Decisione (UE) 2021/332 del Consiglio del 22 febbraio 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Forum mondiale per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite riguardo alle proposte di modifica dei regolamenti UNECE nn. 13, 13-H, 18, 30, 41, 46, 48, 53, 54, 67, 74, 75, 79, 86, 97, 98, 106, 107, 113, 116, 117, 118, 123, 124, 125, 141, 142, 148, 149, 150, 152, 154, 157 e del regolamento UNECE relativ
Decisione (UE) 2021/332 del Consiglio del 22 febbraio 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Forum mondiale per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite riguardo alle proposte di modifica dei regolamenti UNECE nn. 13, 13-H, 18, 30, 41, 46, 48, 53, 54, 67, 74, 75, 79, 86, 97, 98, 106, 107, 113, 116, 117, 118, 123, 124, 125, 141, 142, 148, 149, 150, 152, 154, 157 e del regolamento UNECE relativo al registratore di dati di evento, le proposte di modifica del regolamento tecnico mondiale (GTR) UNECE n. 9, le proposte di modifica della risoluzione consolidata R.E.5, le proposte di quattro nuovi regolamenti UNECE relativi al registratore di dati di evento, alla protezione dei veicoli a motore dall’impiego non autorizzato e all’omologazione del dispositivo contro l’uso non autorizzato, all’omologazione degli immobilizzatori e all’omologazione di un veicolo per quanto riguarda il suo immobi
Testo normativo
25.2.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 65/55
DECISIONE (UE) 2021/332 DEL CONSIGLIO
del 22 febbraio 2021
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Forum mondiale per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite riguardo alle proposte di modifica dei regolamenti UNECE nn. 13, 13-H, 18, 30, 41, 46, 48, 53, 54, 67, 74, 75, 79, 86, 97, 98, 106, 107, 113, 116, 117, 118, 123, 124, 125, 141, 142, 148, 149, 150, 152, 154, 157 e del regolamento UNECE relativo al registratore di dati di evento, le proposte di modifica del regolamento tecnico mondiale (GTR) UNECE n. 9, le proposte di modifica della risoluzione consolidata R.E.5, le proposte di quattro nuovi regolamenti UNECE relativi al registratore di dati di evento, alla protezione dei veicoli a motore dall’impiego non autorizzato e all’omologazione del dispositivo contro l’uso non autorizzato, all’omologazione degli immobilizzatori e all’omologazione di un veicolo per quanto riguarda il suo immobilizzatore e all’omologazione dei sistemi di allarme per veicoli e all’omologazione di un veicolo per quanto riguarda il suo sistema di allarme, la proposta di una nuova Mutual Resolution M.R.4 e le proposte di documenti di interpretazione relativi ai regolamenti UNECE nn. 155 e 156
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Con la decisione 97/836/CE del Consiglio
(
1
)
l’Unione ha aderito all’accordo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1958 riveduto»). L’accordo del 1958 riveduto è entrato in vigore il 24 marzo 1998.
(2)
Con la decisione 2000/125/CE del Consiglio
(
2
)
l’Unione ha aderito all’accordo sull’approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo»). L’accordo parallelo è entrato in vigore il 15 febbraio 2000.
(3)
Il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
stabilisce le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche per l’omologazione e l’immissione sul mercato di tutti i nuovi veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti. Tale regolamento integra i regolamenti adottati a norma dell’accordo del 1958 riveduto («regolamenti UNECE») nel sistema UE di omologazione, in quanto prescrizioni per l’omologazione o alternative alla legislazione dell’Unione.
(4)
A norma dell’articolo 1 dell’accordo del 1958 riveduto e dell’articolo 6 dell’accordo parallelo, il Forum mondiale dell’UNECE per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli («WP.29 dell’UNECE») può adottare proposte di modifica dei regolamenti UNECE, dei regolamenti tecnici mondiali («GTR UNECE») UNECE e delle risoluzioni UNECE, nonché proposte di nuovi regolamenti UNECE, di nuovi GTR UNECE e di nuove risoluzioni UNECE riguardanti l’omologazione dei veicoli. Conformemente a tali disposizioni, il WP.29 dell’UNECE può inoltre adottare proposte di autorizzazione all’elaborazione di modifiche ai GTR UNECE o di nuovi GTR UNECE e può adottare proposte di estensione dei mandati dei GTR UNECE.
