Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 0367/2022

Decisione di esecuzione (UE) 2022/367 della Commissione del 2 marzo 2022 che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all’approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio notificata con il numero C(2022) 1200 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 02/03/2022 In vigore dal: 02/03/2022 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2022/367 della Commissione del 2 marzo 2022 che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all’approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2022) 1200] (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2022/367 of 2 March 2022 amending Decision 2011/163/EU on the approval of plans submitted by third countries in accordance with Article 29 of Council Directive 96/23/EC (notified under document C(2022) 1200) (Text with EEA relevance)

Testo normativo

4.3.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 69/107 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/367 DELLA COMMISSIONE del 2 marzo 2022 che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all’approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2022) 1200] (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE ( 1 ) , in particolare l’articolo 29, paragrafo 1, quarto comma, e l’articolo 29, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 96/23/CE, i paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare gli animali e i prodotti di origine animale contemplati dalla medesima direttiva sono tenuti a presentare piani di sorveglianza dei residui che offrano le garanzie richieste («i piani»). I piani dovrebbero comprendere almeno le categorie di residui e sostanze di cui all’allegato I della direttiva 96/23/CE. (2) La decisione 2011/163/UE della Commissione ( 2 ) approva i piani presentati da alcuni paesi terzi per determinati animali e prodotti di origine animale elencati nell’allegato di tale decisione. (3) La decisione di esecuzione (UE) 2021/2315 ha modificato da ultimo l’allegato della decisione 2011/163/UE ( 3 ) . La decisione di esecuzione (UE) 2021/2315 suddivideva la categoria «Prodotti dell’acquacoltura» in quattro sottocategorie: «Pesci», «Prodotti ottenuti dai pesci (ad esempio caviale)», «Crostacei» e «Molluschi (molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini)», al fine di un migliore allineamento alle categorie utilizzate per i certificati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione ( 4 ) e agli elenchi dei paesi autorizzati a introdurre nell’Unione determinati prodotti di cui agli allegati VIII e IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione ( 5 ) . (4) Bielorussia, Canada, Cina, Israele ( 6 ) , Moldova, Svizzera, Turchia, Stati Uniti e Uruguay erano in precedenza contrassegnati nella colonna «Acquacoltura» nell’allegato della decisione 2011/163/UE e su tale base esportavano caviale di acquacoltura. Il piano di sorveglianza dei residui per i pesci che hanno presentato era conforme alle prescrizioni generali dell’Unione per l’acquacoltura e comprendeva anche il caviale. Tali paesi terzi erano pertanto stati esclusi dall’elenco dei «Prodotti ottenuti dai pesci (ad esempio caviale)» nell’allegato della decisione 2011/163/UE, come modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/2315. Per evitare qualsiasi mancanza di chiarezza in merito all’ammissibilità ad esportare caviale nell’Unione, è opportuno che tali paesi terzi siano contrassegnati anche nella colonna «Prodotti ottenuti dai pesci (ad esempio caviale)». Per motivi di chiarezza è opportuno modificare il titolo della colonna «Prodotti ottenuti dai pesci (ad esempio caviale)» in «Caviale ( 7 ) (prodotto ottenuto da pesci)». (5) Gli Emirati arabi uniti non hanno presentato alla Commissione un piano di sorveglianza dei residui per i prodotti ottenuti dai pesci. Gli Emirati arabi uniti hanno tuttavia fornito garanzie per i prodotti ottenuti dai pesci originari degli Stati membri o di paesi terzi autorizzati ad esportare tali prodotti nell’Unione. È pertanto opportuno contrassegnare la voce corrispondente agli Emirati arabi uniti nella sottocolonna «Caviale (prodotto ottenuto da pesci)» nell’allegato della decisione 2011/163/UE, inserendo l’apposita nota a piè pagina. (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/163/UE. (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione ( 8 ) . Articolo 2 L’allegato della decisione 2011/163/UE è sostituito dal testo figurante nell’allegato della presente decisione. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2022 Per la Commissione Stella KYRIAKIDES Membro della Commissione ( 1 ) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10 . ( 2 ) Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all’approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio ( GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40 ). ( 3 ) Decisione di esecuzione (UE) 2021/2315 della Commissione, del 17 dicembre 2021, che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all’approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio ( GU L 464 del 28.12.2021, pag. 17 ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE ( GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1 ). ( 5 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 114 del 31.3.2021, pag. 118 ). ( 6 ) Nel seguito inteso come lo Stato d’Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania. ( 7 ) Caviale o suoi succedanei preparati con uova di pesce. ( 8 ) Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale ( GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379 ). ALLEGATO «ALLEGATO Codice ISO2 Paese ( (1) ) Bovini Ovini/caprini Suini Equini Pollame Prodotti dell’acquacoltura Latte Uova Conigli Selvaggina selvatica Selvaggina d’allevamento Miele Budelli Prodotti della pesca Molluschi (molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini) Pesci Caviale ( (13) ) (prodotto ottenuto da pesci) Crostacei AD Andorra X X X ( (2) ) X X AE Emirati arabi uniti X ( (2) ) X ( (2) ) X ( (3) ) AL Albania X X X ( (2a) ) X X AM Armenia X X AR Argentina X X X X X X X X X X X X AU Australia X X X X X X X X X X X X X BA Bosnia-Erzegovina X X X X X X X X BD Bangladesh X X BF Burkina Faso X BJ Benin X BN Brunei X BR Brasile X X X X X X X BW Botswana X BY Bielorussia X ( (7) ) X X X X X X BZ Belize X CA Canada X X X X X X X X X X X X X X X CH Svizzera X X X X X X X X X X X X X X X CL Cile X X X X X X X X X X CM Camerun X CN Cina X X X X X X X X CO Colombia X X X X ( (2) ) X CR Costa Rica X X CU Cuba X X DO Repubblica dominicana X EC Ecuador X X EG Egitto X ( (2a) ) X ET Etiopia X FK Isole Falkland X X ( (5) ) X FO Isole Fær Øer X GB Regno Unito X X X X X X X X X X X X X X GE Georgia X GG Guernsey X X GL Groenlandia X X GT Guatemala X X HN Honduras X X ID Indonesia X X X ( (2a) ) X ( (2a) ) IL Israele ( (4) ) X X X X X X IM Isola di Man X X X X X X X IN India X ( (2a) ) X X X ( (2a) ) X X X IR Iran X X X JE Jersey X X JM Giamaica X JP Giappone X X X X X X X X ( (2a) ) X KE Kenya X KR Corea del Sud X X X X X ( (2a) ) X ( (2a) ) X ( (2a) ) LB Libano X LK Sri Lanka X X MA Marocco X X X ( (2a) ) X X ( (2a) ) X ( (2a) ) X MD Moldova X X X X X X ME Montenegro X X ( (5) ) X X X X X X MG Madagascar X X X X MK Macedonia del Nord X X X X X X X X X MM Myanmar/Birmania X X X MN Mongolia X MU Maurizio X X ( (2) ) MX Messico X ( (2) ) X X X ( (2a) ) X X MY Malaysia X ( (2) ) X X MZ Mozambico X NA Namibia X X ( (5) ) X NC Nuova Caledonia X X X NG Nigeria X NI Nicaragua X X NZ Nuova Zelanda X X X ( (2a) ) X X ( (2a) ) X X X X ( (2a) ) X ( (2a) ) X X X X OM Oman X ( (2a) ) X ( (2a) ) X ( (2a) ) PA Panama X X PE Perù X X X PH Filippine X X X ( (2a) ) X ( (2a) ) PK Pakistan X PM Saint Pierre e Miquelon X PN Isole Pitcairn X PY Paraguay X X RS Serbia ( (6) ) X X X X ( (7) ) X X X X X X X RU Russia X X X X X X X ( (8) ) X X RW Ruanda X SA Arabia Saudita X X SG Singapore X ( (2) ) X ( (2) ) X ( (2) ) X ( (9) ) X ( (2) ) X X ( (2) ) X ( (2a) ) X ( (9) ) X ( (9) ) SL Sierra Leone X SM San Marino X X ( (2) ) X X SV El Salvador X SY Siria X SZ Eswatini X TG Togo X TH Thailandia X ( (2a) ) X ( (2a) ) X X X X X ( (2a) ) X ( (2a) ) X TN Tunisia X X X TR Turchia X X X X X X X X TW Taiwan X X X ( (2a) ) X X TZ Tanzania X X UA Ucraina X X X X X X X X X X UG Uganda X X US Stati Uniti X X ( (10) ) X X X X X X X X X X X X UY Uruguay X X X X X X X X X X UZ Uzbekistan X VE Venezuela X VN Vietnam X X X X ( (2a) ) X ( (2a) ) X WF Wallis e Futuna X XK Kosovo ( (11) ) X ( (2) ) ZA Sud Africa X X ( (12) ) ZM Zambia X » ( (1) ) La tabella contiene un elenco di paesi e territori. Tale elenco non è limitato ai paesi riconosciuti dall’UE. ( (2) ) Paesi terzi che utilizzano unicamente materie prime provenienti da Stati membri o da altri paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di dette materie prime nell’Unione a norma dell’articolo 2. ( (2a) ) Paesi terzi che utilizzano unicamente prodotti di origine animale provenienti da Stati membri o da altri paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di detti prodotti trasformati nell’Unione a norma dell’articolo 2, al solo fine di impiegarli nella preparazione di prodotti composti da esportare nell’UE. ( (3) ) Solo latte di cammello. ( (4) ) Nel seguito inteso come lo Stato d’Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania. ( (5) ) Solo ovini. ( (6) ) Escluso il Kosovo. ( (7) ) Esportazioni nell’Unione di equidi vivi per la macellazione (solo animali destinati alla produzione di alimenti). ( (8) ) Solo renne. ( (9) ) Solo per i prodotti a base di carni fresche originari della Nuova Zelanda, destinati all’Unione e scaricati, ricaricati e fatti transitare con o senza magazzinaggio a Singapore. ( (10) ) Solo caprini. ( (11) ) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo. ( (12) ) Solo ratiti. ( (13) ) Caviale o suoi succedanei preparati con uova di pesce.

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