Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 0326/2021

Decisione (UE) 2021/326 del Consiglio del 22 febbraio 2021 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione, in sede di comitatoper il commercio istituito dall’accordo commerciale tra l’Unione europeae i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l’Ecuador, dall’altra,per quanto riguarda la modifica dell’appendice 1 dell’allegato XII (Appalti pubblici)

Pubblicato: 22/02/2021 In vigore dal: 22/02/2021 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2021/326 del Consiglio del 22 febbraio 2021 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione, in sede di comitatoper il commercio istituito dall’accordo commerciale tra l’Unione europeae i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l’Ecuador, dall’altra,per quanto riguarda la modifica dell’appendice 1 dell’allegato XII (Appalti pubblici) EN: Council Decision (EU) 2021/326 of 22 February 2021 on the position to be adopted, on behalf of the Union, within the Trade Committee established by the Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Colombia, Peru and Ecuador, of the other part, as regards the amendment of Appendix 1 of Annex XII (Government Procurement)

Testo normativo

24.2.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 64/8 DECISIONE (UE) 2021/326 DEL CONSIGLIO del 22 febbraio 2021 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione, in sede di comitatoper il commercio istituito dall’accordo commerciale tra l’Unione europeae i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l’Ecuador, dall’altra,per quanto riguarda la modifica dell’appendice 1 dell’allegato XII (Appalti pubblici) IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 91 e 100, paragrafo 2, e l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, visto l’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l’Ecuador, dall’altra, in particolare l’articolo 191, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra («accordo commerciale»), è stato firmato dall’Unione conformemente alla decisione 2012/735/UE del Consiglio ( 1 ) ed è stato applicato in via provvisoria dal 1 o marzo 2013 tra l’Unione e il Perù e dal 1 o agosto 2013 tra l’Unione e la Colombia. L’accordo commerciale è stato modificato dal protocollo di adesione dell’Ecuador ( 2 ) , firmato l’11 novembre 2016 conformemente alla decisione (UE) 2016/2369 del Consiglio ( 3 ) ed è stato applicato in via provvisoria dal 1 o gennaio 2017. (2) L’articolo 191 dell’accordo commerciale stabilisce le procedure relative alla modifica o alla rettifica della copertura che una parte offre per le procedure d’appalto disciplinate dal titolo VI dell’accordo commerciale. (3) L’appendice 1 dell’allegato XII dell’accordo commerciale specifica i soggetti dell’amministrazione centrale della Colombia le cui procedure d’appalto sono disciplinate dal titolo VI dell’accordo commerciale («elenco dei soggetti appaltanti»). (4) Nella riunione del sottocomitato per gli appalti pubblici tenutasi a Bogotá il 17 ottobre 2019, la Colombia ha informato l’Unione della sua intenzione di aggiornare l’elenco dei soggetti appaltanti aggiungendo sei agenzie a livello esecutivo create dopo il 2011. Al momento della conclusione dei negoziati per l’accordo commerciale nel 2010, le competenze attualmente svolte da tali agenzie erano esercitate da soggetti appaltanti a livello ministeriale. (5) L’Unione e la Colombia convengono che l’elenco dei soggetti appaltanti debba essere aggiornato di conseguenza. (6) È necessario pertanto modificare l’elenco dei soggetti appaltanti. L’Unione e la Colombia convengono che tale aggiornamento non richieda adeguamenti compensativi, in quanto si tratta di una modifica di lieve entità ai sensi dell’articolo 191, paragrafo 2, lettera a), dell’accordo commerciale. (7) A norma dell’articolo 14, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 4, dell’accordo commerciale, nell’ambito del comitato per il commercio istituito dall’accordo commerciale («comitato per il commercio») una decisione dev’essere adottata dall’Unione e dal paese andino firmatario interessato quando riguarda esclusivamente i rapporti bilaterali tra le parti. (8) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato per il commercio, poiché la decisione del comitato per il commercio di modificare l’elenco dei soggetti appaltanti sarà vincolante per l’Unione, a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, dell’accordo commerciale, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato per il commercio per quanto riguarda la modifica dell’elenco dei soggetti appaltanti di cui all’allegato XII, appendice 1, sezione A, sottosezione 1, dell’accordo commerciale si basa sul progetto di decisione del comitato per il commercio ( 4 ) . Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2021 Per il Consiglio Il presidente J. BORRELL FONTELLES ( 1 ) Decisione 2012/735/UE del Consiglio, del 31 maggio 2012, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra ( GU L 354 del 21.12.2012, pag. 1 ). ( 2 ) Protocollo di adesione dell’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra, per tener conto dell’adesione dell’Ecuador ( GU L 356 del 24.12.2016, pag. 3 ). ( 3 ) Decisione (UE) 2016/2369 del Consiglio, dell’11 novembre 2016, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria del protocollo di adesione all’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra, per tener conto dell’adesione dell’Ecuador ( GU L 356 del 24.12.2016, pag. 1 ). ( 4 ) Cfr. documento ST 5699/21 in http://register.consilium.europa.eu.

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