(5)
Nella 183
a
sessione del Forum mondiale, che si terrà tra il 9e l’11 marzo 2021, il WP.29 dell’UNECE sarà chiamato ad adottare le proposte di modifica dei regolamenti UNECE nn. 13, 13-H, 18, 30, 41, 46, 48, 53, 54, 67, 74, 75, 79, 86, 97, 98, 106, 107, 113, 116, 117, 118, 123, 124, 125, 141, 142, 148, 149, 150, 152, 154, 157 e del regolamento UNECE relativo al registratore di dati di evento, le proposte di modifica del GTR UNECE n. 9, le proposte di modifica della risoluzione consolidata R.E.5, le proposte di quattro nuovi regolamenti UNECE relativi al registratore di dati di evento, alla protezione dei veicoli a motore dall’impiego non autorizzato e all’omologazione del dispositivo contro l’uso non autorizzato, all’omologazione degli immobilizzatori e all’omologazione di un veicolo per quanto riguarda il suo immobilizzatore e all’omologazione dei sistemi di allarme per veicoli e all’omologazione di un veicolo per quanto riguarda il suo sistema di allarme e la proposta di una nuova Mutual Resolution M.R.4. Il WP.29 dell’UNECE è inoltre chiamato ad adottare le proposte di documenti di interpretazione relativi ai regolamenti UNECE nn. 155 e 156.
(6)
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di WP.29 dell’UNECE riguardo all’adozione di tali proposte, poiché i regolamenti UNECE vincoleranno l’Unione e, unitamente ai GTR UNECE, alla risoluzione consolidata e alla Mutual Resolution, saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione nel settore dell’omologazione dei veicoli.
(7)
Alla luce dell’esperienza e degli sviluppi tecnici è necessario modificare o integrare le prescrizioni relative ad alcuni elementi o caratteristiche contemplati dai regolamenti UNECE nn. 13, 13-H, 18, 30, 41, 46, 48, 53, 54, 67, 74, 75, 79, 86, 97, 98, 106, 107, 113, 116, 117, 118, 123, 124, 125, 141, 142, 148, 149, 150, 152, 154, 157, dal regolamento UNECE relativo al registratore di dati di evento e dalla risoluzione consolidata R.E.5.
(8)
Occorre inoltre modificare alcune disposizioni del GTR UNECE n. 9.
(9)
Al fine di tener conto del progresso tecnico e migliorare la sicurezza dei veicoli, è necessario adottare quattro nuovi regolamenti UNECE relativi al registratore di dati di evento, alla protezione dei veicoli a motore dall’impiego non autorizzato e all’omologazione del dispositivo contro l’uso non autorizzato, all’omologazione degli immobilizzatori e all’omologazione di un veicolo per quanto riguarda il suo immobilizzatore e all’omologazione dei sistemi di allarme per veicoli e all’omologazione di un veicolo per quanto riguarda il suo sistema di allarme. Parallelamente è necessario adottare una nuova Mutual Resolution M.R.4 relativa alla vetratura del tetto panoramico,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di 183
a
sessione del Forum mondiale dell’UNECE per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli, che si terrà tra il 9 e l’11 marzo 2021, riguardo alle proposte di modifica dei regolamenti UNECE nn. 13, 13-H, 18, 30, 41, 46, 48, 53, 54, 67, 74, 75, 79, 86, 97, 98, 106, 107, 113, 116, 117, 118, 123, 124, 125, 141, 142, 148, 149, 150, 152, 154, 157 e del regolamento UNECE relativo al registratore di dati di evento, le proposte di modifica del regolamento tecnico mondiale (GTR) UNECE n. 9, le proposte di modifica della risoluzione consolidata R.E.5, le proposte di quattro nuovi regolamenti UNECE relativi al registratore di dati di evento, alla protezione dei veicoli a motore dall’impiego non autorizzato e all’omologazione del dispositivo contro l’uso non autorizzato, all’omologazione degli immobilizzatori e all’omologazione di un veicolo per quanto riguarda il suo immobilizzatore e all’omologazione dei sistemi di allarme per veicoli e all’omologazione di un veicolo per quanto riguarda il suo sistema di allarme, la proposta di una nuova Mutual Resolution M.R.4 e le proposte di documenti di interpretazione relativi ai regolamenti UNECE nn. 155 e 156
(
4
)
è quella di votare a favore.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2021
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
(
1
)
Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell’adesione della Comunità europea all’accordo della commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto») (
GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78
).
(
2
)
Decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell’accordo sull’approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo») (
GU L 35 del 10.2.2000, pag. 12
).
(
3
)
Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (
GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1
).
(
4
)
Cfr. documento ST 5991/21 su http://register.consilium.europa.eu
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