Decisione (UE) 2020/392 del Consiglio del 5 marzo 2020 relativa alla conclusione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica della Gambia e del protocollo di attuazione di tale accordo di partenariato
Decisione (UE) 2020/392 del Consiglio del 5 marzo 2020 relativa alla conclusione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica della Gambia e del protocollo di attuazione di tale accordo di partenariato
EN: Council Decision (EU) 2020/392 of 5 March 2020 on the conclusion of the Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of The Gambia and of the Protocol on the implementation of that Partnership Agreement
Testo normativo
11.3.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 75/1
DECISIONE (UE) 2020/392 DEL CONSIGLIO
del 5 marzo 2020
relativa alla conclusione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica della Gambia e del protocollo di attuazione di tale accordo di partenariato
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e l’articolo 218, paragrafo 7,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo
(
1
)
,
viste la raccomandazione della Commissione e la decisione del Consiglio che autorizza l’avvio di negoziati,
considerando quanto segue:
(1)
Conformemente alla decisione (UE) 2019/1332 del Consiglio
(
2
)
, l’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica della Gambia («accordo di partenariato») e il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato («protocollo») sono stati firmati il 31 luglio 2019, fatta salva la loro conclusione in una data successiva.
(2)
L’accordo di partenariato abroga l’accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Gambia sulla pesca al largo della Gambia
(
3
)
, che è entrato in vigore il 2 giugno 1987.
(3)
L’accordo di partenariato e il protocollo sono applicati a titolo provvisorio dalla data della firma.
(4)
L’accordo di partenariato e il protocollo dovrebbero essere approvati.
(5)
L’articolo 9 dell’accordo di partenariato istituisce la commissione mista incaricata di controllarne l’applicazione. A norma di tale articolo e degli articoli 5, 6 e 8 del protocollo, la commissione mista è abilitata ad adottare modifiche del protocollo. Al fine di agevolare l’approvazione di tali modifiche, è opportuno, a determinate condizioni sostanziali e procedurali, autorizzare la Commissione ad approvarle a nome dell’Unione con una procedura semplificata.
(6)
La posizione dell’Unione relativa alle modifiche del protocollo dovrebbe essere definita dal Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri (Coreper). Le modifiche proposte saranno accettate a meno che una minoranza di blocco degli Stati membri, conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea (TUE), non vi si opponga in sede di Coreper.
(7)
La posizione che deve essere adottata dall’Unione in sede di commissione mista su altre questioni dovrebbe essere determinata conformemente ai trattati e alle prassi consolidate,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica della Gambia e il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica della Gambia sono approvati a nome dell’Unione.
(
4
)
Articolo 2
Secondo la procedura di cui all’allegato della presente decisione, la Commissione è autorizzata ad approvare, a nome dell’Unione, le modifiche del protocollo che devono essere adottate dalla commissione mista istituita dall’articolo 9 dell’accordo di partenariato.
Articolo 3
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 18 dell’accordo di partenariato e all’articolo 16 del protocollo.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2020
Per il Consiglio
Il presidente
T. ĆORIĆ
(
1
)
Approvazione del 18 dicembre 2019.
(
2
)
Decisione (UE) 2019/1332 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica della Gambia e del protocollo di attuazione di tale accordo di partenariato (
GU L 208 dell’8.8.2019, pag. 1
).
(
3
)
GU L 146 del 6.6.1987, pag. 3
.
(
4
)
I testi dell’accordo di partenariato e del protocollo sono stati pubblicati nella
GU L 208 dell’8.8.2019, pag. 3
, unitamente alla decisione relativa alla firma.
ALLEGATO
Procedura per l’approvazione delle modifiche del protocollo che devono essere adottate dalla commissione mista
Nei casi in cui la commissione mista sia invitata ad adottare modifiche del protocollo conformemente agli articoli 5, 6 e 8 del protocollo stesso, la Commissione è autorizzata ad approvare, a nome dell’Unione, le modifiche proposte, alle seguenti condizioni:
1)
la Commissione provvede affinché l’approvazione a nome dell’Unione:
a)
sia conforme agli obiettivi della politica comune della pesca;
b)
sia compatibile con le norme pertinenti adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca e tenga conto della gestione congiunta da parte degli Stati costieri;
c)
tenga conto dei più recenti dati statistici, biologici e di altro tipo trasmessi alla Commissione.
2)
Prima di approvare, a nome dell’Unione, le modifiche proposte, la Commissione le sottopone al Consiglio con sufficiente anticipo.
3)
La conformità delle modifiche proposte rispetto ai criteri di cui al punto 1 del presente allegato sarà valutata dal Coreper.
4)
A meno che un numero di Stati membri equivalente alla minoranza di blocco del Consiglio, conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, TUE, non si opponga alle modifiche proposte, la Commissione le approva a nome dell’Unione. In presenza di tale minoranza di blocco, la Commissione respinge, a nome dell’Unione, le modifiche proposte.
5)
Qualora nel corso di successive riunioni con la Gambia, anche riunioni sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo, la questione è sottoposta di nuovo al Consiglio, secondo la procedura di cui ai punti da 2) a 4), affinché la posizione dell’Unione tenga conto dei nuovi elementi.
6)
La Commissione è invitata ad adottare in tempo utile le disposizioni necessarie a garantire che sia dato seguito alla decisione della commissione mista, comprese, se del caso, la pubblicazione della decisione in questione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
e la presentazione di eventuali proposte necessarie per l’attuazione di tale decisione.
7)
Per quanto concerne altre questioni non riguardanti le modifiche del protocollo conformemente agli articoli 5, 6 o 8 del protocollo stesso, la posizione che deve essere adottata dall’Unione in sede di commissione mista è determinata conformemente ai trattati e alle prassi consolidate.
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