Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 0334/2021

Decisione di esecuzione (UE) 2021/334 della Commissione del 23 febbraio 2021 relativa a un progetto di provvedimento notificato dalla Romania riguardante le informazioni sul trattamento superficiale dei prodotti ortofrutticoli mediante antiparassitari notificata con il numero C(2021) 1096 (Il testo in lingua rumena è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 23/02/2021 In vigore dal: 23/02/2021 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2021/334 della Commissione del 23 febbraio 2021 relativa a un progetto di provvedimento notificato dalla Romania riguardante le informazioni sul trattamento superficiale dei prodotti ortofrutticoli mediante antiparassitari [notificata con il numero C(2021) 1096] (Il testo in lingua rumena è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2021/334 of 23 February 2021 concerning a draft order notified by Romania as regards information on the surface treatment of fruit and vegetables with pesticides (notified under document C(2021) 1096) (Only the Romanian text is authentic) (Text with EEA relevance)

Testo normativo

25.2.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 66/1 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/334 DELLA COMMISSIONE del 23 febbraio 2021 relativa a un progetto di provvedimento notificato dalla Romania riguardante le informazioni sul trattamento superficiale dei prodotti ortofrutticoli mediante antiparassitari [notificata con il numero C(2021) 1096] (Il testo in lingua rumena è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione ( 1 ) , in particolare l’articolo 45, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) Conformemente all’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011, il 5 marzo 2020 le autorità rumene hanno notificato alla Commissione un progetto di provvedimento, che riguarda requisiti di etichettatura obbligatori complementari ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 1, che impongono agli operatori economici di informare i consumatori in merito al trattamento superficiale dei prodotti ortofrutticoli mediante antiparassitari («il progetto di provvedimento»). (2) Il regolamento (UE) n. 1169/2011 definisce in modo generale i principi, i requisiti e le responsabilità che disciplinano le informazioni sugli alimenti e, in particolare, l’etichettatura degli alimenti. A tale proposito l’articolo 9, paragrafo 1, e l’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1169/2011 elencano tutte le indicazioni da riportare sugli alimenti, conformemente agli articoli 10 e 35 e fatte salve le eccezioni ivi contenute. (3) L’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011 stabilisce che, oltre alle indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 9, paragrafo 1, e all’articolo 10, gli Stati membri possono adottare, secondo la procedura di cui all’articolo 45, disposizioni che richiedono ulteriori indicazioni obbligatorie per tipi o categorie specifici di alimenti, per motivi di protezione della salute pubblica, di protezione dei consumatori, di prevenzione delle frodi o di protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d’origine controllata e di repressione della concorrenza sleale. (4) Stabilendo disposizioni nazionali che impongono di informare i consumatori in merito al trattamento superficiale post-raccolta dei prodotti ortofrutticoli mediante pesticidi, il progetto di provvedimento definisce indicazioni obbligatorie complementari per specifiche categorie di alimenti ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011. È pertanto necessario esaminarne la compatibilità con le suaccennate prescrizioni del regolamento e con le disposizioni del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. (5) L’articolo 1 del progetto di provvedimento stabilisce le condizioni che gli operatori economici devono soddisfare affinché sia garantita l’informazione corretta, completa e precisa dei consumatori in merito al trattamento superficiale dei prodotti ortofrutticoli mediante antiparassitari. (6) L’articolo 2 del progetto di provvedimento dispone l’obbligo per gli operatori economici di informare i consumatori, mediante un’etichettatura chiaramente visibile, che i prodotti ortofrutticoli immessi sul mercato sono stati sottoposti a trattamento superficiale mediante antiparassitari e di fornire informazioni chiare sulle modalità corrette di manipolazione/utilizzo dei prodotti, precisando, se del caso, che i prodotti in questione dovrebbero essere consumati senza buccia. (7) L’articolo 3 del progetto di provvedimento stabilisce che gli operatori devono fornire tali informazioni apponendo il testo previsto nell’allegato del progetto di provvedimento immediatamente accanto ai prodotti ortofrutticoli, sugli scaffali degli esercizi in cui sono commercializzati. L’allegato del progetto di provvedimento prevede che siano indicate le seguenti informazioni: un’avvertenza che indichi che «i prodotti sono stati trattati in superficie con antiparassitari», «denominazione dell’antiparassitario» da completare a cura dell’operatore economico, un’avvertenza che indichi che «i prodotti dovrebbero essere consumati senza buccia» e «condizioni di manipolazione/utilizzo» da completare a cura dell’operatore economico. (8) A seguito di una richiesta di chiarimenti inoltrata dalla Commissione con lettera del 6 febbraio 2020, le autorità rumene hanno chiarito con lettera del 5 marzo 2020 che il progetto di provvedimento riguarda la presenza di antiparassitari sulla superficie dei prodotti ortofrutticoli in commercio, a seguito dell’applicazione da parte degli operatori di un trattamento superficiale post-raccolta volto a preservarne la freschezza. (9) Il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) stabilisce norme che disciplinano i prodotti fitosanitari e le sostanze attive in essi contenute. A norma dell’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1107/2009, i prodotti fitosanitari, compresi quelli destinati al trattamento superficiale post-raccolta, non sono immessi sul mercato o impiegati negli Stati membri a meno che siano stati autorizzati. In tale contesto essi sono soggetti a una valutazione approfondita della sicurezza, al fine di garantire, tra l’altro, la protezione della salute umana, che comprende anche la sicurezza dei consumatori. L’uso di prodotti fitosanitari deve soddisfare le prescrizioni di cui all’articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009. (10) Al fine di garantire la sicurezza degli alimenti che sono stati sottoposti a trattamenti mediante prodotti fitosanitari, il livello di residui di antiparassitari in