Decisione (UE) 2020/372 del Consiglio del 27 febbraio 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale riguardo all’adozione di emendamenti degli annessi 1, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16 e 18 della convenzione sull’aviazione civile internazionale
Decisione (UE) 2020/372 del Consiglio del 27 febbraio 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale riguardo all’adozione di emendamenti degli annessi 1, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16 e 18 della convenzione sull’aviazione civile internazionale
EN: Council Decision (EU) 2020/372 of 27 February 2020 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Council of the International Civil Aviation Organization as regards the adoption of amendments to Annexes 1, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16 and 18 to the Convention on International Civil Aviation
Testo normativo
6.3.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 71/8
DECISIONE (UE) 2020/372 DEL CONSIGLIO
del 27 febbraio 2020
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale riguardo all’adozione di emendamenti degli annessi 1, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16 e 18 della convenzione sull’aviazione civile internazionale
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
La convenzione sull’aviazione civile internazionale («convenzione di Chicago»), che disciplina il trasporto aereo internazionale, è entrata in vigore il 4 aprile 1947. Essa ha istituito l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO).
(2)
Gli Stati membri dell’Unione sono parti contraenti della convenzione di Chicago e membri dell’ICAO, mentre l’Unione ha lo status di osservatore in taluni organi dell’ICAO.
(3)
A norma dell’articolo 54 della convenzione di Chicago, il Consiglio dell’ICAO è chiamato ad adottare standard e pratiche raccomandate internazionali.
(4)
Nella sua 219
a
sessione, che avrà inizio il 2 marzo 2020, il Consiglio dell’ICAO è chiamato ad adottare una serie di emendamenti degli annessi 1, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16 e 18 della convenzione di Chicago («emendamenti») nei settori della sicurezza, dell’ambiente e della navigazione aerea.
(5)
Una volta adottati, gli emendamenti previsti saranno vincolanti per tutti gli Stati contraenti dell’ICAO, compresi tutti gli Stati membri dell’Unione, in conformità e all’interno dei limiti fissati dalla convenzione di Chicago, e in grado di influenzare in modo decisivo il contenuto del diritto dell’Unione.
(6)
È opportuno pertanto stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio dell’ICAO riguardo agli emendamenti.
(7)
L’ambito di applicazione della presente decisione dovrebbe essere limitato al contenuto degli emendamenti, nella misura in cui tale contenuto rientri in un’area già ampiamente disciplinata dalle regole comuni dell’Unione. La presente decisione non dovrebbe incidere sulla ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri nel settore dell’aviazione.
(8)
La posizione dell’Unione in sede di Consiglio dell’ICAO dovrebbe essere di sostegno alle politiche delineate negli emendamenti, poiché contribuiscono a migliorare gli standard di sicurezza e ambientali dell’aviazione.
(9)
La posizione dell’Unione dovrebbe essere espressa congiuntamente dagli Stati membri dell’Unione che sono membri del Consiglio dell’ICAO,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) nella sua 219
a
sessione riguardo all’adozione di emendamenti degli annessi 1, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16 e 18 della convenzione sull’aviazione civile internazionale
(
1
)
è espressa congiuntamente dagli Stati membri dell’Unione che sono membri del Consiglio dell’ICAO.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2020
Per il Consiglio
Il presidente
D. HORVAT
(
1
)
Cfr. documento ST 6180/20 su http://register.consilium.europa.eu.
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