regionale è responsabile dell’amministrazione del TCT e deve garantire la corretta attuazione del TCT.
(4)
A norma dell’articolo 30 del TCT, il comitato direttivo regionale deve stabilire il regolamento del segretariato permanente («segretariato») istituito dall’articolo 28 del TCT, in particolare per quanto riguarda le assunzioni, le condizioni di lavoro e la ripartizione equilibrata a livello geografico del personale del segretariato.
(5)
Il 5 giugno 2019 lo statuto del personale della Comunità dei trasporti è stato adottato quale allegato II della decisione n. 2019/3 del comitato direttivo regionale
(
3
)
. Le norme sul congedo di maternità applicabili ai membri del personale del segretariato («norme sul congedo di maternità») figurano nella sezione 10.4 dell’allegato II.
(6)
Il comitato direttivo regionale intende adottare una decisione di modifica delle norme sul congedo di maternità. La modifica di tali norme è necessaria per il corretto funzionamento del segretariato.
(7)
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato direttivo regionale in merito alla modifica delle norme sul congedo di maternità, poiché tale modifica avrà effetti giuridici.
(8)
La posizione dell’Unione in sede di comitato direttivo regionale dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti («comitato direttivo regionale») in merito alla modifica delle norme sul congedo di maternità applicabili ai membri del personale del segretariato permanente della Comunità dei trasporti che figurano nell’allegato II (statuto del personale della Comunità dei trasporti) della decisione n. 2019/3 del comitato direttivo regionale si basa sul progetto di decisione del comitato direttivo regionale accluso alla presente decisione.
I rappresentanti dell’Unione nel comitato direttivo regionale possono concordare modifiche minori del progetto di decisione senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2024
Per il Consiglio
Il presidente
BÓKA J.
(
1
)
Decisione (UE) 2017/1937 del Consiglio, dell’11 luglio 2017, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti (
GU L 278 del 27.10.2017, pag. 1
).
(
2
)
Decisione (UE) 2019/392 del Consiglio, del 4 marzo 2019, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti (
GU L 71 del 13.3.2019, pag. 1
).
(
3
)
Decisione n. 2019/3 del comitato direttivo regionale della comunità dei trasporti [2023/553], del 5 giugno 2019, concernente: l’adozione del regolamento relativo all’assunzione, alle condizioni di lavoro e alla ripartizione geografica equilibrata del personale del segretariato permanente della Comunità dei trasporti; l’adozione dello statuto del personale della Comunità dei trasporti; l’adozione degli avvisi di posti vacanti per le funzioni di direttore e vicedirettore del segretariato permanente della Comunità dei trasporti (
GU L 73 del 10.3.2023, pag. 37
).
PROGETTO
DECISIONE n. …/2024 DEL COMITATO DIRETTIVO REGIONALE DELLA COMUNITÀ DEI TRASPORTI
del …
relativa alla modifica dell'allegato II della decisione n. 2019/3 del comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti del 5 giugno 2019
IL COMITATO DIRETTIVO REGIONALE DELLA COMUNITÀ DEI TRASPORTI,
visto il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, e l'articolo 30,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo unico
All'allegato II (statuto del personale della Comunità dei trasporti) della decisione n. 2019/3 del comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti del 5 giugno 2019, la sezione 10.4 è sostituita dalla seguente:
«10.4. Congedo di maternità
a)
Le donne in stato di gravidanza hanno diritto, previa presentazione di un certificato medico, a 20 settimane di congedo di maternità retribuito a stipendio pieno. Il congedo ha inizio non prima di sei settimane dalla data prevista del parto indicata nel certificato e termina non prima di 14 settimane dopo la data del parto. In caso di parto cesareo, plurimo o prematuro o in caso di nascita di un figlio con disabilità o affetto da una malattia grave, la durata del congedo è di 24 settimane. Ai fini della presente disposizione, per parto prematuro si intende un parto che ha luogo prima della fine della 34
a
settimana di gravidanza. In caso di pericolo grave per la madre o per il figlio, la data di inizio del congedo di maternità può essere anticipata, previa presentazione di un certificato medico che raccomandi un congedo di maternità anticipato. In ogni caso, il congedo di maternità inizia al più tardi alla data effettiva del parto.
b)
Il diritto al congedo di maternità è mantenuto integralmente in caso di decesso del figlio alla nascita o subito dopo.
c)
Le ferie annuali possono essere fruite immediatamente, senza interruzione, dopo il congedo di maternità.
d)
Il membro del personale può riprendere il lavoro prima della fine del congedo di maternità, a condizione che presenti un certificato medico che ne attesti l'idoneità all'esercizio delle sue funzioni.».
Fatto a …, il …
Per il comitato direttivo regionale
Il presidente
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/303/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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