Decisione (UE) 2024/396 del Consiglio, del 16 gennaio 2024, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall’altro (2023-2028)
Decisione (UE) 2024/396 del Consiglio, del 16 gennaio 2024, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall’altro (2023-2028)
EN: Council Decision (EU) 2024/396 of 16 January 2024 on the conclusion, on behalf of the Union, of the Protocol on the implementation of the Fisheries Partnership Agreement between the European Community, on the one hand, and the Republic of Kiribati, on the other (2023-2028)
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/396
24.1.2024
DECISIONE (UE) 2024/396 DEL CONSIGLIO
del 16 gennaio 2024
relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall’altro (2023-2028)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e con l’articolo 218, paragrafo 7,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo
(
1
)
,
considerando quanto segue:
(1)
Conformemente alla decisione (UE) 2023/2187
(
2
)
, il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall’altro (2023-2028) («protocollo») è stato firmato il 2 ottobre 2023.
(2)
L’obiettivo del protocollo è attuare l’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall’altro («accordo»), in modo da concedere possibilità di pesca alle navi dell’Unione nelle zone di pesca all’interno delle acque di Kiribati e consentire all’Unione e a Kiribati di collaborare più strettamente per promuovere la cooperazione nel settore dello sviluppo sostenibile degli oceani, nella politica della pesca e dell’economia blu, contribuendo nel contempo a garantire condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca.
(3)
Il protocollo prevede possibilità di pesca per le navi dell’Unione nelle zone di pesca all’interno delle acque di Kiribati, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e nel rispetto delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale.
(4)
È opportuno approvare il protocollo.
(5)
L’articolo 9 dell’accordo istituisce la commissione mista incaricata di controllarne l’applicazione. A norma degli articoli 8 e 18 del protocollo, la commissione mista può approvare alcune modifiche al protocollo. Al fine di agevolare l’approvazione di tali modifiche, è opportuno conferire alla Commissione, a determinate condizioni sostanziali e procedurali, il potere di approvarle a nome dell’Unione con una procedura semplificata.
(6)
È opportuno che la posizione dell’Unione sulle modifiche del protocollo proposte sia determinata dal Consiglio. È opportuno che le modifiche proposte siano approvate, a meno che una minoranza di blocco, conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea, non vi si opponga.
(7)
Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
e ha espresso un parere il 19 giugno 2023.
(8)
La presente decisione dovrebbe entrare in vigore quanto prima, tenuto conto della rilevanza economica delle attività di pesca dell’Unione nelle acque di Kiribati e della necessità di limitare il più possibile la durata dell’interruzione di tali attività,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall’altro (2023-2028) («protocollo») è approvato a nome dell’Unione europea.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 23 del protocollo.
Articolo 3
Conformemente alle procedure e alle condizioni riportate nell’allegato della presente decisione, la Commissione è autorizzata ad approvare, a nome dell’Unione, le modifiche del protocollo adottate dalla commissione mista istituita a norma dell’articolo 9 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall’altro.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2024
Per il Consiglio
Il presidente
V. VAN PETEGHEM
(
1
)
Approvazione del 12 dicembre 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(
2
)
Decisione (UE) 2023/2187, del 6 settembre 2023, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall’altro (2023-2028) (
GU L, 2023/2187, del 18.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2187/oj
).
(
3
)
Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (
GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39
).
ALLEGATO
PROCEDURA PER L’APPROVAZIONE DI MODIFICHE DEL PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELL’ACCORDO DI PARTENARIATO NEL SETTORE DELLA PESCA TRA LA COMUNITÀ EUROPEA, DA UN LATO, E LA REPUBBLICA DI KIRIBATI, DALL’ALTRO (2023-2028) CHE DEVONO ESSERE ADOTTATE DALLA COMMISSIONE MISTA
Nei casi in cui sia richiesto alla commissione mista di adottare modifiche del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall’altro (2023-2028) («protocollo»), conformemente agli articoli 8 e 18 dello stesso, si applica la procedura seguente.
1.
La Commissione provvede affinché l’approvazione delle modifiche proposte a nome dell’Unione:
a)
sia conforme agli obiettivi della politica comune della pesca;
b)
sia coerente con le norme pertinenti adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca e tenga conto della gestione congiunta da parte degli Stati costieri;
c)
tenga conto dei più recenti e pertinenti dati statistici, biologici e di altro tipo trasmessi alla Commissione.
2.
Prima di approvare, a nome dell’Unione, le modifiche proposte, la Commissione le sottopone al Consiglio con sufficiente anticipo rispetto alla riunione pertinente della commissione mista.
3.
La conformità delle modifiche proposte rispetto ai criteri di cui al punto 1 è valutata dal Consiglio.
4.
A meno che un numero di Stati membri equivalente alla minoranza di blocco del Consiglio conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea non si opponga alle modifiche proposte, la Commissione le approva a nome dell’Unione. In presenza di tale minoranza di blocco, la Commissione respinge, a nome dell’Unione, le modifiche proposte.
5.
Qualora, nel corso di ulteriori riunioni della commissione mista, anche sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo, la questione è nuovamente sottoposta al Consiglio, conformemente ai punti 2, 3 e 4, affinché la posizione dell’Unione tenga conto dei nuovi elementi.
6.
La Commissione è invitata ad adottare in tempo utile le disposizioni necessarie a garantire che sia dato seguito alla decisione della commissione mista di modificare il protocollo, comprese, se del caso, la pubblicazione di tale decisione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
e la presentazione di eventuali proposte necessarie alla sua attuazione.
Per quanto concerne altre questioni non riguardanti le modifiche del protocollo conformemente agli articoli 8 e 18 dello stesso, la posizione che l’Unione deve adottare in sede di commissione mista è definita conformemente ai trattati e alle prassi di lavoro consolidate.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/396/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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