Decisione (UE) 2021/393 del Consiglio del 1o marzo 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE istituito dall’accordo sullo Spazio economico europeo riguardo alle modifiche del capo II bis, e degli allegati I e II, del protocollo 10 di tale accordo sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci
Decisione (UE) 2021/393 del Consiglio del 1o marzo 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE istituito dall’accordo sullo Spazio economico europeo riguardo alle modifiche del capo II bis, e degli allegati I e II, del protocollo 10 di tale accordo sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci
EN: Council Decision (EU) 2021/393 of 1 March 2021 on the position to be taken on behalf of the European Union within the EEA Joint Committee established by the Agreement on the European Economic Area as regards amendments to Chapter IIa of, and Annexes I and II to, Protocol 10 to that Agreement, on simplification of inspections and formalities in respect of carriage of goods
Testo normativo
5.3.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 77/27
DECISIONE (UE) 2021/393 DEL CONSIGLIO
del 1
o
marzo 2021
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE istituito dall’accordo sullo Spazio economico europeo riguardo alle modifiche del capo II
bis
, e degli allegati I e II, del protocollo 10 di tale accordo sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Il protocollo 10 dell’accordo sullo Spazio economico europeo
(
1
)
(«accordo SEE) sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci e sulle misure doganali di sicurezza («protocollo») è stato modificato con decisione n. 76/2009 del Comitato misto SEE
(
2
)
ed è entrato in vigore il 1
o
luglio 2009.
(2)
A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto istituito dall’accordo SEE («Comitato misto SEE») può adottare una decisione che modifica il capo II
bis
e gli allegati del protocollo durante la sessione successiva o mediante scambio di lettere.
(3)
In conformità dell’articolo 9
nonies
, paragrafo 3, del protocollo, è necessario apportare modifiche al capo II
bis
e agli allegati I e II del protocollo per tener conto dell’evoluzione della normativa dell’Unione in materie disciplinate da tale capo e da tali allegati. Inoltre, se una decisione non può essere adottata in modo da consentire l’applicazione contemporanea delle modifiche del protocollo e delle modifiche della normativa dell’Unione, le modifiche previste nel progetto di decisione presentato all’approvazione delle parti contraenti sono applicate a titolo provvisorio se possibile a decorrere dal 15 marzo 2021, nel dovuto rispetto delle procedure interne delle parti contraenti. Tale data coincide con l’introduzione della prima versione del sistema di controllo delle importazioni 2, al quale la Norvegia ha accettato di partecipare.
(4)
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato misto SEE riguardo alle modifiche del capo II
bis
, e degli allegati I e II, del protocollo, poiché tali modifiche vincoleranno l’Unione.
(5)
La posizione dell’Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione nella prossima riunione del Comitato misto istituito dall’accordo sullo Spazio economico europeo, o mediante scambio di lettere, riguardo alle modifiche del capo II
bis
, e degli allegati I e II, del protocollo 10 di tale accordo, deve basarsi sul progetto di decisione del Comitato misto SEE
(
3
)
.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 1
o
marzo 2021
Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS
(
1
)
GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3
.
(
2
)
Decisione del Comitato misto SEE n. 76/2009, del 30 giugno 2009, che modifica il protocollo 10 sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci e il protocollo 37 contenente l’elenco di cui all’articolo 101 (
GU L 232 del 3.9.2009, pag. 40
).
(
3
)
Cfr. documento ST 5661/21 su http://register.consilium.europa.eu
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