tali prodotti, compresi i prodotti ortofrutticoli, non deve superare i livelli massimi di residui di cui al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) . Un altro principio del regolamento (CE) n. 396/2005 è che i livelli massimi di residui non devono essere fissati a livelli superiori a quelli necessari secondo le buone pratiche agricole, in altri termini non superiori a quanto necessario per combattere un determinato organismo nocivo, e devono essere sicuri per i consumatori. (11) A norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) , gli alimenti a rischio non possono essere immessi sul mercato. (12) A norma del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) , gli Stati membri hanno l’obbligo di intraprendere azioni esecutive in caso di superamento dei livelli massimi di residui. (13) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione ( 6 ) stabilisce le disposizioni specifiche in materia di etichettatura relative all’uso di agenti conservanti o altre sostanze chimiche sugli agrumi. (14) I prodotti alimentari che soddisfano le prescrizioni del regolamento (CE) n. 178/2002, trattati con prodotti fitosanitari conformi alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 i cui residui non superano i livelli massimi fissati conformemente al regolamento (CE) n. 396/2005, sono da considerarsi sicuri per la salute dei consumatori. Gli Stati membri sono tenuti a garantire che i prodotti ortofrutticoli che sono immessi sui loro mercati soddisfino le prescrizioni dell’Unione per quanto riguarda i livelli massimi di residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e nei mangimi. A tale riguardo, le autorità rumene non hanno spiegato perché ritengono che le opportune misure di controllo e di verifica dell’attuazione attualmente in vigore non siano sufficienti a garantire la sicurezza dei prodotti ortofrutticoli in questione. (15) Sulla base delle prescrizioni armonizzate dell’Unione in materia di autorizzazione e uso dei prodotti fitosanitari e dei loro livelli massimi di residui nei prodotti ortofrutticoli, che comprendono una valutazione scientifica approfondita della sicurezza dei prodotti fitosanitari, e in considerazione delle norme di verifica dell’attuazione e di sorveglianza che le autorità competenti degli Stati membri devono rispettare, non è giustificata la necessità di ulteriori prescrizioni nazionali obbligatorie in materia di informazioni sui prodotti alimentari o di etichettatura, per quanto riguarda i residui di antiparassitari, per motivi di protezione della salute pubblica. (16) Alla luce di tali elementi, il progetto di provvedimento non è giustificato per i motivi di protezione della salute pubblica di cui all’articolo 39, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1169/2011. (17) Per quanto riguarda le giustificazioni fornite in merito alla protezione dei consumatori, le disposizioni del progetto di provvedimento non rispettano il principio di proporzionalità in quanto vanno al di là di quanto necessario per conseguire l’obiettivo di protezione dei consumatori. (18) Inoltre, il requisito di etichettatura previsto dal progetto di provvedimento di «indicare, ove necessario, che i prodotti dovrebbero essere consumati senza buccia» crea un’impressione sbagliata nei consumatori circa la sicurezza dei prodotti ortofrutticoli, infondendo l’idea che i prodotti siano sicuri solo in quella specifica condizione di utilizzo, vale a dire quando il prodotto è sbucciato. Ciò lascia erroneamente intendere che basterebbe informare i consumatori, invece di ritirare dal mercato gli alimenti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare. Il requisito di etichettatura così proposto sarebbe fuorviante per i consumatori e creerebbe un pregiudizio ingiustificato a scapito di tutti i prodotti ortofrutticoli presenti sul mercato etichettati conformemente al progetto di provvedimento. Tale requisito di etichettatura sarebbe pertanto contrario all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1169/2011. Inoltre la formulazione di tale requisito è imprecisa e non viene chiaramente specificato in base a quali criteri esso si applichi. (19) In aggiunta, il fatto che il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 stabilisca disposizioni specifiche in materia di etichettatura relative all’uso di agenti conservanti o di altre sostanze chimiche soltanto per gli agrumi, pur perseguendo l’obiettivo di tutelare i consumatori, porta alla conclusione che per conseguire tale obiettivo non sia necessario stabilire le stesse disposizioni di etichettatura per tutti i tipi di prodotti ortofrutticoli. (20) Alla luce di tali elementi, il progetto di provvedimento non è giustificato per i motivi di protezione dei consumatori di cui all’articolo 39, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1169/2011. (21) Dalla valutazione di cui sopra emerge che le autorità rumene non hanno giustificato la necessità delle indicazioni obbligatorie complementari previste dal progetto di provvedimento secondo almeno uno dei motivi di cui all’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011. (22) Alla luce di tali osservazioni, il 4 giugno 2020, la Commissione ha espresso un parere negativo sul progetto di provvedimento, a norma dell’articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011. Il 5 giugno 2020 la Commissione ha notificato il parere negativo alle autorità rumene. (23) Le autorità rumene sono pertanto invitate a non adottare il provvedimento notificato. (24) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La Romania non adotta il progetto di provvedimento notificato il 5 marzo 2020 riguardante l’obbligo da parte degli operatori economici di informare i consumatori in merito al trattamento superficiale dei prodotti ortofrutticoli mediante antiparassitari. Articolo 2 La Romania è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2021 Per la Commissione Stella KYRIAKIDES Membro della Commissione ( 1 ) GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18 . ( 2 ) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ( GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1 ). ( 3 ) Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ( GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1 ). ( 4 ) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ( GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1 ). ( 5 ) Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ( GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1 ). ( 6 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ( GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1 ).

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